INFORMATIVA N. 87/2012



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DIREZIONE POLITICHE FISCALI INFORMATIVA N. 87/2012 LE NOVITA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PRESSO IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE Circolare dell Agenzia delle entrate n. 42/E del 9 novembre 2012 Argomento: IVA Fonti: D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 Data: 13 dicembre 2012 Protocollo: 1407/MM La circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 fornisce una serie di chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dal decreto sviluppo relative all esonero dall utilizzo della scheda carburante per gli acquisti effettuati da soggetti Iva di carburante presso impianti stradali. Come si dirà di seguito, nonostante le predette semplificazioni vi sono da risolvere ancora una serie di problemi pratici che la circolare 42/E non ha affrontato. 1. PREMESSA La documentazione delle operazioni di acquisto di carburante per autotrazione presso impianti stradali effettuata da soggetti Iva deroga alle regole contenute nel D.P.R. n. 633/1972 e viene regolamentata dalle disposizioni di cui all articolo 2 della legge n. 31 del 21 febbraio 1977 che hanno introdotto la scheda carburante. Le predette disposizioni sono state oggetto di semplificazione da parte dell articolo 7, comma 2 del D.L n. 70 del 13 maggio 2011 ( Decreto sviluppo ). 2. LA NORMATIVA IN SINTESI Si riporta di seguito il testo dell articolo 2 della legge n. 31 del 21 febbraio 1977 che disciplina le corrette modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali nonché le semplificazioni introdotte dall articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 ( Decreto sviluppo ). Articolo 2 Legge n. 31 del 21 febbraio 1977 Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l'operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica per le violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione. Confartigi anato Impres e Via S. Giovanni in Laterano, 152-00184 Roma - Tel.: 06/70374.306-307-308-346-485 - Fax: 06/77079938 www.confartigianato.it - tributario@mail.confartigianato.it

Articolo 7, comma 2 D.L n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 p) all articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3.bis In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento. 3. AQUISTI DI CARBURANTE PRESSO IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE La documentazione degli acquisti di carburante presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva, viene regolamentata, come detto, dall articolo 2 della legge n. 31 del 21 febbraio 1977 che introduce la possibilità di sostituire la fattura, di cui all articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con: scheda, registro, bollettario o altro contenente tutti gli elementi atti ad identificare l operazione. Con decreto ministeriale 7 giugno 1977 è stata introdotta a tal fine la scheda carburante, le cui regole di redazione sono state indicate con il D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997. L articolo 1 del citato decreto n. 444/1997, vieta ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, di emettere fattura per la cessione di tali prodotti, salvo che per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Per tale ragione, l istituzione e la tenuta della scheda carburante rileva sia ai fini IVA - in quanto dalla sua regolare tenuta discende l esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto - sia ai fini della deduzione del costo di acquisto in relazione all imposizione diretta. L articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) - convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 - ha aggiunto il comma 3-bis all articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo in un ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, l esonero dall obbligo di tenuta della scheda carburante per i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Tali strumenti di pagamento, sebbene non consentano, come la scheda carburante, l univoca attribuzione del rifornimento all autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, sono, comunque, idonei a consentire l identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale. 4. PAGAMENTO DEL CARBURANTE MEDIANTE CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE Le semplificazioni normative introdotte dal Decreto sviluppo consistono nella soppressione della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano l acquisto di carburante presso un impianto stradale mediante: carte di credito, carte di debito (bancomat), o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973. In tale fattispecie, la ricevuta di pagamento, pur non costituendo un documento che consente di attribuire il rifornimento all autoveicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione rappresenta, comunque, un mezzo idoneo per l identificazione del soggetto che effettua il rifornimento e il corretto ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Per tale ragione le disposizioni in merito all