LA VALUTAZIONE del RISCHIO ELETTRICO Modulo B (4 ore)

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Corso di formazione R.S.P.P. D.Lgs.195/2003 e Accordo Stato Regioni 26.01.2006 Modulo B Aggiornamento specializzazione per R.S.P.P. LA VALUTAZIONE del RISCHIO ELETTRICO Modulo B (4 ore) Orsini D. SSIA Reggio Emilia Novembre 2014 1 2 MODULO B LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Argomenti Obiettivi D.Lgs. 81/08 Tit III capo III Valutazione del rischio elettrico: un approccio operativo Una possibile check list, strumento di lavoro Attività del SPP in relazione agli impianti elettrici Legge n. 46 del 5 marzo 1990 D.M. n.37 del 22/01/08 D.P.R. 462 del 22 ott. 2001 Adempimenti legislativi 3 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80) Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' Comma 1 i materiali - le apparecchiature - gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano Progettati costruiti installati - utilizzati - mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto prevedibili. 4

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80) Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di natura elettrica, considerando: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Comma 2 Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il datore di lavoro e dirigente e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro 5 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - (Art. 80) Comma 3 A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro: 1. adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, 2. individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali 3. predispone le procedure di uso e manutenzione. Il datore di lavoro e dirigente e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro Le procedure d uso e manutenzione devono tener conto: 1. Delle disposizioni legislative 2. Delle indicazioni dei manuali d uso e manutenzione 3. Delle pertinenti norme tecniche. Comma 3-bis N.B. sanzione per comma 4 che non 6 esiste - da 1.000 a 4.800 euro TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE REQUISITI DI SICUREZZA - (Art. 81) Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere: progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. Comma 1 Comma 2 Ferme restando le disposizioni legislative comunitarie di prodotto recepite, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche (eliminato: norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. ) 7 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE REQUISITI DI SICUREZZA - (Art. 81) Comma 3 Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto: delle disposizioni legislative vigenti; delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto; delle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. (eliminato: rientra nell art. 80 comma 3-bis ) 8

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE LAVORI SOTTO TENSIONE - (Art. 82) comma 1 E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, nonche' quando sono verificate le seguenti condizioni: a) procedure adottate e attrezzature utilizzate conformi alle norme tecniche; b) per sistemi di cat 0 e I (Vn < 1000V) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività. c) per sistemi di cat. II e III (Vn > 1000V): 1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa. PEI Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro 9 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE LAVORI SOTTO TENSIONE - (Art. 82) Comma 2 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende per (c.1, l.c, n.1) (lavori su parti in tensione per Vn > 1000 V) Comma 3 Hanno diritto al riconoscimento di cui sopra le aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente. 10 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE - (Art. 83) Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. tabella 1 dell'allegato IX TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE PROTEZIONI DAI FULMINI - (Art. 84) Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme tecniche. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro 11 12

TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE - (Art. 85) Comma 1 Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro Comma 2 Si considerano idonee le protezioni realizzate utilizzando le pertinenti norme tecniche dei cui all allegato IX 13 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE VERIFICHE - (Art. 86) Comma 1 Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Ddl e dirigente: sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro Comma 2 Con appositi decreti ministeriali verranno stabilite, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. Comma 3 L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Ddl e dirigente: sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro 14 TITOLO III - CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE QUADRO NORMATIVO ALLEGATO IX Si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI, CEI, CEN, CENELEC, IEC, ISO L applicazione delle suddette norme dovrà tenere conto dei seguenti principi: 1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati. 2. L adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati. 15 La norma europea CEI EN 50110 (CEI 11-48) e la norma CEI 11-27 si basano sugli stessi principi del D.Lgs. 81/08 (analisi del rischio, formazione, organizzazione, ecc.) Tutti i tipi di lavoro elettrico hanno pari dignità e stesso livello di sicurezza accettabile 16

