SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1



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SEZIONE PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L INSEGNAMENTO SECONDARIO DELL UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ART. 1 Per conseguire le finalità di cui all art. 4, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto del Ministero dell Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, è istituita presso l Università Cattolica la scuola di specializzazione per l insegnamento secondario dell Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli indirizzi in cui la scuola può articolarsi sono i seguenti: a) arte e disegno; b) economico-giuridico; c) fisico-informatico-matematico; d) lingue straniere; e) linguistico-letterario; f) musica e spettacolo; g) sanitario e della prevenzione; h) scienze motorie; i) scienze naturali; l) scienze umane; m) tecnologico, ciascuno corrispondente, di norma, a una pluralità di classi di abilitazione e all insegnamento nelle scuole secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa emanata in materia con decreti interministeriali Ministero dell Università e della Ricerca scientifica e tecnologica Ministero della Pubblica istruzione. Gli indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione, sono disciplinati in un apposito regolamento redatto dal Consiglio della scuola in conformità al presente regolamento. Nella scuola devono essere attivati almeno 2 indirizzi. Gli indirizzi così determinati prevederanno piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l ordinamento scolastico vigente. ART. 2 Costituisce obiettivo formativo della scuola l insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell insegnante, come previste nell allegato A all art. 2 del decreto del Ministero dell Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, e che possono essere integrate e specificate nel regolamento della scuola. 1

ART. 3 Per il proprio funzionamento la scuola si avvale delle strutture che l Università Cattolica mette a disposizione delle Facoltà, dei dipartimenti e degli istituti presso cui le competenze sono disponibili. L Università Cattolica, tenuto anche conto dell eventuale presenza di strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica, garantisce con la collaborazione delle Facoltà interessate il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della scuola. ART. 4 Il regolamento della scuola disciplina, tenendo conto delle specificità della scuola stessa, la composizione e i compiti del Consiglio della scuola secondo le previsioni dello statuto e del regolamento generale di Ateneo. ART. 5 La scuola ha la durata di 2 anni suddivisi in 4 semestri. Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi in cui la scuola si articola: a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione all insegnamento nelle scuole secondarie, con i vincoli previsti per l accesso stesso dalla normativa emanata in materia con decreti del Ministro della Pubblica istruzione; b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica; c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l area disciplinare corrispondente. ART. 6 L Università Cattolica può attivare opportune forme di collaborazione con gli enti locali e può stipulare convenzioni con enti italiani ed esteri di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con accademie di belle arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, istituti superiori di educazione fisica, istituzioni scolastiche e altre istituzioni, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. 2

ART. 7 Le prove di valutazione conclusive possono riguardare una pluralità di attività didattiche e non possono essere sostenute in un numero superiore a 3 per ciascun semestre. Il Consiglio della scuola disciplina le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell ambito delle predette attività. È prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera. Il Consiglio della scuola determina, inoltre, le modalità della prova finale. ART. 8 L esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. Attraverso un curriculum aggiuntivo, il diploma può essere reso valido, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche per le attività di sostegno; tale curriculum aggiuntivo, articolato su uno o 2 semestri, può essere seguito anche da chi abbia già conseguito il diploma. ART. 9 I criteri in base ai quali gli indirizzi saranno attivati, compresi il numero e l eventuale accorpamento di alcuni di essi, verranno determinati dal regolamento della scuola in base a quanto previsto nell allegato D all art. 4 del decreto del Ministero dell Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998. ART. 10 Le attività didattiche si articolano nelle seguenti 4 aree previste nell allegato C all art. 2 del decreto del Ministero dell Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998: A. AREA - FORMAZIONE PER LA FUNZIONE DOCENTE comprende attività didattiche finalizzate all acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all art. 2 nelle scienze dell educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente. B. AREA - CONTENUTI FORMATIVI DEGLI INDIRIZZI: comprende attività didattiche finalizzate all acquisizione di attitudini e competenze di cui all art. 2, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere. 3