obbligo di tenuta della scheda carburante di cui al predetto D.P.R. n. 444/1997 continuano ad applicarsi, ai soggetti Iva che effettuano il pagamento dell acquisto di carburante presso impianti stradali in contanti e vogliano, comunque, esercitare il diritto alla detrazione dell iva sugli acquisti e dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi. PAGAMENTO IN CONTANTI OBBLIGO DI TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE ESONERO DALL OBBLIGO DI TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE Sebbene i due sistemi sopra indicati siano alternativi, è importante ricordare che la corretta documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione riferito al medesimo soggetto deve essere unica essendo a tal fine irrilevante la presenza di più veicoli per lo svolgimento dell attività. Nella circolare n. 42/E, viene evidenziato che la carta di credito, di debito o prepagata non deve essere esclusivamente dedicata all acquisto di carburante ma può essere adoperata anche per altri acquisti. E importante tuttavia, nel caso in cui oltre al carburante si acquistano anche beni di diverso genere, tenere distinto l acquisto di carburante dagli altri con una transazione specifica facilmente individuabile. Con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali, si rileva che questi non sono obbligati, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali dedicati all attività svolta, pertanto la carta utilizzata per l acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all attività d impresa o artistica o professionale. Ai sensi dell articolo 1, comma 3-bis del D.P.R. n. 444/1997 le carte di credito, di debito o prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ovvero dotate di stabile organizzazione in Italia, per i quali vige l obbligo di comunicazione all anagrafe tributaria prevista dall articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973. In particolare la norma si riferisce alla seguente tipologia di enti: BANCHE SOGGETTI CHE POSSONO EMETTERE CARTE DI CREDITO DI DEBITO E PREPAGATE POSTE ITALIANE SPA INTERMEDIARI FINANZIARI IMPRESE DI INVESTIMENTO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I suddetti istituti sono obbligati a inviare all anagrafe tributaria: i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi DATI DA INVIARE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione finanziaria, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché' la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviati in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale 5. DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI Anche a seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 70/2011, al fine di consentire il diritto alla detrazione IVA e la deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente, l Amministrazione finanziaria ha l esigenza di disporre di una serie di elementi, per ricollegare l acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un attività d impresa o un arte o una professione. Come chiarito dalla circolare n. 42/E, è possibile essere esonerati dalla tenuta della scheda carburante quando il pagamento del carburante avviene con carta di credito, di debito o prepagata. Tale semplificazione è possibile in quanto l estratto conto contiene tutti gli elementi necessari per l individuazione dell acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l ammontare del relativo corrispettivo. Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto minimo che deve risultare dalla documentazione dell acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. La documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli utili ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione. 6. QUANDO NON SI APPLICANO LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO In via preliminare occorre precisare che le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo non interessano il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di netting, in forza del quale il gestore dell impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Come già chiarito con la circolare n. 205 del 12 agosto 1998, infatti, il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di netting, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'articolo 1559 del Codice civile, contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Non è, pertanto, assimilabile alle cessioni di beni disciplinate dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 444 del 1997, che delimitano l ambito applicativo della disciplina concernente la scheda carburante e delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sviluppo. 