Helvetia Habilitas. Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012) contenente:



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La tua Assicurazione svizzera. Helvetia Habilitas Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all attività artigianale, abbinabili a scelta del Contraente. Il presente Fascicolo informativo (Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

La tua Assicurazione svizzera. NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI HELVETIA HABILITAS La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto HELVETIA HABILITAS, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi all attività artigianale, abbinabili a scelta del Contraente. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella forma con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall art. 8 Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato a Sezioni, quelle prestabili anche singolarmente sono: Sezione A Incendio Sezione B Furto Sezione C Responsabilità civile sono invece abbinabili a quanto sopra anche singolarmente le seguenti Sezioni : Sezione D Tutela Legale Sezione D Assistenza Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascun modulo e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 1 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 5351461 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031

La tua Assicurazione svizzera. Sezione A Incendio La Sezione A Incendio prevede la possibilità di assicurare, a scelta del Contraente le Partite : Fabbricato o Rischio Locativo, Contenuto, Ricorso terzi e Merci in refrigerazione. Fabbricato: Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. limitazione all operatività della garanzia : l assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costituito da uno o più edifici o porzioni di essi, dislocati in unica area recintata e costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali incombustibili. I solai d interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono anche essere realizzati in materiali combustibili. È tollerata la presenza di legno, plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto in misura non superiore al 15% delle rispettive superfici. Relativamente alle attività di lavorazione del legno, il 90% delle macchine mordenti deve essere collegato ad impianto centralizzato di aspirazione. Sostanze pericolose (Condizione particolare sempre operante n. 1) - È tollerata e quindi può non essere dichiarata in polizza, l esistenza di: - 1 Kg di esplodenti; - 200 Kg di infiammabili compresi quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l alimentazione del relativo propulsore o a uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato; - 100 Kg di merci speciali. Tali condizioni sono rilevanti ai fini dell applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile. Rischio Locativo In alternativa al Fabbricato, è possibile prestare la garanzia Rischio Locativo per i casi di responsabilità dell Assicurato nella sua qualità di locatario dell immobile a termini degli artt. 1588 1589 1611 del codice civile, nel limite della somma assicurata indicata in polizza. Contenuto Sono indennizzabili, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal Contenuto (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. Ricorso Terzi Nei casi di responsabilità dell Assicurato/Contraente l assicurazione vale, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Merci in refrigerazione L'assicurazione, prestata a Primo Rischio Assoluto, vale nei termini del testo della relativa garanzia, per danni subiti dalle merci custodite in banchi ed armadi frigoriferi. L assicurazione è prestata esclusivamente a valore intero (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile) ad eccezione della partita merci in refrigerazione, prestata nella forma a primo rischio assoluto (senza applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile) e del ricorso terzi prestato, senza applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza del massimale di polizza. Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate dalla Sezione A Incendio coprono i danni causati da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, implosione, esplosione; 4. fumo; 5. spargimenti di acqua; 6. caduta e urto di aeromobili, satelliti, meteoriti e altri corpi celesti, loro parti o cose da essi trasportate; 7. onda sonica provocata da oggetti in moto a velocità supersonica; 8. fenomeni elettrici e elettronici; 9. rottura delle lastre di cristallo vetro, specchio e simili; 10. rovina di ascensori e/o montacarichi; 11. urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti né in uso all Assicurato/Contraente; 12. guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l incendio e/o altro evento garantito; sono inoltre indennizzabili, purché conseguenti alle garanzie prestate : 13. i danni da interruzione di attività; 14. i danni agli effetti personali e indumenti di familiari, dipendenti e terzi; 15. gli oneri di urbanizzazione; Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 2 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. 16. le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall Autorità dei residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione e il ripristino dei fabbricati stessi; 17. le spese peritali e/o di consulenza; 18. