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- rinuncia, - decadenza, - presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti, - possesso di un titolo accademico o di sostenimento di attività formative in università estere, - passaggio da altro corso di studio dell'alma Mater Studiorum - Università di Bologna, - trasferimento da altro Ateneo. Sono esonerati dal superamento dell'eventuale OFA, se nella precedente carriera hanno sostenuto un esame di matematica. In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i termini ordinari, allo studente non esonerato dal superamento della prova sono attribuiti direttamente gli obblighi formativi aggiuntivi. Obblighi formativi aggiuntivi Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo consistente nella partecipazione alle attività formative di supporto deliberate dal Consiglio del corso di studio. L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con: il superamento dell'esame di Matematica generale oppure il superamento dell'apposita prova di verifica consistente in un esame scritto, che si svolgerà nei giorni fissati dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il mancato soddisfacimento dell'obbligo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno. Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello A2, tramite il Centro linguistico di Ateneo. Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Per coloro che nella prova di ammissione al corso di studio dimostrino di possedere una competenza linguistica inferiore al livello A2, è attribuita una carenza linguistica iniziale. Il superamento della carenza linguistica è previsto come propedeuticità degli esami successivi. Relativamente all'anno di corso in cui è prevista l'idoneità B1, la propedeuticità si configura secondo lo schema seguente: previsione dell'idoneit à B1 al primo anno: propedeuticit à dell'idoneit à B1 rispetto agli esami del III anno. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti attivati nella Scuola che il corso di Studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato nella Scuola, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla

base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;

per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Apprendistato in alta formazione Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nell'esposizione e discussione davanti alla Commissione di Laurea di una breve relazione scritta di carattere teorico oppure basata su una esperienza empirica di ricerca o di lavoro guidato (tirocinio), effettuata sotto la guida di un docente. Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 27/11/2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. Consiglio di facoltà: Approvato, in data 27/11/2013 Senato Accademico: Approvato, in data 21/01/2014 Data Decreto Rettorale: 25/06/2014 Data Entrata in vigore: 16/07/2014 A.A. Entrata in vigore: 2014