OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011 N.98 MANOVRA ECONOMICA

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1 Roma, 26 luglio 2011 OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011 N.98 MANOVRA ECONOMICA Il decreto in oggetto, rubricato Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria è stato convertito nella legge 15 luglio 2011 n.111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011 ed entrata in vigore il 17 luglio Si evidenziano di seguito le disposizioni di maggiore interesse. Spese di ristrutturazione (36) e di risparmio energetico (55) Art.23 Norme in materia tributaria, co. 8 Con la modifica dell art.25, co. 1 del D.L. 31/05/2010 n.78 è ridotta dal 10 al 4 la ritenuta d acconto trattenuta dalle banche e dalle Poste sui bonifici bancari e postali effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni IRPEF del 36 e del 55 per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale Art.23, commi da 17 a 20 Con la modifica degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 19/06/1998 n.218 (relativi al versamento delle somme dovute per effetto dell accertamento con adesione) e dell art. 48 Conciliazione giudiziale del D. Lgs. 31/12/1992 n.546 è stato eliminato l obbligo di rilasciare fidejussione qualora l importo delle rate successive alla prima sia superiore a Il nuovo co. 3-bis dell art.8 del D. Lgs. n.218/1998 e il nuovo co. 3-bis dell art.48 del D Lgs. n.546/1992 prevedono che in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate provvederà all iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione, di cui all art.13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471, in misura doppia (pari cioè al 60) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Le predette disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell art.15 Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell art.15 del D. Lgs. n.218/1998 e alle conciliazioni giudiziali già perfezionate alla data del 6 luglio 2011.

2 Partite IVA inattive Art.23, commi 22 e 23 Il nuovo co. 15-quinquies dell art.35 Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività del DPR 26/10/1972 n.633 prevede che l attribuzione del numero di partita IVA è revocata d ufficio se per 3 annualità consecutive il titolare: - non esercita l attività di impresa o di arti e professioni; - se obbligato, non adempie all obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alla commissione tributaria. E previsto, altresì, che i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività entro i 30 giorni previsti dall art.35, co. 3 del DPR n.633/1972 possono sanare la violazione versando 129,00 entro il 4 ottobre 2011, a condizione che tale violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente (con la risoluzione n.72/e dell 11/07/2011 l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 8110 per il versamento della predetta somma). Irrogazione delle sanzioni Art.23, co. 29 Il nuovo co. 7-bis dell art.16 Procedimento di irrogazione delle sanzioni del D. Lgs. 18/12/1997 n.472 prevede che le sanzioni rideterminate a seguito dell accoglimento da parte dell ufficio dell Agenzia delle Entrate delle memorie difensive prodotte dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso. Con la modifica del co. 1 dell art.17 Irrogazione immediata del D. Lgs. n.472/1997 è previsto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate con atto contestuale all avviso di accertamento o di rettifica. Tale disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1 ottobre Avvisi di accertamento Art.23, co. 30 Con la modifica del co. 1 dell art.29 Concentrazione della riscossione nell accertamento del D.L. 31/05/2010 n.78 le disposizioni sull accertamento esecutivo sono prorogate dal 1 luglio 2011 al 1 ottobre Sanzioni per ritardati versamenti Art.23, co. 31 Con la modifica del co. 1 dell art.13 Ritardati od omessi versamenti diretti del D. Lgs. 18/12/1997 n.471 è previsto che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 30 è ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (pari, 2

3 quindi, al 2); tale minore sanzione era precedentemente limitata ad alcune specifiche fattispecie. In caso di ravvedimento operoso la sanzione è ridotta a 1/10 ai sensi dell art.13 Ravvedimento, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n.472/1997 (si ha così una sorta di ravvedimento brevissimo se il ravvedimento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento). Nella tabella che segue è indicato per ogni giorno di ritardo la sanzione piena applicabile dall ufficio dell Agenzia delle Entrate e la sanzione ridotta a seguito di ravvedimento operoso Giorni di ritardo Sanzione Ravvedimento operoso 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 Come è noto, per le violazioni commesse a decorrere dal 1 febbraio 2011, in caso di ravvedimento operoso per tardivi versamenti la sanzione è ridotta: - ad 1/10 del 30 (pari al 3) se il versamento è eseguito entro 30 giorni (c.d. ravvedimento breve); con le nuove disposizioni per ravvedimento breve si deve intendere il versamento eseguito dal 15 al 30 gio rno di ritardo; - ad 1/8 del 30 (pari al 3,75) se il versamento è eseguito dal 31 giorno di ritardo ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la presentazione della dichiarazione, entro 1 anno dall omissione (c.d. ravvedimento lungo). Spesometro Art.23, co. 41 Con il nuovo co. 1-ter dell art.7 del D.L. 13/05/2011 n.70 è previsto che sono gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art.7 co. 5 del DPR 29/09/1973 n.605, che devono comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000, o a a lordo di IVA, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi da parte dei consumatori finali sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emessi dagli stessi operatori finanziari. 5 per mille Art.23, co. 46 Dal 2012 tra le finalità alle quali può essere destinata una quota pari al 5 per mille dell IRPEF è inserita quella relativa al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con DPCM saranno stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. 3