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni particolari sempre operanti, sono previste le seguenti estensioni/delimitazioni di garanzia: 19. sostanze pericolose; 20. buona Fede; 21. colpa grave; 22. anticipo indennizzi; 23. decentramento merci presso terzi - fiere e mostre; 24. enti trasportati; 25. operazioni di carico e scarico; 26. prezzo di vendita; 27. rinuncia alla rivalsa; 28. eventi atmosferici; 29. grandine e altri eventi atmosferici su fragili; 30. sovraccarico di neve; 31. eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art.19- Oggetto dell assicurazione - delle Norme che regolano la Sezione A Incendio, ed alle CONDIZIONI PARTICOLARI sempre operanti. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di: 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione A Incendio, sono riportate all Art.20 delle Norme che regolano la Sezione A Incendio mentre, relativamente alle CONDIZIONI PARTICOLARI, sono elencate all interno di ognuna di esse. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art.2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art.17 delle Norme comuni ai Moduli. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riportano di seguito alcuni esempi: Tipologia di evento : Sovraccarico neve Somma Assicurata Fabbricato : 200.000,00; Importo del danno : 75.000,00; Scoperto : 10% con il minimo di 2.600,00 (importo da dedurre 7.500,00); Limite di indennizzo : 50% della somma assicurata alla relativa partita (pari ad 100.000,00); Importo liquidato : 67.500,00 (così determinato: 75.000,00 7.500,00 = 67.500,00). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall Art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 12 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni alle Sezioni ). Sono previste altresì specifiche limitazioni, espresse in somma ed in percentuale della somma assicurata alla Partita Contenuto (come definito nel glossario), in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per le merci di natura diversa da quelle relative all attività dichiarata). Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 3 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato e del contenuto, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : 200.000,00 Valore assicurato in polizza : 100.000,00 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che in polizza è prevista : una tolleranza del 10% in merito all applicazione della regola proporzionale per la quale si rinvia all art. 24 Assicurazione parziale Deroga alla proporzionale delle Norme che regolano la Sezione A Incendio ; un indennizzo a primo rischio assoluto (ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista all art.1907 del codice civile) qualora l ammontare del danno accertato risulti uguale o inferiore a. 7.500,00 per il quale si rimanda all art. 27 Criteri di indennizzo delle Norme che regolano la Sezione A Incendio. Sezione B Furto La Sezione B Furto prevede la possibilità di assicurare il contenuto dell impresa artigianale. Contenuto Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal contenuto (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti ed indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. L assicurazione furto è prestata esclusivamente nella forma a primo rischio assoluto (ovvero senza applicazione della regola proporzionale prevista all art.1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione B Furto sono le seguenti: 1) furto, cioè la sottrazione di cosa mobile all interno dei locali assicurati contro la volontà di chi la detiene, onde impossessarsi della stessa per trarne profitto, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, oppure uso anche fraudolento di chiavi - entro il termine di 5 giorni dal momento in cui l Assicurato denuncia alle Autorità pubbliche lo smarrimento o la sottrazione delle stesse - uso di grimaldelli o di arnesi simili; attraverso le maglie di saracinesche e inferriate con rottura del vetro retrostante; per via diversa da quella ordinaria, con superamento di ostacoli tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale; durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le porte-vetrate purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro; con rottura dei vetri delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico e presenza di addetti; per via diversa, permanendo poi nei locali clandestinamente e asportando la refurtiva mentre i locali erano chiusi. 2) rapina, cioè sottrazione di cosa mobile all interno dei locali assicurati, mediante violenza o minaccia anche a persone diverse da quelle che detengano i beni assicurati, anche se iniziata all esterno dei locali; 3) estorsione, cioè costrizione verso qualcuno a fare o omettere qualcosa mediante violenza o minaccia; la garanzia vale in quanto l estorsione sia posta in atto all interno dei locali assicurati; 4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di eventi garantiti a termine della presente Sezione, siano essi consumati o tentati; 5) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l estorsione; 6) i guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi, in occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati; 7) le spese peritali eventualmente sostenute dall Assicurato/Contraente. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni particolari sempre operanti, sono previste le seguenti estensioni/delimitazioni di garanzia: 8) concomitanza scoperti; 9) portavalori; 10) furto con destrezza di autoveicoli; 11) cose particolari; 12) decentramento enti presso terzi - fiere e mostre; Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 4 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. 13) enti trasportati; 14) sostituzione serrature; 15) franchigia fissa; 16) prezzo di vendita (selling price). Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 28- Oggetto dell assicurazione- delle Norme che regolano la Sezione B Furto ed alle condizioni particolari sempre operanti di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Condizioni per l operatività della garanzia; 2) Esclusioni; 3) Limiti di indennizzo; 4) Franchigie e scoperti; 5) Sospensioni di garanzia. Le condizioni per l operatività della garanzia sono riportate all Art. 30- Operatività dell Assicurazione Furto - delle Norme che regolano la Sezione B Furto e sono relative alle caratteristiche minime del fabbricato e dei mezzi di protezione necessarie per la piena operatività della garanzia. Le principali esclusioni della Sezione B Furto sono contenute nell Art. 32 Limitazione e esclusioni delle Norme che regolano la Sezione B Furto mentre, relativamente alle condizioni particolari sempre operanti, sono elencate all interno di ognuna di esse. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 17 delle Norme comuni alle Sezioni. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Si segnala che sono previste all art. 29 Rischio assicurato - specifiche limitazioni espresse in somma e in percentuale della somma assicurata in relazione a particolari tipologie di beni (ad esempio vedi il limite percentuale per le merci di natura diversa a quelle relative all attività dichiarata). E bene precisare che, a differenza di quanto avviene per l incendio, i limiti previsti per le garanzie furto rappresentano vere e proprie somme assicurate, a cui il danno viene ricondotto prima dell applicazione dello scoperto o della franchigia. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : Furto con destrezza di autoveicoli (Cond. Particolare 3) Importo del danno : 35.000,00; Importo scoperto : 20% dell indennizzo stesso con il minimo di 1.500,00. Limite di indennizzo : 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo; Modalità di calcolo : Somma massima indennizzabile 25.000,00 Detrazione scoperto 20% 5.000,00- Importo liquidato : 20.000,00 Relativamente ai limiti di indennizzo, si segnala che, salvo il caso previsto dall art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 12 - Limite massimo di indennizzo delle Norme comuni alle Sezioni ). La Sezione B Furto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. Pertanto vale quanto previsto dall Art. 35 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - delle Norme che regolano la Sezione B Furto che prevede, in caso di sinistro, la riduzione delle somme assicurate e dei relativi limiti d indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Particolari) per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. Per quanto riguarda le sospensioni di garanzia, è prevista una sospensione delle garanzie tutte di cui alla Sezione B Furto, nel caso di mancanza di custodia dei locali. A tal proposito si rinvia al contenuto dell Art. 32 Limitazioni e esclusioni primo capoverso delle Norme che regolano la Sezione B Furto. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 5 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Sezione C Responsabilità Civile Responsabilità civile attività La Sezione C Responsabilità civile prevede la possibilità di assicurare la responsabilità civile dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da lui dipendenti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell esercizio dell attività, per la quale è stipulata la polizza ed in conformità a quanto stabilito dalle Norme di legge. Garanzie Prestate Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi dell attività, le principali garanzie prestate con la Sezione C) coprono i danni causati da: 1) proprietà e conduzione dei locali nei quali si svolge l attività; 2) incendio del fabbricato e/o delle cose dell Assicurato o da lui detenute alle cose di terzi con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall Assicurato e alle cose che l Assicurato detenga o possegga a qualsiasi titolo; 3) proprietà e manutenzione d insegne, cartelli pubblicitari, striscioni; 4) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati; 5) causati dai generi alimentari smerciati, consegnati o somministrati dall Assicurato; 6) operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci; 7) operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi di clienti e/o fornitori; 8) macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; 9) lavori presso terzi per danni ai locali ove si eseguono i lavori stessi, agli infissi e alle cose che si trovano nell ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possano essere rimosse; 10) lavori presso terzi per i danni alle cose di terzi da incendio di cose all Assicurato o da lui detenute; 11) servizio di sorveglianza effettuato con guardiani regolarmente autorizzati ai sensi di legge, anche armati, e