951.91 Legge federale



Documenti analoghi
Legge federale. Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro. del 25 settembre 2009

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sulle finanze della Confederazione

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

n Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti Legge federale

4.14 Stato al 1 gennaio 2012

Trattato

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Sezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA 1

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Ordinanza del DFI

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale sul commercio ambulante

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sui consulenti in brevetti

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Codice delle obbligazioni

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura

Transcript:

Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25 settembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 100 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 2009 2, decreta: Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro Art. 1 Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale di persone senza lavoro che hanno terminato la formazione professionale di base 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai fini del perfezionamento professionale alle persone senza lavoro che hanno terminato la formazione professionale di base secondo gli articoli 37 39 della legge del 13 dicembre 2002 3 sulla formazione professionale. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta, se: a. il perfezionamento professionale dura 12 mesi al massimo; b. il beneficiario dell aiuto non percepisce simultaneamente prestazioni dell assicurazione contro la disoccupazione. 3 L aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a 5000 franchi al massimo per persona. Art. 2 Aiuti finanziari volti a favorire l ingresso nel mercato del lavoro 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai datori di lavoro che favoriscono l ingresso dei disoccupati nel mercato del lavoro offrendo loro un impiego a tempo indeterminato. RU 2009 5043 1 RS 101 2 FF 2009 4985 3 RS 412.10 1

Istituti di credito 2 Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta del datore di lavoro, a chi: a. non ha ancora compiuto 30 anni; b. adempie da almeno sei mesi i presupposti del diritto all indennità secondo l articolo 8 della legge del 25 giugno 1982 4 sull assicurazione contro la disoccupazione (LADI); c. dispone di una scarsa esperienza professionale. 3 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se: a. il rapporto di lavoro è di durata indeterminata; b. il salario convenuto è conforme agli usi professionali e locali. 4 Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo. Essi ammontano a 1000 franchi al mese. Art. 3 Aiuti finanziari per impieghi a tempo determinato 1 Appena il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge il 5 per cento, la Confederazione può accordare ai Cantoni e ai Comuni, nonché alle imprese od organizzazioni nelle quali essi detengono una partecipazione maggioritaria o con le quali è stato concluso un contratto di prestazioni, aiuti finanziari per l impiego a tempo determinato di disoccupati. Gli aiuti finanziari sono destinati a indennizzare parzialmente i costi salariali. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati unicamente per l impiego di persone che da almeno sei mesi adempiono i presupposti del diritto all indennità secondo l articolo 8 LADI 5. 3 I salari convenuti devono essere conformi agli usi professionali e locali. 4 Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo. Non devono superare i 3000 franchi mensili. Art. 4 Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale durante il lavoro ridotto 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto per un bilancio delle competenze nell azienda o per il perfezionamento a scopo di qualificazione professionale dei lavoratori il cui tempo di lavoro è stato ridotto. 2 L aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a 5000 franchi al massimo per persona. 4 RS 837.0 5 RS 837.0 2

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto 951.91 Art. 5 Impieghi in progetti di ricerca e di insegnamento durante il lavoro ridotto I lavoratori di aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto possono partecipare, durante il periodo di lavoro ridotto, a progetti di ricerca e di insegnamento presso scuole universitarie. In questo periodo l indennità per lavoro ridotto è versata interamente. Art. 6 Aiuti finanziari per la formazione, il perfezionamento professionale e la riqualificazione nei settori degli edifici e dell energia 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che occupano persone impegnate in una formazione, un perfezionamento professionale o una riqualificazione secondo l articolo 11 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 6 sull energia. 2 L aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a 5000 franchi al massimo per persona. Sezione 2: Misure nel settore dell assicurazione contro la disoccupazione Art. 7 La legge del 25 giugno 1982 7 sull assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue: Art. 35 cpv. 2 e 3 Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2009 6 RS 730.0 7 RS 837.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata. 3

Istituti di credito Sezione 3: Misure nel settore delle tecnologie dell informazione e della comunicazione Art. 8 Aiuti finanziari per l acquisto di carte di identificazione, autenticazione e firma 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari a persone fisiche per l acquisto di carte riconosciute di identificazione, autenticazione e firma (carte IAF). 2 Sono considerate riconosciute le carte IAF che possono essere utilizzate anche come firma elettronica ai sensi degli articoli 14 capoverso 2 bis e 59a del Codice delle obbligazioni 8. La Segreteria di Stato dell economia (SECO) stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle carte IAF. Art. 9 Ammontare dell aiuto finanziario La SECO stabilisce l ammontare dell aiuto finanziario in funzione della domanda. L aiuto finanziario ammonta all 80 per cento al massimo del prezzo della carta IAF. Sezione 4: Misure nel settore del potere d acquisto (modifica della legge sul CO 2) Art. 10 La legge dell 8 ottobre 1999 9 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 bis Sezione 5: Disposizioni finali Art. 11 Esecuzione 1 La SECO è responsabile dell esecuzione degli articoli 1 5, 8 e 9. 2 Può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. 3 Vigila sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell adempimento dei compiti. 4 Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che svolgono compiti d esecuzione secondo il capoverso 2 hanno diritto a un indennizzo. La SECO disciplina l entità e le modalità dell indennizzo. 8 RS 220 9 RS 641.71. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata. 4

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto 951.91 5 L Ufficio federale dell energia è responsabile dell esecuzione dell articolo 6. Art. 12 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge è dichiarata urgente secondo l articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà a referendum facoltativo secondo l articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale. 2 La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2010 con effetto fino al 31 dicembre 2011. 5

Istituti di credito 6