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI DIPENDENTI / UTILIZZATORI si dividono in: PERSONE COMUNI: la sicurezza dell uso dell impianto elettrico è garantita dalla costruzione dell impianto a regola d arte. PERSONE ADDESTRATE: la sicurezza nell esecuzione dei lavori elettrici si ottiene con l osservanza delle procedure che garantiscono un livello accettabile ATTENZIONE: SPESSO VIENE TRALASCIATA LA FORMAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI e AI LAVORI ELETTRICI. Anche degli operatori comuni NON MANUTENTORI CEI 64-8/2 Art. 29.1 PERSONA ADDESTRATA Persona avente conoscenze tecniche o esperienza (persona esperta), o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di prevenire i pericoli dell elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate (persona avvertita). Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo: al tipo di operazione al tipo d impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare Alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di personale più preparato 17 18 Contratti d appalto / Formazione del personale In base all art.26 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all interno dell azienda deve: Verificare idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici Fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici Coopera all attuazione delle misure di prevenzione Coordina interventi di protezione dai rischi In base all art.2, 18, 37, 73 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve: Assicurare formazione adeguata in materia di sicurezza con particolare riferimento alle mansioni del lavoratore Assicurare una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. 19 DEFINIZIONE DI LAVORO ELETTRICO CEI EN 50110 (3.1.2) Esercizio Attività lavorative necessarie per il funzionamento di impianti elettrici: operazioni di manovra, controllo, monitoraggio e manutenzione inclusi i lavori elettrici e quelli non elettrici. CEI 11-27 (3.8) Lavoro elettrico Intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) con presenza di rischio elettrico, quali: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni. Si è in presenza di un lavoro elettrico solo quando viene coinvolta una parte attiva (in tensione o fuori tensione) di un impianto elettrico NON SONO LAVORI ELETTRICI installazione di nuovo impianto interventi che prevedono l avvicinamento o il contatto con involucri o parti isolanti di impianti costruiti a regola d arte 20

Lavori elettrici Lavori elettrici 21 22 Lavori elettrici Lavori elettrici 23 24

Lavori elettrici Analisi del rischio sugli IMPIANTI ELETTRICI Elettrocuzione (Scossa elettrica) Contatto diretto Contatto indiretto Tetanizzazione Crampo muscolare Fibrillazione cardiaca Arresto cardiaco Arresto respiratorio Ustione 25 Innesco incendio Propagazione incendio Segnalazione / Evacuazione Controllo dei processi Surriscaldamento Arco elettrico Contributi all incendio Tipo cavi, protezioni, ecc. Utility per segnalazione / evacuazione Qualità dell impianto elettrico in relazione alla sicurezza del processo 26 Una possibile CHECK LIST CHKLST 4 capitoli totale 100 punti DOCUMENTAZIONE / VERIFICHE / CONTROLLI: punteggio max complessivo _20_ PROTEZIONE DELLE PERSONE COMUNI punteggio max complessivo _30_ PROTEZIONE DURANTE i LAVORI ELETTRICI o di LAVORI NON ELETTRICI in VICINANZA D IMPIANTI ELETTRICI NON PROTETTI punteggio max complessivo _30_ PROTEZIONE da ALTRI RISCHI di NATURA ELETTRICA punteggio max complessivo _20_ 27 28

Locali ad uso zootecnico allegati 29 30 Locali ad uso medico Ambienti a Maggior Rischio in Caso d IncendiO ex TIPO A SIMILITUDINE CON PUNTI DEL DM 12/02/1982 (ora DPR 151/11) CHE INDIVIDUA ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO SCUOLE: DI OGNI ORDINE, GRADO, TIPO, ACCADEMIE O SIMILI NEGOZI: 400 M 2 LORDI INCLUSI MAGAZZINI SERVIZI DEPOSITI EDIFICI: CIVILI - ALTEZZA in GRONDA > 24m - SOLO I SISTEMI DI VIE D USCITA E CONDOTTI DI VENTILAZIONE FORZATA allegati 31 EDIFICI PREGEVOLI: BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE COLLEZIONI (non nominati i luoghi di culto) SEMPRE SE OGGETTI DI INTERESSE CULTURALE SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLO STATO 32

