Prot. n. 387 * * * * *

Documenti analoghi
Decreto Ministeriale del 12 marzo 2010 (1)

Principali scadenze dal 16 al 31 ottobre 2012

DIRITTO ANNUALE 2016

Circolare n.20/e. Roma, 18/05/2016

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

RISOLUZIONE N. 69/E. Roma, 21 giugno 2012

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

OGGETTO: Comunicazione dati Dichiarazione Iva Elenco dei clienti e dei fornitori relativi all anno 2006

Contenuto in sintesi

CIRCOLARE N. 19. Roma, 24 APRILE 2013

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Scadenzario fiscale Febbraio 2016

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Nuovo Modello F24: ulteriori istruzioni e nuovi codici tributo per il pagamento di somme dovute per i vari istituti conciliativi

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: I SOGGETTI OBBLIGATI, LE MODALITA DI RICHIESTA, I REQUISITI E LE FORME DEL DURC

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

News per i Clienti dello studio

OGGETTO: Dal 2015 è l esportatore abituale a inviare le lettere d intento

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Regolamento Comunale in materia di tributi locali

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

F.N.A.A.R.C. L imposta da versare a titolo di acconto è pari al 100% dell'importo del rigo RN61 "Differenza" del mod. Unico 2015 PF.

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 33. Roma, 25 febbraio 2015

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Gruppo di Lavoro Principi Contabili. Linee operative contabili 3 Utilizzo dell eccedenza ACE per il versamento dell IRAP

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Art.30 Controlli sui circoli privati

Il nuovo modello per la certificazione degli utili

Agli Associati. 8 agosto Accordo ABI-ANCE per la definizione di un Addendum al Plafond Crediti PA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

contributi Inps Ivs commercianti anno 2010

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

CIRCOLARE SPECIALE DIFFERIMENTO TERMINI SCADENTI DAL 1 AL 20 AGOSTO 2011

Allegato parte integrante

AI GENTILI CLIENTI LORO SEDI. Brugnera, 4 febbraio Circolare Informativa n. 15/2016

La proroga per il versamento delle imposte per i soggetti assoggettati agli studi di settore.

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI / INSUFFICIENTI VERSAMENTI D IMPOSTA

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

Temi speciali di bilancio

Premessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, Messaggio n. 220

CIRCOLARE N. 19/01. OGGETTO: Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario.

S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Fisco e Tributi. Deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro. Istanze di rimborso per gli anni dal 2007 al Newsletter febbraio 2013

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

REGOLARITA DEI VETTORI

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.222/2015 del personale operaio.

COMUNICAZIONE TELEMATICA FATTURE 3.000,00 EURO Decreto Legge del 31 Maggio 2010 n. 78 e Circolare del 30 Maggio 2011 n. 24/E

Informativa per la clientela di studio

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Provincia di Arezzo

COMUNE DI PULA PROVINCIA DI CAGLIARI. Settore Servizi alla persona DETERMINAZIONE N. 293 DEL 15/04/2016

OGGETTO: Casse e professionisti. Le scadenze contributive

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo

Studio Professionale Galli

ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI)

Decreto ministeriale 3 agosto 2000, n (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI

Nessuna spesa può, comunque, eccedere il limite del fondo di anticipazione assegnato mensilmente.

MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI. AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE 1 - PREMESSA

Comune di VERRUA SAVOIA. (Provincia di TORINO) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

3. LE SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME FORFETTARIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIGASIO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SOSTENERE L ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA FORMULA PRO SOLUTO. premesso

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Le novità del modello Unico ENC

REGOLAMENTO COMUNALE

Roma, 26 agosto Oggetto: MODELLO 730-SITUAZIONI PARTICOLARI, REDDITI 2012.

