sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:



Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

per l'esecuzione del giudicato

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2007, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

contro nei confronti di

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Tar Campania Napoli n del

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Comune di Vieste Provincia di Foggia

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Sentenza n del 27 settembre 2004.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

ha pronunciato la presente

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter) SENTENZA

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTO RITA DI GESTIONE PO FSE 24 febbraio 2015, n. 13

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

Il gravame è fondato.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Transcript:

1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Serafino Barbaro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a; contro - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 142; - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (C.I.A.P.I.) della Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Nassi, con domicilio eletto presso Alberto Ardini in Catania, Via Imperia N. 3; nei confronti di Anastasi Gioacchino, De Mento Placido, non costituiti in giudizio; per l'annullamento - dell'elenco dei soggetti convocati per la sottoscrizione del contratto

2 di 5 09/04/2015 16:48 individuale di lavoro per l'attuazione delle misure offerte dalla c.d. "Garanzia Giovani", pubblicato sul sito internet il 7-1-2015, nella parte in cui il ricorrente non viene incluso, dichiarato idoneo nella graduatoria di merito del 24-12-2014, nonché, in via graduata, e ove necessario, in parte qua del bando di concorso pubblicato il 25-7-2014; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensiva - della graduatoria non definitiva pubblicata il 3 febbraio 2015. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana e di Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (C.I.A.P.I.) della Regione Siciliana; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, preliminarmente alla decisione del gravame, occorre disporre l integrazione del contraddittorio tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami a mezzo del sito web istituzionale dell Amministrazione con riferimento ai concorrenti idonei utilmente inclusi nella graduatoria, che potrebbero subire lesione dall eventuale accoglimento del ricorso; Considerato che può disporsi l integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica ex artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., avendone fatto richiesta altresì il difensore di parte ricorrente alla odierna camera di consiglio; Ritenuto pertanto che, in presenza dei presupposti di cui alle norme prima citate, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso introduttivo per

3 di 5 09/04/2015 16:48 pubblici proclami mediante pubblicazione dell avviso sul sito web dell Amministrazione, con le seguenti modalità: A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del C.I.A.P.I. dal quale risulti: 1.- l autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2.- il nome dei ricorrenti e l indicazione dell amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; 4.- l indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricorrenti la posizione nella graduatoria; 5.- l indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l elenco nominativo dei controinteressati. B.- In ordine alle prescritte modalità, il C.I.A.P.I. ha l obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note

4 di 5 09/04/2015 16:48 sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il C.I.A.P.I. resistente: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile sul sito; in particolare, l attestazione di cui trattasi recherà, tra l altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta. Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l importo, che parte ricorrente dovrà versare all Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in 100,00 (euro cento/00) per l attività di pubblicazione sul sito. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dispone l integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione. Rinvia ogni decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare alla Camera di consiglio del 24 giugno 2015.

5 di 5 09/04/2015 16:48 Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente FF, Estensore Giuseppa Leggio, Consigliere Francesco Elefante, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)