Ambienti a Maggior Rischio in Caso d IncendiO ex TIPO C LAVORAZIONE - CONVOGLIAMENTO MANIPOLAZIONE - DEPOSITO di Condutture ammissibili ambienti MARCIO A) LEGNO, CARTA, PAGLIA, GRASSI LUBRIFICANTI, TRUCIOLI, FIBRE COMBUSTIBILI B) LIQUIDI CON CCFP > 40 (o alla max T ambiente) QUANDO NON POSSONO VENIRE IN CONTATTO CON L ARIA A Temp > DELLA Temperatura d infiammabilita QUANDO LA CLASSE DEL COMPARTIMENTO E PARI O SUPERIORE A 30 Il DM 9 Marzo 2007 ha abrogato la circ 91 del 1961. CLASSE 30 => carico incendio specifico = 450MJ/m 2 33 34 Condutture ammissibili ambienti MARCIO 35 36

39 40 38 Estremi del progetto Omologazione!!

41 42 QUADRI ELETTRICI e LORO CERTIFICAZIONI - (norma CEI 17-13) I quadri elettrici devono essere forniti di: documenti di certificazione targhe di identificazione previste dalla Norma CEI 17-13/1, dalle Guide CEI 23-49 e 23-51, nonché dai Decreti Legislativi 476/92 (compatibilità elettromagnetica) e 626/96 (direttiva bassa tensione). Il costruttore dei quadri messi in servizio dopo l entrata in vigore della Direttiva 73/237CEE (Direttiva bassa tensione) recepita dal D.lgs 626/96, dovrà provvedere alla dichiarazione e marcatura CE utilizzando come guida la Norma CEI 0-5 e la CEI 17-13/1 o 23-51. 43 44

AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE - (tit. XI - D.Lgs. 81/08) Art. 293 - Commi 1 e 2 Il datore di lavoro: ripartisce in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. (allegato XLIX) assicura che per le aree individuate siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L. LEGENDA PLANIMETRIE CON INVILUPPO DELLE ZONE VERIFICHE Art. 296 Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del DPR 462/01. 45 46 Classificazione delle aree Inviluppo delle zone DETTAGLI COSTRUTTIVI per gli INSTALLATORI e MANUTENTORI Sono spesso sottovalutati, mentre ricoprono una grande importanza sia da un punto di vista elettrico sia da un punto di vista meccanico. Raramente l installatore è in grado di eseguire correttamente il suo lavoro senza i particolari d installazione 47 48

D.P.R. 462 modulistica (1/7) 49 50 D.P.R. 462 - tabella riassuntiva Impianto Messa in servizio Omologaz. CEI 0.14 Verifiche Verifiche periodiche a campione (guida applicazione DPR 462/01) p.to 2.2.1 2.2.1 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche TO /08 A degli Sono soggetti a denuncia gli impianti realizzati ai sensi 81 OG gs articoli 38 e 39 del DPR 547/55 per la protezionerdalle L fulminazioni, e relativi a: AB l D O 11 AT 51/ G 1 O R aziende e lavorazioni espressamente indicati nel DPR 689 del R P 26 maggio 1959; ABal D d da Imp. di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Impianti nei luoghi con pericolo di esplosione Il datore di lavoro può mettere in esercizio l impianto dopo che l installatore ha rilasciato la dichiarazione di conformità E la dichiarazione 2/5 anni AUSL di conformità (ARPA) o rilasciata organismi dall installatore abilitati ISPESL i camini industriali per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle Norme CEI 81-1 e 81-4, impone l obbligo della protezione; AUSL 2 anni AUSL (ARPA) o organismi abilitati 57 le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, situati all aperto, per i quali il calcolo del rischio dovuto al fulmine, effettuato secondo le indicazioni delle Norme CEI 81-1 e 81-4, impone l obbligo della protezione..

