CLUB AZZURRO FISPES ATLETICA LEGGERA TIRO A SEGNO REGOLAMENTO 2013-2016 1 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DURATA Possono far parte del Club Azzurro FISPES gli atleti che: possono essere titolari di una Licenza Internazionale IPC; sono dichiarati di interesse nazionale o di interesse internazionale o fanno parte del Club Paralimpico del CIP. Gli atleti non possono comunque avanzare pretese e/o vantare diritti in merito alla propria ammissione e/o esclusione, né possono sindacare l'ammissione di altri atleti al Club Azzurro FISPES. L inserimento nel Club Azzurro FISPES viene deliberato dal Consiglio Federale su proposta dell Area Tecnica Federale per la relativa disciplina. Rientrano nel Club Azzurro FISPES anche gli ATLETI GUIDA degli atleti inseriti nel Club Azzurro FISPES con gli stessi doveri e obblighi degli atleti. La durata del Club Azzurro FISPES termina con la chiusura della stagione paralimpica e deve essere rinnovata ogni stagione attraverso l accettazione della proposta di inserimento. 2 DOVERI DELL'ATLETA Gli atleti del Club Azzurro FISPES rappresentano la maglia azzurra e il movimento sportivo paralimpico della loro disciplina, ad essi è quindi richiesto di rispondere puntualmente alle convocazioni in occasione di manifestazioni, raduni tecnici ed eventi di carattere federale; di attenersi alle programmazioni tecniche eventualmente concordate con il settore tecnico della propria disciplina e di giustificare fornendo apposite documentazioni eventuali defezioni. Gli atleti del Club Azzurro FISPES devono rappresentare i valori dello sport paralimpico diffondendo l'etica sportiva, l'onesta e il fair play, questo sia sul campo di gara che fuori, sia individualmente che insieme agli altri atleti. Gli atleti del Club Azzurro FISPES evitano critiche immotivate pubbliche e plateali nei confronti della FISPES, dell Area Tecnica Federale di disciplina, degli altri atleti del Club Azzurro FISPES, degli avversari, degli organizzatori delle manifestazioni a cui prendono parte, degli spettatori e degli sponsor istituzionali. 1
3 NORMATIVA ANTIDOPING E TUTELA SANITARIA Gli atleti del Club Azzurro FISPES dichiarano di essere a conoscenza e di condividere l azione svolta dalla FISPES, dal CIP e dalla WADA World Anti Doping Agency, di cui il CIP è delegato per l Italia ad eccezione degli aspetti disciplinari di competenza del CONI, per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell integrità fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni. Gli atleti del Club Azzurro FISPES accettando la proposta di inserimento, dichiarano di essere consapevoli che il doping danneggia l etica dello sport e tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, pregiudicare lo sviluppo della personalità e arrecare grave danno alla credibilità e all immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni. Ciò rappresenta per la FISPES principio irrinunciabile e gli atleti del Club Azzurro FISPES devono essere in prima linea nel combattere il doping, specie con l esempio, evitando assolutamente di rendersi autori, complici o conniventi di illeciti di doping. Gli atleti, pertanto, dichiarano di essere a conoscenza e di garantire l osservanza rigorosa delle leggi dello Stato e delle norme regolamentari sportive, nazionali ed internazionali, in particolare della normativa WADA sul doping, impegnandosi ad aggiornarsi anche al fine della personale prevenzione del fenomeno, a fornire collaborazione agli organi incaricati dei controlli e della ricerca, e di curare anche le finalità educative e sociali del risultato e dello spettacolo sportivo. Gli atleti del Club Azzurro FISPES, pertanto, si impegnano a perseguire il risultato sportivo e il successo personale nel rispetto dei principi paralimpici, ad osservare il principio di solidarietà, anteponendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo. Nella preparazione atletica e nello sviluppo della personalità di atleta, oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze o metodi dopanti, gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano ad astenersi comunque dall uso di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza una giustificata esigenza, evitando di detenere farmaci a titolo personale non certificati o non prescritti dal medico federale; gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano, inoltre, ad istruirsi ed aggiornarsi su sostanze e farmaci proibiti e a servirsi in ogni caso solo delle prescrizioni concordate con il medico federale, evitando l uso di sostanze o integratori forniti da personale non medico. 4 RAPPORTI CON IL RESPONSABILE MEDICO E PRIVACY L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES si impegna ad informare immediatamente il Responsabile Medico Federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la stagione sportiva. L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES si impegna a richiedere sempre l autorizzazione al Responsabile Medico Federale e/o suo delegato, prima di assumere qualsiasi farmaco anche considerato leggero o irrilevante ai fini dei controlli anti-doping. 2
