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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO P.zza Caduti, 8 C.A.P. 1021 PROVINCIA DI TREVISO tel. 041/59.0.111 - fax 041/59.0.299 Codice fiscale 00565860269 Partita IVA 0047670267 REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 8.4.2014

SOMMARIO REGOLAMENTO DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI Art. 1 Oggetto del Regolamento...2 Art. 2 Ubicazione, caratteristiche e orari, specializzazioni merceologiche...2 Art. - Gestione del mercato... Art. 4 Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato... Art. 5 Assegnazione dei posteggi...4 Art. 6 - Obblighi per gli operatori...5 Art. 7 - Trasferimento del mercato...6 Art. 8 - Sanzioni...6 Allegato 1...7 Allegato 2...8 Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del decreto 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo svolgimento del mercato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli, nel prosieguo mercato agricolo. Art. 2 Ubicazione, caratteristiche e orari, specializzazioni merceologiche 1. Il mercato agricolo ha le seguenti caratteristiche: - Luogo di svolgimento: Piazza Caduti - Dimensioni: n. 16 posteggi, di cui: n. 5 posteggi riservati ad automarket, di superficie pari a mq. 21 ( 7x) n. 1 posteggio riservato ad automarket, di superficie pari a mq. 42 (7x6) n. 6 posteggi di superficie pari a mq. 1,5 (4,5x), oltre al posto occupato dal mezzo di trasporto (auto o furgone) di mq. 12 (6x2) n. 4 posteggi di superficie pari a mq. 1,5 (4,5x) - Frequenza: settimanale, il venerdì - Orari: inizio allestimento ore 7.00; inizio attività di vendita entro le ore 8.0. L attività di vendita può iniziare contestualmente all inizio dell allestimento del posteggio; cessazione attività di vendita ore 1.00. L attività di vendita potrà essere protratta oltre le ore 1.00 per il tempo necessario a servire eventuali clienti già presenti a tale orario; sgombero entro le ore 14.00. 2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato agricolo cada in un giorno festivo infrasettimanale, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata. Entro il 0 settembre dell anno precedente, in concomitanza con il calendario cui al comma dell articolo 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, il Comune 2

provvederà a redigere il calendario annuale per lo svolgimento del mercato agricolo, prevedendo sia gli spostamenti (anticipazione o posticipazione) delle giornate di svolgimento, sia le eventuali deroghe.. Nel caso in cui l Amministrazione comunale organizzi eventi ritenuti di particolare interesse per la collettività in una giornata di svolgimento del mercato agricolo, potrà essere previsto, con apposita deliberazione di Giunta comunale, il non svolgimento del mercato o il suo spostamento ad altra area idonea. Il gestore del mercato, di cui al successivo art., dovrà essere avvisato con congruo anticipo del mancato svolgimento del mercato o del suo spostamento ad altra area, in modo da poter avvisare i adeguatamente gli utenti. Art. - Gestione del mercato 1. La gestione del mercato sarà affidata ad Associazioni di categoria, a loro Consorzio, ad Associazioni appositamente costituite (nel prosieguo anche gestore ), tramite apposita convenzione approvata con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 8.4.2014. 2. La Giunta comunale potrà apportare modifiche al contenuto della convenzione, nel rispetto del presente Regolamento, e procedere all eventuale revoca della stessa, in caso di accertate inadempienze gravi da parte del gestore del mercato.. Costituiscono gravi inadempienze da parte del gestore del mercato: a. Il mancato utilizzo del 50% dell area mercatale per un periodo continuativo di quattro settimane o per otto volte non consecutive nel corso dell anno solare; b. Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, dopo il secondo sollecito. 4. Nella convenzione di cui al comma 1 sono stabilite: a. Le modalità di assegnazione degli spazi agli operatori, nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli 4 e 5, con obbligo di garantire parità di condizioni a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti, con divieto di discriminare gli imprenditori soci dell Associazione o Consorzio da quelli non soci; b. L obbligo da parte del gestore di: - Chiedere al Comune il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico per l area da destinare all attività del mercato; - Corrispondere il relativo canone di occupazione - Trasmettere al Comune, prima dell avvio del mercato e a ogni successiva variazione, l elenco degli operatori assegnatari; - Segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti; c. La durata della convenzione; d. La possibilità di revoca della stessa nel caso di gestione del mercato non conforme agli obblighi e alle finalità contenute nella stessa e nel presente Regolamento. 5. Sono in capo al gestore tutti i contratti di fornitura di servizi (energia elettrica, eventuale acqua potabile, altri servizi che si rendessero necessari per il corretto funzionamento del mercato). Art. 4 Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato 1. Al mercato agricolo sono ammessi gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese di cui all art. 8 della Legge 29.12.199, n. 580 e in possesso dei requisiti previsti dall art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

