Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/07/ CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO. Sede

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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/07/2013-0013065 CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 12/07/2013 Prot : 0013065 Titolarlo 2.6 CRV CRV spc-upa A IP Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della SESTA Commissione Consiliare Sede 1XI,KC;ISI./\TURA oggetto: Progetto di legge n. 353 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nicola Ignazio Fineo e Andrea Bassi relativa a: "UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI". Si comunica che con nota del 17 giugno 2013, il Consigliere Gianpiero Possamai ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. ILI -r\c;c3luizn ^RESIDENTE I ^/"^ (Clodbvaldo Ruffato) GV/s. pdf Dott. G/Oi 3 aggiunta fismatari VIDAU IONE ORTI ATrWITÀ STITUZIONALI DIREZIONE REOIOI RAPPORTI E ATTIVITÀ IsfrroziONALi IL DIRIGENTE REOIONALE Uffic^orf. Robm^^len^^^^^ 2322 atti istituzionali Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia VL SEGREl GENERALE (dott. Robeflb^anon) +39 041 27012331 +39 041 2701271>x drai.uai@consiglioveneto.it www.consielioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 353 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Fineo, Bassi e Possamai* UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2013. * Con nota del 17 giugno 2013, prot. 11274, il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Relazione: L'attività fìsica e sportiva costituisce rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e, in considerazione degli episodi di cronaca accaduti negli ultimi mesi, pare quantomeno necessario prevedere che tale attività si svolga in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute. Studi epidemiologici evidenziano un'alta incidenza di morti improvvise dovuta ad arresto cardiocircolatorio in luoghi pubblici o aperti al pubblico e rivelano anche come, per ridurne il numero, sia essenziale intervenire nell 'immediatezza dei sintomi premonitori giacché l'azione dei mezzi di soccorso risulta tanto più efficace quanto più è tempestiva. Un elemento che si è rivelato utile, è l'uso del defibrillatore semiautomatico che può essere utilizzato anche da personale non sanitario, debitamente formato, consentendo di prestare i primi efficaci soccorsi. La presente proposta di legge dispone che la Giunta regionale regolamenti entro novanta giorni dall 'entrata in vigore della stessa le tipologie di impianti sportivi - intesi quali luoghi in cui giovani e meno giovani si dedicano ad attività motorie -, le modalità e la tempistica per la dotazione di DAE, per la formazione ed aggiornamento degli addetti e l'accreditamento dei formatori secondo quanto già predisposto dalle "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 febbraio 2003. Sono inoltre trattati i temi del coordinamento, della sorveglianza e vigilanza nonché la previsione di sanzioni per la non osservanza delle disposizioni ivi contenute.

UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI Art. 1 - Principi e finalità. 1. La Regione Veneto riconosciuto che la fibrillazione ventricolare può essere causa di decesso durante le attività sportive e ravvisata l'importanza di prevedere misure tempestive ed efficaci al fine di prevenire gravi darmi per la salute, promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici estemi (di seguito nominati DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli sportivi e ambienti similari, nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero". 2. La finalità delle presente legge regionale è quella di definire le modalità tempi e criteri per la diffusione dei DAE nelle strutture sportive di cui al comma 1. Art. 2 - Regolamentazione regionale. 1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone apposito regolamento in cui stabilisce ai sensi della normativa vigente: a) le tipologie di strutture che obbligatoriamente devono dotarsi di DAE, modalità e tempistica; b) formazione e aggiornamento degli addetti; c) modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei formatori secondo quanto disposto nelle "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 febbraio 2003; d) individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa. Art. 3 - Operatori e addestramento formativo. 1. I soggetti gestori degli impianti sportivi, tenuti a dotarsi di DAE ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, individuano uno o più operatori preposti all'utilizzo dei DAE stessi, previo addestramento formativo. 2. L'addestramento formativo all'utilizzo dei DAE si svolge nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza e si perfeziona col rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'azienda sanitaria competente per territorio secondo le "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" citato alla lettera c) comma 1 dell'articolo 2. Art. 4 - Sorveglianza e coordinamento e vigilanza. 1. Al fine della sorveglianza del rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la detenzione dei DAE è comunicata dal soggetto gestore degli impianti sportivi alla struttura del servizio sanitario regionale individuata dal regolamento cui alla lettera d) comma 1 dell'articolo 2. 2. Il coordinamento delle attività di defibrillazione è effettuato dalle centrali operative "118" competenti per territorio.

3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle competenti strutture dell'azienda sanitaria di riferimento. Art. 5 - Sanzioni. 1. La mancata dotazione dei DAE comporta a carico dei soggetti gestori degli impianti sportivi di cui all'articolo 1 la sanzione amministrativa del pagamento al comime nel quale è ubicato l'impianto di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 4.000. 2. L'assenza degli operatori abilitati all'utilizzo dei DAE presso gli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comporta la sanzione amministrativa del pagamento al comune nel quale è ubicato l'impianto di una somma da un minimo di euro duemila ad un massimo di euro quattromila. Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, pari ad euro 150.000,00, per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di Piano per la Sanità" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

INDICE Art. 1 - Principi e finalità 3 Art. 2 - Regolamentazione regionale 3 Art. 3 - Operatori e addestramento formativo 3 Art. 4 - Sorveglianza e coordinamento e vigilanza 3 Art. 5 - Sanzioni 4 Art. 6 - Norma finanziaria 4