LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR



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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E L UTILIZZO DEL TFR A cura di Maria Rosa Gheido 1 LEGGE DELEGA n. 243/2004 (luglio 2004) AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI (febbraio e luglio 2005) DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 in vigore dal 1 gennaio 2007 2

GLI ATTORI Fondi Pensione Negoziali Fondi Pensione Aperti Polizze Previdenziali Assicurative (pip) Fondi Residuali (istituiti su base regionale o dall INPS) 3 D.LGS.252/2005: LE CARATTERISTICHE DEI FONDI PENSIONE Adesione libera e volontaria Contribuzione definita Contributi a carico lavoratori e datori di lavoro Utilizzo del TFR 4

L ANTICIPAZIONE ALL 1.1.2007 6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «1 gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1 gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»; 5 SITUAZIONE FINO AL 30.12.2006 UTILIZZO DEL TFR PER IL FINANZIAMENTO DEI FONDI PENSIONE i fondi contrattuali chiedono la destinazione di una quota annuale di TFR ai fondi pensione per i lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993 che aderiscano ai fondi pensione il versamento del TFR è integrale 6

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252 La riforma entra in vigore il 1 gennaio 2007 Per le aziende con almeno 50 dipendenti scatta l obbligo di conferire il TFR maturando non destinato ai fondi pensione, all istituendo Fondo per la gestione del Tfr nel settore privato, presso l INPS 7 L UTILIZZO DEL TFR PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIGUARDA I FLUSSI IN MATURAZIONE (non il fondo al 31.12.2006) È VOLONTARIO 8

POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE mantenere il TFR in azienda versare il TFR al fondo pensione previsto dai contratti collettivi versare il TFR ad un fondo pensione aperto o ad una polizza assicurativa previdenziale 9 INFORMATIVA DELL IMPRESA AL LAVORATORE Il datore di lavoro è tenuto a fornire adeguata informativa: a tutti i lavoratori, prima dell avvio del periodo di 6 mesi, in merito alle scelte possibili; al lavoratore silente, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, in merito alla sorte del TFR maturando 10

L INFORMATIVA PREVENTIVA INFORMATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO IN AZIENDA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006, PRIMA DELL AVVIO DEL PERIODO TRANSITORIO (1/1/2007) SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO. Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta. LA PRESENTE INFORMAZIONE VIENE FORNITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/2005. Ai sensi dell art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1 gennaio 2007 Lei avrà a disposizione 6 (sei) mesi per decidere la destinazione del suo TFR maturando. 11 L INFORMATIVA PREVENTIVA La scelta potrà avvenire in maniera esplicita ovvero in maniera tacita, entro il prossimo 30 giugno e non riguarda, in ogni caso, il trattamento maturato a tutto il 31 dicembre 2006. Lei potrà decidere se conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare ovvero se mantenerlo presso l Azienda. In quest ultimo caso Lei potrà revocare in qualsisi momento la scelta effettuata e successivamente conferire ad una forma pensionistica complementare il TFR che andrà a maturare. La Sua scelta deve essere espressa per iscritto e, in caso di conferimento del TFR maturando ad un Fondo pensione non di categoria deve contenere gli estremi per il versamento. Nel caso in cui, nel predetto periodo, Lei non esprima alcuna volontà (silenzio-assenso), a decorrere dal 1/7/2007 provvederemo a trasferire il suo TFR maturando: a)alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale, che in tal caso viene allegato alla presente informativa, di cui costituisce parte integrante. b)in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l azienda abbia aderito, il TFR maturando e trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda; c)in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l INPS. Data Il datore di lavoro Per ricevuta Il lavoratore 12

INFORMATIVA AL QUINTO MESE INFORMATIVA RELATIVA ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE A CUI IL TFR MATURANDO VIENE DESTINATO IN CASO DI MODALITÀ TACITA, AI SENSI DELL ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252. (da consegnare al lavoratore trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili) A Poichè Lei non ha ancora provveduto, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, a manifestare la sua sul conferimento del TFR maturando, così come comunicato con la nota del, La informiamo che il suo TFR maturando verrà versato a decorrere dal alla seguente forma pensionistica complementare: Data Il datore di lavoro Consegnata a mano il. Il sottoscritto.dichiara di ricevere in data il presente modulo contenente informazioni sulla forma pensionistica complementare sulla quale verrà conferito il mio TFR maturando, ai sensi dell art. 8, comma 8 del D.Lgs. 252/2005. Firma del lavoratore LA MANIFESTAZIONE DELLA SCELTA DA PARTE DEL LAVORATORE Per il conferimento espresso del TFR ad un fondo pensione; 13 LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE IVS PRIMA DEL 29.4.1993 Già iscritti ad un fondo pensione negoziale: Possono optare per lasciare il TFR residuo in azienda o per conferirlo al fondo al quale sono iscritti; In caso di silenzio assenso il datore di lavoro conferisce l intero TFR al fondo. 14