CEI 0.14 p.to 2.2.1 Non sono soggetti a denuncia gli impianti di protezione dai fulmini non espressamente indicati dal DPR 27 aprile 1955 n. 547, e decreti ad esso collegati, anche se, la valutazione del rischio dell ambiente di lavoro, effettuata secondo le indicazioni del D Lgs 626/94 con le modalità indicate dal CT 81 del CEI, evidenzia, per tali strutture, la necessità della protezione. Non sono soggetti a denuncia neanche le strutture di cui sopra nelle quali è richiesto solo un impianto di protezione (LPS) interno. Articolo 40 DPR 547/55 ABROGATO DALL ART. 9 del D.P.R. 462 DEL 22/10/2001 CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza. DPR 547/55 Articolo 38 SCARICHE ATMOSFERICHE Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei: a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'articolo 36; b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo. Articolo 39 STRUTTURE METALLICHE ED IMPIANTI DI MESSA A TERRA Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. DPR 547/55 Articolo 36 LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.

Attività soggette: Tab A DPR 689/59 1/3 Guida tecnica INAIL (aprile 2012) 3.2 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Nell ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell art. 80 lettera e) e dell art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all obbligo di denuncia di cui all art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1 : perdita di vite umane). allegati 63 RIFERENDOSI ALLA STRUTTURA PRIVA DI LPS INTERNO o ESTERNO 68 69

CEI 64-8/6 - Verifiche (controlli) 70 Elenco delle verifiche da effettuare (non esaustivo): Continuità dei conduttori (Attivi e PE) Continuità dei conduttori EQP e EQS Riso (Resistenza Isolamento) Zg (Impedenza Anello di Guasto) Protez dai contatti indiretti mediante interruzione di corrente (differenziali o dispositivi di massima corrente) Caduta di Tensione 71 73 73

74 76 74 76 75 77 77

Grado di protezione IP 1 e 2a cifra 79 78 79 Grado di protezione IP lettera addizionale La lettera addizionale ha lo scopo di designare il livello di inaccessibilità dell involucro alle dita o alla mano, oppure ad oggetti impugnati da una persona. A Per i contatti diretti deve essere assicurato almeno il grado di protezione Lettera addizionale IPXXB Descrizione sintetica Protetto contro l accesso con il dorso della mano Il calibro di accessibilità di diametro 50 mm deve mantenere un adeguata distanza dalle parti pericolose B C D Protetto contro l accesso con un dito Il dito di prova di diametro 12 mm e di lunghezza 80 mm deve mantenere una adeguata distanza dalle parti pericolose Protetto contro l accesso con un attrezzo Il calibro di accessibilità di diametro 2,5 mm e di lunghezza 100 mm deve mantenere un adeguata distanza dalle parti pericolose Protetto contro l accesso con un filo Il calibro di accessibilità di diametro 1,0 mm e lunghezza 100 mm deve mantenere un adeguata distanza dalle parti 80 81 pericolose 80 81

Grado di protezione IP esempi 82 84 82 84 83 85 83 85

Aperture su involucri aperture quadri Le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette con grado di protezione minimo IP2X o IP XXB. Quando per accedere ai componenti sia necessario togliere barriere, aprire involucri esso deve essere possibile solo: con l uso di una chiave o attrezzo, oppure se, dopo l interruzione dell alimentazione alle parti attive contro le quali le barriere o gli involucri offrono protezione, il ripristino dell alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura delle barriere o degli involucri stessi, oppure se, quando una barriera intermedia con grado di protezione non inferiore a IP2X o IPXXB protegge dal contatto con parti attive, tale barriera possa essere rimossa solo con l uso di una chiave o di un attrezzo.(cei 64.8 art. 412.2.4) ATTENZIONE: VALE sia per LAVORI ELETTRICI sia durante la NORMALE CONDUZIONE DELL ATTIVITA LAVORATIVA 86 86 88 87 89 87 89

Esempi impianto disperdente / messa a terra 90 90 91 91 92 92 93

94 95 Lavori elettrici Lavori non elettrici 96 97

TITOLO I - Capo III - Sezione I - Art 26 D.Lgs. 81/08 Obblighi connessi ai contratti d appalto Verifica Idoneità Tecnico - Professionale Comma 1.a Il Datore di Lavoro Committente o i suoi Dirigenti verificano preliminarmente la idoneità tecnico professionale di Imprese Appaltatrici Lavoratori Autonomi Per lavori da affidare: In appalto Con contratto d opera Con contratto di somministrazione Sanzione 1.500 Euro 98 99 Art 26 D.Lgs. 81/08 Verifica Idoneità Tecnico - Professionale Comma 1.a La verifica della idoneità tecnico professionale avviene secondo le modalità previste da apposito DPR da emanarsi entro il 30 aprile 2009. Fino alla entrata in vigore di tale DPR la verifica è eseguita acquisendo almeno: Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio; Sanzione 1.500 Euro Autocertificazione dell impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell art.47 DPR 445/00 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ef - 08 100 IN BASE ALLA: ISTRUZIONE ESPERIENZA AFFIDABILITA LE PERSONE SONO SUDDIVISE IN: COMPETENZE PERSONA ESPERTA (PES) Persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di evitare i pericoli che l elettricità può creare (Modulo 1A + 1B) PERSONA AVVERTITA (PAV) Persona formata, adeguatamente istruita in, relazione alle circostanze contingenti, da Persone Esperte, per metterla in grado di evitare i pericoli che l elettricità può creare PERSONA COMUNE (PEC) Persona non Esperta e non Avvertita nel campo delle attività elettriche 101

Persona Esperta / Avvertita / Idonea In base alla norma CEI EN 50110 (e dal DLgs81/08) i LAVORI SOTTO TENSIONE possono essere eseguiti solo da PERSONA IDONEA PERSONA a cui sono riconosciute le capacità tecniche adeguate ad eseguire specifici lavori sotto tensione. PEI = PES o (PAV) + conoscenze teorico - pratiche relative ai lavori sotto tensione (moduli 2A + 2B) IL DATORE DI LAVORO DEVE ATTRIBUIRE AI SUOI DIPENDENTI (per iscritto) LE CONDIZIONI DI PES - PAV - PEI 102 IL DATORE DI LAVORO ATTESTA PER ISCRITTO L IDONEITA DEI LAVORATORI DIPENDENTI PER TUTTI O PARTE DEI LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE PER VALUTARE LA PERSONA IL DATORE DI LAVORO PUO ASSUMERE UNA O PIU DELLE SEGUENTI ATTIVITA FORMATIVE: ATTIVITA LAVORATIVE E FORMATIVE PREGRESSE FREQUENZE A CORSI SPECIFICI FORMAZIONE SVOLTA NELL AMBITO AZIENDALE PER VALUTARE LA PERSONA IL DATORE DI LAVORO DEVE BASARSI SULL ACCERTAMENTO DI ALTRI REQUISITI QUALI AD ESEMPIO: IDONEITA PSICOFISICA CURRICULUM PROFESSIONALE COMPORTAMENTI SEGUITI NELL ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA,CON RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA IL DATORE DI LAVORO E RESPONSABILE DEL MANTENIMENTO O REVOCA DELLE IDONEITA CHE EGLI STESSO HA RICONOSCIUTO IL DATORE DI LAVORO PUO ATTESTARE L IDONEITA NEI LAVORI SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E 1 DEI LAVORATORI DIPENDENTI CHE GIA SVOLGONO LAVORI SOTTO TENSIONE SEGUENDO LE LINEE GUIDA DELLA CEI 11-27 ART. 12.2.1.1. IN PARTICOLARE : PERSONE CHE A LORO GIUDIZIO HANNO MATURATO LA NECESSARIA FORMAZIONE TECNICO PRATICA PREVISTA. PERSONE CHE A LORO GIUDIZIO NON HANNO MATURATO LA NECESSARIA FORMAZIONE TECNICO PRATICA PREVISTA SUBORDINANDOLA AD UNA FORMAZIONE CHE PREVEDA I CONTENUTI DAL LIVELLO 2A E 2B DELLA CEI 11-27. IL DATORE DI LAVORO O I LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO ATTIVITA LAVORATIVA SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E 1, DEVONO POSSEDERE LE CONOSCENZE NECESSARIE PER L IDONEITA E, QUANDO RICHIESTA, AUTOCERTIFICARLA. SI RACCOMANDA, PER QUANTO POSSIBILE, CHE TALE AUTOCERTIFICAZIONE SIA BASATA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEI LAVORO SOTTO TENSIONE SU SISTEMI DI CATEGORIA 0 E 1 PER I QUALI SI E IN POSSESSO DI ADEGUATA ESPERIENZA. SI RACCOMANDA CHE LA FORMAZIONE RELATIVA AL MODULO 1A ABBIA UNA DURATA DI ALMENO 10 ORE. 2A ABBIA UNA DURATA DI ALMENO 4 ORE. 104 105

