CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1422 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BOSCO, CAVALIERE, CÈ, CHINCARINI, DOZZO, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SIGNORINI, VASCON Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Federazione italiana dei consorzi agrari Presentata il 5 giugno 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! L intervento della procura della Repubblica del tribunale di Perugia nei confronti dei magistrati del tribunale di Roma che si sono occupati delle vicende relative al fallimento ed alla successiva liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è tale da richiedere un approfondito accertamento anche da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, anche per il ruolo pubblico svolto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per conto dello Stato nei confronti degli agricoltori. Poiché i referenti politici della Federazione italiana dei consorzi agrari sono sempre notoriamente stati le grande centrali sindacali agricole e cooperative viene da chiedersi se mai vi fosse stato qualche collegamento tra l ente e le organizzazioni. La gravità degli scandali che hanno coinvolto la Federconsorzi è tale da porre la necessità e l urgenza di fare luce, una volta per tutte, sulla questione. Non sono da sottovalutare le conseguenze più o meno dirette prodotte dallo scandalo che ha travolto il principale gruppo agroindustriale italiano a danno sia del sistema finanziario italiano sia e soprattutto del settore produttivo primario. Lo scandalo Federconsorzi ha contribuito molto alla caduta di credibilità del nostro sistema finanziario, innescando la diffidenza di tutti gli investitori internazionali verso il «sistema Italia». Tra i creditori di Federconsorzi, alla data del

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1422 commissariamento, c erano infatti numerose e grandi banche, tra cui la Mistsubshi Bank, la Sumitomo Bank, la Barclays Bank, eccetera. Tutti questi istituti si credevano garantiti nei crediti da parte dello Stato italiano, il quale, invece, ha opposto un netto distinguo: «la Federconsorzi è solo un consorzio di cooperative, pur di diritto speciale, del quale lo Stato non è tenuto a rispondere!». Da non sottovalutare sono poi anche le conseguenze dirette nei confronti del settore agricolo: lo scandalo Federconsorzi ha travolto gran parte della rete consortile di assistenza e di fornitura di mezzi tecnici in agricoltura. Oltre metà dei settantatre consorzi agrari provinciali si trova in liquidazione coatta o è commissariata. Si è sbriciolata la capillare rete che comprendeva duemila punti vendita; è stata minata sin dalle fondamenta la fiducia riposta dagli agricoltori nella struttura di assistenza. Ma è soprattutto in termini di responsabilità che il caso Federconsorzi presenta aspetti oscuri ed indeterminati. A fronte di un «buco» giudizialmente accertato di oltre 5.000 miliardi (sommando i crediti delle duecento banche e società finanziarie, i crediti inesigibili e quelli degli oltre millecento fornitori), nessuno degli amministratori del dissesto è stato indagato. C è anche da vedere la fine che ha fatto il patrimonio immobiliare della Federazione italiana dei consorzi agrari, valutato in lire 5.000 miliardi dei quali ne sono stati realizzati solo 2.500 tramite la SGR (Società generale realizzi) costituita tra le principali banche creditrici. Sarà interessante vedere come grandi patrimoni immobiliari sono transitati dalla SGR ad altre società più o meno presiedute dagli stessi personaggi, come ad esempio «l Indipendente» diventato proprietario anche della sede di piazza Indipendenza. Per la gravità dello scandalo, oggi si esige chiarezza sulle cause, responsabilità e conseguenze del dissesto finanziario nonché sulle procedure seguite per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori. Alla luce di tali premesse, occorre pertanto procedere in tempi brevi alla istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, affinché si faccia finalmente luce sull attività svolta dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e si renda giustizia agli agricoltori italiani.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1422 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) e contestualmente accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto finanziario che ha colpito la Federconsorzi nonché le procedure seguite dalla SGR (Società generali realizzi) per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari. ART. 2. 1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica. 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. ART. 3. 1. L attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell inizio dei lavori. 2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1422 3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste in uguale misura a carico dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. ART. 4. 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. ART. 5. 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell autorità giudiziaria. 2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria. 3. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all autorità giudiziaria. ART. 6. 1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione. 2. Per il segreto di Stato, d ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1422 ART. 7. 1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

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DDL13-1422 Lire 500