7. LE CRITICITA DELLE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO Come precedentemente indicato, l articolo 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 prevede la possibilità di utilizzare l estratto conto della carta di credito, di debito o prepagata quale documento idoneo per giustificare l acquisto di carburante presso un impianto stradale da parte di un soggetto Iva. Nonostante i chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria con la circolare n. 42/E restano da risolvere numerosi dubbi. Modalità di registrazione dell estratto conto della carta La circolare n. 42/E non fornisce alcun chiarimento riguardo alla modalità di registrazione dell estratto conto della carta. Sul tema, infatti, si evidenzia che mentre nella scheda carburante è possibile, sullo stesso documento effettuare il calcolo dell Iva, con l utilizzo dell estratto conto della carte, rimane poco chiaro, in caso di pagamento con moneta elettronica, come debba essere effettuata la suddivisione tra imponibile e Iva da registrare nella contabilità. Si ritiene che non sia sufficiente registrare i movimenti della carta di credito sul libro giornale, ma sarà necessario annotarli evidenziando direttamente sull estratto conto o sulla ricevuta del singolo movimento lo scorporo dell Iva e registrarli nel registro Iva. Contenuto dell estratto conto della carta Una ulteriore difficoltà è rappresentata dal contenuto dell estratto conto della carta. Infatti affinchè il soggetto che utilizza tale modalità di pagamento, possa portarsi in detrazione l Iva e in deduzione il costo dell acquisto di carburante è necessario che il predetto estratto conto contenga alcuni requisiti specifici, indispensabili per ricollegare l acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita attività d impresa, arte o professione. A tal fine, secondo l Agenzia delle Entrate, è necessario che la carta elettronica con cui avviene il pagamento sia intestata al soggetto che esercita l attività economica e che l estratto conto rilasciato dall emittente della carta evidenzi: 1. la data, 2. il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento 3. il relativo corrispettivo. Da quanto sopra, l estratto conto della carta sembrerebbe sostituire la scheda carburante quale documento necessario e sufficiente ai fini della detrazione IVA, anche se tale sostituzione non viene espressamente prevista nel comma 3-bis dell art. 1 del DPR 444/97. Si ritiene che lo scorporo dell Iva debba essere effettuato, in assenza di precise indicazioni in merito, all atto della registrazione, indicando sulla ricevuta stessa o sull estratto conto (o su un documento riepilogativo interno ) l IVA scorporata e l IVA effettivamente detraibile. Parco Auto a detraibilità mista Un ulteriore problema si pone nel caso di un parco auto a detraibilità mista, per il quale si utilizza un unica carta elettronica per il pagamento. In tale fattispecie l utilizzo dell estratto conto della carta non richiede l indicazione degli estremi di identificazione del veicolo (targa e modello di veicolo). Sulla base delle indicazioni fornite dall Agenzia delle entrate, la scelta della modalità di certificazione è unica, in quanto fa capo al soggetto IVA e non al singolo veicolo, pertanto il problema si pone in ordine alla possibilità di distinguere tra i veicoli a detraibilità parziale e integrale. In tal caso, pare opportuno mantenere l annotazione separata, in un documento interno, dell imponibile e dell imposta, con l ulteriore precisazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento, al fine di applicare la percentuale di detrazione corretta. Sul tema la circolare n. 42/E precisa che, ai fini del controllo, sarebbe d aiuto che dalla documentazione risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo. Tempi di registrazione Con riferimento alla tempistica della registrazione la circolare n. 42/E non chiarisce se la registrazione degli acquisti di carburante debba avvenire con cadenza ordinaria (mensile o trimestrale), se debba essere effettuata in relazione ai singoli rifornimenti contenuti nell estratto conto o, piuttosto, con cadenza coincidente con il periodo cui fa riferimento l estratto conto (ad esempio, trimestrale).

Eliminazione dell obbligo di indicazione dei chilometri Nel caso in cui si scegliesse la nuova modalità di certificazione, sia il decreto sviluppo che la circolare n. 42/E con riferimento ai requisiti minimi che l estratto conto della carta deve avere non citano i chilometri percorsi, lasciando presumibilmente intendere che tale requisito sia venuto meno. Il problema nasce poiché l indicazione dei chilometri percorsi è stato considerato un dato fondamentale per la deducibilità dei costi in capo all impresa, anche secondo quanto affermato dalla sentenza della Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947. Al riguardo, si ricorda che, in base a un orientamento ormai consolidato, l indicazione dei chilometri nella scheda carburante deve essere effettuata dai soli esercenti attività d impresa e non anche dagli artisti e professionisti. Eliminazione dell ubicazione dell impianto e della firma dell esercente Sempre dall analisi dei documenti sopra citati, in caso di utilizzo dell estratto conto della carta tra i requisiti necessari per la detrazione dell Iva e la deducibilità del costo non sono più richiesti l indicazione dell ubicazione dell impianto di distribuzione e la firma dell esercente per convalida. Distinti saluti. IL DIRETTORE - Andrea Trevisani -