Statuto del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "PUNTA CAMPANELLA" ARTICOLO 1

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Statuto del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "PUNTA CAMPANELLA" ARTICOLO 1 Costituzione e Denominazione 1. In applicazione della legge 31 dicembre 1982 n.979 e della legge 6 dicembre 1991 n.394, tra le Amministrazioni comunali di cui al successivo art.5, è costituito un Consorzio di Gestione ai sensi dell art.25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 denominato "Riserva Naturale Marina Punta Campanella". ARTICOLO 2 Durata e sede 1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l esaurimento del fine o per autoscioglimento. 2. L Ente ha sede nel Comune di Massa Lubrense. ARTICOLO 3 Finalità Il Consorzio ha come scopo di ottenere, attraverso la stipula di apposita convenzione con il Ministero dell Ambiente, di concerto con i Ministeri competenti, l affidamento della gestione dell Area Naturale Marina Protetta "Punta Campanella", per l esercizio delle funzioni di cui al successivo art.4. ARTICOLO 4 Funzioni Il Consorzio, quale Ente gestore, svolge le funzioni di carattere organizzative ed amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi che la Riserva si propone, quali: a) la protezione ambientale dell area marina interessata; b) la regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività della pesca; c) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche geomorfologiche della zona; d) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell ecologica e della biologia degli ambienti marini e costieri dell area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; e) l effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell ecologia e della biologia marina; f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell area; g) promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale. A tal fine il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici e le Università e Istituti di ricerca, pubblici e privati, e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dall Assemblea Consortile. Le modalità tecniche ed organizzative e le relative procedure saranno meglio definite ed indicate nell apposito regolamento di esecuzione e di organizzazione della Riserva di cui al successivo art.25. ARTICOLO 5 Patrimonio del Consorzio 1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, inizialmente fissato in lire 100.000.000 (centomilioni) sottoscritto da ciascun consorziato proporzionalmente alla propria quota di partecipazione, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall art. 2343 c.c. 3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

5. L apporto finanziario degli enti consorziati è limitato all importo erogato per la costituzione del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo. ARTICOLO 6 Quote di partecipazione 1. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono stabilite come segue: Comune di Massa Lubrense 50% Comune di Vico Equense 10% Comune di Piano di Sorrento 10% Comune di Sant Agnello 10% Comune di Sorrento 10% Comune di Positano 10% 2. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono soggette a modifiche in relazione all ampliamento e alla riduzione della perimetrazione della Riserva Marina rispetto a quella definita in sede di istituzione della Riserva stessa. La suddetta modifica opera anche in caso di variazione del numero dei soggetti partecipanti. ARTICOLO 7 Organi del Consorzio 1. Sono organi del Consorzio: a) L Assemblea; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente del C.d.A.; d) Il Collegio dei Revisori. ARTICOLO 8 Assemblea 1. L Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona dei Sindaci o loro delegati, ciascuno con personalità pari alla quota di partecipazione sottoscritta. 2. Il presidente dell Assemblea è nominato dall Assemblea stessa con la maggioranza prevista al successivo art.11 ultimo comma. ARTICOLO 9 Attribuzione dell Assemblea 1. L Assemblea è titolare della funzione d indirizzo generale dell attività dell Ente e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) elezione del Consiglio d Amministrazione che dovrà avvenire con voto limitato ad un solo rappresentante; b) nomina del Collegio dei Revisori dei conti; c) approvazione del bilancio di previsione - che stabilisce il fabbisogno finanziario per il successivo esercizio - e del conto consuntivo; d) determinazione dell entità del fondo di dotazione consortile, che è sottoscritto dai consorziati come previsto dall art. 6; e) predisporre proposte al Ministero dell Ambiente per le modifiche alla zonizzazione ed alla normativa del Parco Marino; f) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l affidamento dello stesso; g) aggiornamento periodico del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto e); h) approvazione dei regolamenti interni; i) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell Assemblea; pari a quelli previsti per i Consiglieri del Comune maggiore; determinazione delle indennità e del rimborso spese del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori; j) approvazione del rapporto annuale redatto dal Responsabile della Riserva di cui al successivo art. 21, sull attività di controllo e vigilanza della gestione del Parco Marino; k) deliberare le modificazioni al presente Statuto; l) deliberare sull anticipato scioglimento del Consorzio;

