Regolamento di gestione del fondo di assistenza e previdenza a favore del personale del Corpo di Polizia Municipale

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CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento di gestione del fondo di assistenza e previdenza a favore del personale del Corpo di Approvato con D.G.C.: n. 539 del 09/12/2002 Modificato con D.G.C.: n. 337 del 07/10/2003 n. 420 del 24/11/2004 n. 530 del 19/12/2005 n. 445 del 22/11/2006 n. 364 del 03/10/2011 n. 16 del 28/01/2013 ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni

Art. 1 - Istituzione 1. È istituito il "Fondo di assistenza e previdenza a favore del personale del Corpo di " (d'ora in poi Fondo), con sede presso il Comando Polizia Municipale e usufruendo delle relative attrezzature. Art. 2 - Finalità 1. Il Fondo è privo di personalità giuridica, non ha fini di lucro e persegue con moderni indirizzi ed in modo organico l assistenza e la previdenza a favore del personale del Corpo di, (d ora in poi Corpo), compreso quello con qualifica dirigenziale, a completamento ed integrazione dell opera che già prestano gli enti a ciò preposti, nonché il miglioramento della circolazione stradale. 2. In particolare il Fondo è finalizzato: a) Alla stipula di polizze assicurative: - concernenti forme integrative del trattamento di fine rapporto e/o pensionistico; - sulla vita e sugli infortuni; - sanitarie; - relative ad eventuali sanzioni accessorie di ritiro o sospensione della patente di guida personale conseguenti ad eventi causati durante il servizio laddove non sia definitivamente accertato dolo o colpa grave da parte dell operatore; - finalizzate alla copertura delle spese legali (tutela giudiziaria) in sede giudiziale ed extragiudiziale per il personale, relativamente ad eventi connessi allo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di appartenenti al Corpo; - finalizzate alla copertura della Responsabilità Civile verso terzi per fatti avvenuti durante l espletamento del servizio, compresi quelli derivanti dall uso delle armi; - Per la copertura di danni e beni di appartenenti al Corpo, subiti in conseguenza di attentati o atti di vandalismo, o sabotaggio, quando possa desumersi un diretto rapporto con la causa di servizio. b) Al miglioramento della circolazione stradale: - tramite la formazione e l aggiornamento in materia di circolazione stradale del personale impiegato in servizi di polizia stradale; - tramite la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza del Corpo (con particolare riguardo ai mezzi volti a garantire la massima sicurezza degli operatori impiegati in tali servizi); ecc. Art. 3 - Finanziamento del Fondo 1. Il Fondo è finanziato: 2

a) con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta per violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo. Tale finanziamento è effettuato ai sensi del comma 4 dell art. 208 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni; b) da eventuali altre leggi; c) da eventuali contributi, sovvenzioni o donazioni di enti pubblici. 2. Le somme destinate al Fondo, di cui al precedente comma 1, vengono stanziate annualmente, in unico apposito capitolo del bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario. Le Aree competenti provvederanno ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore dei vari aggiudicatari, ed a curare la gestione delle relative convenzioni, sulla base dei criteri deliberati della Commissione Amministratrice ai sensi dei seguenti articoli. La somma stanziata per ogni appartenente del Corpo in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento sia in possesso di tutti i requisiti di cui all art. 5 della L. 7/3/1986 n. 65 così come aggiornata ogni 2 anni in misura pari alla variazione, accertata dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nello stesso periodo non potrà essere inferiore a quella determinata nell anno precedente, ferma restando la verifica della compatibilità finanziaria. 3. Alla scadenza di ogni esercizio finanziario eventuali residui vengono conservati per l utilizzazione nell esercizio successivo per le finalità di cui al precedente art. 2. 4. La determinazione della quota da assegnare annualmente al fondo è comunicata al Ministero dei lavori pubblici. 5. Le determinazioni di spesa seguiranno il rispetto delle norme del D.Lgs. 267/2000. Art. 4 - Funzione del Presidente 1. Il Presidente della Commissione Amministratrice del Fondo rappresenta legalmente il Fondo e ne ha la firma. Egli: a) Provvede all esecuzione delle deliberazioni della Commissione Amministratrice dandone comunicazione alle aree competenti; b) Provvede all esecuzione delle decisioni della Commissione Amministratrice Adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dalla Commissione, salvo ratifica, alla prima riunione della stessa Commissione; c) Cura i rapporti con le Aree per l attuazione delle decisioni della Commissione. 3

