Sostenibilità, Energia e Green Economy. Legge n. 221/2015 e D. Lgs. n. 102/2014: requisiti, incentivi e opportunità per le imprese

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Transcript:

Sostenibilità, Energia e Green Economy. Legge n. 221/2015 e D. Lgs. n. 102/2014: requisiti, incentivi e opportunità per le imprese Caserta, 6 aprile 2016 Luca Leonardi

Il Decreto Legislativo n. 102/2014

Il D. Lgs. n. 102/2014 DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 165 del 18.07.2014) 3

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell energia e a superare le carenze del mercato che frenano l efficienza nella fornitura e negli usi finali dell energia. 4

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 3 - Obiettivo nazionale di risparmio energetico 1. L obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale. 5

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art.8, comma 1 Le grandi imprese [impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro] eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici [...] nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all allegato 2 al presente decreto. 6

Il D. Lgs. n. 102/2014 ALLEGATO 2 Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell energia I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati: a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico; b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative; Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione. 7

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 2 Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [Nota: il decreto legislativo n. 102/2014 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè in data 19.07.2014] le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici [Nota: EN 16247-5]. 8

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 3 Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. 9

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, comma 3 La norma richiamata dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 102/2014 richiama un Decreto Ministeriale da emanarsi. Si tratta del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013, che all'art. 2, comma 1, recita: Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica; b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento. 10

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 8, commi 9 e 10 Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell ottenimento della certificazione ISO 50001. All attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 11

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 12, comma 5 I soggetti di cui all articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 [Nota: ESCO ed Energy Manager], decorsi ventiquattro mesi dall entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 12

Il D. Lgs. n. 102/2014 Art. 13, commi 1 e 2 Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l uso efficiente dell energia. [...] All attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 13

Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico sul D. Lgs. n. 102/2014

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Definizione di "grande impresa": La grande impresa è l impresa che occupa almeno 250 persone, oppure l impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di. Una "grande impresa" è soggetta all obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, ovvero negli anni n-1 ed n-2. 15

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 "Imprese energivore": Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013. Pertanto, le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non sono soggette all obbligo di diagnosi. Risulta obbligata all esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l impresa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell elenco pubblicato presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, dell anno n-1. 16

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Diagnosi energetiche: Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 102/2014. Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l organismo preposto all esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA. 17

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Diagnosi energetiche: Ai sensi dell articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4. 18

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Diagnosi energetiche: La diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal 2015. Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell Allegato 2 del D. Lgs. n. 102/2014, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell adempimento dell obbligo. Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi. Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. 19

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Campionamento dei siti: Le imprese multisito soggette all obbligo devono effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. Nell effettuare la trasmissione dei risultati delle diagnosi all ENEA, l impresa multisito deve elencare tutti i propri siti, ivi compreso il loro consumo annuale, indicando inoltre i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le scelte fatte al fine di garantire la rappresentatività dei siti scelti. A tal fine, ENEA ha predisposto una metodologia per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi. 20

Chiarimenti del MISE sul D. Lgs. n. 102/2014 Comunicazione dei risultati delle diagnosi: L impresa che ha adottato un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 e che pertanto è esclusa dall obbligo di diagnosi di cui al primo periodo dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. 102/2014, è comunque tenuta a comunicare all ENEA l esito della diagnosi condotta nell ambito del sistema di gestione. Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale Rappresentante dell impresa soggetta all obbligo. 21

Certificazione ISO 50001, sistemi di gestione dell energia: i requisiti, le opportunità

La norma UNI CEI EN ISO 50001 La norma ISO 50001:2011 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso ( Energy management systems - Requirements with guidance for use ) è stata pubblicata il 15 giugno 2011. Tale norma è stata recepita dall UNI e pubblicata in lingua italiana, entrando a far parte del corpus normativo nazionale, sostituendo la precedente norma europea EN 16001:2009 (a partire dal 1 dicembre 2011). 23