In questa procedura l atleta può avere un contatto telefonico preventivo con lo staff Medico Federale ma deve successivamente provvedere ad una richiesta scritta alla quale deve seguire una formale autorizzazione del Medico Federale che ha prescritto e/o autorizzato l assunzione del farmaco all atleta. L atleta inserito nel Club Azzurro FISPES può, in casi particolari ma non in casi relativi alla possibile assunzione di farmaci proibiti richiedere che sia mantenuta la riservatezza per proteggere la sua privacy. In ogni caso l atleta dichiara di aver ricevuto l informativa di cui all art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) ed esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali ed al loro eventuale trasferimento all estero, in relazione all appartenenza al Club Azzurro FISPES. 5 - ABBIGLIAMENTO Gli atleti del Club Azzurro FISPES dovranno sempre indossare i capi d'abbigliamento e il materiale tecnico fornito dalla FISPES quando questo è espressamente indicato nella lettera di convocazione recapitata per l evento. Nel caso non sia specificato nulla l'atleta potrà indossare il capo di abbigliamento o il materiale tecnico che riterrà più opportuno. Deve essere cura dell atleta concordare con la Segreteria Federale le modalità di invio e ricezione del Kit di rappresentanza e del materiale tecnico compilando ed inviando l apposita modulistica. 6 RAPPORTI CON I MEDIA E LA STAMPA Nei rapporti con la Stampa e i Media nazionali ed internazionali gli atleti del Club Azzurro FISPES si impegnano a tenere un comportamento dignitoso e ispirato ai principi di sportività e lealtà precedentemente esposti. Gli atleti del Club Azzurro FISPES dovranno sempre evidenziare la loro appartenenza alla FISPES. Rimane fermo il diritto dell Atleta inserito nel Club Azzurro FISPES di rilasciare interviste, del cui contenuto si assume personalmente e in toto la responsabilità. 7 PUBBLICITA' E MARKETING L'atleta all'atto della sottoscrizione e dell'accettazione delle clausole di partecipazione al Club Azzurro FISPES deve dichiarare quali sono i propri sponsor personali e deve informare i propri sponsor delle possibili limitazioni derivanti dal regolamento del Club Azzurro FISPES. La FISPES attiverà delle campagne di pubblicità e marketing che avranno lo scopo di promuovere l'attività istituzionale, il mandato e i risultati conseguiti anche con il supporto di sponsor e sostenitori. In queste iniziative saranno coinvolti anche gli atleti del Club Azzurro FISPES che dovranno seguire le direttive della FISPES relative alla pubblicità ed alle relazioni esterne. 3
8) VIOLAZIONI DELL ACCORDO ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E LETTERE DI AMMONIMENTO La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, costituisce grave inadempimento, che sarà valutato insindacabilmente dalla FISPES ai fini dell applicazione delle relative sanzioni previste. Sarà inoltre considerata grave violazione del regolamento l accertamento, da parte dei competenti organi, dell utilizzo di sostanze proibite o l ammissione dell atleta di averle utilizzate. Resta, in ogni caso, salva ed impregiudicata l adozione di diversi e/o ulteriori provvedimenti disciplinari previsti dall Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale. La sanzione dell ESCLUSIONE dal Club Azzurro FISPES è deliberata dal Consiglio Federale della FISPES nei casi di gravi violazioni del presente regolamento, ed in particolare: - mancata partecipazione ai programmi concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata; - comportamenti antisportivi e lesivi all immagine degli altri componenti del Club Azzurro FISPES; - sanzioni per doping; - dichiarazioni lesive dell immagine della FISPES; - per volontà espressa e motivata dell Atleta di rinunciare definitivamente all attività agonistica o all attività della Nazionale; - doppia sospensione dal Club Azzurro FISPES. La sanzione della SOSPENSIONE è deliberata dal Consiglio Federale FISPES nei casi di violazioni di minore gravità, non rientranti nel comma precedente, ed in particolare: - ingiustificata mancata partecipazione ai programmi concordati ed organizzati dalla FISPES, anche non reiterata; - irreperibilità reiterata e protratta; - comportamenti anti-sportivi o lesivi della FISPES; - a seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (Esito Avverso delle Analisi); - per volontà espressa e motivata dell Atleta di rinunciare temporaneamente all attività agonistica o all attività della Nazionale. - per sanzioni comminate dagli Organi di Giustizia che comportano la sospensione dall attività sportiva per periodi inferiori ad un anno; - su segnalazione del Responsabile Medico Federale. Le sanzioni saranno valutate insindacabilmente dalla FISPES, in base a quanto previsto dal presente regolamento e da tutti i Regolamenti Federali, nonché secondo la gravità dei fatti contestati. Al Presidente Federale FISPES e alla Segreteria Federale, sentito il parere eventuale dell Area Tecnica e/o del Responsabile Medico Federale, spetta il dovere di segnalare agli atleti eventuali comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES attraverso l invio di Lettere di Ammonizione. 4
L invio di due Lettere di Ammonizione nel corso della stagione sportiva può comportare la sospensione e/o l esclusione dal Club Azzurro FISPES che dovrà essere comunque deliberata dal Consiglio Federale. Per comportamenti non consoni alla permanenza nel Club Azzurro FISPES si intende: irreperibilità, comportamenti antisportivi in occasione delle manifestazioni o dei raduni, presentazione di giustificazioni generiche ed irricevibili, mancata collaborazione con l Area Tecnica o la Segreteria Federale. 10) RESPONSABILITA L atleta è personalmente e direttamente responsabile dei suoi comportamenti nei confronti di terzi, ivi compresi giornalisti, sponsor e altri atleti. Nessuna responsabilità potrà in tal senso attribuirsi alla FISPES nella sua veste di organizzatore del Club Azzurro FISPES. 11) UTILIZZO DEL MATERIALE RELATIVO AGLI ATLETI La FISPES potrà utilizzare liberamente attività, risultati sportivi, nomi e/o immagini degli atleti aderenti al Club Paralimpico FISPES associandoli ai propri marchi e a quelli degli Sponsor della Squadra Italiana, richiedendo la preventiva autorizzazione degli atleti solo se coinvolti singolarmente o in gruppi fino a 4 persone. Oltre tale numero la FISPES potrà utilizzare tale materiale anche senza preventiva autorizzazione. 12)APPARTENENZA DEGLI ATLETI DEL CLUB AZZURRO FISPES ANCHE AL CLUB PARALIMPICO. Gli atleti inseriti nel Club Paralimpico sono di diritto inseriti nel Club Azzurro FISPES. A loro spettano gli stessi diritti e doveri degli altri atleti aderenti solo al Club Azzurro FISPES, questi devono essere derogati quando tali atleti vengono convocati ufficialmente dal CIP. Data e Firma per Accettazione 5