1/5 OGGETTO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER II.DD. E IVA CLASSIFICAZIONE DT ART. 13 D.LGS 472/97 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 ART. 16, comma 5, D.L. 29.11.2008 N. 185 convertito in L. 28.1.2009 n. 2 RISOLUZIONE A.E. 22.5.2007 n. 109/E ALLEGATI Allegato 1 TABELLA RIEPILOGATIVA RAVVEDIMENTO OPEROSO Allegato 2 TABELLA CODICI TRIBUTI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 08/09 CIRCOLARE N. 17/09 REFERENTE STUDIO dott. Gianvito AMENDOLARA La presente per comunicarvi le principali disposizioni in tema di operoso. Preliminarmente è bene ricordare che con la succitata procedura il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. Pertanto, il operoso, e la sua regolarizzazione, si intendono correttamente effettuate solo se unitamente al tributo versato in ritardo, risultano versati anche gli importi di seguito elencati: 1. interessi calcolati al saggio legale; 2. sanzioni ridotte. Il mancato o carente versamento di uno solo di questi elementi non consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il operoso. Va precisato, tuttavia, che tali elementi non devono essere necessariamente versati nello stesso giorno, né tantomeno con lo stesso modello F24 (come in genere accade) ma possono anche essere versati in momenti successivi purché entro i termini previsti per poter beneficiare del operoso. NUOVA MISURA DELLE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI TRIBUTI L omesso o tardivo versamento di un tributo comporta l applicazione di una sanzione prevista nella misura ordinaria del 30% dell importo non versato in tutto o in parte. La norma che introduce l istituto del cosiddetto operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente questa entro certi termini, versando unitamente al tributo ed agli interessi, sanzioni in misura rispetto a quella ordinaria del 30%. La regolarizzazione dell omesso versamento di un tributo può avvenire: entro 30 giorni; entro il termine di presentazione della. In mancanza della periodica il termine è di 1 anno dall omissione o dall errore. È importante precisare che il contribuente potrà applicare il operoso solo se - prima della regolarizzazione - non è venuto a formale conoscenza di atti accertativi (accessi, ispezioni, verifiche) da parte dell amministrazione finanziaria che abbiano accertato o rilevato la. Le nuove misure ridotte, utilizzabili, per effetto dell applicazione del fovor rei, anche alla regolarizzazione delle violazioni commesse anteriormente al 29 novembre 2008, sono riepilogati nella tabella che segue :
2/5 breve lungo FINO AL 28.11.08 3,75% riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria 6% riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della relativa all'anno nel corso del quale è stata ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore DAL 29.11.08 (*) 2,5% riduzione della sanzione ad 1/12 del minimo se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria 3% riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della relativa all'anno nel corso del quale è stata ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore Le sanzioni da vanno indicate nel modello di pagamento F24 con uno specifico codice tributo, differente per tipologia di tributo e reperibile sul sito www.agenziaentrate.it. NUOVA MISURA DELLE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La regolarizzazione della non presentata nei termini può avvenire esclusivamente entro 90 giorni. Va evidenziato che per effettuare il operoso la sanzione è commisurata alla sanzione irrogabile in misura fissa, in base alla quale: la tardiva è considerata valida, ferma restando l applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto per la omessa, cioè da 258 a 1.032 (art. 1, comma 1, D. Lgs n. 471/97); la predetta sanzione in misura fissa si applica anche nell ipotesi in cui le imposte risultanti dalla non siano state versate. La sanzione in misura proporzionale prevista dall art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 471/97 (dal 120% al 240% dell imposta dovuta) non si applica in quanto la tardiva non dà luogo a imposte dovute come richiesto per l applicazione di tale sanzione, ma solo a imposte non versate. Dichiarazione omessa 90 giorni 259 1/12 21 Si rammenta che è dovuta una sanzione per ciascuna non presentata nei termini (IVA, Redditi, IRAP). NUOVA MISURA DELLE SANZIONI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO PER SOSTANZIALE Le violazioni di tipo sostanziale che riguardano l infedeltà della e in materia di IVA anche tutte le violazioni c.d. prodromiche, sono sanzionate generalmente in misura variabile dal 100% al 200% dell imposta non correttamente documentata, illegittimamente detratta, ecc.