Comune di Siena SERVIZIO PERSONALE

A Equitalia S.p.A. Alla So.Ge.I. S.p.A

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

Circolare N. 147 del 23 Ottobre 2015

Offerta prodotti IVA e IRAP

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

RETTIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI ATTI DI GARA

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

SCADENZARIO Mese di LUGLIO

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale

VADEMECUM LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE

Cinque per mille 2016: aperte le domande di iscrizione

Conservazione digitale e dichiarazioni fiscali

Si riporta in allegato alla presente mail quanto disposto dal Miur in tema di sicurezza e salute nei luoghi

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

DIREZIONE GENERALE PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE Servizio V

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DA1

Transcript:

Prot. n. 387 Circ. n. 176 del 10 luglio 2017 FISCO A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Disegno di Legge (n. 3411/C) sulla compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti tributari. Illustrazione contenuti e prime valutazioni ANCE. Portiamo a conoscenza i contenuti di un importante Disegno di Legge 3411/C ora all esame in sede referente della Commissione VI (Finanze) della Camera, in prima lettura (Relatore Sibilia M5S) con cui viene introdotta una nuova disposizione nel D.P.R. 602/1973 (art.28-sexies), con l intento di agevolare la Compensazione universale tra i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione ed i debiti tributari, tenuto conto dell eccessiva lentezza dei tempi di pagamento della P.A.. Infatti, nonostante le ripetute iniezioni di liquidità da parte del Governo, i ritardi nei pagamenti continuano a permanere, e si è ancora lontani dal rispetto del termine ordinario di trenta giorni fissato dalla legge (art.4 co.2, del D.Lgs. 231/2002), modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. N.B. Il provvedimento, di portata generale, favorirebbe anche le imprese operanti nel settore delle costruzioni, titolari di appalti di lavori nei confronti della P.A.. Tale nuova modalità di recupero dei crediti commerciali vantati verso la P.A. si aggiungerà agli ulteriori strumenti a disposizione del contribuente, quali: - la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[1]; - la compensazione con i debiti fiscali risultanti a seguito della chiusura anticipata delle liti[2]. * * * * * Di seguito si illustrano in sintesi i contenuti del DdL 3441/C, relativo alla cd. compensazione universale, nonché le prime valutazioni dell ANCE. pag. 1

P.A. COINVOLTE E CREDITI COMMERCIALI COMPENSABILI Si tratta di tutte le Amministrazioni pubbliche (cfr. art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001) e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Come noto, queste vengono individuate nello Stato e sue articolazioni, come le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le università, le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli IACP, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'aran e le Agenzie fiscali. Potranno essere oggetto di compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a «somministrazioni e forniture di beni e servizi». CERTIFICAZIONE DEL CREDITO Il credito vantato nei confronti della P.A. deve essere certificato secondo le ordinarie modalità già previste dalla normativa, e deve contenere la data prevista per il pagamento (cfr. art. 9, co.3-bis, o 3- ter, lett.b, del D.L. 185/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009). Al riguardo, verrà utilizzata la piattaforma per la certificazione dei crediti della P.A.., già in uso (cfr. http://certificazionecrediti.mef.gov.it/). DEBITI OGGETTO DI COMPENSAZIONE Su richiesta del debitore, potranno essere compensati i debiti relativi a: a. IRPEF/IRES, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; b. IVA; c. imposte sostitutive dell IRPEF/IRES e dell IVA; d. IRAP; e. contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; pag. 2

f. contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (art.59, co.2, lett.a, del D.P.R. 917/1986 TUIR); g. premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; h. altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore. MODALITÀ OPERATIVE La compensazione universale verrà realizzata nell ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, mediante il Modello F24, che deve essere presentato esclusivamente mediante modalità telematiche[3]. Inoltre, viene stabilito che, per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell intero credito. Invece, per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore. L avvenuta compensazione verrà trasmessa immediatamente per via telematica alla piattaforma di certificazione dei crediti P.A., con modalità idonee a garantire l utilizzo del credito certificato. Entro sessanta giorni dal temine indicato nella certificazione, la P.A. interessata è tenuta al versamento dell importo certificato, oggetto di compensazione su un apposito Fondo di contabilità speciale. In caso di mancato versamento, l Erario procederà al recupero del credito in capo alla P.A., mediante la riduzione (pari all'importo pag. 3

certificato), delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo. EFFICACIA DELLA COMPENSAZIONE UNIVERSALE VALUTAZIONE COMPLESSIVA ANCE Le modalità di attuazione della compensazione universale fra crediti verso la P.A. e debiti tributari verranno stabilite con Decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Provvedimento presenta un sicuro interesse per tutti i soggetti coinvolti in contratti con la P.A., ivi comprese le imprese di costruzioni, specie per quel che riguarda gli appalti pubblici di lavori. Per la prima volta viene, infatti, affrontato in modo generale il tema dell utilizzo in compensazione dei crediti vantati dagli operatori economici nei confronti della P.A., al fine di risolvere definitivamente le criticità legate ai fisiologici ritardi nei pagamenti dei corrispettivi. Infatti, il Provvedimento non introduce solo disposizioni di principio, ma individua una disciplina completa, comprensiva delle modalità applicative generali dello strumento (ferma restando, poi, l emanazione di un specifico Decreto attuativo, a cui resta comunque subordinata l entrata in vigore dell intera materia). In sostanza, rispetto alle attuali forme di compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti tributari (riferiti a cartelle esattoriali, ovvero ad importi risultanti dall accesso ad istituti deflativi del contenzioso), la principale novità riguarda le caratteristiche dei debiti, il cui importo prescinde da situazioni di morosità del contribuente, ovvero da accordi con il Fisco in sede di verifica fiscale. Si tratta, quindi, di debiti che giungono alla loro naturale scadenza, i cui importi devono essere dichiarati e versati entro le tempistiche ordinariamente previste a seconda della specifica imposta. pag. 4

E direttamente in fase di versamento ordinario che verrà consentito, mediante F24, di effettuare la compensazione tra i crediti verso la P.A. e le imposte (ivi comprese le ritenute fiscali e contributivo/assistenziali). Pertanto, tale meccanismo consentirà di recuperare in breve tempo i crediti certificati verso la P.A., in ogni periodo d imposta, secondo le modalità già in uso per la compensazione fra crediti e debiti di natura fiscale. Tenuto conto dell importanza del Provvedimento, l ANCE auspica che lo stesso possa essere velocemente approvato prima della fine della Legislatura, rappresentando uno strumento essenziale per risolvere il problema dei ritardati pagamenti delle P.A.. Schema riepilogativo CREDITI COMPENSABILI ENTI DEBITORI (art. 1, co.2, D.Lgs.165/2001) DEBITI COMPENSABILI crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni e forniture di beni e servizi Stato enti pubblici nazionali regioni enti locali enti del servizio sanitario nazionale ulteriori P.A. (ad es. scuole di ogni ordine e grado società a prevalente partecipazione pubblica IRPEF/IRES e relative addizionali IVA imposte sostitutive dell IRPEF/IRES e dell IVA; IRAP; contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi altre entrate tributarie, previdenziali ed assicurative CONDIZIONI preventiva acquisizione, da parte del creditore, della certificazione, emessa in forma elettronica, relativa all esigibilità del credito, rilasciata dall ente debitore, con la data prevista per il pagamento pag. 5

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE presentazione in forma telematica del Modello F24, entro le ordinarie tempistiche per il versamento delle imposte e dei contributi, con registrazione nella piattaforma dell avvenuta compensazione Cordialmente. IL DIRETTORE dott. Leonardo Pesadori All.: c.s. [1] Ai sensi dell art.28-quater del D.P.R. 602/1973. Per la compensazione nel corso del 2017, cfr. anche l art.9-quater, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella Legge 96/2017 (cfr. nostra circolare n. 162/2017). [2] Ai sensi dell art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973. [3] Cfr. anche art.17 del D.Lgs. 241/1997. pag. 6