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Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

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Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-Nr. Cod. fisc. Part. IVA 02529080216 Circolare 18/11 Bolzano, 12/08/2011 Manovra correttiva Egregio cliente, con la pubblicazione della Legge 15.7.2011, n. 111 sulla Gazzetta Ufficiale 16 07.2011, n. 164 è stato convertito il D.L. n. 98/2011, contenente Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, le cui novità di natura fiscale sono le seguenti: 1 Riporto delle perdite d impresa società di capitali art. 23, c. 9 È stato riformato il regime fiscale delle perdite d impresa dei soggetti IRES: prevedendo che esse possano essere utilizzate per compensare i redditi futuri solo limitatamente all 80% di questi ultimi; abolendo il limite di 5 anni al riporto delle perdite, in precedenza previsto. Le modifiche in commento interessano solo le società di capitali, gli enti commerciali (es. consorzi con attività esterna) e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti. Non hanno invece ripercussioni sulle imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (le cui regole di utilizzo sono quelle previste per i soggetti IRPEF). Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Tipologia perdita Normativa attuale Nuova normativa Perdite dei primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione Perdite dal 4 periodo d imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato e utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo. Riporto entro il 5 periodo d imposta successivo e utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo. Riporto illimitato e utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo Riporto illimitato e utilizzo nel limite dell 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo. Non è stata prevista a livello normativo una specifica decorrenza delle nuove disposizioni. Pertanto, non è chiaro 1/7

se esse siano già applicabili alle perdite del periodo d imposta 2011; quale sia il trattamento delle perdite maturate anteriormente alle modifiche del DL 98/2011. 2 Nuove regime dei contribuenti minimi - art. 27, cc. 1 e 2 A partire dall 1.1.2012, il regime dei contribuenti minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un attività d impresa, arte o professione; oppure l hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%. Il regime è applicabile anche oltre il 4 periodo di imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo di compimento del 35 anno di età. Il beneficio è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 3 Regime degli ex minimi - art. 27, cc. 3-5 Coloro che, per effetto del nuovo regime dei contribuenti minimi, pur avendo i previgenti requisiti, non possono beneficiare di tale regime semplificato ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva. Tali soggetti sono altresì esenti dall'irap. Il regime semplificato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui all art. 1, c. 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate all'art. 1, c. 99 L. 244/2007. Tali soggetti possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. 4 Ritenuta al 4% sui bonifici per detrazioni 36% e 55% - art. 23, c. 8 Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d acconto introdotta, a partire dal 6.7.2010, sui pagamenti effettuati: con bonifico bancario o postale; disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di: o recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%; o riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%. 2/7

5 Sanzioni e ravvedimento operoso per i versamenti tardivi art 23 c. 31 In relazione ai versamenti tardivi di tributi (saldi, acconti, versamenti periodici, ecc.) è prevista l irrogazione di una sanzione del 30% sugli importi versati in ritardo. Per effetto del ravvedimento operoso, tale sanzione è ridotta a 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la conseguenza che la sanzione diventa pari al 3% (1/10 del 30%). Al riguardo, il DL 98/2011 ha introdotto una disciplina agevolativa per i versamenti che avvengono con un ritardo non superiore a 15 giorni, prevedendo che la sanzione, già ridotta ad 1/10 per effetto del ravvedimento operoso, sia ulteriormente ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. In pratica, le sanzioni ordinarie variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%). Se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%). La nuova disciplina è applicabile dal 6.7.2011. 6 Sanzioni studi di settore - art. 23, c. 28, lett. b), c) e), f), g) L omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione di 2.065,00 euro. A tal fine, occorre che: la presentazione della comunicazione sia dovuta; il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivoltogli dall Agenzia delle Entrate. Dichiarazione infedele La misura minima e massima delle sanzioni previste in caso di presentazione di una dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA è elevata del 50% se non è stato presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore. In tal caso, la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti deve essere dovuta e il contribuente non deve avervi provveduto neppure dietro specifico invito dell Agenzia delle Entrate. La disposizione si applica solo se il maggior reddito o la maggiore imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell importo dichiarato. Accertamento induttivo Viene introdotta la possibilità per l Agenzia delle Entrate di accertare induttivamente i redditi del contribuente se: viene rilevata l omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore; oppure vengono indicate cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. Per procedere all accertamento induttivo è necessario che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES maggiorate del 10%, cioè qualora il maggior reddito d impresa o di lavoro autonomo accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente. Accertamenti presuntivi per soggetti congrui e coerenti L Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Restano esclusi da tali accertamenti solo i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. 3/7

