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numero e data presentazione approvato respinto ritirato decaduto Consiglio regionale del Veneto trattato nella seduta del. spazio riservato alla Segreteria regionale EMENDAMENTO SUBEMENDAMENTO all'emendamento n. PRESENTATORI PDL N. 227 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L ESERCIZIO 2012 titolo del PDL in sintesi TITOLO ARTICOLO COMMA LETTERA NUMERO è soppresso è così modificato è così sostituito è aggiunto NUOVO ARTICOLO Disposizioni in materia di servizi minimi automobilistici, lagunari e tranviari. 1. Al fine di assicurare un equa ripartizione delle risorse annualmente disponibili per il trasporto pubblico locale, la Giunta regionale provvede alla ridefinizione del livello dei servizi minimi, di cui all articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, per il settore automobilistico, lagunare e tranviaro e le relative tariffe, sulla base delle metodologie e dei criteri di cui all allegato A), nei termini e con le procedure previste al comma 2. 2. La Giunta regionale, sentite le provincie e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, provvede, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, alla definizione di cui al comma 1, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti. Trascorso il termine di 90 giorni, e fino al provvedimento della Giunta regionale di definizione dei servizi minimi di cui comma 1, i contributi regionali per il trasporto pubblico locale sono suddivisi annualmente nel seguente modo: a) 70% secondo la ripartizione percentuale storica applicata dalla Giunta regionale per l anno 2010;

b) 30% secondo i criteri e le percentuali indicati nel verbale, in data 28 ottobre 2011, della Commissione tecnica di cui alla D.G.R n. 512/2011, successivamente recepiti nella D.G.R n. 2208 del 20 dicembre 2011 pubblicata nel BUR n. 3 del 10 gennaio 2012. 3. La Giunta regionale, nella definizione del livello dei servizi minimi di cui al comma 1, al fine di sviluppare in termini di coefficenti numerici le metodologie e i criteri di cui all allegato A), può avvalersi di una consulenza specialistica. 4. Agli oneri derivanti dall attuazione del comma 3, quantificati in euro 5.000 per l esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell upb U0130 Interventi strutturali nel settore dei trasporti del bilancio di previsione 2012. 2

ALLEGATO A) Metodologie e criteri per la definizione dei livelli dei servizi minimi, tariffe e costi standard del trasporto pubblico locale automobilistico, lagunare e tranviario OBIETTIVI dare piena applicazione alle previsioni e ai criteri indicati nella LR 25/98; garantire nella distribuzione dei contributi regionali gli obiettivi di riequilibrio territoriale fondanti la LR 25/98, assicurando a tutti i cittadini della Regione Veneto un equivalente diritto di accesso ai servizi di tpl, dando uniforme risposta alla domanda di mobilità in tutto il territorio regionale; fissare in modo univoco e standardizzato i criteri per la definizione dei livelli di servizio standard (e quindi dei servizi minimi) e delle tariffe standard; offrire agli Enti locali criteri trasparenti ed univoci nell assegnazione dei contributi standard al fine di poter opportunamente procedere alla pianificazione dei servizi di tpl nei rispettivi ambiti territoriali di competenza in un quadro certo e programmabile; favorire, attraverso detto riequilibrio nella distribuzione delle risorse, la razionalizzazione delle reti esistenti attraverso l integrazione modale, l introduzione di nuove tecnologie, l efficentamento delle reti e l eliminazione delle sovrapposizioni. Ciò premesso appare necessario definire metodologie e parametri, già anticipati in linea generale nella LR 25/98, il cui sviluppo in termini di coefficienti numerici costituisce la base per la distribuzione dei fondi regionali tpl. 1 DISTRIBUZIONE FONDO COMPLESSIVO PER TIPOLOGIE DI SERVIZI Il fondo complessivo annuale tpl della Regione Veneto è suddiviso percentualmente tra le diverse tipologie di servizi previsti dalla LR 25/98 nel seguente modo: o urbano capoluogo 29,00 % o urbano non capoluogo (comuni > 20.000 ab.) 3,60 % o integrazioni comuni di prima cintura* 0,80 % o extraurbano 52,40 % o navigazione 12,40 % o fondo per gestione nuove tecnologie e best practices 1,80 % * per integrazioni comuni di prima cintura si intende la maggiorazione di contributo rispetto il normale contributo extraurbano per i servizi di collegamento tra il comune capoluogo e i comuni di prima cintura di cui all art 5, comma 2, lettera b della LR 25/98. 2 CONTRIBUTO PERCENTUALE STANDARD PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO Le quantificazioni del contributo standard in termini percentuali per tipologia di servizio per ogni bacino provinciale sono sviluppate secondo le seguenti metodologie e criteri: o definizione popolazione equivalente, tenendo conto di: residenti nel territorio di riferimento conteggiati al 100% di presenza su base annua; altre tipologie di persone attratte dal territorio di riferimento (studenti universitari, turisti, visitatori fiere, passeggeri aeroporti, ecc.) conteggiati pro quota di presenza su base annua; popolazione attratta da bacini limitrofi (ad esempio: residenti bacini provinciali su comuni capoluogo, residenti Venezia isole su Venezia terraferma, ecc.) conteggiati in quota del 50% su base annua; 3

