ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL AGRICOLTURA E ALLE FORESTE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE/ DELLE MALGHE DI PROPRIETA REGIONALE

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Allegato I ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL AGRICOLTURA E ALLE FORESTE Struttura "Sviluppo Territoriale Lombardia Est" SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE/ DELLE MALGHE DI PROPRIETA REGIONALE Contratto di concessione agraria stipulato ai sensi dell art. 45 Legge n. 203/1982 (esente da bollo ai fini della registrazione, ai sensi dell art. 25 tab. B del D.P.R. 30/12/82 n. 955 a integrazione del D.P.R. 26.10.72 n. 642) Tra Ente Regionale per i Servizi all Agricoltura ed alle Foreste (di seguito ERSAF) concedente- C.F. e P.I. 03609320969 con sede in Via Pola n 12 20125 - MILANO, rappresentato dal Direttore Generale di ERSAF, di seguito indicato anche come Concedente e la ditta/società [ ] Codice Fiscale [ ] - con sede in [ ] in persona del titolare/legale rappresenante [ ], di seguito indicato anche come Concessionario Congiuntamente indicati come le parti Premesso che In data [ ] ERSAF, in qualità di Ente gestore della proprietà silvo-pastorale di Regione Lombardia, ha esperito la procedura per selezionare il soggetto cui concedere l alpe/malga [ ] per il periodo gg/mm/aa - gg/mm/aa; Il concessionario sopracitato è risultato aggiudicatario della selezione per la presente concessione, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con Decreto ERSAF n [ ], del gg/mm/aa; Con la presente scrittura privata indicata anche come Concessione e/o Contratto, le parti intendono disciplinare i rispettivi rapporti nonché gli obblighi ed adempimenti a carico del Concessionario; Recepite le premesse le parti Art. 1 Oggetto della concessione CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 1. La Concessione ha per oggetto la custodia, la conservazione e la conduzione e gestione dell Alpe/malga denominata [ ] bene pubblico di proprietà di Regione Lombardia. Schema di contratto di concessione 03.03.2017 1

2. ERSAF affida in concessione alla [ ] che accetta l Alpe/malga sopra citata, comprendente i seguenti terreni: Comune Foglio logico Mappali Qualità di coltura Sup. catastale di cui a pascolo ha Località e i seguenti fabbricati: Comune Foglio Mappali Qualità di coltura Sup. catastale Stato del bene Località 3. Gli immobili di cui sopra sono individuabili nella cartografia che si allega al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale. Quanto sopra verrà più dettagliatamente elencato, unitamente ad impianti, attrezzature e viabilità di accesso e servizio, nello stato di consistenza che costituirà parte integrante del verbale di consegna. 4. Il pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti; di conseguenza ERSAF viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata. 5. il concessionario dichiara di aver visionato gli immobili oggetto di concessione, di averli trovati in buono stato manutentivo e adatti all uso convenuto e così di prenderli in consegna. 6. Per tutti gli arredi, attrezzature e strumentazione di qualsiasi natura, necessari per la conduzione dell alpeggio, nonché per le attività che intende realizzare il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese. 7. Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel compendio dell alpe/malga di cui al presente contratto l attività d alpeggio comprensiva di: trasformazione del latte in prodotti caseari di montagna, vendita diretta dei prodotti dell azienda, attività di educazione e didattica ambientale e agro-alimentare, attività agrituristica, comprensiva di ristorazione e alloggiamento nel rispetto della normativa vigente. (cancellare le attività che non interessano) 8. Le attività sopra indicate dovranno essere realizzate in conformità alla scheda riepilogativa della proposta di gestione presentata in sede di gara ed al capitolato generale di concessione, che si allegano rispettivamente sotto le lettere B) C), quale parti integranti e sostanziali del presente atto. Art. 2 Durata della concessione, rinnovo e recesso 1. La durata della concessione è di anni [ ]; ed avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e scadenza alla fine dell annata agraria 20 2. Il Concessionario potrà richiedere ad Ersaf il rinnovo della concessione, tramite istanza scritta da inoltrare alla sede del Concedente, con allegata la proposta aggiornata di gestione Schema di contratto di concessione 03.03.2017 2

