REGOLAMENTO

Documenti analoghi
ACCORDO F.G.I. ATLETI CLUB OLIMPICO F.G.I. RIO DE JANEIRO 2016

REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI E NAZIONALI. Approvato con delibera C.F. n. 290 del 27/11/2014

Regolamento degli atleti Azzurri e Nazionali

REGOLAMENTO AZZURRI E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE. 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:

REGOLAMENTO ATTUATIVO del CLUB PARALIMPICO

REGOLAMENTO CONSULTA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BERGAMO

Normativa SQUADRE NAZIONALI

ATTIVITA SPORTIVA 2017 Decorrenza e validità dal 01/10/ /09/2017 TIPOLOGIE TESSERAMENTI

Guardamagna e Associati Avv. Maria Laura Guardamagna

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO V.le Tiziano, ROMA REGOLAMENTO AZZURRI

Attività antidoping del CONI - NADO. Istituto Superiore di Sanità - Roma, 17 maggio 2012

ASPETTI MEDICO-LEGALI RELATIVI AL DOPING NEGLI SPORT DI MONTAGNA E NELL ALPINISMO

REGOLAMENTO ATLETI AZZURRI

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio REGOLAMENTO AZZURRI E DELEGAZIONI NAZIONALI

Norme sportive antidoping COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY MODULO DI CONSENSO INFORMATIVO F.I.R.

La Manifestazione sarà coordinata dalla FISPES insieme alla locale società di atletica leggera Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi.

Sistema Sanzionatorio

OGGETTO: Liberatoria su Diritti Immagine dell Iscritto al City Camp Novara Calcio e adempimenti Codice della Privacy

REGOLAMENTO INTERNO DELLA POLISPORTIVA

SISTEMA DISCIPLINARE S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali ART. 1 LEGGE 190/2012. Approvato dall Assemblea in data.

Protocollo d intesa tra Comitato Italiano Paralimpico e Gruppo Sportivo FIAMME AZZURRE

Codice etico. Confartigianato Imprese Varese

Codice Etico Nazionale Italiana di Lacrosse

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA

Squadre Nazionali Federali della. approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 Giugno 2006 con delibera n. 261

PRINCIPI INFORMATORI CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

LA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

Regolamento Organico Federale approvato dalla GN CONI il 29/9/2011 Proposta di modifica al Consiglio Federale del 1 marzo 2013

CORSO DIRIGENTE SPORTIVO

APPROVATO DALLA GIUNTA NAZIONALE CONI IL 21/07/2011 FIJLKAM REGOLAMENTO SANITARIO

Dipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

L alunno non ha il cellulare spento o 1^ volta Richiamo verbale (con Docente

REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL MODELLO EX D.LGS N 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA COMMISSIONE TUTELA SALUTE NUOVE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ATLETI CICLISTI 2016

CODICE ETICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n del 10 luglio 2013 COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI REGOLAMENTO

MODULO PER LA PRIVACY

ORGANIZZAZIONE PER CORSE PROFESSIONISTICHE DELLA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (L.C.P.)

PROVINCIA DI PISA AREA ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE PISA - Via P. Nenni n 24 Tel Fax

Nuovo codice disciplinare per dirigenti scolastici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SISTEMA DISCIPLINARE ART. 1 LEGGE 190/2012

REGOLAMENTO SANITARIO

REGOLAMENTO ANTIDOPING del

COMUNE DI CORATO. Prov. di Bari. P.zza Matteotti, 7 UFFICIO CONTENZIOSO FAX AVVISO PUBBLICO PER INCARICHI LEGALI

CODICE DEONTOLOGICO. Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici

CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE REGIONE FVG-ENTI LOCALI

ITER FORMATIVO PER GIUDICI DI SALTO OSTACOLI

OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI PER GLI ATLETI CONVOCATI NELLE SQUADRE NAZIONALI

Provincia di Oristano

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 2 Titoli e modalità per il tesseramento e l iscrizione nell elenco

IIS E. Bona Regolamento d istituto: sintesi delle principali norme disciplinari e relative sanzioni

NORME per il TESSERAMENTO degli ASSISTENTI degli ATLETI

REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON REGOLAMENTO SANITARIO

AGENTI/ASSISTENTI DEGLI ATLETI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL MARCHIO CTI E PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO CTI

CODICE DISCIPLINARE. Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER L USO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Noventa di Piave - STATUTO

La legge. È un reato (penale) contro la salute!

ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. SISTEMA DISCIPLINARE

REGOLAMENTO PER L ACCESSO DEI FOTOGRAFI ALLE COMPETIZIONI UFFICIALI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. Regolamento Scuola Italiana Roller international

INDICE UN TORNEO DI CALCIO A 7

DISCIPLINARE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N.

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

LA CERTIFICAZIONE NELL ATTIVITÀ SPORTIVA DEL BAMBINO E DELL ADOLESCENTE. Prof. Sandro Angeloni Chieti

REGOLAMENTO per la promozione e la pratica dell'attività sportiva a livello agonistico

REGOLAMENTO AZZURRI Approvato dal Consiglio Federale nel a riunione del 9dicembre 2016

World Anti Doping Agency ( WADA ) istituita a Losanna il 10 novembre 1999 per coordinare la lotta contro il doping nello sport Nel 2002 la sede è

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa ex art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Autotrasporto di cose per conto di terzi Regolamento per l applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 21 della Legge n.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231 SISTEMA SANZIONATORIO

SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DETERMINAZIONE

2

CORSA di BABBO NATALE del 3 DICEMBRE 2017 REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

A.S.D G.S. Basket Paderno Dugnano

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

COMUNE DI TAGLIACOZZO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

DETERMINAZIONE NUMERO 89 DEL 12/07/2013 (Numero Generale 668) CONCERTO CONGIU IN OCCASIONE SAN SIRO IN FESTA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

8ª edizione L Aeronautica fa volare lo sport

Regione Friuli - Venezia Giulia. Legge regionale del 6 agosto 2009, n. 15

Comune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali

TESTO DEFINITIVO Approvato nella seduta di Consiglio del Con decorrenza dal

SCUOLA CALCIO - STAGIONE 2017/2018

COMUNE DI VOLPIANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Le Federazioni Sportive Nazionali

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE FERRARA

Associazione STRAVERONA ASD - RUNNING TEAM -

Transcript:

CLUB AZZURRO FISPES ATLETICA LEGGERA TIRO A SEGNO REGOLAMENTO 2013-2016 1 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DURATA Possono far parte del Club Azzurro FISPES gli atleti che: possono essere titolari di una Licenza Internazionale IPC; sono dichiarati di interesse nazionale o di interesse internazionale o fanno parte del Club Paralimpico del CIP. Gli atleti non possono comunque avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione, né possono sindacare l'ammissione di altri atleti al Club Azzurro FISPES. L inserimento nel Club Azzurro FISPES viene deliberato dal Consiglio Federale su proposta dell Area Tecnica Federale per la relativa disciplina. Rientrano nel Club Azzurro FISPES anche gli ATLETI GUIDA degli atleti inseriti nel Club Azzurro FISPES con gli stessi doveri e obblighi degli atleti. La durata del Club Azzurro FISPES termina con la chiusura della stagione paralimpica e deve essere rinnovata ogni stagione attraverso l accettazione della proposta di inserimento. 2 DOVERI DELL'ATLETA Gli atleti del Club Azzurro FISPES rappresentano la maglia azzurra e il movimento sportivo paralimpico della loro disciplina, ad essi è quindi richiesto di rispondere puntualmente alle convocazioni in occasione di manifestazioni, raduni tecnici ed eventi di carattere federale; di attenersi alle programmazioni tecniche eventualmente concordate con il settore tecnico della propria disciplina e di giustificare fornendo apposite documentazioni eventuali defezioni. Gli atleti del Club Azzurro FISPES devono rappresentare i valori dello sport paralimpico diffondendo l'etica sportiva, l'onesta e il fair play, questo sia sul campo di gara che fuori, sia individualmente che insieme agli altri atleti. Gli atleti del Club Azzurro FISPES evitano critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti della FISPES, dell Area Tecnica Federale di disciplina, degli altri atleti del Club Azzurro FISPES, degli avversari, degli organizzatori delle manifestazioni a cui prendono parte, degli spettatori e degli sponsor istituzionali. 1

