LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1. infine si giustificano, manifestamente, sospetti di incostituzionalità di tale disciplina.

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LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 24099 / 15 PREMESSO Il Tribunale di Firenze, accogliendo convenuto, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Prato, sulla domanda di divorzio proposta dalla Sig.ra RL nei confronti del Sig. GM, sul rilievo che quest'ultimo risiede in Prato e non Conta Che ln Firenze risieda il figlio minore della coppia. L'art. l. dicembre 1970, n. 898, infatti, radica la competenza sulla domanda di divorzio nel luogo di residenza del convenuto; né, atteso il chiaro disposto della norma, sarebbe consentita una diversa lettura della stessa, che valorizzi invece il luogo di residenza del figlio minore interessato dai provvedimenti accessori riguardana divorziandi; né infine si giustificano, manifestamente, sospetti di incostituzionalità di tale disciplina. 'ri L ha proposto ricorso per regolamento di articolando quattro motivi di censura. L'intimato ha presentato memoria e il P.M. ha concluso, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., per la conferma della declaratoria di competenza del Tribunale di Prato. CONSIDERATO l. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il Tribunale, nell'interpretare la disposizione dell'art. 4 1. n. 898 del 1970 relativa alla competenza territoriale, abbia violato il dovere di interpretazione conforme alla normativa europea, e in particolare al quinto, dodicesimo e trentatreesimo "considerando", nonché art. 12

del regolamento CE del Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003. La tesi della ricorrente è che, tenuto conto del potere del giudice del divorzio di dare anche disposizioni in ordine alla prole, al richiamato art. 4 va attribuito «il significato secondo cui, qualora vi siano figli minori, il foro territorialmente competente è quello dell' residenza del minore», alla stregua del principio generale di salvaguardia del preminente interesse del minore postouagli strumenti internazionali e comunitari e recepito nell'ordinamenio nazionale dall'art. 709 ter C.P.C., introdotto con la l. 8 febbraio 2006, 54, e dalla consolidata giurisprudenza, che attribuisce giudice del luogo di abituale residenza del minore l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 C.P.C. In tal senso dispone, avviso della ricorrente, il regolamento europeo sopra menzionato, al dunque il Tribunale doveva conformare l'intepretazione della norma nazionale, anche in applicazione dei principi del giusto processo che, nella materia in esame, comportante l'attribuzione della competenza al giudice di prossimità e dunque al giudice della residenza del minore al fine di assicurare l'accesso effettivo alla giustizia, ai sensi dell'art. 81, par. 2, lett. e) trattato di Lisbona e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea. 2. Con il secondo motivo si chiede, in subordine, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, «al fine di chiarire l'esatto contenuto di quell'art. 8 R. CE 2201 /2003 che individua la competenza generale per le cause in materia di responsabilità genitoriale nel luogo di residenza del minore: per poi delibare sulla base del chiarimento della Corte europea, la -3- conformità dell'art. 4 L. 898/70 che contempla invece una diversa competenza territoriale al diritto europeo». 3. Con il terzo motivo si deduce, in ulteriore subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 41. n. 898 del 1970, cit., inparte qua, per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali norme interposte. 4. Con il quarto motivo si estende la censura di costituzionale della medesima norma alla violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., «anche in combinato disposto 30 e 31, nonché 25 e 111». 2014 19256 sez. - ud. 09-06-2015