multifunzionale dell alpe; il rinnovo potrà essere concesso a seguito di giudizio insindacabile di Ersaf e previa verifica del rispetto degli impegni previsti nel capitolato e avendo conseguito gli obiettivi in esso indicati fatta salva, in ogni caso, la possibilità, per il Concedente, di modificare le previsioni contrattuali della Concessione per il periodo di rinnovo. 3. Eventuali finanziamenti previsti da leggi regionali, statali e comunitarie ricevuti dal concessionario su sua richiesta, non daranno luogo agli effetti previsti dall'art. 17 della Legge n. 203/1982 e successive modificazioni, come pure non comporteranno alcun automatismo nella concessione di eventuali rinnovi o proroghe. 4. Il Concessionario può recedere dal Contratto per qualsiasi motivo dandone un preavviso scritto tre mesi prima, da inoltrare, tramite raccomandata a/r presso la sede del Concedente; l esercizio del diritto di recesso non esonera il Concessionario dal pagamento del canone di concessione relativo all anno in corso. Art. 3 Canone 1. Il canone annuo di concessione è stabilito in...,00 (in lettere /00); e verrà automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita. 2. Se il concessionario è un giovane agricoltore (18-30 anni alla data di inizio concessione) e limitatamente al primo triennio, in relazione alla onerosità degli impegni gestionali è prevista la riduzione del canone di aggiudicazione commisurata ai punti conseguiti dalla valutazione della proposta gestionale come segue: 1 anno riduzione pari al 100% dei punti conseguiti; 2 anno 50%, 3 anno 25% Esemplificazione sulla base di un canone di aggiudicazione di 5.000. Annualità Punti (A2+A3) % ammessa. % di riduzione canone Canone di aggiudicazione Riduzione Canone ridotto 1 anno Punti 35 100 35,00 5.000 1.750,00 3.250,00 2 anno Punti 35 50 17,50 5.000 875,00 4.125,00 3 anno Punti 35 25 8,75 5.000 437,50 4.562,50 La riduzione verrà applicata esclusivamente a seguito del rispetto di tutti gli impegni gestionali e degli obblighi di capitolato. 3. Le parti stabiliscono che il canone potrà subire variazioni in aumento nel caso in cui Ersaf o Regione Lombardia apportino migliorie ai beni oggetti concessione. Art. 4 Pagamento del canone, conseguenze del mancato o ritardato pagamento 1. Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il gg/mm/aa di ogni anno di concessione tramite bonifico bancario da effettuarsi presso il seguente codice Iban IT 75 V 03069 09790 600103426937 - Indicando, come causale pagamento canone concessione dell Alpe/malga [ ]. Art. 5 Obblighi del concessionario, penali e clausola risolutiva espressa 1. Il concessionario si obbliga: a) al regolare e intero pagamento del canone di concessione entro le scadenze stabilite; Schema di contratto di concessione 03.03.2017 3

b) al rispetto delle norme e degli impegni stabiliti dal Capitolato di concessione; c) ad attuare gli impegni gestionali formulati nella proposta di gestione in sede di gara; d) a munirsi a propria cura e spese delle apposite autorizzazioni comunali e sanitarie per l esercizio delle attività previste dal capitolato; e) ad eseguire durante il periodo di concessione a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria; f) a non apportare alcuna modifica ai beni dati in concessione/affitto nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto da parte della proprietà; g) a non attuare il subaffitto ovvero ogni altra forma di concessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto, senza preventiva autorizzazione della proprietà; 2. La violazione degli obblighi sopra descritti determinerà l applicazione delle penali previste dall articolo 11 (Inadempienze e penalità) del capitolato generale per la gestione delle malghe di proprieta regionale, allegato al presente contratto quale sua parte integrante. 3. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art, 1454 c.c., nei seguenti casi: a) violazione degli obblighi previsti al I comma del presente articolo nel capitolato e negli impegni gestionali, contestati tramite almeno tre diffide ad adempiere prive di riscontro o senza adeguate giustificazioni scritte nel termine indicato dalla diffida, comunque non inferiore a 15 giorni (art. 1454 c.c.); b) una valutazione annuale della gestione inferiore a 65 punti, rilevata per due anni anche non consecutivi. Art. 6 Garanzie 1. Si dà atto che, a garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, il concessionario ha provveduto a fissare una cauzione per un ammontare di,00 ( /00) pari ad una annualità e mezza del canone offerto in sede di gara, stipulando in data gg/mm/aa con la Banca.. la fidejussione bancaria n per la durata fino al gg/mm/aa. (tre mesi dopo la scadenza del contratto) 2. La cauzione sarà oggetto di rivalutazione in caso di rinnovo della concessione. 3. La cauzione sarà restituita entro un mese dalla scadenza della concessione. 4. Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa o azione nei confronti della proprietà. Art. 7 Responsabilità 1. Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni arrecati a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti nella malga, così come per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. 2. Si dà atto che il concessionario in data gg/mm/aa ha provveduto ad attivare con la compagnia [ ] la polizza d assicurazione n XXXX per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili e per le attività svolte in collaborazione con soggetti terzi indicati negli impegni di gestione. La scadenza della prima rata è il gg/mm/aa. Schema di contratto di concessione 03.03.2017 4

Art. 8 Capitolato generale di concessione e norme di rinvio 1. Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati oltre che dal presente contratto, dalla scheda riepilogativa della proposta di gestione presentata in sede di gara e dal capitolato generale di concessione, che si allegano rispettivamente sotto le lettere B) e C), quale parti integranti e sostanziali del presente contratto. Art. 9 Controversie Per eventuali controverse che dovessero sorgere fra il concessionario e ERSAF circa l esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. Art. 10 Tutela della privacy 1. Ai sensi dell art. 13 del D.lgs. n. 196/203 e s.m.e.i. i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. Art. 11 Spese contrattuali 1. Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l Ufficio del Registro dell Agenzia delle Entrate di [ ]. 2. Le spese relative alla presente concessione e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione e le eventuali proroghe sono a carico del concessionario ad eccezione di quanto diversamente già normate. Concedente Concessionario Approvazione espressa delle clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Il concessionario/ ai sensi dell art. 1341 e 1342 del Codice Civile, approva in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione/contratto, rinnovo e recesso); Art. 3 (Canone); Art. 4 (Pagamento del canone, conseguenze del mancato o ritardato pagamento); Art. 5 (Obblighi del concessionario, penali e clausola risolutiva espressa); Art. 6 (Garanzie); Art. 7 (Responsabilità); Art. 9 (Controversie). Il CONCESSIONARIO Schema di contratto di concessione 03.03.2017 5

Patti in deroga. Ai sensi e per gli effetti dell art. 45 della Legge n. 203/1982, il sottoscritto concessionario/ approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto Art. 2 Durata della concessione/contratto rinnovo e recesso; Art. 3 (Canone); Art. 4 Pagamento del canone, conseguenze del mancato o ritardato pagamento; Art. 5 Obblighi del concessionario, penali e clausola risolutiva espressa; Art. 6 Garanzie; Art. 7 Responsabilità Art. 8 (Capitolato generale di concessione e norme di rinvio) Art. 9 Controversie; approva inoltre espressamente la deroga all art. 4 bis della Legge n. 203/1982 introdotto dal D.lgs. n. 228/2001, relativo al diritto di prelazione. Il Concessionario Sig. Per l Ente concedente Sig Si attesta che per la stipula del presente atto le parti sono state assistite ai sensi e per gli effetti dell art.45 della legge n. 203/1982 rispettivamente come segue: parte concedente dalla... nella persona del ; parte concessionaria dalla. nella persona del. I rappresentanti dell Organizzazione Professionale: Per l Ente Concedente: Per il Concessionario:. lì ALLEGATI Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti: allegato A: planimetria delle particelle fondiarie e dei fabbricati concessi allegato B: scheda riepilogativa proposta di gestione allegato C: capitolato generale di concessione Schema di contratto di concessione 03.03.2017 6