2. Le aziende che intendono partecipare al mercato devono presentare al gestore apposita domanda utilizzando il modulo predisposto dal Comune e allegato al presente Regolamento.. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena esclusione dalla graduatoria, l elenco dei prodotti posti in vendita con la relativa stagionalità. L azienda potrà aggiornare l elenco dei prodotti venduti, previa formale comunicazione scritta al gestore. 4. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. 5. Le aziende ammesse al mercato agricolo devono vendere esclusivamente prodotti agricoli provenienti da coltivazioni e/o allevamenti dell azienda agricola medesima. 6. I prodotti posti in vendita dovranno essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina n vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. 7. L esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. 8. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l origina della materia prima. 9. La vendita di prodotti di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele e altri prodotti delle api, è consentita solamente utilizzando negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati, così come definiti al punto e) dell art. 1 dell Ordinanza Ministeriale aprile 2002. 10. Potranno essere realizzate attività complementari alla vendita diretta, quali attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Per tali attività dovrà essere preventivamente presentata comunicazione scritta all Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell evento, oltre che richiesta di occupazione suolo pubblico. Art. 5 Assegnazione dei posteggi 1. L Associazione o Consorzio che risulta assegnatario della gestione del mercato agricolo, in quanto titolare della concessione di uso del suolo pubblico, provvederà all assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, stilando apposita graduatoria. 2. Nello stilare la graduatoria di cui al precedente comma 1, il gestore dovrà porre particolare attenzione allo scopo di garantire la varietà dei prodotti posti in vendita e la loro stagionalità. A tal proposito, nella domanda di assegnazione del posteggio l imprenditore dovrà indicare la tipologia dei prodotti posti in vendita e la loro stagionalità.. La graduatoria verrà stilata, oltre che sulla base dei presupposti di cui al precedente comma 2, secondo i seguenti criteri: a. Aziende agricole ubicate nell ambito del territorio comunale di Mogliano Veneto o nei Comuni confinanti della Provincia di Treviso (Preganziol, Casale sul Sile, Zero Branco) b. Aziende agricole ubicate nell ambito della Provincia di Treviso, ad esclusione dei Comuni elencati al punto precedente, e aziende punteggio assegnato 5 4 4