dal possesso di cani; 12) uso di macchine operatrici e/o macchine semoventi anche operanti in aree aperte al pubblico; 13) proprietà e uso di velocipedi e mezzi di trasporto a mano senza motore; 14) parcheggio privato per i danni ai veicoli dei clienti in sosta nel parcheggio di pertinenza dell Assicurato; 15) responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell Assicurato, dei soci e dei familiari coadiuvanti, dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l Assicurato si avvalga per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali; 16) inquinamento accidentale. Inoltre, per quanto riguarda le condizioni particolari sempre operanti, sono previste le seguenti estensioni/delimitazioni di garanzia: 17) Danni da interruzione d esercizio; 18) Danni a cose o veicoli in consegna e/o custodia; 19) Lavori in subappalto; 20) R.C. personale dei preposti, dei quadri, dei dirigenti; 21) Estensione qualifica di terzi; 22) Decreto Legislativo 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 494/96); 23) R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto; 24) R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia); 25) R.C. postuma da posa in opera. Relativamente alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro la Sezione C copre: relativamente alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all Assicurazione obbligatoria INAIL: 1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o equiparabili, come definiti dal D. Lgs. 276/2003, nonché dai lavoratori parasubordinati addetti alle attività, per le quali è prestata l Assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 38/2000. L Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Relativamente all esercizio di azione di rivalsa da parte dell INAIL, i titolari, i soci e i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall Assicurato purché regolarmente denunciati. Qualora l Assicurato, al momento del sinistro, non risulti in regola con l Assicurazione obbligatoria INAIL, la garanzia sarà comunque efficace qualora l omessa registrazione di uno o più prestatori di lavoro non derivi da dolo o colpa grave. relativamente alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non soggetti all Assicurazione obbligatoria INAIL per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 38/2000. relativamente alla Responsabilità Civile verso lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D. Lgs. 276/2003 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni di cui all art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 38/2000. La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dalla società fornitrice o distaccante o dall INAIL ai sensi del Codice Civile. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 6 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Sono in ogni caso escluse le malattie professionali. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda agli Artt. 39 Oggetto del assicurazione Art. 40 Rischi assicurati nonché alle Condizioni Particolari sempre operanti. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione C Responsabilità Civile sono elencate nell art. 41 Limitazioni ed esclusioni delle Norme che regolano la Sezione C Responsabilità Civile mentre, relativamente alle condizioni particolari sempre operanti, sono elencate all interno di ognuna di esse. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : danno da inquinamento accidentale Importo del danno : 5.000,00; Importo scoperto : 10% con il minimo di. 2.500,00 Limite di indennizzo : 50.000,00 Importo liquidato : 2.500,00 (pari ad 5.000,00. 2.500,00 quale minimo non risarcibile (il 10% del danno corrisponde ad. 500,00 tale importo è inferiore al minimo non risarcibile). E bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto dell art. 2 delle Norme che regolano l assicurazione in generale e dell art. 17 delle Norme comuni alle Sezioni. Si segnala che per quanto riguarda la garanzie: Smercio delle cose vendute, consegnate o somministrate: ai fino del risarcimento, il danno deve essersi manifestato durante il periodo di validità dell assicurazione e non oltre 1 anno dopo la vendita o la somministrazione. Rc postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto: ai fini del risarcimento, il danno deve essersi manifestato durante il periodo di validità dell assicurazione e non oltre 6 mesi dalla data di consegna ai clienti (rilevabile da documentazione certa). Rc postuma per altre attività (esclusa edilizia): ai fini del risarcimento, il danno deve essersi manifestato durante il periodo di validità dell assicurazione e non oltre 12 mesi dalla data di consegna dell impianto e/o attrezzatura installati (rilevabile da documentazione certa). Rc postuma da posa in opera: ai fini del risarcimento, il danno deve essersi manifestato durante il periodo di validità dell assicurazione e non oltre 24 mesi dalla data di consegna dell impianto e/o attrezzatura installati (rilevabile da documentazione certa). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata sulla base del numero di addetti, pertanto, per ottenere un indennizzo per i danni da responsabilità civile, è necessario aggiornare costantemente il numero degli addetti, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Numero addetti al momento del sinistro : 10 Numero addetti dichiarato in polizza : 5 Importo del danno : 50.000,00 Importo liquidato : 25.000,00 (pari al rapporto esistente tra il numero di addetti al momento del sinistro e quello dichiarato in polizza). Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 7 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Sezione D Tutela Legale Per quanto riguarda le garanzie del presente modulo, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (ARAG Assicurazioni S.p.A.), come indicato nella premessa delle Norme che regolano la Sezione D Tutela Legale a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. La copertura offerta dalla presente Sezione è relativa alla tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Gli oneri assicurati sono elencati all interno dell Art. 46 Oggetto dell Assicurazione delle Norme che regolano la Sezione D Tutela Legale. Le prestazioni sono quelle sotto riportate : relativamente all art. 56 prestazioni garantite: a. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; b. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell attività descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa; relativamente all art. 59 Pacchetto sicurezza: c. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni; d. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589-590 Codice Penale); e. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie; I casi sopracitati c. d. e. valgono nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari: 1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 2) D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare; 3) D.Lgs. 152/06 - Codice dell ambiente e successive modifiche ed integrazioni; 4) D.Lgs n.196/03 - Tutela della Privacy; 5) D.Lgs 231/2001. Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione D Tutela Legale, si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni/Delimitazioni 2) Limiti di indennizzo 3) Sospensioni di garanzia. Relativamente ad esclusioni e delimitazioni si segnala che il modulo 3 prevede: 1. Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione (art. 47 - Limitazioni dell oggetto dell assicurazione - delle Norme che regolano la Sezione D Tutela legale); 2. Delimitazioni sull operatività della garanzia (art. 48 Insorgenza del caso assicurativo - delle Norme che regolano la Sezione D Tutela legale); 3. Delimitazioni sull estensione territoriale della garanzia (art. 53 Estensione territoriale - delle Norme che regolano la Sezione D Tutela legale); 4. Esclusioni Art. 58 - Esclusioni 5. Esclusioni specifiche per singole garanzie contenute all interno delle prestazioni garantite. A titolo esemplificativo: relativamente alla garanzia atta a sostenere le difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli assicurati nello svolgimento dell attività descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. In alcuni casi espressamente indicati all interno delle garanzie prestate, ai fini dell operatività della garanzia, è previsto che il valore della lite sia compreso tra un valore minimo ed uno massimo. A titolo esemplificativo: all interno dell art. 59 Pacchetto Sicurezza relativamente alla garanzia atta a proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie è necessario che il valore del provvedimento o della sanzione sia superiore ad 250,00. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 8 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Per quanto riguarda la garanzia assistenza, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.), come indicato nelle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Sezione E Assistenza Le prestazioni offerte da tale garanzia, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo sono i seguenti: Franchigia o Garanzie prestate Limite di indennizzo per sinistro scoperto minimo Invio di un idraulico per interventi d'emergenza 300,00 == == Interventi di emergenza per i danni d acqua 500,00 == == Invio di un elettricista per interventi di == == 300,00 emergenza Invio di un fabbro per interventi di emergenza 300,00 == == Invio di un serrandista per intervento di == == 300,00 emergenza Invio di un sorvegliante 300,00 == == Invio di un frigorista per intervento di == == 300,00 emergenza Recupero dati costi a carico dell Assicurato == == Rientro anticipato 520,00 == == Si segnala che ciascuna prestazione non è fornita per più di tre volte per anno di validità della polizza. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda alla sezione E Assistenza paragrafo Prestazioni. Per usufruire delle prestazioni previste, l Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente a: Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: telefonando dall Italia numero verde 800.016.910 telefonando dall estero numero di Milano 0039.(0)2.582.861.71 Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni e limitazioni che sono riportate sia al paragrafo Esclusioni ed effetti giuridici che all interno della descrizione delle garanzie prestate di cui al paragrafo Prestazioni. Si segnala inoltre che: Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione, pena la mancata attivazione della garanzia assistenza. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo, come previsto all Art. 15 - Esagerazione Dolosa del danno- delle Norme comuni alle Sezioni. E infine previsto, alla voce Dichiarazioni del Contraente presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 9 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio detenere all interno dei locali assicurati materiali pericolosi, come infiammabili o esplosivi, in quantitativi superiori a quelli previsti in polizza (Condizione Particolare sempre operante n. 1. Sostanze pericolose delle Norme che regolano la Sezione A Incendio. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. E facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 13 Indicizzazione- delle Norme comuni alle Sezioni. Relativamente alla sola garanzia di responsabilità civile non si effettueranno ulteriori adeguamenti dopo il superamento del massimale di 2.500.000,00. E previsto, infine, a norma dell art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Relativamente alla Sezione A Incendio, è prevista una rinuncia alla rivalsa (condizione particolare sempre operante n.9) verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 10 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve ottemperare a quanto indicato all art. 17 Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni alle Sezioni. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto agli Artt. 23, 33 rispettivamente per le Sezioni A e B (per la Sezione C Responsabilità civile si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione), all Art.14 Procedura per la valutazione del danno e all Art.18 Mandato dei periti - delle Norme Comuni alle Sezioni. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745-06 42133353) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 11 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Assicurato: Assicurazione: Caso assicurativo: Contenuto dell esercizio: Contraente: Cose (per sezione RCT) : Cristalli: Esplodenti: Esplosione: Estorsione: Fabbricato: Franchigia: Furto: Implosione: Incendio: Incombustibilità: Indennizzo: Infiammabili: Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Il contratto di Assicurazione mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. Nella Sezione D - Tutela Legale, il sinistro ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l Assicurazione. Il complesso di: - merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, imposte di fabbricazione e diritti doganali se dovuti; - merci di natura diversa rispetto a quella relativa all attività dichiarata, sino al 10% della somma assicurata; - macchinari, attrezzature e arredamento inerenti l attività compresi impianti e mezzi di sollevamento, di traino e trasporto non iscritti al PRA; mobili e macchine d ufficio compresi elaboratori e calcolatori elettronici (Hardware), impianti di prevenzione e allarme; stampi, modelli e simili; archivi, documenti, disegni, registri, stampati e cancelleria; casseforti e simili; tende parasole e insegne anche esterne; indumenti comuni; - arredamento, compresi tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d arte esclusi preziosi, argenteria; - carte valori e titoli di credito in genere, gioielli, preziosi e denaro, complessivamente con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata e, quanto a denaro, con il massimo di 5.200; - opere di abbellimento e/o utilità attuate nei locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili e riutilizzabili. I macchinari, le attrezzature e le merci sono coperti anche se posti all aperto, purché nell area di attività assicurata indicata nel frontespizio di polizza. Soggetto che stipula l assicurazione. Gli oggetti materiali sia gli animali. Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, poste all interno e all esterno del fabbricato, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide. Sono comprese le insegne, anche luminose, purché stabilmente ancorate al fabbricato Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e elencati nel relativo allegato A. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Costrizione verso qualcuno a fare od omettere qualcosa mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Il complesso delle opere edili di proprietà dell azienda o in sua locazione compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate nonché impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, al servizio del fabbricato, pannelli solari o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, nonché affreschi, statue e decorazioni non aventi valore artistico, box, cantine, soffitte, recinzioni, cancelli, dipendenze e adiacenze. Rimane escluso il valore dell area. Parte del danno risarcibile/indennizzabile espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato. Sottrazione di cosa mobile, contro la volontà di chi la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi. Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Le seguenti sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 C) non classificabili come esplodenti : - gas combustibili; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l aria, spontaneamente s infiammano; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 C e inferiore a 55 C; Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977, Allegato V. Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 12 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