o definizione numero globale di popolazione equivalente su tutto il territorio veneto afferente a ciscuna tipologia di servizio di cui al paragrafo 1 (ad esempio. abitanti equivalenti di tutti i comuni urbani capoluogo del Veneto); o distribuzione in quota proporzionale nei diversi bacini provinciali della percentuale di fondo per tipologia di servizio di cui al paragrafo 1 secondo il numero di abitanti equivalenti (ad esempio: percentuale contributo per urbano capoluogo di Rovigo); o definizione, per i soli bacini extraurbani, di un fattore correttivo legato alla densità (rarefazione) abitativa con la finalità di garantire un maggiore contributo per abitante equivalente nei bacini a bassa densità abitativa (fattore correttivo necessario per tener conto dei maggiori costi del servizio o minori introiti - in territori a domanda debole di trasporto secondo le indicazioni ex art. 3 comma 3 della LR 25/98); o per tutte le tipologie di servizio in ogni singolo bacino viene comunque fissato un tetto massimo di maggiorazione del 25% rispetto la percentuale di distribuzione del contributo storico applicata nel 2010. Le eventuali eccedenze rispetto tale tetto sono ridistribuite in modo pesato tra gli altri bacini che registrano, per la medesima tipologia di servizio, una diminuzione rispetto la percentuale storica 2010 (ad esempio: le eccedenze oltre il 25% di aumento percentuale di contributo per comuni urbani capoluogo vanno ridistribuite tra quei comuni capoluogo che abbiano registrato una diminuzione rispetto la percentuale di distribuzione del 2010). Così fissata la percentuale di contributo per ciascuna tipologia di servizio per ogni bacino provinciale, la stessa è applicata ai fondi annuali per il trasporto pubblico locale nel bilancio regionale. 3 CONTRIBUTO CHILOMETRICO STANDARD PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO Il contributo chilometrico standard per ciascuna tipologia di servizio nei diversi bacini di riferimento si calcola secondo le seguenti metodologie e criteri: o definizione del contributo complessivo all inclusive (comprensivo cioè dei corrispettivi relativi ai servizi minimi tpl e della quota per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei CCNL) per ciascuna tipologia di servizio su base regionale riferito all anno 2010 ( ad esempio: contributo all inclusive per tutti i servizi urbani dei comuni capoluogo assegnato nel 2010); o definizione, per ciascuna tipologia di servizio, di tutti i chilometri ammessi a contributo su base regionale riferiti all anno 2010 (ad esempio: chilometri complessivi ammessi a contributo per i servizi urbani comuni capoluogo nel 2010); o definizione, per ciascuna tipologia di servizio, del contributo chilometrico medio all inclusive storico su base regionale riferito all anno 2010 (ad esempio: contributo chilometrico medio all inclusive dei servizi urbani dei comuni capoluogo assegnato nel 2010); o definizione dei coefficienti correttivi da applicarsi al contributo chilometrico medio di ciascuna tipologia di servizio che tengano conto delle specificità territoriali secondo i seguenti indicatori: servizi urbani comuni capoluogo o coefficiente densità abitativa in modo che a maggiore densità abitativa, e quindi a minor velocità commerciale sviluppabile nell area del comune coperta da servizio urbano, corrisponda un coefficiente di riequilibrio, da calcolarsi nell ambito dell area del comune capoluogo, eventualmente integrata dall area dei comuni di prima cintura di cui all art. 5, comma 2, lettera b) della LR 25/98; o coefficiente popolazione equivalente complessiva in modo che a maggiore incidenza della popolazione, e quindi alla persistenza di minor velocità commerciale sviluppabile sull intera area urbana, corrisponda un coefficiente di riequilibrio, da calcolarsi nell ambito dell area del comune capoluogo, eventualmente integrata dall area dei comuni di prima cintura di cui all art. 5, comma 2, lettera b) della LR 25/98; servizi urbani comuni non capoluogo: o coefficiente densità abitativa in modo che a maggiore densità abitativa, e quindi a minor velocità commerciale sviluppabile nell area coperta da servizio urbano 4