7 Approvazione studi di settore - art. 23, c. 28, lett. a) A partire dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03 del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. 8 Riallineamento valori delle partecipazioni di controllo art. 23, cc. 12-15 Anche i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici, assoggettandoli all imposta sostitutiva del 16%. La suddetta facoltà di riallineamento si applica: alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti (anni 2010 e precedenti, per i soggetti solari ); sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali che internazionali; in relazione alle partecipazioni di controllo per le quali sorgono gli obblighi del bilancio consolidato. 9 Regime fiscale degli ammortamenti - art. 23, c. 47 A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012, mediante l emanazione di un apposito regolamento, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento. 10 Operazioni con carte di credito ai fini dello spesometro - art. 23, c. 41 Gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori. 11 Partite Iva inattive - art. 23, c. 22 Il numero di partita IVA è revocato d ufficio se il titolare, per tre annualità consecutive: non ha esercitato l attività d impresa, di arte o professione; oppure, se obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, non ha adempiuto a tale obbligo. La revoca d ufficio della partita IVA non esclude comunque l applicazione delle ordinarie sanzioni in materia di: omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA (sanzione compresa tra 516,00 e 2.065,00 euro); omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale (sanzione, di regola, compresa tra il 120% e il 240% dell IVA dovuta, con un minimo di 516,00 euro). Il provvedimento di revoca della partita IVA è impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie. 4/7

12 Sanatoria dichiarazione di cessazione attività - art. 23, c. 23 I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, entro il 4.10.2011 (90 giorni dal 6.07.2011), un importo pari a 129,00 (codice tributo 8110), sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 13 Imposta di bollo sui depositi titoli - art. 23, c. 7 L importo dell imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari è dovuto in base alla periodicità e al valore nominale o di rimborso dei titoli. In particolare, il diritto è dovuto nella misura annuale di euro 34,20 per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia inferiore a 50.000 euro. Relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia: pari o superiore a 50.000 euro ma inferiore a 150.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di euro 70,00 e di euro 230,00 dal 2013; pari o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 500.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di euro 240,00 e di euro 780,00 dal 2013; pari o superiore a 500.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di euro 680,00 e di euro 1.100,00 dal 2013. 14 Controlli sui dati clienti di intermediari finanziari - art. 23, cc. 24-27 Sono semplificati gli accessi presso gli intermediari finanziari per l acquisizione diretta di dati e notizie nei confronti dei clienti. Inoltre, tali controlli potranno essere effettuati non solo nei confronti di Poste e istituti bancari, ma anche su tutti gli intermediari finanziari che non hanno risposto alle richieste dell Amministrazione Finanziaria hanno fornito informazioni di dubbia correttezza. 15 Superbollo autoveicoli - art. 23, c. 21 A partire dall'anno 2011 alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV) è dovuta un addizionale del c.d. bollo auto in misura pari a 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'economia e delle Finanze, d'intesa con l'agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 6.07.2011. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. 16 Fattura per noleggio di autoveicoli - art. 23, c. 42 Al fine di semplificare le modalità di certificazione fiscale relative all attività di locazione di veicoli senza conducente, quest ultima è soggetta esclusivamente all obbligo di fatturazione e non anche a quello del rilascio della ricevuta fiscale. L'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio che sia in grado di emettere il documento. 5/7

17 5 per mille per beni culturali e paesaggistici - art. 23, c. 46 A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'irpef è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 18 Aliquota Irap banche, assicurazioni e enti commerciali art. 23, cc. 5-6 A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6.07.2011, si applica l aliquota Irap del: 4,65%, nei confronti di banche e altri enti e società finanziari; 5,90%, nei confronti delle imprese di assicurazione; 4,20%, nei confronti di società ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. 19 Obbligo di iscrizione alle casse professionali - art. 18, c. 11 Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato per i professionisti, entro 6 mesi dal 6.07.2011, adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso il contributo soggettivo minimo. 20 Soggetti obbligati all iscrizione alla gestione separata INPS - art. 18, c. 12 I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps. 21 Detassazione e decontribuzione per incrementi di produttività - art. 26 Per l'anno 2012 sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato: in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28.06.2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl; e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31.12.2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione. 6/7

22 Sanatoria liti fiscali pendenti fino a 20.000 Euro - Art. 39, Abs. 12 Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1.05.2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate i sensi dell'art. 16 L. 289/2002. A tale fine: le somme dovute sono versate entro il 30.11.2011 in unica soluzione; la domanda di definizione è presentata entro il 31.03.2012; le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30.06.2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30.06.2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. L importo dovuto è così calcolato: se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell Amministrazione Finanziaria nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa; 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1 grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio. Distinti saluti, Interconsult Pichler Steinmair Knoll dott. Anton Pichler dott. Walter Steinmair dott. Helmuth Knoll 7/7