FIGURE PROFESSIONALI DEFINITE (ruoli) URI RI URL PL Unità Responsabile d Impianto Responsabile d Impianto Unità Responsabile dei Lavori Preposto ai Lavori 106 107 URI = Unità Responsabile d Impianto: Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire: ESERCIZIO in sicurezza dell impianto elettrico mediante REGOLE e ORGANIZZAZIONE durante il NORMALE ESERCIZIO dell IMPIANTO RI = Responsabile d Impianto: Persona, nominata da URI, responsabile DURANTE L ATTIVITA DI LAVORO, della SICUREZZA DELL IMPIANTO ELETTRICO Redige il Piano di Lavoro Condivide la metodologia di lavoro con URL Collegamento tra URL / PL / altri ruoli Coordinamento obbligatorio (procedure) quando due o più impianti hanno RI Attua MANOVRE (anche delegando a PES/PAV) per messa in sicurezza diversi prima dell esecuzione dei LAVORI Identifica e delimita zona di lavoro Garantisce mantenimento condizioni di sicurezza durante il LAVORO Consegna impianto al PL, con relativa autorizzazione al LAVORO Riceve la conclusione dei lavori da PL per il ripristino d esercizio Riconsegna l impianto a URI (se del caso) 109 108 ORGANIZZAZIONE del LAVORO (elettrico) CEI 11-27 punto 4.3.1 Ciascun impianto elettrico, durante un attività di LAVORO DEVE Essere affidato alla responsabilità di un RI

URL = Unità Responsabile dei Lavori: Unità (o persona) a cui è demandato l incarico di eseguire i lavori: Può coincidere con PL (deve essere un PES) Verifica preliminare e condivisione scelta metodologica con RI Predispone piano d intervento Individua PL e addetti al lavoro Organizza gli operatori Verifica disponiblità di procedure, attrezzature, DPI, mezzi di supporto Verifica della formazione e eventuale idoneità (PEI) degli operatori PL = Preposto alla conduzione dei Lavori: Persona designata alla RESPONSABILITA della CONDUZIONE OPERATIVA sul POSTO di LAVORO Sovrintende ai lavori (preposto D.Lgs. 81/08 -? - ) Recepisce e condivide il Piano d intervento Conduzione operativa del LAVORO Presa in carico e riconsegna da URL (o direttamente a RI se non c è URL) Verifica assenza tensione, messa a terra e in c.c. (nei lavori fuori tensione) Adotta misure per lavori in prossimità di parti attive Verifica mantenimento condizioni previste dal piano d intervento Assegna i compiti ai diversi operatori Illustra i compiti assegnati (coadiuvato da check list) Controlla comportamento del personale (anche uso di DPI) Funzione di collegamento con RI e altre figure interessate ai lavori Prende decisioni circa l inizio, la continuazione, la sospensione dei lavori (anche per condizioni atmosferiche) 110 111 ORGANIZZAZIONE del LAVORO (elettrico) CEI 11-27 punto 4.3.1 e 4.3.2 Ciascun attività lavorativa (elettrica), DEVE Essere posta sotto la responsabilità di un PL Coordinamento obbligatorio (procedure) quando due o più impianti hanno RI diversi Nessun lavoro oggetto della CEI 11-27 deve effettuarsi SENZA CHE SIANO INDIVIDUATI RI e PL Misura senza rischio elettrico: Quadro > IPXXB Tenendo conto di: Tipo di puntali Distanza delle parti attive Tipo di lavoro Non c è rischio di contatto accidentale né cortocircuito accidentale Coordinamento obbligatorio (accordi formali di consultazione e cooperazione) quando due o più impianti hanno RI diversi 112 113

