CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO XV LEGISLATURA ANNO 2016 DISEGNO DI LEGGE 29 aprile 2016, n. 133 Disposizioni in materia di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari D'iniziativa della consiglieria Chiara Avanzo (Partito Autonomista Trentino Tirolese) Presentato il 29 aprile 2016 Assegnato alla Quarta Commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 29 aprile 2016, n. 133 Disposizioni in materia di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Eccedenze alimentari e non alimentari Art. 3 - Soggetti attuatori Art. 4 - Interventi per il contrasto allo spreco alimentare Art. 5 - Informazioni sull'attuazione della legge Art. 6 - Disposizioni finanziarie Art 1 Finalità 1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti ed efficienza della catena alimentare, e per sviluppare una cultura del consumo critico e sostenibile come modello di vita virtuoso avente vantaggi anche economici, ambientali e sociali, riconosce e promuove progetti e attività di recupero, valorizzazione e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, e ne favorisce le azioni dei soggetti attuatori. 2. Con gli interventi previsti da questa legge, la Provincia ha in particolare come finalità: a) la promozione di politiche di contrasto alla povertà; b) la valorizzazione di attività di solidarietà e beneficenza verso le fasce più deboli della popolazione, in stato di grave disagio o più esposte al rischio di impoverimento; c) l'attivazione e il sostegno di processi virtuosi di contrasto allo spreco, finalizzati anche alla riduzione dei rifiuti; d) il favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro. 3. La Provincia persegue le finalità di questa legge secondo una logica di intervento integrato, coordinato con gli strumenti di programmazione e gestione delle politiche provinciali nei settori sanitari, socio-assistenziali, del volontariato, di istruzione e formazione, agricoli, produttivi ed economici, nel rispetto del principio di sussidiarietà e valorizzando i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nei settori considerati. Art 2 Eccedenze alimentari e non alimentari 1. Sono da considerarsi eccedenze alimentari gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di legislazione e sicurezza alimentare, che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque: a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare; b) i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla

- 2 - commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi similari, e perfettamente commestibili; c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva. 2. Sono da considerarsi eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri e giocattoli. Art 3 Soggetti attuatori 1. La Provincia, per le finalità di questa legge e attraverso gli strumenti di programmazione e gestione delle politiche provinciali nei vari settori del sociale, socioassistenziale, del volontariato e dell'economia, sostiene, incentiva, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza, svolta attraverso il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, e compiuta in particolare da: a) i soggetti del volontariato e del terzo settore, in special modo quelli che operano nell'ambito delle politiche provinciali di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e alla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011); b) le imprese che adottano procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale, in particolare nei settori di cui alla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese); c) gli enti locali e le comunità di valle. 2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 e i soggetti che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari e non alimentari, nell'attività che porta al recupero e ridistribuzione delle eccedenze, garantiscono procedure e corrette prassi operative previste dalla normativa vigente per la sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per l'eventuale smaltimento dei rifiuti. Art. 4 Interventi per il contrasto allo spreco alimentare 1. Per le finalità di questa legge e per sostenere e promuovere una cultura volta alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione del consumo critico e sostenibile, la Provincia, in particolare: a) nell'ambito delle politiche di settore in materia di sanità, istruzione e agricoltura, promuove campagne di informazione, sensibilizzazione e programmi di educazione anche alimentare volti a rendere il consumatore consapevole degli sprechi; b) promuove accordi di collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 3 e gli operatori dei settori interessati, in particolar modo del settore alimentare, della grande distribuzione e della ristorazione, ai fini della cessione di generi e di eccedenze alimentari e non alimentari; c) promuove attività che riducono gli sprechi, anche in sede di politiche relative alla gestione dei rifiuti e di politiche adottate per l'attuazione della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole) e della legge provinciale n. 13 del 2010;

- 3 - d) nell'ambito delle politiche di settore in materia di innovazione e ricerca, promuove e sostiene progetti di tecnologia dell'informazione e della comunicazione finalizzati all'incontro tra domanda e offerta relative al recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari; e) nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi per la fornitura di derrate alimentari, di ristorazione o di ospitalità alberghiera, può attribuire un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare o il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari; f) nel rispetto della normativa vigente, può fornire indirizzi o direttive agli enti e società del sistema provinciale, agli enti locali e alle comunità di valle, affinché nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei loro bandi rivolti ad imprese e servizi per la fornitura di derrate alimentari, di ristorazione o di ospitalità alberghiera, possa essere attribuito un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare o il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari; g) favorisce l'organizzazione con cadenza annuale della giornata contro gli sprechi, tenendo in particolare conto delle proposte dei soggetti di cui all'articolo 3. Art. 5 Informazioni sull'attuazione della legge 1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti in termini di contrato allo spreco e in termini di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta provinciale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) quali attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione sono state realizzate e quali risultati hanno prodotto in relazione alle finalità di questa legge, quale è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto; b) in che misura i finanziamenti erogati in sede di politiche settoriali hanno contribuito al raggiungimento dei risultati di cui alla lettera a); c) quale è stato il contributo dei soggetti attuatori di cui all'articolo 3 nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge; d) quali eventuali criticità sono emerse nella fase di attuazione di questa legge e quali sono state le soluzioni eventualmente approntate per farvi fronte. 2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle eventuali criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni; inoltre può concordare con la Giunta provinciale la revisione dei quesiti di cui al comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della presentazione delle relazioni o un loro eventuale rinvio. 3. La relazione è resa pubblica anche con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).

- 4 - Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nelle missioni 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 14 (sviluppo economico e competitività). 2. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nelle missioni 04 (istruzione e diritto allo studio), 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), 13 (tutela della salute), 14 (sviluppo economico e competitività) e 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca).