SEMLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE STRUTTURE RICETTIVE LA SCIA DA PRESENTARE AL SUAP

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SEMLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE STRUTTURE RICETTIVE LA SCIA DA PRESENTARE AL SUAP SAVERIO PANZICA saverio.panzica@regione.sicilia.it saveriopanzica@alice.it

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Medio evo, conventi e monasteri, case denominate Xenodichìa (situate presso le vie di pellegrinaggio), Albergo dal gotico Haribergo (alloggio militare), che si trasforma in albergus, (rifugio, ricovero) DEFINIZIONI - ORIGINE STRUTTURE RICETTIVE Roma - Mantiones alloggi per patrizi e per coloro che disponevano diploma tractatorium lasciapassare rilasciato dall imperatore Stabulae, cauponae, taberna vinariae, per plebei e schiavi Hotel da Hospitium (ospite, ospitalità), gratuito per ricchi e nobili, di solito una camera, cubiculum ospitale

DEFINIZIONI ALBERGATORE- TURISTA Locazione art. n. 1571 c.c. (inquilino), disponibilità esclusiva dell immobile locato Turista detenzione concorrente (locali comuni, servizi, personale) Albergatore - art. 2322 c.c. contratto d opera (locatio operis), art. 1365 c.c. appalto, art. 1470 c.c. vendita, art. 1559 c.c. somministrazione Albergatore risponde dell operato dei dipendenti art. 1228 c.c. e art. 2049 c.c.; artt. 1783 e succ. deposito in albergo

La ricettività turistica aperta al pubblico Strutture alberghiere artt. 8,86,93,T.U.L.P.S In Sicilia artt. da 3 a 8 L.r. 27/1996 Alberghi; Motels; Villaggi albergo; Residenze turistico alberghiere; In alcune regioni -Residenze d epoca alberghiere

La ricettività turistica aperta al pubblico Strutture extra-alberghiere o complementari Affittacamere, case per vacanze, case per ferie, ostelli, rifugi alpini /montani,campeggi, villaggi turistici, agriturismo; Agriturismo L.96/2006 ( Sicilia L.r. 25/1994- e 3/2010) Turismo rurale ( Sicilia art. 30 L.r.21/2001) B and B (Sicilia art. 88 L.r. 32/2000) Ittiturismo art. 7 lettera b) del D. Lgs. 154/2004

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA per l'avvio e la gestione delle attività ricettive in Sicilia attuazione della direttiva 2006/123/CEE Bolkestein del 2006 relativa ai servizi nel mercato dell Unione europea recepita dallo Stato italiano con il d.lgs n. 59/2010 Regione siciliana con l.r. n. 5/2011 che con l art. 6 ha novellato l art. 22 della l.r. n. 10/1991 (SCIA) e con l art. 10 ha aggiornato la disciplina regionale relativa al SUAP L'articolo 13 del decreto legge n.83/2014, convertito in legge 29 luglio 2014, n 106 Il CGA ha espresso, novembre 2014, parere favorevole in merito alla legittimità dell articolo 5 del regolamento relativo all Albergo diffuso previsto dalla l. r. n. 11/2013

D.P.R. n. 160/2010 Regolamento D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; Lo «sportello unico per le attività produttive» (SUAP) diventa l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. (art. 1, lett. m), D.P.R. 160/2010)

D.P.R. 160/2010 Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

Sportello Unico Attività Produttive - Art. 41 della Costituzione Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo - Artt. 14 e ss., 19 e 20 D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997 - Artt. 23-24-25 Legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 38 Impresa in un giorno D.lgs.n.59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" Artt. 25 e 26 D.P.R. 9/7/2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese D.P.R. 7/9/2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive DECRETO 10/11/ 2011- Ministero delle Attività Produttive:

D.P.R. n. 160/2010 Regolamento D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008; g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge, n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge, n. 133/2008)

La SCIA prende il posto, pertanto, della dichiarazione di inizio attività. La stessa SCIA sostituisce, nel contesto delle strutture turistico ricettive, l'autorizzazione comunale (diritti soggettivi per lo svolgimento dell attività d impresa) che, a seguito del processo di deregulation (passaggi di competenze dallo Stato agli Enti Locali), ha sostituito le licenze (titoli autorizzativi discrezionali) La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000),

SCIA segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. E fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990. Rimangono comunque gli effetti e le responsabilità del segnalante in caso di dichiarazione sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, sia per le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 che per quelle penali di cui al comma 6 dell art. 19 della Legge 241/90 punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Esclusioni di utilizzo della SCIA Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA I casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Sotto il profilo operativo giurisdizionale Ogni controversia relativa all applicazione dell art. 19 della Legge 241/90 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R.), esperibile da qualunque interessato nei termini di legge. Il legislatore nazionale, con estrema chiarezza, ha disposto che le disposizioni relative alla SCIA attengono alla tutela della concorrenza, ai sensi dell art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, e pertanto costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi della lett. M) del medesimo articolo.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Art. 17 (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della L. 7/8/90, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima L. n. 241/1990 Art. 19 (Efficacia delle autorizzazioni)1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici 2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi: Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione) 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE Art. 44 (Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione) alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto. Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande)1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande: b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

Legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 49. Disposizioni in materia di conferenza di servizi 4-bis. "L'art. 19. della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:segnalazione certificata di inizio attività Scia 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, L attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. L amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L interessato provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 4- ter Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

La ricettività turistica privata Alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche art. 1 lettera c legge 431/1998 (meno di 30 giorni i contratti non vanno registrati, solo in caso di contenzioso, obbligo certificato legge 46/1990, il certificato di abitabilità ingloba il certificato di agibilità artt. 24,25,26 legge 443/2001); Multiproprietà art. 2 D.lgs n. 79/2011 (attuazione direttiva 2008/122/CEE) sostituisce gli articoli del codice del consumo Dlgs n. 206/2005 dall art. 69 all art. 81bis.

Presenze nelle strutture alberghiere ed extralberghiere diverse da campeggi (280,5 Ml.) 26,1% 729 milioni di presenze nel 2003 Presenze nei campeggi (63,9 Ml.) 5,9% che aggiunti a 344 milioni di presenze ufficiali significano una stima complessiva del turismo stanziale (con pernottamento) pari a 1,07 miliardi di presenze Turisti che usano le abitazioni per vacanza (729 Ml.) 67,9% Rapporto di 2:1

Il Regolamento di prevenzione incendi e la disciplina SUAP/SUE Salvatore INGIANNI Ministero dell Interno

Il quadro normativo n DPR 151/11; n DPR 160/10; n DPR380/01 n DPR 159/10; Ministero dell Interno

Ministero dell Interno

Le modifiche alle attività esistenti Ministero dell Interno

La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi. L installatore Responsabile dell attività Il Tecnico abilitato Professionista Antincendio Il direttore dei lavori Ministero dell Interno

n Il fascicolo della SCIA è costituito a sua volta da due sotto-fascicoli n Uno che va consegnato al Comando n Uno che va tenuto a disposizione per eventuali controlli Ministero dell Interno

Fascicolo da consegnare al Comando n n n n n n La Segnalazione Certificata di inizio attività propriamente detta (ex art. 4 del DPR 151/11) sottoscritta dal «responsabile dell attività»; L Asseverazione sottoscritta da un «tecnico abilitato»; (nel caso di modifiche senza aggravio una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di «tecnico abilitato»); Dichiarazioni/Certificazioni sottoscritte, nella generalità dei casi, dal «professionista antincendio»; Da un attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di «tecnico abilitato», conformi a quanto specificato nell'allegato I, lettera B, del decreto per le attività soggette di categoria «A» ; Una dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del SGSA, nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; Ministero dell Interno

Il titolare dell attività Il titolare dell attività, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi: dell art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, degli artt. 483, 495 e 496 del c.p. e.. dell art. 19, 6 co., della l. n. 241/1990 come modificato dalla l. n. 122/2010, SEGNALA l inizio dell attività. ai sensi dell art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 «.. qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera..» Ministero dell Interno

Il tecnico abilitato Il tecnico abilitato, consapevole di : assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p., della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell art. 19, 6 co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni; ASSEVERA la conformità dell opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando il fase di valutazione dello stesso. Ministero dell Interno

Asseverare affermare con solennità, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto. Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell intervento, che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi. Ministero dell Interno

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno

ATTIVITA 66 Allegato I DPR 151/11 (1) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; [1] [2] (2) Strutture turistico-ricettive all aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.[1] [2] Categoria A (basso rischio) Attività 66 (1) fino a 50 posti letto a) continuano ad applicarsi le norme antincendio per le attività alberghiere di cui al DM 09/04/94; [3] b) non vi è la valutazione preventiva dei progetti (art.3 DPR.151/11); c) è stato introdotto l istituto della verifica in corso d opera.[5]; d) è sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l esercizio dell attività;[7] e) sono previsti controlli, anche a campione, entro 60 giorni dalla SCIA; [6] f) se il controllo è negativo viene disposto il divieto di prosecuzione dell attività. Nei casi in cui è possibile conformarsi alle prescrizioni viene dato un termine di 45 giorni; g) non vi è rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma solo rilascio dietro apposita richiesta di copia del verbale della visita tecnica; h) è stato introdotto il rinnovo periodico di conformità antincendio attestante l assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio (art.5 DPR151/11).[7] Ministero dell Interno

ATTIVITA 66 Allegato I DPR 151/11 (1) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; [1] [2] (2) Strutture turistico-ricettive all aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.[1] [2] Categoria B (medio rischio) Attività 66 (1) oltre 50 fino a 100 posti letto a) è stato istituito il N.O. di fattibilità ad istanza di parte, onde richiedere l esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolari complessità (art.8 DPR 151/11); b) continuano ad applicarsi le norme antincendio per le attività alberghiere di cui al DM 09/04/94; [3] c) permane la valutazione preventiva dei progetti (art.3 DPR.151/11); d) è stato introdotto l istituto della verifica in corso d opera.[5]; e) è sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l esercizio dell attività;[7] f) sono previsti controlli, anche a campione, entro 60 giorni dalla SCIA; [6] g) se il controllo è negativo viene disposto il divieto di prosecuzione dell attività. Nei casi in cui è possibile conformarsi alle prescrizioni viene dato un termine di 45 giorni; h) non vi è rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma solo rilascio dietro apposita richiesta di copia del verbale della visita tecnica; i) è stato introdotto il rinnovo periodico di conformità antincendio attestante l assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio (art.5 DPR151/11).[7] Ministero dell Interno

ATTIVITA 66 _ Allegato I DPR 151/11 (1) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; [1] [2] (2) Strutture turistico-ricettive all aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.[1] [2] Categoria C (alto rischio) Attività 66 (1) oltre 100 posti letto a) è stato istituito il N.O. di fattibilità ad istanza di parte, onde richiedere l esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolari complessità (art.8 DPR 151/11); b) continuano ad applicarsi le norme antincendio per le attività alberghiere di cui al DM 09/04/94; [3] c) permane la valutazione preventiva dei progetti (art.3 DPR.151/11); d) è stato introdotto l istituto della verifica in corso d opera.[5]; e) è sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l esercizio dell attività;[7] f) sono previsti controlli, anche a campione, entro 60 giorni dalla SCIA; [6] g) se il controllo è negativo viene disposto il divieto di prosecuzione dell attività. Nei casi in cui è possibile conformarsi alle prescrizioni viene dato un termine di 45 giorni; h) vi è rilascio del certificato di prevenzione incendi, entro 15 giorni dalla visita di controllo positiva; i) è stato introdotto il rinnovo periodico di conformità antincendio attestante l assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio (art.5 DPR151/11).[7] Ministero dell Interno

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I procedimenti del SUAP Abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, Ministero dell Interno

I Procedimenti del SUAP/SUE Il d.p.r. 160/2010, al capo II art. 4 comma 6 prevede che, salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite a quest ultimo le competenze dello sportello unico per l edilizia produttiva (SUE). È pertanto manifesta l inclusione dell endoprocedimento per il rilascio del titolo edilizio nel procedimento unico per la realizzazione o modificazione dell attività produttiva o di prestazione di servizi. Ministero dell Interno

I Procedimenti del SUAP/SUE Pertanto si possono distinguere due modalità operative: realizzazione o modificazione di un attività produttiva o di prestazione di servizi: il titolare dell impresa si rivolge al SUAP che gestirà sotto forma di endoprocedimento quello edilizio; realizzazione o modificazione di un manufatto edilizio non destinato ad accogliere un attività produttiva o di prestazione di servizi: il titolare attiverà presso il SUE i procedimenti previsti dal d.p.r 380/2001 (comunicazione, DIA/ SCIA, permesso a costruire). SUAP/SUE SUE Ministero dell Interno

I Procedimenti del nuovo SUE La legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge Misure per la crescita del paese, testo coordinato del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunge che Lo Sportello Unico per l edilizia costituisce l unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Mutuando quanto già previsto dal regolamento sul SUAP, divenendo il SUE l unico punto di accesso, quest ultimo assume non solo la titolarità esclusiva di tutte le comunicazioni con il richiedente, ma gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Ministero dell Interno

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Il SUAP nel DPR 1 agosto 2011 Art. 10. Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) 1. Per le attività di cui all Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all articolo 4 del presente regolamento. Ministero dell Interno

ATTIVITA IN CATEGORIA «A» Procedimento AUTOMATIZZATO ATTIVITA IN CATEGORIA «B» «C» Procedimento ORDINARIO (unico) Ministero dell Interno

Procedimento Automatizzato Sulla base di tali presupposti, il D.P.R. 1 agosto 2011 sancisce che, ai soli fini antincendio, soltanto le attività di cui all Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato definito nel Capo III del D.P.R. n. 160/10. Questo vuol dire che per il titolare di un attività categorizzata in A, gli adempimenti ai fini della prevenzione incendi sono assolti allegando la SCIA ex articolo 4 (SCIA VVF), alla SCIA che si presenta al SUAP nell ambito delle procedure del Capo III del D.P.R. n. 160/10. Il tutto deve avvenire per via telematica con gli standard disposti dall'allegato tecnico al D.P.R. n. 160/10 che sono compatibili con le modalità di trasmissione dati adottati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e riportati nel decreto del Ministro dell interno 12 luglio 2007. Ministero dell Interno

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Procedimento UNICO Valutazione del Progetto La natura di parere obbligatorio e vincolante, quindi di atto espresso discrezionale, riconduce le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali e necessario il parere di conformità del progetto (ex art. 3 DPR/11) al procedimento ordinario di cui all art. 7 del DPR 160/2010, norma speciale per i procedimenti condotti in modalità SUAP, ove sono previsti termini e modalità in parte diverse da quelle indicate nell art. 3 del DPR 151/2011. La documentazione progettuale deve essere presentata al SUAP che effettua un controllo formale. Nel caso in cui ravvisi carenze documentali, comunica all interessato l irricevibilità della pratica presentata. Il SUAP deve provvedere alla trasmissione della domanda formalmente completa al Comando entro termini brevissimi dalla data di rilascio della ricevuta. Ministero dell Interno

CONGRUENZA DEI TEMPI (?) Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi, abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali Ministero dell Interno

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Una volta conclusi i lavori, l immediato esercizio dell attività, è possibile a valle della trasmissione al SUAP, da parte del soggetto interessato, della seguente documentazione: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; c) SCIA ex art.4 del DPR 151/11 Ministero dell Interno

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ü Comunicazione; ü Comunicazione Asseverata; ü Permesso di Costruire; Procedimenti del SUE ü Denuncia di Inizio Attività (DIA); ü SCIA; ü Denuncia di inizio attività sostitutiva del Permesso di Costruire (SuperDIA); Ministero dell Interno

Qualche esempio Ministero dell Interno

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FINE Grazie per l attenzione! Ministero dell Interno

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE Le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive GIUSEPPE AGUGLIARO suap.unionecomuniee@gmail.com 1

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (art. 38 comma 3 lett. a) D.L. 112/2008) 2

Lo «sportello unico per le attività produttive» (SUAP) (art. 1, lett. m), D.P.R. 160/2010) è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. 3

Art. 2 D.P.R. 160/2010 IL SUAP 1. Per le finalità' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, e' individuato il Suap quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività' di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità' telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività' o e' situato l'impianto. 4

Comma 4 art. 2 D.P.R. 160/2010 Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 5

Commi 1 e 2, art. 4 D.P.R. 160/2010 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Sportello Unico Attività Produttive Fonti normative Art. 41 della Costituzione Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo - Artt. 14 e ss. Conferenza di Servizi, 19 Scia e 20 Silenzio assenso D. lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997 - Artt. 23 Conferimento di funzioni ai comuni -24-25 D. l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) Art. 38 Impresa in un giorno D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" Artt. 25 e 26 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive 7

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA per l'avvio e la gestione delle attività produttive in Sicilia D. lgs 26 marzo 2010 n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/ CE relativa ai servizi nel mercato interno dell Unione europea (artt. 14 e 17) Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt.19 Scia e 20 Silenzio assenso ) DPR 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 c. 3 del d.l. 25/06/2008, n. 112 Regione siciliana L.r. 5 aprile 2011, n. 5, con l art. 6 ha novellato l art. 22 della l.r. n. 10/1991 (recepimento dinamico dell art 19 L. 241/1990 SCIA) e con l art. 10 ha recepito in forma dinamica il DPR 160/2010 8

Il D.P.R. 160/2010 prevede due tipi di procedimenti : - il procedimento automatizzato - SCIA (art. 5 ) - il procedimento unico (art. 7) altro procedimento SCIA è chiusura dei lavori e collaudo (art.10) 9

La SCIA prende il posto della dichiarazione di inizio attività (DIA); sostituisce l'autorizzazione (diritto soggettivo per lo svolgimento dell attività d impresa). La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 10

E fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990. (Sentenza Consiglio di Stato 16 gennaio 2015 SCIA: nessun limite al potere di annullamento d ufficio). Rimangono comunque gli effetti e le responsabilità del segnalante in caso di dichiarazione sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, sia per le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 che per quelle penali - comma 6 dell art. 19 della Legge 241/90. 11

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA I casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all immigrazione, all asilo, alla cittadinanza, all amministrazione della giustizia, all amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria. (Art. 19 L.241/1990) 12

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/ CE relativa ai servizi nel mercato interno Art. 17 (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività' di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività', si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 13

Esempi di modulistica Procedimento ex art 5 DPR 160/2010 Trasmissione SCIA 14

Procedimento ex art 7 DPR 160/2010 Avvio iter 15

Procedimento ex art 7 DPR 160/2010 Richiesta pareri 16