agricole ubicate nei Comuni di Marcon, Venezia e Scorzè c. Aziende agricole ubicate nell ambito del territorio provinciale di Venezia, ad esclusione di quelle elencate al punto precedente d. Aziende agricole ubicate al di fuori dell ambito delle Province di Treviso e Venezia, ma localizzate esclusivamente nell ambito di altre Province della Regione del Veneto e. Aziende agricole che pongono in vendita prodotti biologici 2 f. Aziende agricole che aderiscono ad un disciplinare di controllo dei prodotti e dell attività in azienda e presso il mercato g. Aziende agricole che hanno già partecipato a mostre mercato o manifestazioni analoghe riservate ai produttori agricoli o al mercato settimanale in qualità di imprenditori agricoli nel Comune di Mogliano senza riportare sanzioni o segnalazioni 4. I punteggi di cui ai punti a., b., c. e d. sono tra loro alternativi; i punteggio di cui ai punti e., f., e g. possono essere sommati tra loro (qualora una ditta presenti entrambi i criteri) e saranno sommati al punteggio di uno dei precedenti punti, in relazione all ubicazione dell azienda. 5. A parità di punteggio e di prodotti posti in vendita verrà considerato, come ulteriore criterio per la formazione della graduatoria, l ordine di presentazione delle domande al gestore del mercato. 6. Una volta effettuata l assegnazione e prima dell avvio del mercato, e comunque ad ogni variazione, il gestore deve comunicare al SUAP l elenco degli operatori assegnatari, allegando le comunicazione ex art. 4 del D.Lgs. 228/2001. 7. Una singola azienda non può ottenere l assegnazione di più di un posteggio. 8. Nel caso in cui un posteggio assegnato non venga occupato per una o più giornate, potrà essere assegnato per le sole giornate di assenza del titolare ad altro produttore agricolo non assegnatario, utilizzando la graduatoria di cui al comma 1. 9. Al fine di garantire un servizio completo all utenza, qualora un posteggio rimanga non assegnato per più settimane, il gestore potrà assegnarlo, per il periodo vacante, ad altro produttore agricolo tra quelli che hanno presentato richiesta di partecipazione, rispettando l ordine della graduatoria. Art. 6 - Obblighi per gli operatori 1. È fatto obbligo agli operatori agricoli di: a. Utilizzare, nel caso di vendita di prodotti di origine animale, fatta eccezione per le uova, il miele ed altri prodotti delle api, strutture di vendita costituite esclusivamente da negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati in conformità all Ordinanza Ministeriale aprile 2001; b. Indicare sui prodotti esposti il prezzo di vendita, nonché il luogo d origine e dell impresa produttrice; c. Illuminare il banco, se necessario, con mezzi propri senza far uso di generatori; d. Occupare il posteggio entro le ore 8.0 e sgombrarlo entro le ore 14.00; e. Corrispondere all Associazione o Consorzio gestore del mercato il canone per l occupazione suolo pubblico, il costo per la gestione del sistema di controllo interno, l eventuale tariffa per la pulizia e l asporto dei rifiuti, il costo di eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile; 1 5

f. Utilizzare, a copertura dei banchi di vendita, gazebo di dimensioni di mt 4,50x, fatta eccezione per i posteggi per i quali è consentito l utilizzo di automarket. Al fine di garantire la qualità del decoro urbano, i gazebo utilizzati nell ambito del mercato agricolo dovranno essere tutti dello stesso colore e tipologia secondo le indicazioni tipologiche e cromatiche fornite dal gestore in accordo con l Amministrazione comunale. Qualora i gazebo siano messi a disposizione degli operatori dal gestore del mercato, gli operatori si impegnano a corrispondere al gestore un canone per l utilizzo dei gazebo stessi. 2. Gli operatori dovranno esporre presso il proprio posteggio un cartello riportante la denominazione dell azienda agricola, la sede, eventuali recapiti telefonici o telematici. Nel caso di vendita di prodotti biologici, dovrà essere esposto anche un cartello con l indicazione dell ente certificatore.. Gli operatori non possono utilizzare apparecchi di riproduzione sonora per richiamare la clientela. 4. Con l uso del posteggio l operatore assume tutte le responsabilità verso terzi, ivi compreso il Comune, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 5. L operatore ha l obbligo di lasciare il posteggio pulito e sgombro da contenitori e/o imballaggi utilizzati per il trasporto e l esposizione dei prodotti posti in vendita. 6. È vietato danneggiare la sede stradale, le aiole, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano. Art. 7 - Trasferimento del mercato 1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale. 2. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area destinata al mercato agricolo o dell area di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato è disposto con provvedimento di Giunta comunale in altra area.. Il responsabile del servizio attività produttive comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi. Il gestore provvederà ad effettuare la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria utilizzata per la prima assegnazione del posteggio. Art. 8 - Sanzioni 1. L operatore agricolo viene escluso dal mercato qualora: a. perda uno dei requisiti previsti al precedente art. 4 (Soggetti e prodotti ammessi alla vendita nel mercato), comma 1; b. effettui, per ciascun anno solare, un numero di assenze superiore a 16. Nel caso in cui l operatore sia assegnatario del posteggio per un periodo inferiore all anno (assegnazione stagionale), il numero di assenze verrà proporzionalmente ridotto. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al gestore entro trenta giorni dal verificarsi dall assenza stessa. 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.00 a 500.00, con le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.. Il gestore deve comunicare al Comune l avvenuta esclusione degli operatori dal mercato. 6