Introduzione alla norma ISO 50001 La norma ISO 50001:2011 specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. Tale sistema considera gli obblighi legislativi che l'organizzazione deve rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare. Il sistema consente all'organizzazione di avere un approccio sistematico al continuo miglioramento della propria efficienza energetica. La norma descrive i requisiti per un continuo miglioramento sotto forma di un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, senza tener conto della sua forma. La norma però non definisce specifici criteri di prestazione energetica. La norma è applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia. 24

Introduzione alla norma ISO 50001 L obiettivo generale della norma ISO 50001 è quello di aiutare le organizzazioni a istituire i sistemi e i processi necessari a migliorare l efficienza energetica. Questo dovrebbe portare a riduzioni dei costi e delle emissioni di gas serra mediante una sistematica gestione dell energia. È applicabile a organizzazioni di ogni tipologia e dimensione indipendentemente dalle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali. La norma per i sistemi di gestione dell energia può essere utilizzata indipendentemente o integrata con qualsiasi altro sistema di gestione. 25

Articolazione della norma UNI CEI EN ISO 50001 Introduzione 1. Scopo 2. Referenze normative 3. Termini e definizioni 4. Requisiti del sistema di gestione dell energia Annex A (informativa) Guida all uso della norma Annex B (informativa) Corrispondenze fra ISO 50001:2011, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and ISO 22000:2005 Bibliografia 26

ISO 50001 Requisiti certificabili 4.1 Requisiti generali 4.2 Responsabilità della Direzione 4.2.1 Alta Direzione 4.2.2 Rappresentante della Direzione 4.3 Politica Energetica 4.4 Pianificazione energetica 4.4.1 Generalità 4.4.2 Requisiti legislativi e altri requisiti 4.4.3 Analisi energetica 4.4.4 Consumo di riferimento 4.4.5 Indicatori di prestazione energetica 4.4.6 Obiettivi energetici, traguardi energetici e piani d'azione della gestione dell'energia 4.5 Attuazione e funzionamento 4.5.1 Generalità 4.5.2 Competenza, formazione e consapevolezza 4.5.3 Comunicazione 4.5.4 Documentazione 4.5.5 Controllo operativo 4.5.6 Progettazione 4.5.7 Acquisto di servizi energetici, prodotti, apparecchiature ed energia 4.6 Verifica 4.6.1 Monitoraggio, misurazione e analisi 4.6.2 Valutazione della conformità ai requisiti legislativi ed altri requisiti 4.6.3 Audit interno del SGE 4.6.4 Non conformità, correzioni, azioni correttive ed azioni preventive 4.6.5 Controllo delle registrazioni 4.7 Riesame della Direzione 4.7.1 Generalità 4.7.2 Elementi in ingresso per il riesame della Direzione 4.7.3 Elementi in uscita dal riesame della Direzione 27

Plan Do Check Act ISO 50001: struttura della norma La norma si basa sulla classica metodologia PDCA (come ISO 14001) Pianificare Attuare Verificare Agire 28

Integrabilità (Allegato B) ISO 50001 29

Il processo di certificazione Richiesta Audit Stage 1 Contract Review: Scopo Tempistiche Team di audit Audit Stage 2 Iter analogo a ISO 14001, ISO 9001... Certificazione Sorveglianze Rinnovo annuali ogni 3 anni 30

Vantaggi di un sistema di gestione dell energia Riduzione dei costi Riduzione delle emissioni di gas serra Preservazione di materie prime ed energia Miglioramento dell immagine e della reputazione aziendale, con possibili vantaggi competitivi Migliori rapporti con il pubblico Conformità legislativa (anche rispetto a possibili future norme in materia energetica) 31

UNI CEI 11352:2014

La norma UNI CEI 11352:2014 Gestione dell energia Società che forniscono servizi energetici (ESCO) Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio La norma UNI CEI 11352, dell aprile 2014, definisce i requisiti generali delle società (ESCO) che forniscono ai propri clienti servizi volti al miglioramento dell efficienza energetica conformi alla norma UNI CEI EN 15900, con garanzia di risultati. In particolare, descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica presso i propri clienti. Fornisce inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO (Appendice A) e i contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di miglioramento dell'efficienza energetica (Appendice B). 33