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE IVS PRIMA DEL 29.4.1993 Non iscritti all 1.1.2007 ad un fondo, possono: Lasciare il TFR in azienda o conferirlo ad un fondo; Conferire parzialmente il TFR al fondo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi (se non è previsto, in misura non inferiore al 50%) 15 SILENZIO-ASSENSO Se entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 o dall assunzione, il lavoratore NON esercita una delle possibili opzioni, il TFR andrà: al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, anche territoriale o aziendale in assenza di fondi contrattuali, al fondo istituito presso l INPS 16

FONDINPS È il fondo di previdenza complementare costituito presso l INPS; L adesione è consentita in forma individuale, secondo le modalità TACITE di conferimento del TFR 17 LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI Con effetto dal mese di gennaio 2007; Versano mensilmente con il DM 10 le quote di TFR maturando che i dipendenti non hanno destinato alla previdenza complementare; Al fondo per la gestione del TFR dei dipendenti del settore privato gestito dall INPS; 18

COME SI CONTANO I DIPENDENTI Con riferimento al 31.12.2006: La media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza alcun rilievo per la tipologia contrattuale e per l orario di lavoro, Con la sola esclusione dei lavoratori assenti in cui sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. I lavoratori partime si contano in base all orario effettuato in proporzione a quello a tempo pieno definito dal c.c.n.l. 19 QUANDO E COME SI VERSA A decorrere dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha espresso la scelta di destinare il TFR all azienda, con effetto dall 1.1.2007 ( o dalla data di assunzione se successiva); Le mensilità arretrate si versano maggiorate degli interessi calcolati utilizzando come tasso il coefficiente di rivalutazione al 31.12.2006 20

CHE COSA NON SI VERSA Le quote relative ai lavoratori che conferiscono con modalità esplicite o tacite l intero TFR al fondo pensione, maturate nei mesi antecedenti l opzione; Il TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi; Il TFR dei lavoratori a domicilio, di impiegati e quadri del settore agricolo, dei lavoratori per i quali i c.c.n.l. ne prevedono la corresponsione periodica ovvero l accantonamento presso terzi 21 COME SARÀ GESTITO IL TFR VERSATO AL FONDO DI TESORERIA In caso di anticipazione o liquidazione le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro che le compensa: Prioritariamente con le quote dovute al Fondo nel mese; Se incapienti, sull ammontare complessivamente dovuto agli enti previdenziali per lo stesso mese di riferimento; se permane l incapienza, il datore di lavoro ne comunica l importo all INPS che entro 30 giorni provvede all erogazione; 22

IL VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE PER I LAVORATORI IN FORZA AL 31.12.2006 In caso di conferimento ESPLICITO - Il datore di lavoro è tenuto al versamento a decorrere dal 1.7.2007 con riferimento al periodo compreso fra la DATA DI ADESIONE e il 30 giugno 2007 (importi rivalutati) In caso di SILENZIO-ASSENSO: -Il datore di lavoro versa alla forma pensionistica individuata dalla norma di legge il tfr maturando dall 1.7.2007; 23 IL VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE DEL TFR DEI NUOVI ASSUNTI Se non hanno già espresso, durante un precedente rapporto di lavoro, la volontà di versare il TFR ad un fondo pensione, hanno 6 mesi di tempo per decidere la destinazione del TFR maturando; Se scelgono, espressamente o tacitamente, di destinarlo alla previdenza complementare il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il versamento a decorrere dal mese successivo a quello della scelta con effetto dalla data di assunzione. 24

PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO Dopo 2 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, il lavoratore può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, con il diritto al conferimento nella forma prescelta : del TFR maturando dell eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali 25 MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50 addetti) dell importo annuo di TFR conferito alle forme pensionistiche complementari Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR conferito ai Fondi o all INPS Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014) 26

CHE COSA SUCCEDE SE PERDO O CAMBIO IL POSTO DI LAVORO Il lavoratore può trasferire la sua posizione presso il fondo al quale ha diritto di iscriversi con il nuovo c.c.n.l. In caso di inoccupazione, dopo 12 mesi la posizione può essere riscattata al 50% o per intero a seconda della durata; In caso di morte dell iscritto la posizione è riscattata dagli eredi o dai beneficiari dallo stesso indicati. 27 ANTICIPAZIONI 75% della posizione maturata per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli - nessuna condizione di anzianità di iscrizione 75% della posizione maturata,per l acquisto della prima casa o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia,almeno 8 anni dalla prima iscrizione ad un fondo di previdenza 30% per ulteriori esigenze decorsi 8 anni di iscrizione 28

