REGOLAMENTO SPACCIO LOCALE

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REGOLAMENTO SPACCIO LOCALE PREMESSA L Unione dei Comuni della Val di Merse, aderendo al bando della Regione Toscana di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo dell impresa agricola e agroalimentare n. 3.348 dell 8 luglio 2009, teso alla promozione della Filiera corta, ha presentato un progetto per uno spaccio locale per la vendita diretta di prodotti agricoli toscani certificati e/o prodotti agricoli toscani locali provenienti dalle aziende del territorio. Il sito dello spaccio locale è stato individuato nell unità immobiliare di proprietà della Associazione Toscana Produttori Zootecnici Società Cooperativa ubicata in località Fontazzi, nel territorio del Comune di Murlo, che al riguardo provvederà a concedere in comodato oneroso all Unione dei Comuni della Val di Merse, per il quinquennio 2012-2017, una porzione dei locali ubicati nella suindicata unità immobiliare. L Unione dei Comuni, con funzioni di garante e supervisore, procederà ad effettuare avvalendosi dell attività di un Comitato coordinatore dello spaccio - verifiche sull andamento del progetto. Allo spaccio locale, per quanto concerne la vendita dei prodotti provenienti dalle aziende agricole, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 14 maggio 2007. 1. Organizzazione. L Unione dei Comuni della Val di Merse si avvale del Comitato coordinatore dello spaccio come strumento di controllo e verifica. Il Comitato resta in carica tre anni ed ha le seguenti funzioni: a. garantire la finalità pubblica del progetto soprattutto per quanto concerne la qualità dei prodotti, il controllo dei prezzi e la partecipazione diffusa, nonché l eventuale espulsione delle aziende secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; b. procedere all effettuazione dei controlli nelle aziende per la verifica del possesso dei requisiti richiesti e per la tracciabilità del prodotto; c. promuovere la Filiera corta anche tramite ulteriori iniziative. Il suddetto Comitato è composto da: - n. 1 rappresentante dell Unione dei Comuni della Val di Merse; - n. 1 rappresentante dell associazione Strada dei Sapori della Val di Merse; - n. 1 rappresentante dell Associazione Toscana Produttori Zootecnici Società Cooperativa. Il Comitato coordinatore si avvale di un Responsabile dello spaccio, nominato al proprio interno, con funzioni di controllo e gestione. Per le attività concernenti i controlli tecnici di propria competenza di cui alle precedenti lettere a) e b), il Comitato può avvalersi della collaborazione di tecnici messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia. Le funzioni di componente e di Responsabile del Comitato coordinatore dello spaccio non sono remunerate, e debbono essere svolte in modo assolutamente gratuito. Il Comitato coordinatore ed il Responsabile dello spaccio si avvalgono dell operato e della collaborazione di un gruppo composto da tre operatori, selezionati tra i produttori delle aziende partecipanti allo spaccio. Previa domanda delle aziende interessate, lo spazio espositivo sarà assegnato dal Comitato coordinatore dello spaccio alle singole aziende, che saranno titolari e responsabili dello spazio medesimo, con la possibilità quindi di effettuare una vera e propria attività di vendita diretta attraverso l associazione di cui al successivo art. 2. 2. Gestione. La domanda di partecipazione allo spaccio locale può essere presentata in ogni momento ed alle condizioni del presente regolamento, da parte di tutte le aziende agricole ubicate nel territorio dell Unione dei Comuni della Val di Merse (di cui fanno parte i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille). E ammessa la partecipazione di aziende agricole dei territori limitrofi, purché in misura minore rispetto a quelle del territorio dell Unione dei Comuni della Val di Merse. 1