Allegato 1 Planimetria del mercato 7

Allegato 2 Richiesta di partecipazione al mercato agricolo All Associazione/Al Consorzio gestore del Mercato agricolo del Comune di Mogliano Veneto (TV) Oggetto: Domanda di partecipazione al Mercato agricolo di Mogliano Veneto (TV) (D.Lgs. 18.5.2001, n. 228, DCC n. 28 del 8.4.2014) Il sottoscritto nato a il residente a cap Via n. Codice fiscale Nella sua qualità di: Titolare Legale rappresentante Dell Azienda agricola Con sede legale a cap Via n. Codice fiscale P.IVA Coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Tel. Indirizzo di posta elettronica fax @ CHIEDE L autorizzazione per la partecipazione alla vendita diretta nel Mercato agricolo di MoglianoVeneto (TV) che si svolge in Piazza dei Caduti ogni venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 PERIODO DI PARTECIPAZIONE ANNUALE STAGIONALE dal al dal al Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità dello sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell art. 79 del D.P.R. n. 445/200, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 48) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all istanza; Consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il titolare del presente procedimento decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di quanto disposto dall art. 75 del D.P.R. n. 445/200; DICHIARA di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli del Comune di Mogliano Veneto (TV) di accettare i controlli presso il mercato, la sede aziendale e i fondi rustici dell azienda svolti dall Associazione/dal Consorzio gestore del mercato, secondo le modalità stabilite dal gestore stesso di impegnarsi a corrispondere al gestore del mercato il canone per l occupazione di suolo pubblico, il costo per la gestione del sistema di controllo interno, eventuali costi per i consumi di energia elettrica e acqua potabile, nonché per l eventuale servizio di pulizia e asporto rifiuti di impegnarsi a corrispondere al gestore l eventuale canone per l utilizzo del gazebo, qualora messo a disposizione del gestore stesso. di essere imprenditore agricolo ai sensi dell art. 215 del Codice Civile di essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 28 8

che tutti i prodotti posti in vendita in occasione del Mercato agricolo del Comune di Mogliano Veneto (TV), in Piazza dei Caduti, sono di produzione esclusiva della propria azienda agricola altro (specificare) ai fini della graduatoria: Che la propria Azienda è ubicata nell ambito del territorio comunale di Mogliano Veneto o nei Comuni di Preganziol, Casale sul Sile, Zero Branco Che la propria azienda è ubicata nell ambito della Provincia di Treviso, ad esclusione dei Comuni elencati al punto precedente, o nel Comune di Marcon Venezia Scorzè Che la propria Azienda è ubicata nell ambito del territorio provinciale di Venezia, ad esclusione dei Comuni elencati al punto precedente Che la propria Azienda è ubicata al di fuori dell ambito delle Province di Treviso e Venezia, ma localizzate esclusivamente nell ambito di altre Province della Regione del Veneto punteggio assegnato 5 4 1 Che la propria Azienda pone in vendita prodotti biologici 2 Che la propria Azienda aderisce ad un disciplinare di controllo dei prodotti e dell attività in azienda e presso il mercato (specificare) Che la propria Azienda ha già partecipato a mostre mercato o manifestazioni analoghe riservate ai produttori agricoli o al mercato settimanale in qualità di imprenditore agricolo nel Comune di Mogliano senza riportare sanzioni o segnalazioni TOTALE PUNTEGGIO 9

INDIRIZZO PRODUTTIVO AZIENDALE E COLTURE PRATICATE (citare tutti i prodotti che l azienda annualmente produce - per le orticole indicare le singole tipologie di prodotto) PRODOTTI CHE INTENDE DESTINARE ALLA VENDITA NEL MERCATO (descrizione dettagliata e stagionalità) PRODOTTO AZIENDALE EVENTUALE TRASFORMAZIONE, MANIPOLAZIONE PER LA VENDITA (sottovuoto, lavorato, succo di ) DISPONIBILITÀ NEI MESI DI ALLEGA ALLA PRESENTE copia iscrizione al registro imprese copia documento di riconoscimento altro (specificare), lì Firma data 10