3/5 Per tali violazioni il operoso va effettuato con il versamento della sanzione correlata all imposta relativa all imponibile non correttamente documentato ed è dovuta nella misura di seguito riportata. Dichiarazione infedele Omessa fatturazione Omessa registrazione Indebita detrazione IVA 100% 516 1/10 10% 51 INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO Nei casi di omesso o ritardato versamento dei tributi, sull importo pagato in ritardo, oltre alla sanzione da, devono essere conteggiati e versati gli interessi nella misura del saggio legale. Tale misura, modificatasi più volte nel corso degli anni, è dal 1 gennaio 2010 fissata al 1% annuo. L interesse annuo così calcolato deve poi essere rapportato ai giorni del ritardo (cioè i giorni che decorrono dalla data di scadenza ordinaria a quella della regolarizzazione). Per quanto riguarda l esposizione degli interessi nel modello di pagamento F24 occorre osservare che: fino al 22 maggio 2007 gli interessi, una volta conteggiati, venivano sempre indicati nel modello di versamento F24 cumulativamente al tributo oggetto di regolarizzazione e versati con il codice tributo di quest ultimo. dal 22 maggio 2007 in poi, invece, è stata introdotta una distinzione tra: - versamenti dei sostituti d imposta (tipicamente le ritenute) - altri versamenti (Iva, imposte sul reddito, Irap, ecc.) INTERESSI DA RAVVEDIMENTO DI RITENUTE DA PARTE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Il versamento degli interessi nel modello F24 continua, come per il passato, ad essere effettuato insieme a quello delle ritenute non versate o versate in ritardo utilizzando il codice tributo delle stesse (ad esempio il codice 1040 relative alle ritenute di lavoro autonomo). La distinta indicazione degli interessi avverrà successivamente in sede di compilazione del quadro ST del modello 770 da parte del sostituto d imposta che ha operato e versato la ritenuta unitamente agli interessi. INTERESSI DA RAVVEDIMENTO DI ALTRI TRIBUTI Nella compilazione del modello F24, quindi, l importo degli interessi deve essere evidenziato distintamente da quello del tributo oggetto di regolarizzazione. La Agenzia delle Entrate (Ris. n. 109/E-2007) ha istituito nuovi codici tributo per il versamento autonomo delle somme dovute a titolo di interessi come riportato nella tabella dell allegato 2. TARDIVA OD OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO Un caso assai frequente, che in molte situazioni ha generato errori o violazioni da parte dei contribuenti, è rappresentato dal cosiddetto modello F24 a zero. Si tratta di un modello di pagamento F24 nel quale le somme a debito sono interamente compensate
4/5 da un credito d imposta (valido ed esistente) per cui il totale del modello di pagamento, appunto, è pari a zero. Tale modello F24, che non comporta evidentemente alcun esborso di denaro, deve tuttavia essere presentato all amministrazione finanziaria nelle normali scadenze previste per il pagamento dei debiti in esso contenuti. Ciò perché, è come se il contribuente stesse pagando tali importi a debito, non con del denaro, ma con (si passi l assimilazione) della moneta rappresentata dal credito d imposta. In caso di mancata presentazione del modello F24 a zero occorre fare particolare attenzione perché il legislatore ha previsto delle sanzioni più lievi rispetto al caso dell omesso o ritardato versamento, ma riducibili con lo strumento del operoso in tempi molto più contenuti. Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, in caso di mancata presentazione del modello F24 con saldo a zero, non si è in presenza di formale in quanto non si configura un ostacolo di accertamento. Per tale sono previste. una sanzione di 51 se il ritardo nella presentazione del modello F24 non supera i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale; una sanzione di 154 se il ritardo nella presentazione del modello F24 avviene oltre i 5 giorni lavorativi rispetto alla scadenza naturale. È possibile ridurre tali sanzioni avvalendosi delle nuove misure del operoso, presentando il modello F24 e versando la sanzione con il codice tributo 8911. breve lungo FINO AL 28.11.08 10 riduzione della sanzione ad 1/5 di 51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria 31 riduzione della sanzione ad 1/5 di 154 la presentazione viene effettuata entro il termine per la presentazione della relativa all'anno nel corso del quale è stata ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore DAL 29.11.08 5 riduzione della sanzione ad 1/10 di 51 se la presentazione viene effettuata nei 5 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria 15 riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo se la presentazione viene effettuata oltre i 5 giorni ma entro il termine per la presentazione della relativa all'anno nel corso del quale è stata ovvero, quando non è prevista periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI
5/5 Allegato 1 TABELLA RIEPILOGATIVA RAVVEDIMENTO OPEROSO 30 giorni 30% 1/12 2,5% Omesso/insufficiente versamento tributi Mod. F24 a zero presentato entro 5 giorni Mod. F24 a zero presentato oltre 5 giorni Dichiarazione irregolare successiva 30% 1/10 3% 51 1/10 5,10 154 1/10 15,40 258 1/10 25 Dichiarazione omessa 90 giorni 258 1/12 21 Dichiarazione infedele Omessa fatturazione Omessa registrazione Indebita detrazione IVA 100% 516 1/10 10% 51 Allegato 2 TABELLA CODICI TRIBUTI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA CODICE TRIBUTO Codice operoso CODICE INTERESSI IRPEF 4001 4033 4034 8901 1989 IRES 2001 2002 2003 8918 1990 IVA IMPOSTE SOSTITUTIVE 6001. -6031 6032 6035 6099 ecc 1663 1667 1672 4025 8055 8056 ecc 8904 1991 8912 8913 1992 IRAP 3800 3812 3813 8907 1993 ADDIZIONALE REGONALE ADDIZIONALE COMUNALE 3801 8902 1994 3844-3843 8926 1998 SOSTITUTI D IMPOSTA 1001 1040 ecc. 8906 ----- ALTRE VIOLAZIONI 8911 -----