Comune di Piacenza Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio UO SUEAP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 46 del 20/01/2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: APPLICAZIONE DEL D.L. N. 133/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 164/2014 COME RECEPITO DALLA L.R. 16 LUGLIO 2015 N 9 - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE e SVILUPPO DEL TERRITORIO DECISIONE 1. Suddividere gli usi previsti dagli strumenti urbanistici PRG vigente e RUE adottato in adeguamento all'art. 28 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R. 9/2015 come nella tabella seguente: CATEGORIA FUNZIONALE USI RESIDENZIALE Funzione abitativa U/1 e U/2 COMMERCIALE - Commercio al dettaglio U2/1 - Pubblici esercizi (con esclusione di locali per il tempo libero) U2/2 - Artigianato di servizio U2/4 - Commercio all'ingrosso U2/8 - Attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo U2/9 - Discoteche e attrezzature per la musica di massa U2/10 DIREZIONALE PRODUTTIVA RURALE TURISTICO RICETTIVE Terziario diffuso (Uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi per l'industria, la ricerca e il terziario avanzato, attività bancarie e finanziarie) U2/3 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e rappresentative U2/5 Sedi di culto U2/11 Funzioni produttive manifatturiere U3/1,U3/2,U3/3 Funzioni agricole U4/1,U4/2,U4/3,U4/4 Funzioni alberghiere e congressuali U5/1,U5/2 2. Il cambio d'uso costituisce aumento di carico urbanistico quando: l'uso che viene assegnato all'immobile o all'unità immobiliare rientra in una diversa categoria funzionale come catalogato nella Tabella di cui al punto 1; pur rimanendo nella medesima categoria funzionale, per espressa previsione di
legge o atti regolamentari regionali, sono previsti maggiori dotazioni territoriali e/o localizzativi 3. La corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari alla differenza tra gli oneri stabiliti per la nuova destinazione e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto è dovuto solo in caso di cambio d'uso con aumento di carico urbanistico come specificato al punto 2; 4. il reperimento delle dotazioni pertinenziali sono sempre dovuti fatti salvi i casi di monetizzazione previsti dalla normativa commerciale territoriale degli strumenti urbanistici vigenti e adottati (ora Variante anticipativa commerciale) 5. il reperimento delle dotazioni territoriali, in caso di intervento diretto, è monetizzato mediante il pagamento della percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria da versare, pari al 10% dell'onere finale di U1 e U2, come previsto dalla Delibera di C.C. n 41 del 5.10.1998 a cui si riferisce nel punto 1.5 dell'allegato B del RUE adottato ; 6. L'importo degli oneri di urbanizzazione è calcolato seguendo le tabelle parametriche delle deliberazioni di Consiglio Regionale n 849 e 850 del 1998 fino alla loro ridefinizione, come indicato nell'allegato B del RUE adottato; 7. i riferimenti alle categorie funzionali presenti negli elaborati dello strumento urbanistico vigenti ed adottato, dal 28 gennaio 2016 devono intendersi come specificati nella presente determinazione ; 8. l'esecuzione di cambi d'uso fra destinazioni appartenenti alla medesima categoria funzionale che non costituiscono aumento di carico urbanistico dovranno essere preventivamente comunicati attraverso la CIL ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i esclusivamente per i casi in cui sia necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni, procedere all'aggiornamento catastale ; anche nei casi in cui non si ritiene obbligatorio procedere alla presentazione della CIL è fatto salvo il rispetto degli usi consentiti dagli strumenti di pianificazione. MOTIVAZIONE Gli strumenti urbanistici PRG vigente e RUE adottato stabiliscono le destinazioni compatibili per tutti i diversi ambiti del territorio comunale ma raggruppano le destinazioni d'uso in 5 categorie funzionali : Funzione abitativa, Funzione terziara, Funzione produttiva manifatturiera, Funzioni agricole, Funzioni alberghiere e congressuali ; anziché in 6 categorie funzionali come previsto dalla L.R. 9/2015 : Funzione abitativa, Funzione turistico ricettiva, Funzione produttiva; Funzione direzionale; Funzione commerciale; Funzione rurale; occorre pertanto procedere a catalogare gli usi indicati agli art. 12 delle NTA