3 NORMATIVA ANTIDOPING E TUTELA SANITARIA Gli atleti del Club Azzurro FISPES dichiarano di essere a conoscenza e di condividere l azione svolta dalla FISPES, dal CIP e dalla WADA World Anti Doping Agency, di cui il CIP è delegato per l Italia ad eccezione degli aspetti disciplinari di competenza del CONI, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni. Gli atleti del Club Azzurro FISPES accettando la proposta di inserimento, dichiarano di essere consapevoli che il doping danneggia l etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni. Ciò rappresenta per la FISPES principio irrinunciabile e gli atleti del Club Azzurro FISPES devono essere in prima linea nel combattere il doping, specie con l esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping. Gli atleti, pertanto, dichiarano di essere a conoscenza e di garantire l osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in particolare della normativa WADA sul doping, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e di curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo. Gli atleti del Club Azzurro FISPES, pertanto, si impegnano a perseguire il risultato sportivo e il successo personale nel rispetto dei principi paralimpici, ad osservare il principio di solidarietà, anteponendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo. Nella preparazione atletica e nello sviluppo della personalità di atleta, oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze o metodi dopanti, gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano ad astenersi comunque dall uso di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza, evitando di detenere farmaci a titolo personale non certificati o non prescritti dal medico federale; gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti e a servirsi in ogni caso solo delle prescrizioni concordate con il medico federale, evitando l uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico. 4 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE MEDICO E PRIVACY L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES si impegna ad informare immediatamente il Responsabile Medico Federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la stagione sportiva. L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES si impegna a richiedere sempre l autorizzazione al Responsabile Medico Federale e/o suo delegato, prima di assumere qualsiasi farmaco anche considerato leggero o irrilevante ai fini dei controlli anti-doping. 2

In questa procedura l atleta può avere un contatto telefonico preventivo con lo staff Medico Federale ma deve successivamente provvedere ad una richiesta scritta alla quale deve seguire una formale autorizzazione del Medico Federale che ha prescritto e/o autorizzato l assunzione del farmaco all atleta. L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES può, in casi particolari ma non in casi relativi alla possibile assunzione di farmaci proibiti richiedere che sia mantenuta la riservatezza per proteggere la sua privacy. In ogni caso l atleta dichiara di aver ricevuto l informativa di cui all art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) ed esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali ed al loro eventuale trasferimento all estero, in relazione all appartenenza al Club Azzurro FISPES. 5 - ABBIGLIAMENTO Gli atleti del Club Azzurro FISPES dovranno sempre indossare i capi d'abbigliamento e il materiale tecnico fornito dalla FISPES quando questo è espressamente indicato nella lettera di convocazione recapitata per l evento. Nel caso non sia specificato nulla l'atleta potrà indossare il capo di abbigliamento o il materiale tecnico che riterrà più opportuno. Deve essere cura dell atleta concordare con la Segreteria Federale le modalità di invio e ricezione del Kit di rappresentanza e del materiale tecnico compilando ed inviando l apposita modulistica. 6 RAPPORTI CON I MEDIA E LA STAMPA Nei rapporti con la Stampa e i Media nazionali ed internazionali gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano a tenere un comportamento dignitoso e ispirato ai principi di sportività e lealtà precedentemente esposti. Gli atleti del Club Azzurro FISPES dovranno sempre evidenziare la loro appartenenza alla FISPES. Rimane fermo il diritto dell Atleta inserito nel Club Azzurro FISPES di rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità. 7 PUBBLICITA' E MARKETING L'atleta all'atto della sottoscrizione e dell'accettazione delle clausole di partecipazione al Club Azzurro FISPES deve dichiarare quali sono i propri sponsor personali e deve informare i propri sponsor delle possibili limitazioni derivanti dal regolamento del Club Azzurro FISPES. La FISPES attiverà delle campagne di pubblicità e marketing che avranno lo scopo di promuovere l'attività istituzionale, il mandato e i risultati conseguiti anche con il supporto di sponsor e sostenitori. In queste iniziative saranno coinvolti anche gli atleti del Club Azzurro FISPES che dovranno seguire le direttive della FISPES relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne. 3