Art. 5 - Qualificazione del fondo 1. Il Fondo è costituito: a) dallo stanziamento di cui all art. 3 comma 1, per la parte necessaria alle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell art. 2, che assume la denominazione di «Fondo di previdenza»; b) dallo stanziamento di cui all art. 3 comma 1, per la parte eventualmente residuale alla costituzione del «Fondo di previdenza», da destinare alle finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, che assume la denominazione di «Fondo per il miglioramento della circolazione». Art. 6 - Commissione Amministratrice 1. È costituita un apposita Commissione Amministratrice di cui fanno parte: a) il Comandante del Corpo, in qualità di Presidente; b) due appartenenti al Corpo inquadrati in categoria D eletti dal personale del Corpo di pari categoria; c) quattro appartenenti al Corpo di categoria C, eletti dal personale del Corpo di pari categoria; d) il segretario, senza diritto di voto, nominato dal Comandante del Corpo. 2. La Commissione Amministratrice nomina nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente. La stessa Commissione è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal presente regolamento, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora ne facciano richiesta almeno due membri fra quelli con diritto di voto. 3. In caso di dimissioni di uno o più membri elettivi previsti dal precedente comma 1, gli stessi vengono sostituiti utilizzando la graduatoria dei non eletti. In caso di dimissioni del segretario, di cui al precedente comma 1 lettera d), il Comandante del Corpo procede all immediata nomina del sostituto. 4. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno 4 dei 7 componenti con diritto di voto. 5. Tutte le determinazioni della Commissione Amministratrice sono assunte a maggioranza dei membri con diritto di voto presenti alla seduta. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. 6. La Commissione è convocata dal Presidente mediante avviso ad ognuno dei componenti indicante l ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all ordine del giorno. 7. I componenti della Commissione Amministratrice elettivi e nominati durano in carica 4 anni; 4

8. La Commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica; in particolare vigila su tutti gli investimenti attuati e predispone entro il 31 marzo di ogni anno una relazione, che deve essere resa pubblica, con cui il personale viene informato delle scelte fatte nonché dell andamento degli investimenti effettuati l anno precedente, ed entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione previsionale da inviare all area servizi finanziari e alle altre aree eventualmente interessate. 9. Il segretario della Commissione Amministratrice, di cui al precedente comma 1 lettera d), redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione; cura la tenuta della contabilità del fondo e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione. Art. 7 - Elezioni - Collegio Elettorale 1. Ai fini dell elezione dei componenti della Commissione Amministratrice di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell art.6, il Comandante del Corpo, di concerto con le organizzazioni sindacali di categoria, nomina un Collegio Elettorale costituito da cinque appartenenti al Corpo. La nomina a componente del Collegio Elettorale è incompatibile con la candidatura a membro della Commissione Amministratrice. Qualora un membro del Collegio Elettorale presenti la propria candidatura a membro della Commissione Amministratrice, decade dall incarico e viene sostituito. 2. Il Collegio Elettorale nomina nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente, il Segretario verbalizzante e tre scrutatori. 3. Il Collegio Elettorale, nella stessa seduta, stabilisce la data per le operazioni di voto da tenersi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri elettivi della Commissione Amministratrice. Le elezioni devono tenersi nel periodo compreso fra il 1 giugno ed il 1 dicembre. Provvede, pertanto, a pubblicare apposito avviso nel quale è indicato il giorno stabilito per il le operazioni di voto che dovranno, comunque, essere effettuate in un'unica giornata dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Nell avviso deve inoltre essere specificato che gli interessati devono presentare al Presidente del Collegio Elettorale la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto. 4. Dette operazioni devono essere effettuate presso idonei locali della sede del Corpo ove verrà apposta, in modo visibile, la lista ufficiale dei candidati. Ciascun elettore non potrà esprimere più di tre preferenze. Il voto è segreto. Dei votanti e delle operazioni di scrutinio, nonché della elezione dei rappresentanti della Commissione Amministratrice, viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri del Collegio Elettorale. 5. Le votazioni si intendono valide se si reca a votare almeno la maggioranza assoluta degli appartenenti al Corpo. In caso contrario il Collegio Elettorale dichiara invalide le operazioni di voto e comunica, lo stesso giorno, mediante avviso, la successiva data in cui ripetere le 5