del PRG vigente e all'art. 160 del RUE adottato nelle categorie funzionali previste dall'art. 28 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R. 9/2015; EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE L'art. 23 bis del DPR 380/2001 introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera n) del decreto legge n 133 del 2014, convertito con modificazione della legge 11 novembre 2014 n 164, ha introdotto delle innovazioni riguardanti le categorie funzionali delle destinazioni d'uso caratterizzate da un diverso carico urbanistico, il cambio d'uso urbanisticamente rilevante,l'ammissibilità del cambio d'uso, il criterio per attribuire la destinazione d'uso di un fabbricato ; tali modifiche non sono state immediatamente operative nella Regione Emilia Romagna in quanto già dotata di una disciplina completa del mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15/2013, oltre alla disciplina relativa all'insediamento delle attività commerciali, tra cui la deliberazione del Consiglio Regionale n 1253/1999 (come modificata ed integrata) che individua diverse tipologie commerciali prescrivendo per la loro realizzazione differenti dotazioni territoriali; la Regione Emilia Romagna con L.R. 16 luglio 2015 n 9 Legge comunitaria regionale per
il 2015 la Regione Emilia Romagna ha adeguato poi la normativa edilizia esistente alla normativa statale di derivazione comunitaria, modificando l'art. 28 e 30 della L.R. 15/2013; tale modifiche, ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 9/2015, comportano la loro diretta applicazione a partire dal 28 gennaio 2016, in quanto prevalgono automaticamente sulle contrastanti previsioni degli strumenti di pianificazione e da tale data dovrà essere applicato quanto previsto dal paragrafo DECISIONE. PERCORSO ISTRUTTORIO Con delibera di Consiglio Comunale n 229 del 13.12.1999, adottata in conformità alla deliberazione di C.R.E.R. n 1108 del 29.03.1999, è stato definita la modalità di calcolo e gli importi del costo di costruzione, importo aggiornato annualmente con determinazione dirigenziale in base all'incremento ISTAT; con delibera di Consiglio Comunale n 41 del 5.10.1998, adottata in conformità alle Deliberazioni di C.R.E.R. n 849 e n 850 del 04.03.1998, sono stati definite le modalità di calcolo dell'onere di urbanizzazione ed i relativi importi, aggiornati poi con Delibera di G.C. n 308 del 19.12.2003 e quindi recepiti nella Delibera di C.C. n 13 del 15.04.2014 di adozione del RUE ; L'art. 23 bis del DPR 380/2001 introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera n) del decreto legge n 133 del 2014, convertito con modificazione della legge 11 novembre 2014 n 164, ha introdotto delle innovazioni riguardanti le categorie funzionali delle destinazioni d'uso caratterizzate da un diverso carico urbanistico, il cambio d'uso urbanisticamente rilevante,l'ammissibilità del cambio d'uso, il criterio per attribuire la destinazione d'uso di un fabbricato ; tali modifiche non sono state immediatamente operative nella Regione Emilia Romagna in quanto già dotata di una disciplina completa del mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15/2013, oltre alla disciplina relativa all'insediamento delle attività commerciali, tra cui la deliberazione del Consiglio Regionale n 1253/1999 (come modificata ed integrata) che individua diverse tipologie commerciali prescrivendo per la loro realizzazione differenti dotazioni territoriali; la regione Emilia Romagna con la L.R. 16 luglio 2015 n 9 Legge comunitaria regionale per il 2015 ha adeguato la normativa edilizia esistente alla normativa statale di derivazione comunitaria, modificando l'art. 28 e 30 della L.R. 15/2013; le suddette modifiche comportano per gli strumenti urbanistici vigenti l'adeguamento alle stesse entro 180 gg dall'entrata in vigore ( 17 luglio 2015) della L.R. 9/2015 e comunque a partire dal 28 gennaio 2016 le stesse devono trovare diretta applicazione e prevalgono automaticamente sulle contrastanti previsioni degli strumenti di pianificazione (comma 2 dell'art. 34 della L.R. 9/2015); gli strumenti urbanistici PRG vigente e RUE adottato : stabiliscono le destinazioni compatibili per tutti i diversi ambiti del territorio comunale, quindi sono già adeguati per questo aspetto alla normativa, che in base all'ultima modifica lo richiede solo per il Centro Storico e per altri ambiti che per