E ammessa altresì la partecipazione di produttori di altri settori: operatori locali della trasformazione, del commercio, della ristorazione e del turismo, purché per prodotti ed attività riconducibili al territorio su cui agisce il mercato e sulla base di requisiti minimi di qualità previsti dal presente regolamento. Tutti i produttori e le aziende selezionati inizialmente hanno l obbligo inderogabile di costituirsi, prima che lo spaccio inizi ad operare, in apposita associazione di scopo finalizzata allo svolgimento delle attività di vendita diretta da effettuare attraverso lo spaccio medesimo, ferme restando al riguardo le competenze del Comitato coordinatore e del Responsabile dello spaccio. Alle aziende ed ai produttori selezionati nella fase successiva all avvio delle attività dello spaccio, corre in ogni caso l obbligo inderogabile di aderire a detta associazione. Qualora le domande di partecipazione siano di molto superiori agli spazi espositivi presenti nello spaccio, ferma restando la necessità prioritaria di garantire ai consumatori - attraverso la vendita diretta - un paniere della spesa variegato e composto da una molteplicità di prodotti, ogni dodici mesi circa si procederà ad una rotazione tra i partecipanti. Nel caso di un eccessivo numero di richieste, l assegnazione degli spazi viene effettuata dal Comitato coordinatore sulla base dei criteri generali riassunti e specificati nell allegato A del presente Regolamento. Ciascuno dei soggetti partecipanti allo spaccio può effettuare inderogabilmente, attraverso lo spaccio medesimo e per il tramite della precitata associazione, la vendita dei soli prodotti aziendali derivanti dall esercizio dell attività direttamente svolta. 3. Normative igienico-sanitarie Lo spazio dell immobile destinato allo spaccio locale deve essere idoneo ai fini della vendita diretta dei prodotti ed assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli ambienti. Tale responsabilità, così come quella inerente la presentazione delle pratiche per la vendita diretta, fa capo all associazione partecipata dalle aziende e dai produttori selezionati. La responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio: data di scadenza, corretta conservazione, etc ), per converso, deve essere ricondotta esclusivamente ai rispettivi produttori ed aziende di provenienza. 4. Diritti e doveri delle aziende Le aziende ed i produttori si impegnano ad osservare il presente regolamento ed assicurano il puntuale e continuo conferimento dei prodotti indicati secondo l impegno annuale o stagionale comunicato nella domanda di partecipazione. Eventuali integrazioni o rettifiche dovranno essere comunicate al Responsabile dello spaccio. Le aziende si impegnano a conferire esclusivamente i prodotti per i quali sono state selezionate; eventuali integrazioni dovranno essere comunicate al Comitato coordinatore dello spaccio, con riserva da parte di quest ultimo di accettarle o meno. Le imprese che a qualunque titolo si avvalgono di dipendenti sono tenute a presentare a richiesta del Comitato coordinatore il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), a pena di esclusione dal progetto. Gli imprenditori individuali dovranno produrre un autocertificazione che attesti la propria regolarità contributiva. 5. Controlli ed esclusione Le imprese partecipanti al progetto sono tenute a garantire al Comitato coordinatore dello spaccio, in qualsiasi momento, il libero accesso alla propria azienda ed alla documentazione necessaria per la verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e rispetto ai prodotti in vendita nello spaccio. Il Responsabile dello spaccio è incaricato di compiere i controlli e di provvedere a togliere dalla vendita - operando allo scopo in sinergia e collaborazione con l associazione partecipata dalle aziende e dai produttori selezionati ed anche a scopo cautelativo - i prodotti che presentino criticità e/o che non siano conformi al presente regolamento, dandone comunicazione all impresa. La mancata osservanza di quanto indicato nel presente regolamento e/o le difformità e le criticità rilevate dalle attività di controllo, compresa la mancanza dei requisiti igienico-sanitari dichiarati nella domanda di adesione, potranno comportare la revoca della partecipazione allo spaccio. Tale decisione è di esclusiva competenza del Comitato coordinatore. 2