m) nominare, stabilendone l eventuale compenso spettante, il Segretario dell assemblea, che potrà essere anche un dipendente del Consorzio. ARTICOLO 10 Convocazione dell Assemblea 1. L Assemblea si riunisce almeno due volte l anno; la prima, per l approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la seconda, per la verifica dell andamento gestionale. L Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. La vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall Assemblea è di competenza del Presidente dell Assemblea. 2. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati e va indetta entro e non oltre venti giorni dalla richiesta. 3. L Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l indicazione del luogo, giorno e ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. 4. L avviso deve pervenire ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali dovranno curare la notifica agli eventuali delegati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l adunanza. Nell avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 5. Nei casi d urgenza l Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d urgenza di cui al comma 6. ARTICOLO 11 Funzionamento dell Assemblea 1. L Assemblea è presieduta dal Suo Presidente. 2. L Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione e la maggioranza numerica di almeno quattro (4) componenti. 3. In seconda convocazione l Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché siano presenti almeno tre rappresentanti. 4. Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei consorziati presenti in assemblea che rappresentino almeno un terzo (1/3) delle quote di partecipazione sia in prima che in seconda convocazione. 5. Per l approvazione del bilancio e per la nomina del Presidente dell Assemblea, è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore al settanta per cento (70%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione. 6. Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore all ottanta per cento (80%) delle quote di partecipazione, sia in prima che in seconda convocazione. ARTICOLO 12 Consiglio d Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, uno per ciascun Comune partecipante, ciascuno con personalità e rappresentanza pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto (v. Art. 6). 2. Il Presidente del Consiglio d Amministrazione, avente funzioni di Amministratore Delegato, spetta al Consigliere rappresentante il Comune di Massa Lubrense. 3. Il Consiglio d Amministrazione dura in carica tre anni ed il mandato può essere rinnovato per una sola volta. Il componente, essendo espressione della singola Amministrazione comunale, decade automaticamente dalla carica con il rinnovo dell'amministrazione che rappresenta rimanendo in carica fino alla nomina del nuovo componente. 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza mediante cooptazione su designazione del rappresentante del Comune interessato. 5. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore. 6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione può essere rivestita da un Consigliere Comunale facente parte del Consorzio.

ARTICOLO 13 Attribuzioni del Consiglio d Amministrazione 1. Il Consiglio provvede all ordinaria amministrazione del Consorzio. 2. In particolare esso: a) propone all Assemblea gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) dell art.9; b) propone all'assemblea in merito gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) dell'art. 9, restando impregiudicata la possibilità da parte di questo ultimo organo di deliberare in qualsiasi momento sugli atti de quo; c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio; d) assume il personale e delibera il conferimento d incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all ordinario funzionamento dell Ente; g) provvede alla costituzione della Consulta Tecnico-Scientifica prevista al successivo art. 24; h) tutto quanto non esplicitamente riservato all Assemblea. ARTICOLO 14 Adunanze e deliberazioni del Consiglio d Amministrazione 1. Il Consiglio d Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere anziano, con le stesse modalità per la convocazione dell Assemblea. 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. 6. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse in copia ai Comuni facenti parte del Consorzio. ARTICOLO 15 Attribuzioni del Presidente del C.d.A. 1. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio d Amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore della Riserva con l utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all art. 19 comma 1 del presente Statuto; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d urgenza; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell Assemblea dei Rappresentanti e dal Consiglio d Amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 2. In caso d assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il Consigliere anziano di età. ARTICOLO 16 Commissioni consultive 1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d Istituto del Consorzio, l Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio d Amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi anche esperti nonché rappresentanti delle associazioni ambientali e delle categorie economiche. Il