RISCATTI In caso di perdita del posto di lavoro è POSSIBILE riscattare fino al 50 per cento della posizione individuale maturata, nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, riscattare l intera posizione, qualora il periodo di inoccupazione conseguente alla cessazione dell attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Se tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, è possibile, invece, chiedere l anticipo della decorrenza di tali prestazioni. Se l aderente muore prima della maturazione del diritto alle prestazioni,la posizione è riscattata dagli eredi o dai beneficiari. 29 REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI Vale solo il limite assoluto di 5.164,57 euro, nel quale rientrano anche gli eventuali contributi che non sono stati detratti dai familiari a carico; I lavoratori di prima occupazione, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, possono dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di iscrizione. 30

LE PRESTAZIONI Il diritto alla prestazione pensionistica matura al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione; possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita; I vecchi iscritti ai vecchi fondi possono ritirare l intera posizione in conto capitale. 31 LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI - sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta; - sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 32

NOVITÀ DEL PERIODO 10.02.2007-9.03.2007 a cura di Laurenzia Binda NOVITÀ DEL PERIODO MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA CESSIONE DEL QUINTO LAVORATORI RUMENI E BULGARI ORARIO DI LAVORO ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA RETRIBUZIONE E ALIQUOTE MODELLO 730/2007 Circ. Inps 8.2.07 n. 37 D.M. Economia 27.12.2006 Circ. Min. Interno 9.02.2007 n. 553; Circ. Inps 23.02.2007 n. 46; Mess. Inps 23.02.2007 n. 4932 Interpello Min. Lavoro 8.02.2007 n. 10 Interpello Min. Lavoro 8.02.2007 n. 9 Circ. Enpals 8.02.2007 n. 3 Provv. Ag. Entrate 15.01.2007 34

NOVITÀ DEL PERIODO COMUNICAZIONE ASSUNZIONE LAVORO A TERMINE SERVIZIO DI SCORTE TECNICHE CASSETTO PREVIDENZIALE CODICI E-MENS CONFERIMENTO TFR DECADENZA DAI TRATTAMENTI PERMESSO DI SOGGIORNO CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Nota Min. Lavoro 14.02.2007 n. 4746; www.lavoro.gov.it Interpello Min. Lavoro 13.02.2007 n. 12 Interpello Min. Lavoro 13.02.2007 n. 11 Mess. Inps 14.02.2007 n. 4269 Mess. Inps 13.02.2007 n. 4148 Comun. Previndai 12.02.2007 Circ. Inps 15.02.2007 n. 39 D.L. 15.02.2007 n. 10 Mess. Inps 14.02.2007 n. 4215 35 NOVITÀ DEL PERIODO LAVORATORI DOMESTICI INTERESSE RATEAZIONE COLLOCAMENTO DISABILI INCENTIVI ALL ESODO MOD. 770/2007 PARI OPPORTUNITÀ MALATTIA APPRENDISTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Circ. Inps 16.02.2007 n. 40 Note Inail 16.02.2007 n. 2019, 20.02.2007 n. 2152 Nota Min. Lavoro 28.12.2006 n. 674 C.M. 16.02.2007 n. 10/E Provv. Ag. Entrate 15.01.2007 L. 6.02.2007 n. 13 Circ. Inps 21.02.2007 n. 43 Circ. Min. Interno 14.02.2007 n. 594 36

NOVITÀ DEL PERIODO CITTADINI DI PAESI TERZI RATEIZZAZIONE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PREMI INAIL LAVORO A COTTIMO E APPRENDISTATO TRASFORMAZIONE APPRENDISTATO STAGIONALI CUD 2007 Circ. Min. Interno 16.02.2007 n. 400 Circ. Inps 23.02.2007 n. 44 Circ. Inps 23.02.2007 n. 45 Dirett. Min. Interno 23.02.2007 n. 749 Circ. Inail 27.02.2007 n. 6 Interpello Min. Lavoro 1.03.2007 n. 13 Interpello Min. Lavoro 1.03.2007 n. 14 Circ. CNCL 23.02.2007 n. 963 Circ. Inps 5.03.2007 n. 47 37 NOVITÀ DEL PERIODO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRIVACY FONDO DI GARANZIA CONTRIBUTI VOLONTARI 2007 LAVORATORI DOMESTICI Mess. Inps 27.02.2007 n. 5207 Provv. Garante Privacy 1.03.2007 n. 13 Circ. Inps 7.03.2007 n. 53 Circ. Inps 7.03.2007 n. 54 Mess. Inps 1.03.2007 n. 5562 38