6. Regole per l allestimento del prodotto nello spazio. I prodotti dovranno essere consegnati presso lo spaccio nei giorni e durante gli orari concordati dalle aziende e dai produttori con l associazione, con documento di trasporto dall azienda al punto vendita, e la specifica dei prezzi e delle caratteristiche del prodotto. I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita, ed i produttori e le singole aziende, attraverso la loro associazione, dovranno occuparsi della loro disposizione - ponendo particolare attenzione all allestimento - e della valorizzazione dei prodotti, garantendo nel contempo una corretta informazione ai consumatori. Le aziende e la stessa associazione si impegneranno affinché il locale presenti condizioni di base e generali idonee per la conservazione dei prodotti, e saranno responsabili della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso di eventuale invenduto e/o avariato. 7. Regole prezzo di vendita prodotti e qualità. Il progetto regionale per la promozione della Filiera corta e la valorizzazione dei prodotti agricoli toscani, approvato con la già citata deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 335 del 14 maggio 2007, richiede e presuppone modalità di controllo e/o autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti, e le modalità in rispetto delle normative igienico-sanitarie, e richiama la finalità pubblica del contenimento del caro prezzi dei prodotti agricoli alimentari e lo scopo sociale di facilitare l accesso dei consumatori ai prodotti toscani. Relativamente al prezzo di vendita, in ogni caso lo stesso non potrà superare di oltre il 30% il prezzo praticato in azienda. In proposito dovranno comunque essere garantiti la trasparenza, l informazione al consumatore ed il contenimento del caro vita alimentare. Gli espositori, le aziende, i produttori e la loro associazione si impegnano altresì a collaborare fattivamente alle iniziative che il Comitato coordinatore dello spaccio, l Unione dei Comuni della Val di Merse ed i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille promuoveranno per lo sviluppo della Filiera corta nel territorio della Val di Merse (mense scolastiche, ristorazione locale, gruppi d acquisto, ecc ). I requisiti dei prodotti del settore primario e di quelli di trasformazione conferiti nello spaccio sono definiti nell allegato A del presente Regolamento. 8. Regole mancanza di prodotti. L azienda deve comunicare tempestivamente all associazione ed al Responsabile dello spaccio (a mezzo fax o e-mail) eventuali periodi di assenza e/o eventuali diminuzioni e/o mancanza di produzioni, così da consentire loro di procedere alla sostituzione con altri produttori. La comunicazione e promozione interna (schede di presentazione, cartelli prezzi, cartelli offerte speciali, ecc ) sono gestite in accordo con l associazione ed il Responsabile dello spaccio. Non è consentito apporre attrezzature e materiali promozionali di associazioni o delle singole aziende (poster, gigantografie, ecc ), ad eccezione di dépliant o brochure. 9.Finalità e modalità di utilizzo del marchio. Gli obiettivi del progetto sono quelli di garantire al consumatore le caratteristiche qualitative, la stagionalità e la genuinità delle produzioni del territorio. Le principali finalità che pertanto si intendono perseguire sono: garantire il controllo e la vigilanza sulla rispondenza delle caratteristiche del prodotto ai requisiti definiti nell allegato A del presente Regolamento; rendere i prodotti del territorio competitivi sul mercato interno grazie alle garanzie fornite dal controllo e dalla vigilanza sui prodotti commercializzati, con l obiettivo di incrementare la conoscenza del territorio; creare uno scambio di culture e tradizioni per uno sviluppo dei risultati economici delle piccole e medie attività agricole. 10. Norme finali Il presente regolamento, composto anche dall allegato A, potrà essere modificato su richiesta del Comitato coordinatore, sentita l associazione dei produttori e delle aziende partecipanti allo spaccio locale, secondo le esigenze che si presenteranno nella fase di attuazione del progetto. Potranno essere apportate modifiche al presente Regolamento, che dovrà comunque mantenere lo spirito e le finalità contemplate dal progetto Filiera corta rete regionale per la valorizzazione dei prodotti 3

agricoli toscani di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 335 del 14 maggio 2007, ossia: calmierazione dei prezzi, accorciamento delle distanze tra produttore e consumatore, valorizzazione dei prodotti locali attraverso la più ampia partecipazione delle aziende del territorio. Le aziende agricole ed i produttori che richiedono ed ottengono l assegnazione di spazi espositivi all interno dello spaccio, sono tenuti a sottoscrivere ed osservare il presente Regolamento, pena la revoca degli spazi assegnati. I soggetti di cui sopra sono altresì tenuti a predisporre e sottoscrivere pena, del pari, la revoca degli spazi espositivi assegnati un piano finanziario di autofinanziamento per la gestione dell iniziativa a regime, ovvero trascorsi tre anni dall avvio dell esperienza dello spaccio di Fontazzi. 4

ALLEGATO A Il presente allegato al Regolamento dello spaccio locale definisce le caratteristiche dei prodotti conferiti nello spaccio locale medesimo, nonché i requisiti per l assegnazione degli spazi espositivi all interno del punto vendita. 1. I prodotti che potranno essere conferiti devono rientrare nel seguente paniere: a) olio di oliva e di semi (mais, girasole); b) vino, vin santo, grappa, liquori, infusi; c) pane e prodotti da forno (dolciumi, etc.), farina; d) salumi; e) latte; f) formaggi; g) miele; h) carne; i) pasta; j) cereali; k) legumi; l) prodotti spontanei della terra (funghi, asparagi, radicchi, tartufi..); m) derivati e trasformati (confetture, conserve, sottoli ); n) spezie e aromi naturali; o) tisane; p) ortaggi e frutta rigorosamente di stagione. Tutte le suddette categorie di prodotto devono provenire esclusivamente dall attività direttamente svolta dall azienda aderente al progetto Filiera corta dello spaccio locale di Fontazzi, con la possibilità di acquistare le materie prime mancanti necessarie per le attività di trasformazione ricorrendo esclusivamente a prodotti di origine toscana. 2. Ai fini dell assegnazione degli spazi espositivi all interno dello spaccio si definiscono i seguenti criteri: I. Territorialità, ovvero ubicazione dell azienda entro i confini del territorio dell Unione dei Comuni della Val di Merse. II. Diversificazione dei prodotti conferiti all interno dello spaccio. III. A parità di prodotti conferiti, maggiore vicinanza dell azienda allo spaccio. 5