Articolo 1 Oggetto e definizioni

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REGOLAMENTO PER I LABORATORI CHE ESEGUONO LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA CHE NON RIENTRANO NELLA DIRETTIVA 2004/22/CE (NOTA COME DIRETTIVA MID - MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE), RECEPITA CON DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2007, N. 22. Articolo 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l avvio e lo svolgimento della verificazione periodica degli strumenti di misura, previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive del 28 marzo 2000, n. 182, e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2001. Il presente regolamento non si applica agli strumenti di misura previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2007, n. 22. 2. Ai fini del riconoscimento dell avvio e dello svolgimento della verificazione periodica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio di Brescia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con le modalità indicate al successivo art. 2, secondo quanto previsto nell art. 19 della legge 241/90. 3. Nel prosieguo è da intendersi: a) per Regolamento, il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182; b) per Decreto, il decreto ministeriale 10 dicembre 2001; c) per Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Brescia; d) per Direttiva, la direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 4 aprile 2003; e) per verificazione periodica, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti per pesare e per misurare dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante la rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico. Articolo 2 Segnalazione certificata di inizio attività 1. Il laboratorio può avviare l attività dalla data di presentazione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio, purché la segnalazione sia stata trasmessa telematicamente tramite Comunicazione unica (ComUnica) al Registro delle imprese o allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Al fine di agevolare la presentazione della SCIA è stato predisposto il modello di comunicazione SCIA e la modulistica da allegare al predetto, che contiene i seguenti elementi:

a) l indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si intende eseguire la verificazione periodica; b) l indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione, corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative; c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature; d) l elenco del personale incaricato della verificazione, in possesso di un adeguata formazione tecnica e professionale e di una conoscenza soddisfacente con relative qualifiche e titoli professionali e con l indicazione del responsabile della verificazione; e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all art. 2 del Decreto, come previsto dal successivo art. 3; f) la documentazione comprovante il possesso della certificazione di cui al successivo comma 3, ovvero, copia della domanda di richiesta di una delle summenzionate certificazioni con l evidenza dell accettazione dell incarico da parte dell ente di accreditamento/certificazione; g) il facsimile del contrassegno di verificazione periodica con il logo del laboratorio conforme all allegato I del Regolamento; h) l impegno a seguire nella verificazione periodica le procedure vigenti; i) l impegno a comunicare entro 30 giorni dall esecuzione della verifica alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni suddette effettuate nell ambito della relativa provincia; j) l impegno a conservare per almeno cinque anni copia della documentazione comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate, e precisamente: i dati identificativi dell utente, la categoria di strumenti verificati, marca, modello numero di serie e le caratteristiche metrologiche, data di intervento di verifica, l esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. 2. Alla SCIA deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare: a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell attività di verificazione da parte del laboratorio, b) che il personale incaricato della verificazione si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale, c) qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la dirigenza e il personale della struttura che svolge l attività di verificazione periodica è indipendente dalla dirigenza delle attività di manutenzione e riparazione.

3. Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla segnalazione, ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all art. 3 del Decreto, la documentazione comprovante che: a) i campioni di riferimento sono tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare; b) sia in possesso del certificato di accreditamento rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da Accredia o altro ente di cui all art. 4 comma 1, Regolamento CE 765/2008, con specifico riferimento all attività per la quale viene presentata la SCIA; c) sia in possesso del Certificato emesso ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 da cui risulti che il laboratorio opera, per la parte inerente l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021. Il laboratorio deve essere in possesso di un sistema di garanzia della qualità, purché l attività di verificazione periodica degli strumenti di misura, per la quale si chiede il riconoscimento, sia contemplata nella certificazione del sistema qualità sottoposto a certificazione e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell ambito delle procedure. Il laboratorio dovrà essere in possesso di detta certificazione entro 180 giorni dalla data di invio della SCIA e provvederà ad inviarne copia alla Camera di Commercio. Articolo 3 Controlli successivi 1. Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento, la Camera di Commercio assegna e comunica al laboratorio il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all iscrizione dell interessato nell apposito elenco creato all interno del sito camerale (www.bs.camcom.it). 2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, la Camera di Commercio effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero, in caso di irregolarità, notifica all interessato l ordine motivato di sospensione dell attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività dichiarata con la SCIA, disponendo, se del caso, l eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere conforme alla normativa vigente, entro un termine in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, gli strumenti eventualmente verificati con esito positivo. 3. Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di