corrisponda un coefficiente di riequilibrio; o coefficiente popolazione equivalente complessiva in modo che a maggiore incidenza della popolazione, e quindi alla persistenza di minor velocità commerciale sviluppabile sull intera area urbana, corrisponda un coefficiente di riequilibrio; servizi extraurbani: o coefficiente rarefazione territoriale in modo che a territori provinciali con maggiore rarefazione di popolazione, e quindi a debole domanda di trasporto, corrisponda un coefficiente di riequilibrio; o coefficiente montagna in modo che a territori montani ove è sviluppabile minor velocità commerciale corrisponda un coefficiente di riequilibrio; o coefficiente densità territoriale in modo che a territori con maggiore densità di popolazione, e quindi dove è sviluppabile minor velocità commerciale, corrisponda un coefficiente di riequilibrio, coefficiente da calcolarsi sul territorio all esterno degli eventuali comuni di prima cintura ex art 5 comma 2, lettera b della LR 25/98. Fissati i contributi chilometrici standard per ogni tipologia di servizio su ciascun bacino provinciale, questi saranno soggetti ad adeguamento annuale secondo i parametri ISTAT. 4 LIVELLI DI SERVIZIO STANDARD / SERVIZI MINIMI I livelli di servizio standard che vanno a definire i servizi minimi per ciascuna tipologia di servizio nei diversi bacini derivano direttamente dalla divisione tra il contributo standard, di cui al paragrafo 2, e il contributo chilometrico standard, di cui al paragrafo 3. 5 TARIFFE STANDARD La Regione Veneto provvede altresì a definire annualmente le tariffe standard di riferimento utilizzando un paniere prestabilito di tariffe da comporre utilizzando i seguenti titoli guida: Servizi urbani o biglietto urbano a tempo (75 ) o abbonamento urbano studenti o abbonamento urbano ordinario Servizi extraurbani* o biglietto extraurbano fascia chilometrica T3 o abbonamento extraurbano studenti fascia chilometrica T3 o abbonamento extraurbano ordinario fascia chilometrica T3 * si ritiene di adottare come indicatore la fascia chilometrica T3 (da 12,1 km a 20,0 km) in quanto mediamente la più rappresentativa per i servizi extraurbani. Qualora gli Enti locali dovessero applicare tariffe inferiori rispetto le tariffe standard dovranno riconoscere al gestore la relativa differenza secondo quanto avviene per gli altri tipi di agevolazioni tariffarie. A tal fine la quantificazione dell eventuale differenza tra la tariffa applicata localmente e quella standard di riferimento è definita in termini di minor introito al chilometro moltiplicato per i chilometri annui del servizio di riferimento. 6 FONDO PER GESTIONE NUOVE TECNOLOGIE E BEST PRACTICES Una percentuale del 1,80% dell intero fondo regionale tpl viene accantonato annualmente per i seguenti fini: copertura maggiori oneri gestionali derivanti dall utilizzo di tecnologie innovative di trasporto (come tram, filobus, people mover, servizi a chiamata, ecc.) che si traduce in contributo chilometrico aggiuntivo rispetto al contributo chilometrico standard del servizio di riferimento (ad esempio: tram di Padova: contributo chilometrico aggiuntivo al contributo chilometrico standard previsto nell ambito del servizio urbano capoluogo di Padova) da calcolarsi in modo specifico per ciascuna tecnologia adottata; la restante parte del fondo di 1,80% andrà a premiare quelle realtà che centreranno gli obiettivi fissati di volta in volta dalla Regione in termini di: 5

o adozione di sistemi a basso impatto ambientale; o sistemi per facilitare l accesso e l utilizzo dei servizi per cittadini a ridotte capacità motorie, non vedenti o diversamente abili; o raggiungimento predefiniti benchmarks di ordine qualitativo e gestionale (ad esempio: livello ricavi/costi, soddisfazione clientela, ecc); o best practices volte a integrare le reti e i sistemi di tpl con gli altri sistemi di mobilità. ove necessario aggiungere uno o più fogli 6