DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

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Stazione Appaltante: CORPO DI POLIZIA LOCALE EPROTEZIONE CIVILE Datore di lavoro Stazione Appaltante: Il Dirigente Dott.ssa Gabriella Messina CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI NELL AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE & PROTEZIONE RSPP dott. ing. Bortolo Balduzzi via Malj Tabajani, 4 24123 Bergamo 035 399752 bbalduzzi@comune.bg.it 1

INDICE 1. PREMESSA 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 3. RIFERIMENTI NORMATIVI 4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI 5. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA 5.1 LA REDAZIONE E LA GESTIONE DEL DUVRI 5.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI 6. ANAGRAFICA DELL APPALTO 6.1 OGGETTO DELL APPALTO 6.2 COMMITTENTE 6.3 STAZIONE APPALTANTE 6.4 RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6.5 APPALTATORI 7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 7.1 RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI E VALUTATI 7.2 LE MISURE IDONEE AD ELIMINARE o RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE 8. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO 8.1 COSTI DELLA SICUREZZA 8.2 VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI 2

1. PREMESSA Il presente documento viene predisposto tenendo quale riferimento le Linee Guida della Regione Lombardia che costituiscono un primo atto di indirizzo a supporto delle stazioni appaltanti individuate dall art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A seguito dell'emanazione della L.123/07, fermo restando gli obblighi di coordinamento delle attività interessate al Contratto pubblico di lavoro/servizio/fornitura sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (art.26 c.5 D.lgs.81/08). Si precisa che ii contesto di riferimento è relativo ai soli contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norna consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali delle sicurezza. Per quanto riguarda i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici ( e per il settore privato) il presente DUVRI si attiene a previsto dalla vigente normativa in materia. l costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara. 2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Nei campo degli approvvigionamenti pubblici l amministrazione compie una operazione di esternalizzazione di attività e di responsabilità nei confronti di temi operatori economici scelti in base a confronti concorrenziali. Nel fare questo l'amministrazione non assume alcuna responsabilità diretta per la tutela dei lavoratori dell'operatore economico, il quale mantiene i compiti e le responsabilità di ogni datore di lavoro in base al dettato dei Diga. 81/08. Fondamentale eccezione rispetto al principio sopra enunciato è rappresentato dall'art. 26 D.lgs. 81/08, il quale prevede un onere di coordinamento tra chi esternalizza un attività, qui I'amministrazione, e chi assume l'attività esternalizzata, qui l'operatore economico affidatario. L art. 26 del D.gs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'accordo di esternalizazzione un onere di reciproca informativa e coordinamento ai fine della valutazione dei rischi per la sicurezze e delle misure di prevenzione e protezione. Nel coordinarsi con un terzo operatore economico, chi esternalizza assume una pluralità di oneri: non solo quello di tutelare i lavoratori del terzo operatore economico, ma anche quello di tutelare i propri lavoratori che dovranno svolgere la propria attività in costanza dello svolgimento del lavoro di altri e, da ultimo, anche la sicurezza di terzi coinvolti, come per esempio i lavoratori di terzi operatori economici già operanti. Quanto detto nel caso di una pubblica amministrazione può assumere caratteri di peculiarità, in quanto i terzi coinvolti nell attività possono, in alcuni casi, coincidere con la pluralità dei cittadini utenti di un servizio o di un ufficio. Ebbene, nell esternalizzare l'amministrazione avrà il compito di creare un assetto informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge I attività richiesta. Quanto scritto, si crede, rende chiaro come, nel contesto in cui qui si riflette, divenga dirimente il concetto di interferenza". Per Interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture: si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli e vi siano solo oneri di sicurezza in capo all operatore economico. Di converso, in alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione. 3

3. RIFERIMENTI NORMATIVI - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/21/UE e 2014/25UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; - Legge 3 agosto 2007. n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul (avaro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia ; - Circolare Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; - Determinazione dell Autorità per la vigilanza sul lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006; - Determinazione dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008; - Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". - Decreto interministeriale 13 aprile 2011 "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 61, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 100, in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro". 4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI Ai fini del presente Documento, si adottano le definizioni contenute nelle Linee guida regionali citate, oltre a quanto definito dall art.2 D.lgs. 81/08. In particolare: INTERFERENZA: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che depongono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttive. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE: i contratti tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art.3 lett. tt D.lgs. 50/2016); APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI: i contratti tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll (art. 3 lett. ss D.lgs.50/2016); CONCESSIONE DI SERVIZI: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 lett. vv D.lgs.50/2016); CONTRATTI MISTI DI APPALTO : contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi, lavori, servizi e forniture, servizi e forniture (art. 28 D.lgs.50/2016); DATORE DI LAVORO: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art. 2 c.1 lettera b) D.lgs.81/08); DATORE DI LAVORO: soggetto titolare degli obblighi di cui all art.26 D.lgs.81/08; 4

RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO: soggetto titolare della gestione del contratto, nelle fasi successive all aggiudicazione (responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016) LUOGHI DI LAVORO: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.62 Titolo Il D.lgs. 81/08); DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi lnterferenti, da allegare al contratto d appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all art.26 c.3 D.lgs.81/08; RISCHI INTERFERENTI: tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni all'interno dell Ente e dell unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. STAZIONE APPALTANTE: l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art.3 lett. o del D.lgs. 50/2016. 5. IL DUVRI ED I RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA 5.1 LA REDAZIONE E LA GESTIONE DEL DUVRI Il presente Documento ha l intento di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Il DUVRI è messo a disposizione ai fini della formulazione dell offerta e costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 L impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Nel DUVRl, non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell effettuazione della prestazione. Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. 5.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI Sono rischi interferenti, per i quali viene predisposto il presente documento: 1. rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 2. rischi immessi nei luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore: 3. rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 4. rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 6. ANAGRAFICA DELL APPALTO 6.1 OGGETTO DELL APPALTO L'attività in appalto consiste nell affidamento di servizi nell ambito della gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, alle leggi ed ai regolamenti comunali. L attività comprende i seguenti lavori: 5

- Servizio di data entry (inserimento avvisi/verbali di accertamento) - Servizio di stampa e notifica verbali/tentativi di notifica in Bergamo - Servizio di stampa e notifica verbali/tentativi di notifica fuori Bergamo - Servizio di front office (informazioni e chiarimenti ai trasgressori sui verbali redatti, nonché ai cittadini che vogliono acquisire informazioni sul procedimento sanzionatorio) 6.2 COMMITTENTE Ente: COMUNE DI BERGAMO indirizzo sede legale: PIAZZA MATTEOTTI 27, 24122 BERGAMO (BG) sede operativa: VIA COGHETTI 10, 24122 BERGAMO (BG) Codice Fiscale e P.IVA: 00636460164- P.I. 00636460164 Datore di lavoro: Dirigente Corpo Polizia Locale e Protezione Civile dott.ssa Gabriella Messina 6.3 STAZIONE APPALTANTE Ente: COMUNE Dl BERGAMO Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile indirizzo sede legale: VIA COGHETTI 10, 24122 BERGAMO (BG) C.F. 80034840167 - P.I. 00636460164 Datore di lavoro: Dirigente Corpo Polizia Locale e Protezione Civile dott.ssa Gabriella Messina 6.4 RESPONSABILE DELL ESECUZIONE DEL CONTRATTO Ente: COMUNE Dl BERGAMO - Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile indirizzo sede legale: VIA COGHETTI 10, BERGAMO (BG) Codice Fiscale e P.IVA: 00636460164- P.I. 00636460164 Datore di lavoro: Dirigente Corpo Polizia Locale e Protezione Civile dott.ssa Gabriella Messina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Ing. Bortolo Balduzzi 6.5 APPALTATORI Operatore economico: sede in via C.F. e P.IVA n. Lavori appaltati: gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, alle leggi ed ai regolamenti comunali INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 7.1 RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI E VALUTATI A fronte della Valutazione preliminare circa l esistenza dei rischi derivanti delle interferenze delle attività connesse all esecuzione dell appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili a: - rischi dovuti ai luoghi di lavoro di proprietà del Committente; - fasi di interazione tra il personale del committente o gli utenti che accedono ai servizi comunali. In particolare, si definiscono i costi per la sicurezza relativamente a procedure contenute nel DOCUMENTO e previste per specifici motivi di sicurezza; Luoghi di lavoro interferenza per esecuzione delle attività oggetto d'appalto nei luoghi di lavoro da parte del personale comunale. Rischi strutturali e ambientali. Rischio di scivolamento e caduta. Rischio elettrico. Stima del rischio: BASSO. 6

Compresenza di addetti Interferenza per esecuzione attività oggetto d'appalto in luoghi di passaggio o locali operativi da parte dei personale comunale/utenti. Rischio di urto, caduta di oggetti/cose/persone. Stima del rischio: BASSO. Rischio di emergenza Gestione delle emergenze. Stima del rischio: BASSO. 7.2 LE MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE Le misure idonee ad eliminare o ridurrei rischi di interferenza sono esclusivamente di natura organizzativa. Esse vengono concordate con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori. Misure di prevenzione e protezione a carico del committente Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti sull eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall orario di lavoro ordinario. Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all appaltatore delle procedure adottate per l emergenza. Misure di prevenzione e protezione a carico dell appaltatore Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori. Consegna dei documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate Nomina di un referente del coordinamento. Comunicazione delle misure di emergenza adottate. 8. COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRl. l costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d asta. In relazione all appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano: a. le procedure contenute nel DUVRl e previste per specifici motivi di sicurezza; b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima viene effettuata per essere congrua e analitica per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti. Le singole voci dei costi della sicurezze sono state calcolate sulla base di un verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni (addetti alle- pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ed intervenire durante lo svolgimento dei lavoratori dell appaltatore. 8.1 COSTI DELLA SICUREZZA Riunioni di coordinamento Stime del tempo impiegato: 1 ora per ogni riunione Costo riunione: 100,00. n. riunioni previste: una all'anno Stima su durata annuale: una riunione 7

Costo della sicurezza {su anno): 100,00 (Euro cento) Si dà atto che gli adempimenti previsti dall art. 36 dei D.Lgs. 81/2008, saranno a carico dell'appaltatore, in quanto trattasi di obblighi tipici a carico di ogni datore di lavoro. COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA SU BASE ANNUALE: 100,00 (EURO CENTO) iva esclusa COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA NON ASSOGGETABILI A RIBASSO: 300,00 EURO TRECENTO iva esclusa 8.2 VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI Il presente DUVRI è parte integrante del contratto di appalto. Il presente DUVRI ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Può essere modificato in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto e lo revisionato in caso di varianti in corso d'opera. La revisione deve essere data in presa visione all appaltatore che agirà di conseguenza. Bergamo. Il Dirigente Delegato 8