operazioni di voto; data che non potrà comunque essere individuata oltre 15 gironi dopo quella delle prime votazioni. Le operazioni di voto effettuate nel secondo turno sono comunque valide. 6. Sono proclamati eletti membri della Commissione Amministratrice i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità il dipendente con maggiore età anagrafica. 7. Il collegio elettorale trasmette le risultanze delle operazioni di voto al Comandante del Corpo che provvede alla proclamazione degli eletti. Dalla proclamazione, gli eletti assumono le funzioni di membro della Commissione Amministratrice. Art. 8 - Disciplina fondo di previdenza 1. Il Fondo di previdenza per il personale del Corpo è finalizzato: a) alla corresponsione di un capitale a fine servizio da assegnare, a titolo integrativo di trattamento di fine rapporto, ad ogni appartenente al Corpo, compreso quello con qualifica dirigenziale, che viene collocato in quiescenza a qualsiasi titolo e in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa vigente; b) alla corresponsione, a seguito di decesso dell assicurato, di un capitale a favore dei familiari; c) alla corresponsione, a seguito di infortunio dell assicurato, di un capitale o di una rendita mensile allo stesso; d) alla corresponsione di un indennizzo, a seguito di applicazione di sanzioni accessorie conseguenti ad eventi causati durante il servizio, relativamente alla patente di guida dell'assicurato, laddove non sia definitivamente accertato dolo o colpa grave da parte dell operatore; e) alla copertura sanitarie o per la copertura di danni e beni di appartenenti al Corpo, subiti in conseguenza di attentati o atti di vandalismo, o sabotaggio, quando possa desumersi un diretto rapporto con la causa di servizio. 2. Per le finalità di cui al comma precedente, si provvederà ad accendere una o più polizze assicurative, individuali o collettive, a favore degli appartenenti al Corpo. 3. La Commissione Amministratrice esprime indirizzi e valutazioni di merito, ancorché non vincolanti, in merito alle procedure contrattuali di aggiudicazione dei contratti di assicurazione. A tal fine è convocata in prima seduta, di norma entro il 28 febbraio di ogni anno ed ogni qual volta se ne presenti la necessità con le modalità previste dall art. 6 comma 6. 4. La somma destinata al Fondo di previdenza e non liquidata, viene conservata a residuo alla scadenza di ogni esercizio per l utilizzazione nell esercizio successivo. 5. La forma integrativa del trattamento di fine rapporto previsto dal presente capo non esclude l applicabilità al personale del Corpo di altre forme integrative di previdenza. 6