Misura con rischio elettrico: Quadro > IPXXB Tenendo conto di: Tipo di puntali Distanza delle parti attive Tipo di lavoro C è rischio di contatto accidentale ma non di cortocircuito accidentale Deve essere eseguita da PES o PAV con idoneità ai lavori sotto tensione Con DPI (Guanti), ma senza necessità di visiera Misura con rischio elettrico: Quadro < IPXXB Tenendo conto di: Tipo di puntali Distanza delle parti attive Tipo di lavoro C è rischio di contatto accidentale e di cortocircuito accidentale Deve essere eseguita da PES o PAV con idoneità ai lavori sotto tensione Con DPI (Guanti) e CON necessità di visiera contro il cortocircuito 114 115 DISTANZE in ARIA e DEFINIZIONE DELLE ZONE D L = distanza LIVE Limite esterno dei lavori sotto tensione D v = distanza Vicinanza Limite esterno dei lavori in prossimità In BT: D L =0cm D V =30cm D A9 = distanza all.to IX Limite esterno dei lavori non elettrici Parte attiva non protetta o non adeguatamente protetta 116 117 117

118 118 120 119 121 119 121

122 124 122 124 123 123 125

126 128 127 129 127

130 132 131

134 135 136 137

Fonte: www.hilti.com 138 139 140 141

Bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra - Low Voltage) E un sistema che deve essere alimentato da una sorgente autonoma di sicurezza, deve garantire la separazione galvanica rispetto agli altri sistemi elettrici e non deve avere punti a terra. Se sono rispettati questi requisiti il sistema non assume tensioni superiori a quelle nominali. Bassissima tensione di protezione PELV (Protective Extra Low Voltage) E' un sistema a bassissima tensione alimentato da una sorgente di sicurezza e con una separazione di protezione rispetto gli altri sistemi elettrici, ma con un punto collegato a terra. Fonte: www.elektro.it 142 Fonte: www.elektro.it 143 Qual è la differenza tra SELV e PELV? Qual è la differenza tra SELV e PELV? Perché devo collegare a terra il secondario in un caso e nell altro è addirittura vietato? Un doppio guasto a terra non interrotto potrebbe cortocircuitare uno o più contatti determinando situazioni pericolose per l'operatore: A) il fine corsa S3 provoca un avvio imprevisto della macchina; B) il contatto K1 determina l'avvio intempestivo della macchina C) l'azionamento del pulsante d'arresto S1 non sortisce alcun effetto sul 144 teleruttore K1 e la macchina continua a funzionare. 145

Qual è la differenza tra SELV e PELV? Perché devo collegare a terra il secondario in un caso e nell altro è addirittura vietato? CHKLST- AZIONI DI MIGLIORAMENTO - TEMPI Per mancata protezione dai contatti diretti / indiretti per persone comuni: Immediate azioni di protezione Punteggio 0-65 immediate azioni di miglioramento Priorità a tutti i punti che hanno punteggio 0 Punteggio 65-100 azione di miglioramento entro 1 anno non inferiore al 20% del gap tra il punteggio raggiunto e il punteggio massimo: Es: p.ti 70 100-70=30 20% di 30=6...entro il 2015 occorre raggiungere 76 p.ti 76 100-76=24 20% di 24=5 entro il 2016 occorre raggiungere 81 146 147 Grazie per l elettrocuzione ops Grazie per l attenzione!!!! 148