UNI CEI 11352:2014 Requisiti generali di una ESCO Una ESCO DEVE possedere i seguenti requisiti (paragrafo 4.1): Essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in accordo alla UNI CEI EN 15900:2010; Essere in grado si svolgere TUTTE le attività di cui al par. 4.2; Possedere le capacità descritte nel par. 4.3; Offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati. L eventuale quota parte dei rischi tecnici e finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a livello contrattuale; collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento stabiliti; garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica. 34

Attività di una ESCO (par. 4.2) (1) Le attività svolte dalla ESCO sul sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti, ai fini della fornitura del servizio di efficienza energetica, possono essere svolte direttamente o indirettamente, fermo restando l'assunzione di responsabilità. Le attività non svolte direttamente dalla ESCO devono essere contrattualmente dichiarate. 35

Attività di una ESCO (par. 4.2) (2) a) diagnosi energetiche; b) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, con individuazione di eventuali interventi di adeguamento; c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnicoeconomica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica; d) progettazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche; e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; f) gestione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale; g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; h) monitoraggio dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti; i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente; j) supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; k) attività di formazione e informazione dell'utente; l) certificazione energetica degli edifici (obbligatoria solo se congruente con il campo di attività della ESCO). 36

Capacità di una ESCO (par. 4.3) Tali capacità devono permettere alla ESCO di gestire le attività di cui al punto 4.2, svolte direttamente oppure affidate a terzi, e di offrire un servizio conforme alla UNI CEI EN 15900. Organizzativa Diagnostica Progettuale Gestionale Economica e finanziaria Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità: Appendice A 37

L iter di certificazione Fasi principali (1) Pre-Audit (facoltativo) Gap Analysis e diagnosi della situazione corrente a fronte dello standard. L obiettivo è valutare il grado di conformità dei processi e delle attività ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11352. La Gap Analysis può essere funzionale all implementazione delle procedure e della documentazione necessarie e al controllo della preparazione dell Organizzazione alla certificazione. La Gap Analysis viene effettuata durante un audit dedicato, al termine del quale viene rilasciato un report nel quale sono dettagliate le eventuali non conformità e le opportunità di miglioramento. 38

L iter di certificazione Fasi principali (2) Audit di certificazione, che si articola in due momenti: Fase 1: Initial Audit (documentale o in campo); Fase 2: Main Audit (in campo); Al positivo superamento delle due fasi, previa revisione tecnica indipendente dell intera pratica, vi è il rilascio del certificato, a validità triennale. 39

L iter di certificazione Fasi principali (3) Audit di mantenimento e di rinnovo: 2 audit annuali di sorveglianza (in campo) al fine di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti dello standard. Rinnovo della certificazione, dopo 3 anni. 40

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Schema di accreditamento e certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 Società che forniscono servizi energetici (ESCO), redatto ai sensi dell art.12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 Maggio 2015 41

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Norma di accreditamento: ISO/IEC 17065:2012 42

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Tempi di audit: Per la durata dei tempi di verifica si applica la tabella 1 (Quality Management System - QMS) del IAF MD05 (Duration of QMS and EMS Audits), con la riduzione del 30 %. Si individua la fascia considerando il solo personale coinvolto nelle attività relative alla norma UNI CEI 11352:2014 (compreso personale di staff segreteria / manutenzioni... - o che svolge attività in subappalto). Il tempo risultante deve essere trascorso per un minimo dell'80% on site ed il rimanente 20% può essere trascorso off site. Deve essere però condotta ogni anno almeno una verifica della durata minima di 1 giorni-uomo. Qualora l organizzazione svolgesse altre attività o proponesse altri servizi non inerenti i requisiti della Norma UNI CEI 11352:2014, per calcolare i giorni uomo (gg/uu) necessari occorre considerare solo il personale che svolge le attività relative ai servizi di efficienza energetica richiamati nella Norma. 43

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Tempi di audit: Occorre aggiungere, durante ogni sorveglianza, il tempo in considerazione del numero dei contratti a garanzia di risultato EPC -, come da Appendice B della UNI CEI 11352:2014 attivi e non EPC, (ad esempio, un semplice contratto di manutenzione caldaia) gestiti presso i clienti dalla ESCO. 44

