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CENTRO STUDI LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA Centro Studi di Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese Tel. 0422 410135 Fax 0422 950179 treviso@confagricoltura.it www.confagricolturatreviso.it

SOMMARIO LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA SOMMARIO SCAMBIO DI MANODOPERA 4 PRESTAZIONI DI PARENTI 5 VOUCHER 6 LAVORO A TEMPO DETERMINATO 9 SICUREZZA 9

SCAMBIO DI MANODOPERA SCAMBIO DI MANODOPERA Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall art. 2139 c.c. che così recita: Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d opera o di servizi secondo gli usi. Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli usi citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella raccolta usi della CCIAA di Treviso). In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora: intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale. non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell attività agricola, principale o connessa che sia. In questo senso si è espresso anche l INPS con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l attività di vigilanza in agricoltura. 4 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

PRESTAZIONI DI PARENTI E AFFINI PRESTAZIONI DI PARENTI L articolo 74 del D.Lgs 10.9.2003 n.276 (Legge Biagi ) nell inquadrare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce testualmente «Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.». Sull argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013; la circolare, riprendendo l articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o affini dell imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l iscrizione nella gestione assicurativa di competenza né l inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì, che nei casi suddetti la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si considera presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto solo con puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. I gradi di parentela e di affinità La parentela è il vincolo che unisce persone che discendono da uno stesso stipite. Ad esempio: 1 grado: genitore-figlio 2 grado: nonno-nipote, oppure fratello-sorella 3 grado: zio-nipote 4 grado: primi cugini L'affinità è invece il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge; il grado di affinità è uguale al grado di parentela che unisce il coniuge agli altri parenti. Ad esempio: 1 grado: suoceri-generi e nuore 2 grado: cognati 3 grado: coniuge di zio o nipote 4 grado: coniuge di primi cugini 5 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO VOUCHER Il lavoro accessorio è una p a r t i c o l a r e modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. Sono garantite la copertura previdenziale presso l INPS e quella assicurativa presso l INAIL. Vantaggi: il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari. Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio in agricoltura: i prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono: pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiu- 6 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO to i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell industria e dell artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per periodi di vacanza si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): -- per vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; -- per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell Angelo; -- per vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell anno. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l edilizia e i lavoratori in mobilità; qualsiasi soggetto, purché non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell anno precedente, nel caso in cui l azienda agricola committente abbia un volume di affari inferiore a 7.000 euro. Limiti economici per il prestatore. La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l art. 70 del D.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2014, 5.050 netti (6.740 lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, con riferimento alla tota- 7 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO lità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi. Obblighi per il committente. Prima dell inizio dell attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nell apposita sezione del sito dell INPS. La mancata comunicazione all INPS/ INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. Inoltre, il committente ha l obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. 8 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO LAVORO A TEMPO DETERMINATO Ilavoratori dipendenti, assunti come operai agricoli a tempo determinato per le operazioni di raccolta dell uva, sono inquadrati, ai sensi dell art. 7 del CCPL Operai Agricoli della provincia di Treviso del 13.11.2012, come lavoratori comuni (C); la loro paga oraria è pari a 7,48 euro al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. SICUREZZA La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/08, riguarda tutte le aziende con dipendenti fissi, stagionali e percettori di voucher. Si consiglia di fornire a tutti i lavoratori, prima dell inizio della prestazione, il vademecum Coltiviamo un agricoltura sicura, disponibile presso la Confagricoltura Treviso. UFFICIO SICUREZZA E AMBIENTE DI CONFAGRICOLTURA TREVISO Alessandro Massimo Via Feltrina, 56/B 31038 Castagnole di Paese Telefono: 0422 419173 Fax: 0422950179 sicurezza@upatreviso.it 9 Centro Studi di Confagricoltura Treviso

LE REGOLE PER ESSERE IN REGOLA CENTRO STUDI giugno 2014