La tua Assicurazione svizzera. Merci speciali: Polizza: Premio: Prestatori di lavoro / addetti: Primo rischio assoluto: Risarcimento: Rischio: Rottura accidentale: Rapina: Sabotaggio: Scoperto: Scoppio: Sinistro: Società: Terrorismo: Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1- fiorumi secchi - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - se non in balle: fieno, paglia e pula esclusa pula di riso - canne, saggina - canapa in bacchetta - erbe palustri, celluloide (grezza e oggetti di) - se non autoestinguenti: materie plastiche espanse o alveolari - espansite e sughero grezzo - se unti: cascami tessili, ritagli di tessuti, sfilacciati, stracci, stracciati, garnettati, filetti, fibre e filati nonché sacchi e tele di iuta; D2- bucce e gusci di frutti oleosi o di semi oleosi - farina di pesce - farina di noci polpe secche di bietola - sanse esauste - panelli oleosi - se in balle: fieno, paglia e pula esclusa pula di riso - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - materie plastiche espanse o alveolari autoestinguenti - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi, fibre di agave (sisal) alfa, cocco, manilla, palma nana, sparto, crine vegetale stoppa - iuta grezza - carbone polacco e sardo in pezzatura o in polvere - neri animali e vegetali; D3- bucce e gusci di frutti non oleosi e di semi non oleosi - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - bavella, borra, borretta, recotto, strusa, strazza - se non unti: cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - se non unti: stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli di sola lana - ovatte sintetiche - piume o piumino - nerofumo e polverino di carbone. Non si considerano merci speciali: - quelle entrate a far parte del prodotto finito; - imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci. Documento che prova l assicurazione. Somma dovuta dal Contraente alla Società. Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile. S intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d opera, contratto di appalto). L Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza indagine sul valore di preesistenza e senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del Codice Civile. La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell impianto. Sottrazione di cosa mobile, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, allo scopo di impossessarsi della stessa per trarne profitto. Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività. Parte del danno risarcibile/indennizzabile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l Assicurazione, dal quale è derivato un danno. L impresa assicuratrice, Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Qualunque atto, incluso ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Tutela Legale: L Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (art. 173). Unico caso assicurativo: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. Forma di assicurazione che copre la totalità dei beni assicurati. La somma assicurata deve Valore intero: corrispondere al reale valore dei beni; se inferiore, in caso di sinistro, rimane a carico dell Assicurato la relativa parte proporzionale di danno. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. FI/1MRH Ed. 07/2012 Pagina 13 di 13 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia

Helvetia Habilitas Condizioni di Assicurazione. Mod. B/6A Ed. 10/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) telefax 02.53.51.461 e-mail: direzione@helvetia.it www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

INDICE Definizioni e Glossario pag. 4 Norme che regolano l Assicurazione in generale pag. 8 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 Altre Assicurazioni Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza dell Assicurazione Art. 4 Modifiche dell Assicurazione Art. 5 Aggravamento del rischio Art. 6 Diminuzione del rischio Art. 7 Durata del contratto Art. 8 Recesso in caso di sinistro Art. 9 Oneri fiscali Art. 10 Foro competente Art. 11 Rinvio alle norme di legge Norme comuni alle Sezioni pag. 9 Art. 12 Limite massimo dell indennizzo Art. 13 Indicizzazione Art. 14 Procedura per la valutazione del danno (per le Sezioni A - Incendio,B Furto) Art. 15 Esagerazione dolosa del danno Art. 16 Ispezione delle cose assicurate Art. 17 Obblighi in caso di sinistro (escluse le Sezioni D Tutela Legale - e E - Assistenza) Art. 18 Mandato dei Periti (per le Sezioni A - Incendio, B - Furto) Norme che regolano la Sezione A Incendio pag. 12 Art. 19 Oggetto dell Assicurazione Art. 20 Esclusioni Art. 21 Partite Art. 22 Condizioni di operatività della garanzia Art. 23 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art. 24 Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale Art. 25 Titoli di credito Art. 26 Cose assicurate a condizioni speciali Art. 27 Criteri di indennizzo Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 17 1. Sostanze pericolose 2. Buona fede 3. Colpa grave 4. Anticipo indennizzi 5. Decentramento merci presso terzi fiere e mostre 6. Enti trasportati 7. Operazioni di carico e scarico 8. Prezzo di vendita 9. Rinuncia alla rivalsa 10. Eventi atmosferici 11. Grandine ed altri eventi atmosferici su fragili 12. Sovraccarico di neve 13. Eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi Mod. B/6A Ed. 10/2011 Pagina 1 di 48