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Prima del rilascio della certificazione deve essere verificato almeno un contratto a garanzia di risultato (finalizzato al miglioramento dell efficienza energetica): - presso il cliente, deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato concluso o in svolgimento presso il cliente stesso (es.: realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica); - presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto a garanzia di risultato attivo (finalizzato al miglioramento dell efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento ai sensi dell Appendice A della norma 11352:2014. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività dalla 4.2. a) alla 4.2. k) della norma 11352:2014 che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica. 45

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Con ciclo di miglioramento è da intendersi il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell efficienza energetica definito dal contratto a garanzia di risultato purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell utilizzo dell oggetto dell intervento. La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica concordate così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell efficienza energetica. 46

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Si ritiene possibile la certificazione di una ESCO in pendenza della temporanea indisponibilità di un riscontro contrattuale a garanzia di risultato comprendente la totalità delle attività dalla 4.2.a) alla 4.2.k) e nell ambito di un primo ciclo che dimostri il miglioramento dell'efficienza energetica purché il contratto (o i contratti) in oggetto configuri precise responsabilità della ESCO nell ambito dell attività non fornita in ambito EPC e chiarisca che le attività mancanti sono state escluse per espresso accordo tra le parti avendo le stesse convenuto che tali attività non siano in grado di influenzare in modo apprezzabile l oggetto contrattuale così come il livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente. Tali condizioni dovranno essere annotate in fase di certificazione come rilievi e pertanto l organizzazione certificata sarà comunque tenuta a fornire evidenza del raggiungimento del requisito all interno di un contratto a garanzia di risultato in occasione della effettuazione della prima sorveglianza annuale da parte dell ODC. 47

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Devono essere verificati almeno 2 contratti EPC con sopralluogo presso il cliente in ogni ciclo di certificazione. Si raccomanda di coprire differenti tipologie di attività con il sopralluogo presso il cliente al fine di verificare l attuazione dei punti da a) a k) indicati nel punto 4.2 della Norma 11352:2014. A tale proposito, deve essere prevista contrattualmente la verifica presso il cliente, anche con accesso in situ, da parte dell OdC al fine di consentire il rilascio del certificato e/o il suo mantenimento attraverso le verifiche di sorveglianza o rinnovo. 48

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Il certificato deve riportare i seguenti riferimenti: - la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11352:2015); - lo scopo della certificazione - le date (prima emissione, emissione corrente, scadenza) - la seguente dicitura: Schema di certificazione elaborato secondo l art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102; Per quanto riguarda lo scopo della certificazione, occorre riportare una descrizione univoca, così formulata: "Erogazione di servizi energetici". La motivazione della formulazione univoca deriva dalla prescrizione espressa al punto 4.2 dello standard UNI CEI 11352:2014, dove viene dichiarato che le attività che una ESCO deve essere in grado di svolgere sono tutte quelle elencate dalla a) alla k) ed eventualmente la l). 49

Schema Accredia su UNI CEI 11352 (D.Lgs 102/2014) Tale formulazione può essere completata con l elenco delle sole attività di cui alle lettere m), n), o), p) sempre del punto 4.2) dello standard (che le ESCO possono offrire in modo facoltativo), nel caso in cui la ESCO sia in grado di dimostrare all'atto della verifica di conformità che effettivamente ha svolto o ha in svolgimento queste attività. In questo caso la formulazione del campo di applicazione dovrebbe essere come nell esempio seguente: "Erogazione di servizi energetici, incluse l'attività di finanziamento dell'intervento di miglioramento e l'attività di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica. 50

Green Economy: Legge n. 221/2015

Legge n. 221 del 2015 Dal 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell uso eccessivo di risorse naturali». Il provvedimento contiene misure dirette a incidere in diversi settori della Green Economy e promuove un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, attraverso l adozione di una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di imprese e consumatori. 52