8) VIOLAZIONI DELL ACCORDO ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E LETTERE DI AMMONIMENTO La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, costituisce grave inadempimento, che sarà valutato insindacabilmente dalla FISPES ai fini dell applicazione delle relative sanzioni previste. Sarà inoltre considerata grave violazione del regolamento l accertamento, da parte dei competenti organi, dell utilizzo di sostanze proibite o l ammissione dell atleta di averle utilizzate. Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale. La sanzione dell ESCLUSIONE dal Club Azzurro FISPES è deliberata dal Consiglio Federale della FISPES nei casi di gravi violazioni del presente regolamento, ed in particolare: - mancata partecipazione ai programmi concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata; - comportamenti antisportivi e lesivi all immagine degli altri componenti del Club Azzurro FISPES; - sanzioni per doping; - dichiarazioni lesive dell immagine della FISPES; - per volontà espressa e motivata dell Atleta di rinunciare definitivamente all attività agonistica o all attività della Nazionale; - doppia sospensione dal Club Azzurro FISPES. La sanzione della SOSPENSIONE è deliberata dal Consiglio Federale FISPES nei casi di violazioni di minore gravità, non rientranti nel comma precedente, ed in particolare: - ingiustificata mancata partecipazione ai programmi concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata; - irreperibilità reiterata e protratta; - comportamenti anti-sportivi o lesivi della FISPES; - a seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (Esito Avverso delle Analisi); - per volontà espressa e motivata dell Atleta di rinunciare temporaneamente all attività agonistica o all attività della Nazionale. - per sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia che comportano la sospensione dall attività sportiva per periodi inferiori ad un anno; - su segnalazione del Responsabile Medico Federale. Le sanzioni saranno valutate insindacabilmente dalla FISPES, in base a quanto previsto dal presente regolamento e da tutti i Regolamenti Federali, nonché secondo la gravità dei fatti contestati. Al Presidente Federale FISPES e alla Segreteria Federale, sentito il parere eventuale dell Area Tecnica e/o del Responsabile Medico Federale, spetta il dovere di segnalare agli atleti eventuali comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES attraverso l invio di Lettere di Ammonizione. 4

L invio di due Lettere di Ammonizione nel corso della stagione sportiva può comportare la sospensione e/o l esclusione dal Club Azzurro FISPES che dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio Federale. Per comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES si intende: irreperibilità, comportamenti antisportivi in occasione delle manifestazioni o dei raduni, presentazione di giustificazioni generiche ed irricevibili, mancata collaborazione con l Area Tecnica o la Segreteria Federale. 10) RESPONSABILITA L atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor e altri atleti. Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla FISPES nella sua veste di organizzatore del Club Azzurro FISPES. 11) UTILIZZO DEL MATERIALE RELATIVO AGLI ATLETI La FISPES potrà utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli atleti aderenti al Club Paralimpico FISPES associandoli ai propri marchi e a quelli degli Sponsor della Squadra Italiana, richiedendo la preventiva autorizzazione degli atleti solo se coinvolti singolarmente o in gruppi fino a 4 persone. Oltre tale numero la FISPES potrà utilizzare tale materiale anche senza preventiva autorizzazione. 12)APPARTENENZA DEGLI ATLETI DEL CLUB AZZURRO FISPES ANCHE AL CLUB PARALIMPICO. Gli atleti inseriti nel Club Paralimpico sono di diritto inseriti nel Club Azzurro FISPES. A loro spettano gli stessi diritti e doveri degli altri atleti aderenti solo al Club Azzurro FISPES, questi devono essere derogati quando tali atleti vengono convocati ufficialmente dal CIP. Data e Firma per Accettazione 5