conferimento d incarichi professionali di consulenza ed assistenza avverrà ai sensi del precedente art. 13 comma 2 lettera d). 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. ARTICOLO 17 Collegio dei Revisori 1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un Revisore Unico, nominato a maggioranza dall Assemblea dei Sindaci del Consorzio. 2. Il Revisore dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile salvo che per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. 3. Il Revisore ha la responsabilità di esercitare la funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità. 4. Possono assistere alle sedute dell Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio d Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio. ARTICOLO 18 Trasmissione atti fondamentali del Consorzio 1. Il Presidente provvede a trasmettere agli enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti fondamentali deliberati dall Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d informazione sulle attività dell Ente. ARTICOLO 19 Forme di consultazione 1. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell attività del Consorzio. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell Ente in particolare: a) attuano incontri con i Comuni consorziati, partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati. ARTICOLO 20 Tutela dei diritti degli utenti 1. Gli organi del Consorzio assicurano che nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata si attuino tutti i principi sull erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 dicembre 1994. ARTICOLO 21 Uffici e personale 1. Il Consorzio è dotato di un organo tecnico costituito da un Responsabile di Riserva preposto alla pianificazione ed al controllo. 2. Il Responsabile della Riserva è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una terna di nomi indicata dal Comune di Massa Lubrense, secondo le modalità e con i compiti individuati dal Regolamento. 3. Il Consorzio è dotato inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dai Comuni consorziati. 4. Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale sono regolati dalla disciplina degli EE.LL. 5. Non possono essere nominati impiegati o dirigenti del Consorzio, i consiglieri degli Enti Locali associati. 6. La pianta organica e il regolamento organico del personale del Consorzio sono deliberati dal C.d.A. nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3.2.1993 n. 29 e della legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni. 7. Al Responsabile di Riserva compete inoltre la direzione degli uffici e la responsabilità gestionale del Consorzio sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente.

ARTICOLO 22 Contabilità e finanza 1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali. 2. Il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo sono inviati al Ministero dell Ambiente per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento del Consorzio. 3. Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui all art. 14 del D. Lgs. N. 77/95. 4. Alle spese di funzionamento del Consorzio si fa fronte con i trasferimenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e dagli Enti consorziati nonché con i contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati. ARTICOLO 23 Commissione di Riserva La Commissione di Riserva, nominata con decreto del Ministero dell Ambiente, affianca l Ente gestore in tutte le attività di gestione della Riserva. In particolare da il parere sulla proposta di Regolamento e formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della Riserva. ARTICOLO 24 Consulta Tecnico-Scientifica La Consulta Tecnico-Scientifica rappresenta un organo a rilevanza esclusivamente interna, elabora le proposte in merito ai programmi della Riserva e svolge compiti di consulenza nell espletamento degli adempimenti intesi a perseguire gli obiettivi della Riserva stessa. La Consulta, nominata dal Consorzio secondo le modalità previste dal Regolamento, dura in carica tre anni. ARTICOLO 25 Attività regolamentare Il Consorzio predispone il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della Riserva, che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria. Il Regolamento, oltre alle norme di esecuzione del decreto istitutivo della Riserva, contiene quelle di organizzazione della gestione e le modalità e procedure di attuazione. ARTICOLO 26 Norma transitoria e di garanzia 1. Fino all autonomo funzionamento del Consorzio tutte le funzioni tecniche amministrative e contabili sono assicurate dalla struttura del Comune di Massa Lubrense, eventualmente supportate dal contributo di personale comandato dagli altri Comuni partecipanti. 2. La convocazione della prima seduta assembleare è disposta dal Sindaco di Massa Lubrense. 3. Nel caso in cui uno dei Comuni interessati non deliberi favorevolmente e senza modifiche entro il 31.03.1998 lo stesso dovrà intendersi escluso dal Consorzio e conseguentemente per i Comuni che avranno deliberato favorevolmente non sarà necessario riproporre ulteriori provvedimenti anche in carenza di uno o più Comuni dissenzienti. Le quote di partecipazione che eventualmente non dovessero essere sottoscritte, per la mancata adesione al Consorzio, saranno ridistribuite - in parti uguali fra tutti gli altri Comuni aderenti ad esclusione del Comune di Massa Lubrense al quale resta assegnata la quota di partecipazione del 50%. ARTICOLO 27 Entrata in vigore 1. Il presente statuto entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui il relativo atto deliberativo diviene esecutivo ai sensi di legge. ARTICOLO 28 Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge previste per gli Enti Locali.