Legge n. 221 del 2015 Per il raggiungimento degli obiettivi, il legislatore ha fatto ricorso in più parti del provvedimento allo strumento delle certificazioni ambientali ed energetiche rilasciate da organismi accreditati. Nella tabella successiva segnaliamo alcune iniziative di particolare interesse. Nella prima colonna trovate le norme direttamente citate oppure applicabili, nell ultima colonna segnaliamo se la legge chiede necessariamente un sistema certificato e accreditato. ATTENZIONE: il documento in questione è una legge che dovrà essere recepita con dei decreti attuativi. Alcuni aspetti sono trattati quindi in modo generico. 53

Legge n. 221 del 2015 Tabella riassuntiva Norma Applicabilità Tipo di incentivo Certificazione ISO 14001/EMAS Tipologia di azienda non specificata Riduzione della cauzione negli appalti pubblici. Contributi/agevolazioni/ finanziamenti Sì, accreditata ISO 50001 Idem Contributi/agevolazioni/ finanziamenti Si, accreditata ISO 14064 Idem Riduzione della cauzione negli appalti pubblici Non viene citata ISO 14067 Idem Riduzione della cauzione negli appalti pubblici Non viene citata Remade in Italy Impianti che producono beni da materiali post consumo reciclati o dal recupero degli scarti con priorità ai rifiuti Incentivazione/ accordi e contratti di programma Si, riconosciuta, ma non specificata. Remade in Italy LCA/EPD Tipologia di azienda non specificata Riduzione della cauzione negli appalti pubblici No. Non specificato. EPD. 54

Legge n. 221 del 2015 Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi Art.16 Al comma 1, il legislatore, intervenendo sul Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 2006) prevede una serie di agevolazioni per quegli operatori che sono in possesso di certificazioni ambientali. In particolare, negli appalti di lavori, servizi o forniture gli operatori dotati di registrazione Emas o di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 possono beneficiare di una riduzione rispettivamente del 30% e del 20% della cauzione a corredo dell'offerta (art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 2006). 55

Legge n. 221 del 2015 Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi Art.16 Inoltre, negli appalti di servizi o forniture la cauzione è ridotta del 20% per gli operatori che hanno almeno il 50% dei beni o servizi oggetto del contratto "marcati" Ecolabel. Infine, negli appalti di lavori, servizi o forniture riduzione della cauzione del 15% se l'operatore economico sviluppa un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon Footprint di Prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067. 56

Legge n. 221 del 2015 Al comma 2, invece, sempre in virtù di una modifica del Codice degli Appalti (art. 83 del D. Lgs. 163 del 2006) è aggiunto, tra i criteri da valutare nell'affidamento di un appalto, quello del possesso del marchio Ecolabel in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto. Altro criterio di valutazione introdotto è quello del costo del ciclo di vita di un'opera. Infine, viene valutata anche la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate all'attività dell'azienda calcolate secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE sull'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. 57

Legge n. 221 del 2015 Obblighi di acquisti verdi Green Public Procurament Art.18 La procedura del Green Public Procurement, ossia l'acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi con un minor impatto ambientale (L. 296 del 2007 e DM 11 aprile 2008), che finora era facoltativa, diventa obbligatoria per i seguenti prodotti e servizi: lampade e moduli per l'illuminazione pubblica inclusi gli alimentatori elettronici; attrezzature per l'ufficio; servizi energetici per gli edifici. 58

Legge n. 221 del 2015 Cambiamenti Climatici Art. 10 I proventi ricavati dalle aste per la vendita delle quote di emissione di gas serra dovranno essere destinati obbligatoriamente anche alla compensazione dei costi delle imprese, con priorità per quelle che hanno adottato un sistema di gestione dell'energia certificato sotto accreditamento ai sensi della norma ISO 50001. 59

Legge n. 221 del 2015 Incentivi ambientali Art. 17 Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale è motivo di preferenza in graduatoria la registrazione Emas delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, nonché le certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 50001, emesse da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008. 60

Legge n. 221 del 2015 Recupero/reciclo materiali Art. 23 Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero egli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma: a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorita per i beni provenienti dai rifiuti; b) con enti pubblici; 61

Legge n. 221 del 2015 c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio; e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonchè con imprese artigiane e imprese individuali; f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali provenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. 62