C. AREA - LABORATORIO: l analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree A. e B. con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi. D. AREA - TIROCINIO: l esperienza svolta presso le istituzioni scolastiche al fine dell integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti formativi universitari. ART. 11 Il totale dei crediti formativi universitari da conseguire è pari a 120. È inoltre stabilita la seguente suddivisione dei crediti formativi: almeno il 20% dei crediti complessivi (24 crediti) è attribuito a ciascuna delle aree di cui alle lettere A., B. e C. dell articolo precedente; almeno il 25% dei crediti complessivi (30 crediti) è attribuito all area di cui alla lettera D. dell articolo precedente; l 8% dei crediti complessivi (10 crediti) è attribuito all elaborazione della relazione conclusiva, relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, da presentare alla commissione di diploma di specializzazione. ART. 12 Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attività nell area di cui alla lettera A. dell art. 10, sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive, per 400 ore, distribuite fra corsi di insegnamento, attività di laboratorio e tirocinio specifici, articolati su almeno 5 semestri, attinenti l integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita anche all attività didattica di sostegno ai sensi dell art. 14, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ART. 13 Il regolamento della scuola definisce, anche in modo differenziato per i diversi indirizzi ed eventualmente per diverse abilitazioni all interno di un indirizzo: a) il numero di crediti attribuito ad ognuna della aree, nel rispetto di quanto indicato all art.11; b) i criteri per l individuazione, nell ambito di ogni area, degli insegnamenti e delle altre attività didattiche, nonché dell eventuale articolazione degli stessi in moduli; c) l orario complessivo delle attività previste per lo specializzando in ogni semestre, orario comunque compreso tra le 250 e le 280 ore per i primi 3 semestri e tra le 150 e le 180 per il quarto; d) i criteri per l attribuzione del peso in crediti alle attività didattiche formalizzate. 4

Il regolamento della scuola stabilisce inoltre: a) le voci che concorrono alla determinazione del punteggio nel diploma di specializzazione, ed il peso relativo delle voci stesse; b) le modalità di composizione della commissione per il conseguimento del diploma di specializzazione, della quale fanno comunque parte sia docenti universitari della scuola, sia insegnanti secondari assegnati alla scuola secondo la specifica normativa prevista; c) quanto altro demandato dal presente ordinamento; d) le residue norme a carattere generale necessarie per il funzionamento della scuola e non definite nella normativa nazionale e nel presente ordinamento. ART. 14 Annualmente, la guida dei corsi di studi deliberata dal Consiglio della scuola: a) indica gli indirizzi e, all interno di questi, le classi di abilitazione attivati; b) individua, nell ambito dei criteri di cui al primo comma, lettera b) dell articolo precedente, gli insegnamenti e le altre attività didattiche offerti dalla scuola; l offerta di insegnamenti deve essere più ampia degli obblighi previsti per lo specializzando, per consentirgli la possibilità di scelte; c) definisce, entro l orario di cui al primo comma, lettera c) dell articolo precedente, gli orari relativi ai singoli insegnamenti ed attività; d) attribuisce, sulla base dei criteri di cui al primo comma, lettera d) dell articolo precedente, il peso in crediti ad ognuna delle attività didattiche; e) determina le prove conclusive di valutazione per ogni semestre, in numero non superiore a 3, indicando a tal fine le necessarie aggregazioni di attività didattiche. ART. 15 Il Consiglio della scuola approva per ogni specializzando un piano di studio individuale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) valuta il percorso formativo compiuto nell Università o in una delle istituzioni di cui all art. 5, riconoscendo crediti equivalenti ad attività previste nella scuola in misura comunque corrispondente a non più di 2 semestri; entro il medesimo limite complessivo, ad eventuali esperienze di insegnamento compiute può essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi di tirocinio, nella misura massima della metà degli obblighi stessi; b) definisce un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o 2 semestri, per l allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni; c) prevede, in aggiunta alle attività della scuola, una formazione ulteriore, da acquisire nelle Facoltà competenti, nei casi in cui il precedente curriculum risulti carente in discipline rilevanti per l abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi concorsi. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l abilitazione, anche di quella in Scienze della formazione primaria. 5

ART. 16 Il numero di specializzandi da ammettere ad ognuno degli indirizzi e le relative procedure di selezione sono determinati con apposita regolamentazione nell ambito di quanto disposto dalla normativa nazionale e dallo statuto dell Università Cattolica. La frequenza è obbligatoria. Apposite norme definite dal regolamento della scuola potranno disciplinare l iscrizione degli studenti a una sola parte delle attività didattiche, attraverso un articolazione del curriculum su un numero maggiore di anni. ART. 17 L Università Cattolica partecipa al Consorzio lombardo per l attivazione e il coordinamento della scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l insegnamento secondario e contribuisce, sulla base di specifici accordi interateneo, al funzionamento di una o più sezioni di detta scuola. 6