4 Bonus e Stock option Art.23, commi 50-bis e 50-ter Il nuovo co. 2-bis dell art.33 del D.L. n.78/2010 prevede che per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 per bonus e stock option l addizionale del 10 si applica sull ammontare che eccede l importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (è ampliata, pertanto, la base imponibile su cui va applicata l addizionale del 10). Premi di produttività Art.26 Contrattazione aziendale Anche per l anno 2012 saranno assoggettate a una tassazione agevolata, e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato correlate a incrementi di produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Entro il 31 dicembre 2011 il Governo determinerà la misura della detassazione e dello sgravio contributivo nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste dalla vigente legislazione. Nuovo regime dei minimi Art.27 Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità E previsto che gli attuali regimi forfettari (regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all art.13 della legge n.388/2000, con il forfait del 10 e il regime dei minimi con il forfait del 20) saranno riformati e concentrati. A partire dal 1 gennaio 2012 il c.d. regime dei mi nimi (art.1, commi da 96 a 117 della legge 24/12/2007 n.244) si applica per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata e per i 4 successivi (il regime è applicabile anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo d imposta di compimento del 35 anno di età) esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un attività d impresa, arte o professione; b) che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre L imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali all IRPEF del 20, prevista dal co. 105 dell art.1 della legge n.244/2007, è ridotta al 5. Il predetto beneficio è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a

5 Ai soggetti che, per effetto delle nuove disposizioni, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'art.1 della legge n.244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, è riservato un regime contabile semplificato. Infatti, tali soggetti (pur perdendo l agevolazione riguardante l imposta sostitutiva e dovendo addebitare in fattura l IVA) sono esentati dall IRAP e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'iva, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva previsti dal DPR 23/03/1998 n.100, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art.22 del DPR n.600/1973, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al co. 96 (ad esempio, superamento del limite previsto per i ricavi/compensi) ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al co. 99 dell art.1 della legge n.244/2007 (ad esempio, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale). Tali soggetti possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario e l'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate saranno dettate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. Contributo unificato nel processo tributario Art.37 Disposizioni per l efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, commi 6 e 7 Con il nuovo co. 6-quater dell art.13 del DPR 30/05/2002 n.115 è previsto che per i ricorsi principale e incidentale proposti davanti alle CTP e alle CTR è dovuto il contributo unificato (non si applica più l imposta di bollo) come indicato nella tabella che segue Valore della controversia fino a 2.582,28 30 oltre 2.582,28 e fino a oltre e fino a oltre e fino a oltre e fino a oltre Contributo unificato dovuto Il nuovo co. 3-bis dell art.13 del DPR n.115/2002 prevede che, se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax o se la parte omette di indicare il codice fiscale nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà. Il nuovo co. 3-bis dell art.14 del DPR n.115/2002 prevede, invece, che il valore della lite: - è determinato ai sensi del co. 5 dell art.12 del D. Lgs. 31/12/1992 n.546 (in base al quale per valore della lite si intende l importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con atto impugnato e in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dall importo di queste); 5

6 - deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione del debito. Tali disposizioni si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati ai sensi del D. Lgs. n.546/1992 successivamente al 6 luglio Il MEF, con la nota n del 7 luglio 2011, ha fornito le prime istruzioni operative, preannunciando l imminente pubblicazione di una circolare. Reclamo e mediazione Art.39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria, commi da 9 a 11 Il nuovo art.17-bis del D. Lgs. n.546/1992 (concernente la disciplina del contenzioso tributario) prevede che per le controversie di valore non superiore a , relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate, i contribuenti che intendono proporre ricorso sono tenuti preliminarmente a presentare reclamo (la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità dell eventuale ricorso) alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l atto, la quale provvede attraverso apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili; per le stesse liti è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all art.48 del D. Lgs. n.546/1992. Il valore della lite è determinato secondo le disposizioni di cui all art.12, co.5 del D. Lgs. n.546/1992. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. La DPE o la DRE destinataria del reclamo se non intende accogliere il reclamo volto all annullamento totale o parziale dell atto, né l eventuale proposta di mediazione, formula d ufficio una propria proposta di mediazione. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso; da tale data decorrono i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente. Se l Agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego; in caso di accoglimento parziale del reclamo i predetti termini decorrono dalla notificazione dell atto di accoglimento parziale. La parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese relative alla predetta nuova procedura. Tali nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile Definizione delle liti pendenti Art.39, co.12 Le liti fiscali di valore non superiore a , in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle Commissio ni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio, e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell art.16 della legge 27/12/2002 n

7 L art.16 della legge n.289/2002 prevede che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000: 150; b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000: 1) il 10 del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data; 3) il 30 del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. Relativamente alla definizione delle liti pendenti è specificato che: a) le somme dovute devono essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione; b) la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite con le presenti disposizioni sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle Commissioni tributarie, ai Tribunali, alle Corti di appello e alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre La comunicazione degli Uffici, attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto, deve essere depositata entro il 30 settembre Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda e ogni altra disposizione applicativa. Tagli alle agevolazioni Art.40 Disposizioni finanziarie, commi 1-ter e 1-quater E previsto che: - i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell allegato C-bis sono ridotti del 5 per l'anno 2013 e del 20 a decorrere dall'anno 2014; per i casi in cui tale disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità applicative del taglio per singolo beneficio (comma 1-ter); - la disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni 7

8 assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a milioni di euro per l'anno 2013 e a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 (comma 1-quater). Elenco disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio Allegato C-bis L elenco riporta tutte le 483 agevolazioni fiscali attualmente vigenti, con relative norme di riferimento, suddivise in agevolazioni fiscali: a favore delle persone fisiche, per gli enti non commerciali, sulle imposte dirette in materia di imprese, in materia di accisa, in materia di IVA, e in materia di registro e imposte ipocatastali. Le agevolazioni a favore delle persone fisiche, per un totale di n.154 agevolazioni, sono suddivise in: Per la casa, Per la famiglia, Per lavoro e pensioni, Erogazioni liberali e terzo settore, Altre agevolazioni per le persone fisiche, Agevolazioni fiscalità finanziaria.

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