Statuto del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina "PUNTA CAMPANELLA" VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.25 OGGETTO: Proposta modifica statutaria artt. 12, 13, 14, 21 e 22 L'anno: duemilauno= il giorno: trentuno= del mese: ottobre= alle ore: 18.30= nella Sede Comunale del Comune di Massa Lubrense, previo inviti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Risultano presenti e assenti i Signori: 1. Cap. RUSSO Carlo - Rappresentante Comune Massa Lubrense - Presidente - presente 2. Prof. SCARPATI Giovanni - Rappresentante Comune Sorrento - Componente - presente 3. Dr. GNARRA Pietro - Rappresentante Comune S.Agnello - Componente - presente 4. Dr. DE MAIO Giuseppe - Rappresentante Comune Piano di Sorrento - Componente - presente 5. Sig. DONNARUMMA Antonino - Rappr.te Comune Vico Equense - Componente - presente 6. Sig. FERRAIOLO Giuseppe - Rappresentante Comune di Positano - Componente - presente TOTALE PRESENTI N. 6 - TOTALE ASSENTI N. 0 L'adunanza è presieduta dal Cap. Russo Carlo Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune di Massa Lubrense Dott. Luigi Salvato con funzioni anche di verbalizzante. E' presente alla riunione il Responsabile di Riserva Dr. Alberico Simioli. Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ad esprimersi sulla proposta di cui all'oggetto. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE omissis DELIBERA di approvare le modifiche statutarie riportate in seguito: ARTICOLO 12 (Attuale) Consiglio d'amministrazione (comma 3) 3. Il CdA dura in carica tre anni ed il mandato può essere rinnovato per una sola volta. (Modifica al comma 3) 3. Il CdA dura in carica tre anni ed il mandato può essere rinnovato per una sola volta. Il componente, essendo espressione della singola Amministrazione comunale, decade automaticamente dalla carica con il rinnovo dell'amministrazione che rappresenta rimanendo in carica fino alla nomina del nuovo componente. ARTICOLO 13 (Attuale) Attribuzioni del consiglio d'amministrazione (comma 2) 2. In particolare esso: a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) dell'art. 9.

(Modifica al comma 2) 2. In particolare esso: b) propone all'assemblea in merito gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) dell'art. 9, restando impregiudicata la possibilità da parte di questo ultimo organo di deliberare in qualsiasi momento sugli atti de quo. ARTICOLO 14 (Attuale) Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione (comma 3) 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. (Modifica al comma 3) 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà dei suoi componenti. ARTICOLO 21 (Attuale) Uffici e personale (comma 3) 3. Il Consorzio è dotato inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltre che in caso di necessità particolari, di personale comandato dai Comuni consorziati. (Modifica al comma 3) 3. Il Consorzio è dotato inoltre di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale proprio e di personale comandato dai Comuni consorziati. ARTICOLO 22 (Attuale) Contabilità e finanza (comma 3, 2 capoverso) Le spese di funzionamento del Consorzio non gravano sugli Enti consorziati in quanto trovano copertura nei trasferimenti previsti dal Ministero dell'ambiente e dei contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati. (Modifica al comma 3, 2 capoverso) Alle spese di funzionamento del Consorzio si fa fronte con i trasferimenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e dagli Enti consorziati nonché con i contributi e proventi di altri soggetti pubblici e privati. omissis Torna alla Home Page