Art. 9 - Disciplina fondo per il miglioramento della circolazione 1. Il Fondo per il miglioramento della circolazione per il personale del Corpo è finalizzato: a) al pagamento di corsi per la formazione e l aggiornamento del personale impiegato in servizi di polizia stradale; b) all acquisto di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza del Corpo. 2. Le quote da destinarsi alle finalità di cui all art. 2, comma 2, lettera b) da far gravare sulle disponibilità del Fondo per il miglioramento dei servizi, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. 3. La Commissione Amministratrice emette indirizzi per le attività di formazione e di acquisto di mezzi tecnici. A tale fine è convocata una seduta, ogni qual volta se ne presenti la necessità con le modalità previste dall articolo 6 comma 6. 4. La somma destinata al Fondo per il miglioramento della circolazione e non liquidata ai sensi del precedente comma 2 viene conservata a residuo alla scadenza di ogni esercizio per l utilizzazione nell esercizio successivo. Art. 10 - Contribuzione volontaria 1. In caso di assenze complessivamente superiori a venti giorni annui per le quali disposizioni legislative prevedano, a qualsiasi titolo, una riduzione dello stipendio, fatta salva l astensione facoltativa per maternità post-partum ai sensi dell art. 10 L. 1204/71, il premio individuale corrisposto dal Comune viene ridotto proporzionalmente. Resta salva la facoltà per il dipendente di versare in proprio la differenza tra la somma corrisposta dal Comune ed il premio individuale nella misura intera. Art. 11 - Contratti di assicurazione 1. I contratti di assicurazione, qualora la materia venga disciplinata nei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed in relazione alla normativa in essi contenuta, dovranno essere adeguati alla stessa normativa o risolti nell ipotesi in cui vengano espressamente escluse tali forme di previdenza aggiuntiva. 2. Il capitale maturato verrà erogato dalla compagnia assicuratrice nella misura corrispondente ai premi corrisposti, in tutti i casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa vigente; 3. In ogni caso, è concessa la facoltà a ciascun dipendente di continuare il versamento dei premi assicurativi, con l esonero del Comune da ogni obbligazione. 7

4. È inoltre concessa la facoltà a ciascun dipendente di integrare per la propria polizza il versamento dei premi assicurativi. Art. 12 - Controllo di gestione Liquidazione 1. La gestione del Fondo, per gli atti di rilevanza contabile è sottoposta al controllo dei Revisori dei Conti dell Amministrazione Comunale. 2. Laddove dovesse risultare comunque necessario procedere alla liquidazione del Fondo, la Giunta Comunale procederà alla nomina di un commissario liquidatore. Art. 13 - Entrata in vigore - Periodo transitorio 1. Le norme del presente disciplinare entrano in vigore la data successiva a quella di approvazione. 2. La prima elezione della Commissione Amministratrice avrà luogo entro 30 giorni dall'approvazione del presente disciplinare. 3. Entro 60 giorni dall adozione della delibera, il Presidente della Commissione dispone la chiusura del conto corrente acceso ai sensi dell art. 3 comma 2 del disciplinare oggetto di modifica, ordinando il versamento su apposito capitolo dei fondi presenti sul conto. In via transitoria è prevista la possibilità di utilizzo di tali fondi entro il 31/12/2011 per le finalità e con le modalità previste dal disciplinare. 4. Le somme rimaste a disposizione presso il conto corrente fino ad ora utilizzato dal Fondo verranno incamerate a bilancio dell Ente nel capitolo dedicato al Fondo. 5. Tali residui, come prescritto dall articolo 8 comma 4, vanno destinati in misura proporzionale alla permanenza in servizio, al fondo previdenziale e versati alla polizza attualmente già sottoscritta dagli appartenenti al Corpo. 6. I versamenti devono tenere conto dei dipendenti che hanno lasciato il Corpo e dei nuovi appartenenti. 8

INDICE Art. 1 - Istituzione... 2 Art. 2 - Finalità... 2 Art. 3 - Finanziamento del Fondo... 2 Art. 4 - Funzione del Presidente... 3 Art. 5 - Qualificazione del fondo... 4 Art. 6 - Commissione Amministratrice... 4 Art. 7 - Elezioni - Collegio Elettorale... 5 Art. 8 - Disciplina fondo di previdenza... 6 Art. 9 - Disciplina fondo per il miglioramento della circolazione... 7 Art. 10 - Contribuzione volontaria... 7 Art. 11 - Contratti di assicurazione... 7 Art. 12 - Controllo di gestione Liquidazione... 8 Art. 13 - Entrata in vigore - Periodo transitorio... 8 9