esigenze di interesse pubblico necessitano di una regolamentazione delle modifiche funzionali; raggruppano però le destinazioni d'uso in 5 categorie funzionali : Funzione abitativa, Funzione terziara, Funzione produttiva manifatturiera, Funzioni agricole, Funzioni alberghiere e congressuali e non in 6 categorie funzionali così come prevede la L.R. 9/2015 precisamente in : Funzione abitativa, Funzione turistico ricettiva, Funzione produttiva; Funzione direzionale; Funzione commerciale; Funzione rurale; occorre pertanto procedere a catalogare gli usi, indicati agli art. 12 delle NTA del PRG vigente e all'art. 160 del RUE adottato, nelle categorie funzionali previste dall'art. 28 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R. 9/2015 al fine di applicare correttamente quanto
stabilito dall'art. 30 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R. 9/2015 che richiede il pagamento degli oneri di urbanizzazione quando viene a determinarsi un incremento del carico urbanistico in funzione di un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28 che si verifica quando: vi è assegnazione dell'immobile o unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale per espressa previsione di legge o di atto regolamentare sono previsti diversi criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali anche se appartenenti alla medesima categoria funzionale (es: diverse tipologie commerciali o strutture ricettive o sale cinematografiche) come specificato anche dalla circolare regionale prot. Gen n 550910 del 31.07.2015 ai punti 2.2 e 2.6 ; Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 15/2013,come modificato, fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche dal parte della Regione continuano a trovare applicazione le Delibere di Consiglio regionale n 849/98 e n 850/98 come anche specificato dalla circolare della Regione Emilia del 31.07.2015 prot. N 550910 e pertanto continua ad applicarsi quanto previsto dall'allegato B del RUE adottato, Disciplina del Contributo di Costruzione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 9/2015 e come precisato al punto 2.3. della circolare della Regione Emilia del 31.07.2015 prot. N 550910 a partire dal 28 gennaio 2016 gli oneri conseguenti all'aumento di carico urbanistico si dovranno applicare solo nei due casi previsti dal punto 2.2 della circolare medesima e non in tutti i casi in cui maggiori dotazioni siano richieste solo dalla pianificazione urbanistic a La Legge regionale 15/2013 all'art. 28 prevede che ogni passaggio dall'uso in atto nell'immobile ad uno tra quelli individuati come compatibili dagli strumenti di pianificazione è rilevante ai fini urbanistici edilizi. L'esecuzione di cambi d'uso fra destinazioni appartenenti alla medesima categoria funzionale che non costituiscono aumento di carico urbanistico devono essere preventivamente comunicati attraverso la CIL ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i. In questo periodo di incertezza economica capita spesso che in poco tempo per il medesimo immobile sia necessario cambiare l'uso, in base alle esigenze di mercato, come ad esempio laboratori per attività artigianali di servizio che cambiano l'uso in negozio e dopo poco tempo ritornano ad essere laboratori artigianali. Al fine di evitare onerose procedure burocratiche, si ritiene che si possa procedere come segue: nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, l'esecuzione di cambi d'uso fra destinazioni appartenenti alla medesima categoria funzionale che non costituiscono aumento di carico urbanistico dovranno essere preventivamente comunicati attraverso la CIL ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2013 e s.m.i esclusivamente per i casi in cui sia necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni, procedere all'aggiornamento catastale. NORMATIVA e ATTI art. 23 bis del DPR 380/2001 e s.m.i artt. 28 e 30 della L.R. 15/2013 e s.m.i art. 34 della L.R. 9/2015 art. 80 del vigente Statuto Comunale; art. 16 del Regolamento di Organizzazione, Decreto sindacale in data 31.12.2012, prot. gen. n. 92587 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio all'arch. Taziano Giannessi FINANZIAMENTO
Il presente provvedimento non comporta spesa. PARERE Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento. Piacenza, lì 20/01/2016 Sottoscritta dal Dirigente GIANNESSI TAZIANO con firma digitale