prosecuzione dell attività e a rimuovere gli effetti dannosi; è comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l attività conforme alla normativa di riferimento. 4. La Camera di Commercio provvede, inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, a effettuare una verifica dei requisiti posseduti dal laboratorio richiedente attraverso l effettuazione di uno o più sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa. 5. Al fine di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la Camera di Commercio ha la facoltà di esercitare, con frequenza, di norma, annuale, la vigilanza sul laboratorio avvalendosi dei funzionari dell ufficio metrico. 6. Nel caso in cui il laboratorio implementi l attività di verificazione periodica è obbligato a presentare una nuova SCIA senza ulteriori oneri. 7. Il laboratorio è tenuta a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione che intervenga, rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA. Articolo 4 Attività certificative del laboratorio 1. L esito positivo della verificazione periodica è attestato, mediante l apposizione su ogni strumento del contrassegno di cui all art. 3, comma 2, del Regolamento, dall operatore che rilascia all utente metrico l attestato scritto di avvenuta verificazione periodica. 2. Le caratteristiche del suddetto contrassegno sono indicate nell allegato I al presente regolamento. Nel contrassegno di cui sopra sono indicati gli elementi identificativi del laboratorio che ha effettuato la verificazione; essi sono costituiti dal marchio depositato e dalla scritta Laboratorio BS seguito dal numero caratteristico attribuito al laboratorio dalla Camera di Commercio di Brescia. 3.I laboratori informano la Camera di Commercio competente per territorio degli strumenti che, presentati alla verificazione periodica, risultano mancanti dei sigilli di garanzia previsti e apposti, secondo la normativa vigente. L obbligo di informazione di cui al punto precedente non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di garanzia sia attribuibile a operazioni di riparazione già comunicate alle Camere di Commercio, ovvero, effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta, ai sensi dell art.2, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 10 dicembre 2001. 4.Ai sensi dell art. 6, comma 5, della Direttiva Ministero delle attività produttive 30 luglio 2004, se la riparazione di uno strumento di misura è eseguita da un organizzazione al cui interno è ricompreso un laboratorio riconosciuto idoneo, la verificazione deve essere eseguita dal laboratorio medesimo entro 2 giorni.

5.In caso di esito negativo della verificazione periodica, l operatore non appone alcun contrassegno, ma ha l obbligo di comunicarne l esito alla Camera di Commercio competente, entro i 3 giorni successivi. Articolo 5 Tariffe 1. Per la somma dovuta per le spese di istruttoria, accertamenti, registrazioni, vigilanza e pubblicità in occasione dell avvio dell attività si fa riferimento al tariffario unico regionale. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di avvio, il laboratorio effettua il pagamento annuale dell importo stabilito dal tariffario unico regionale per il mantenimento dei requisiti. Articolo 6 Sospensione 1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente delegato, sospende l idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora: a) siano state riscontrate gravi irregolarità e difformità alle norme di legge nell operato del laboratorio; b) non risponda più ai requisiti degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 dicembre 2001; c) non rispetti le condizioni di cui al presente regolamento di riconoscimento; d) il laboratorio apponga il contrassegno di cui all allegato I, prescritto nel provvedimento, su strumenti che non presentano i requisiti richiesti; e) il laboratorio non adempie all obbligo d informazione di cui all art.6, comma 1 e 2, della direttiva 30 luglio 2004. 2. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è inibita la prosecuzione dell'attività. 3. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Articolo 7 Revoca 1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del Dirigente delegato competente per le attività di metrologia legale, inibisce la prosecuzione dell'attività quando, alternativamente: a) il laboratorio non rimuove, entro il termine di sei mesi

dall emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato; b) il laboratorio effettua ripetute violazioni. 2. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso a cura del laboratorio, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale. Articolo 8 Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori 1. La Camera di Commercio effettua la vigilanza sugli strumenti verificati dal laboratorio. A tal fine il laboratorio operante nel territorio nazionale può comunicare alla Camera di Commercio competente, il programma settimanale delle verificazioni che intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell utente, data ed ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica. In tal caso, la comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della verifica. 2. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori è effettuata sino al 5% degli strumenti verificati su base annuale. 3. I mezzi e le risorse necessarie alla verifica sul campo sono messi a disposizione su richiesta della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica. 4. Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano nel caso in cui il laboratorio, abbia effettuato la comunicazione di cui al comma 1) precedente e con le modalità nello stesso indicate. Articolo 9 Comunicazioni da parte dei laboratori 1. Il laboratorio comunica, entro 30 giorni dall esecuzione della verifica, gli esiti della medesima, esclusivamente in modalità telematica tramite il sito web http://webtelemaco.infocamere.it/. 2. Tale modalità è resa obbligatoria dall'1 febbraio 2014. Articolo 10 Pubblicità 1. La Camera di Commercio tiene aggiornato un elenco dei laboratori riconosciuti che può essere consultato sul sito internet della Camera www.bs.camcom.it. Tale elenco è pubblico. 2. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio, ad Unioncamere e al Ministero dello sviluppo economico, mediante l inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell elenco di cui al comma precedente.

ALLEGATO I Contrassegno da applicare sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica: VERIFICA PERIODICA SCADENZA MESE ANNO MESE 1 2 3 4 5 6 (scadenza) * Laboratorio BS 00 7 8 9 10 11 12 * marchio identificativo del laboratorio che ha effettuato la verificazione. Le caratteristiche tecniche sono descritte nell allegato II del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182: forma: quadrata; dimensione lato: maggiore o uguale a 40 mm; colore: fondo verde con carattere di stampa nero.