Norme che regolano la Sezione B Furto pag. 20 Art. 28 Oggetto dell Assicurazione Art. 29 Rischio assicurato Art. 30 Operatività dell Assicurazione Furto Art. 31 Tolleranze Art. 32 Limitazioni e esclusioni Art. 33 Determinazione dell ammontare del danno Art. 34 Recupero delle cose rubate Art. 35 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro Art. 36 Merci a bordo di veicoli Art. 37 Titoli di credito Art. 38 Criteri di indennizzo Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 23 1. Concomitanza scoperti 2. Portavalori 3. Furto con destrezza di autoveicoli 4. Cose particolari 5. Decentramento enti presso terzi Fiere e mostre 6. Enti trasportati 7. Sostituzione serrature 8. Franchigia fissa 9. Prezzo di vendita (selling price) Norme che regolano la Sezione C Responsabilità Civile pag. 25 Art. 39 Oggetto dell Assicurazione Art. 40 Rischi assicurati Art. 41 Limitazioni e esclusioni Art. 42 Gestione delle vertenze di danno Spese legali Art. 43 Estensione territoriale Art. 44 Variazione del numero di addetti Art. 45 Pluralità di assicurati Condizioni particolari (sempre operanti) pag. 29 1. Danni da interruzione di esercizio 2. Danni a cose o veicoli in consegna e/o custodia 3. Lavori in subappalto 4. R.C. personale dei preposti, dei quadri, dei dirigenti 5. Estensione qualifica di terzi 6. Decreto Legislativo 81/2008 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96) 7. R.C. postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto 8. R.C. postuma per altre attività (esclusa edilizia) 9. R.C. postuma da posa in opera Norme che regolano la Sezione D Tutela Legale pag. 32 Art. 46 Oggetto dell Assicurazione Art. 47 Limitazioni dell oggetto dell Assicurazione Art. 48 Insorgenza del caso assicurativo Art. 49 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale Art. 50 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Art. 51 Gestione del caso assicurativo Art. 52 Recupero di somme Mod. B/6A Ed. 10/2011 Pagina 2 di 48

Art. 53 Estensione territoriale Art. 54 Assicurati Art. 55 Oggetto dell Assicurazione Art. 56 Prestazioni garantite Art. 57 Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell attività indicata in polizza Art. 58 Esclusioni Art. 59 Pacchetto Sicurezza Art. 60 Insorgenza del caso assicurativo Pacchetto Sicurezza Art. 61 Spese di resistenza Termini giuridici pag. 38 Norme che regolano la Sezione E Assistenza pag. 40 Definizioni Istruzioni per la richiesta di assistenza Prestazioni 1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza 2. Interventi di emergenza per danni da acqua 3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza 4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza 5. Invio di un serrandista per interventi di emergenza 6. Invio di un sorvegliante 7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza 8. Recupero dati 9. Rientro anticipato Esclusioni e effetti giuridici pag. 43 Articoli del Codice Civile pag. 44 Mod. B/6A Ed. 10/2011 Pagina 3 di 48

DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Il contratto di Assicurazione mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. Caso assicurativo Nella Sezione D Tutela Legale, il sinistro ovvero il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prevista l Assicurazione. Contenuto Il complesso di: - merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, imposte di fabbricazione e diritti doganali se dovuti; - merci di natura diversa rispetto a quella relativa all attività dichiarata, sino al 10% della somma assicurata; - macchinari, attrezzature e arredamento inerenti l attività compresi impianti e mezzi di sollevamento, di traino e trasporto non iscritti al PRA; mobili e macchine d ufficio compresi elaboratori e calcolatori elettronici (Hardware), impianti di prevenzione e allarme; stampi, modelli e simili; archivi, documenti, disegni, registri, stampati e cancelleria; casseforti e simili; tende parasole e insegne anche esterne; indumenti comuni; - arredamento, compresi tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d arte esclusi preziosi, argenteria; - carte valori e titoli di credito in genere, gioielli, preziosi e denaro, complessivamente con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata e, quanto a denaro, con il massimo di 5.200; - opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile. I macchinari, le attrezzature e le merci sono coperti anche se posti all aperto, purché nell area di attività assicurata indicata nel frontespizio di polizza. Contraente Cose Cristalli Esplodenti Esplosione Fabbricato Soggetto che stipula il contratto di Assicurazione. Gli oggetti materiali e gli animali. Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, poste all interno e all esterno del fabbricato, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide. Sono comprese le insegne, anche luminose, purché stabilmente ancorate al fabbricato. Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e elencati nel relativo allegato A. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Il complesso delle opere edili di proprietà dell azienda o in sua locazione compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate nonché impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, al servizio del fabbricato, pannelli solari o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, nonché affreschi, statue e Mod. B/6A Ed. 10/2011 Pagina 4 di 48