5 Tali censure, da esaminare congiuntamente, Vanno disattese. 5.1. - A mente dell'art. 4, comma 1,) à 898 del 1970 da domanda per ottenere lo scioglimento@ la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza 0 (domicilio» (seguono disposizioni riferite a ipotesi particolari qui rlón ricorrono). Non occorre dilungarsi per dimostrare Cis risulta evidente già dalla prima esegesi della dlsposizione, 0 che la lettera della stessa è assolutamente insuperabile e non consente interpretazioni alternative, che valorizzino la residenza di eventuali figli minori delle parti. Sarebbe, poi, altrettanto manifestamente arbitrario far leva sulla giurisprudenza che radica davanti al giudice (per l'esattezza il tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.) del luogo di residenza del minore la competenza all'adozione dei provvedimenti de potestate di Cui agli artt. 330 e 333 c.c. Tali provvedimenti, invero, sono cosa del tutto diversa dalla decisione sulla domanda di divorzio dei genitori e anche dai provvedimenti accessori che il giudice deve assumere in ordine alla prole (non già si badi alla responsabilità dei genitori. Tanto basta per escludete in radice qualsiasi ipotesi di interpretazione conforme a vincolanti disposizioni europee. 5.2. Né si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, invocato in subordine, perché nessuna disposizione autorizza il dubbio che l'art. 4 1. n. 898 del 1970, nella parte in attribuisce la competenza al giudice della residenza 0 domicilio del convenuto, anziché del figlio minore delle parti ove queste Vile abbiano), contrasti con la preminente disciplina europea. 2014 19256 sez. Ml - ud 09-06-2015

Non lo autorizza, in particolare, il richiamato regolamento CE n. 2201/2003, il quale manifestamente sil'ifenscÿí (e -anche a questo proposito si ribadisce che non occorre argomentare ciò che è evidente e risulta dalla piana lettura del testo normativo di cui si tratta) non già al riparto di competenza tra giudici nazionali, bensì al riparto di competenza tra gli Stati membri dell'unione. L'assoluta chiarezza dell'atto normativo e irrilevanza dello Stesso riguardo alla questione di diritto esame escludono la sussistenza di un obbligo di rimessione alla Corte del Lussemburgo. 5. Neppure Sono plausibilmente prospettabili i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente. Non quello di violazione dell'art. 117 Cost., perché le norme interposte invocate gli artt. 6 e 13 CEDU sul giusto processo e l'effettività della tutela giurisdizionale non possono ritenersi in alcuna misura vulnerate dalla previsione di un criterio di riparto della competenza sulla domanda di divorzio basato sulla residenza del convenuto, anziché dell'eventuale figlio minore delle parti: criterio che è arbitrario assumere che comprometta detta effettività. Non quello di violazione dell'art 3 Cost., sollevato dalla ricorrente sul parallelo con l'art. 709 ter C.P.C., il quale ha riguardo alle «controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà [ora responsabilità] genitoriale 0 delle modalità dell'affidamento», per le quali peraltro prevede la competenza del «giudice del procedimento in corso», mentre prevede la competenza del tribunale del luogo di residenza del minore soltanto per «i procedimenti di cui all'art. 7IÞ relativi alla «modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione»: procedimenti, questi, del tutto diversi da quello di divorzio e nei quali l'interesse della partee çonvenuta non è centrale alla stessa maniera che in 2014 19256 sez. Ml - ud 09-06-2015

quello. può iticontrari0 valorizzarsi oltre misura il principio di tutela del preminente interesse del minore, che per come declinato nell'art. della Carta dei diritti fondamentali dell'uni0ne EuropeaStesso art. 3 della Convenzione Onu sui diritti dî! fanciullo del 1989 attiene al contenuto della decisione da assumere, piuttosto che al riparto di competenza (Cass. /2006, richiamata dalla ricorrente, valorizza, sì, l'interesse preminente del re quale ratio dell'attribuzione della competenza al giudiçe del luogo di residenza del minore, ma in ordine ai procedünenti depestate, non certo a quello di divorzio). è alcun Sospetto di violazione dei principi del giusto processo proclamati dall'art. I I l, secondo comma, to che non è qui in questione, manifestamente, né il contraddittorio, né la parità delle parti, né l'imparzialità del giudice 0 la ragionevole durata del processo. 6. ln conclusione, va confermata la declaratoria di competenza del Tribunale di Prato, davanti al quale le parti vanno rimesse anche per i provvedimenti sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. -6- La corte dichiara la competenza del Tribunale di Prato.