Legge n. 221 del 2015 Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale Art. 21 Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotto ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema. 63

Quantificazione dei GHG: la norma ISO 14064

Le 3 parti della norma ISO 14064 La norma UNI ISO 14064 si suddivide in 3 parti: UNI EN ISO 14064-1:2012 Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for the quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione) UNI EN ISO 14064-2:2012 Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for the quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions and removal enhancements (Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione) UNI EN ISO 14064-3:2012 Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions (Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra) 65

Contenuti della norma ISO 14064 UNI EN ISO 14064-1:2012 E rivolta alle Organizzazioni e alle Imprese: specifica i principi e i requisiti per progettare, sviluppare, gestire e rendicontare inventari di gas serra. UNI EN ISO 14064-2:2012 E rivolta alle Organizzazioni e alle Imprese: si focalizza sui progetti mirati a ridurre le emissioni, o ad aumentare le rimozioni, di gas serra, specificando i principi e i requisiti per determinare gli scenari di riferimento e per monitorarne, quantificarne e rendicontarne le prestazioni. UNI EN ISO 14064-3:2012 E rivolta agli Organismi di verifica: specifica i principi e i requisiti per verificare gli inventari di GHG e convalidare e/o verificare progetti relativi ai gas serra (illustra, cioè, come devono essere svolte le verifiche relativamente a inventari o progetti implementati secondo le parti 1 e 2 della Norma). Le tre parti posso essere utilizzate separatamente o come un insieme di strumenti integrati per rispondere ai differenti bisogni in materia di dichiarazioni e verifiche delle emissioni dei gas ad effetto serra. 66

La norma ISO 14064 L uso della norma UNI EN ISO 14064: aumenta la credibilità e la trasparenza della quantificazione, del monitoraggio e della rendicontazione delle riduzioni delle emissioni, o degli incrementi delle rimozioni, dei progetti GHG; promuove lo sviluppo e l attuazione di progetti relativi ai GHG; facilita il controllo dell evoluzione delle prestazioni e dei progressi nella riduzione delle emissioni e/o l aumento della rimozione di GHG; favorisce il commercio delle emissioni di gas serra. 67

La norma ISO 14064 L applicazione dello standard ISO 14064: è in grado di portare beneficio a tutte le parti coinvolte in programmi di riduzione e di rendicontazione di GHG, in quanto tali programmi possono essere riferiti ad una metodologia internazionalmente definita e riconosciuta; proprio come per altri standard di applicazione volontaria in ambito ambientale, permette di ricorrere alla certificazione di conformità ISO 14064 per comunicare ai propri partner commerciali, clienti o autorità, la propria prestazione in termini di riduzione dei gas serra. 68

Contabilizzazione, riduzione, compensazione Usuali attività per la comunicazione dell impegno di un organizzazione in tema di carbon management e carbon neutrality agli stakeholders e/o al mercato: Quantificazione delle emissioni di CO 2 (e di altri GHG) Riduzione delle emissioni, ove possibile Compensazione delle emissioni residue tramite l acquisto di crediti di carbonio 69

Certificazione del monitoraggio delle emissioni di CO 2 e relativa compensazione (carbon audit) FASE 1: Condivisione dell asserzione sui GHG, del campo di applicazione e dei confini del monitoraggio FASE 2: Verifica del disciplinare/procedura di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e verifica del calcolo delle emissioni e/o della quantificazione delle riduzioni FASE 3: Verifica della effettiva compensazione delle emissioni dichiarate FASE 4: Revisione del Comitato di Convalida ed emissione della dichiarazione di verifica 70

Il Carbon Footprint: la norma ISO 14067

Le esigenze del mercato Nell ultimo decennio si è sviluppata la consapevolezza del consumatore di poter influenzare le logiche del mercato attraverso una pressione selettiva positiva verso i prodotti a minore impatto ambientale. Non è pensabile che il consumatore acquisisca competenze tecniche necessarie per compiere le proprie scelte di acquisto a minor impatto ambientale Si crea l esigenza di strumenti di mercato semplici e affidabili per sintetizzare l impatto ambientale di un prodotto. L idea di impronta ecologica nasce tra il 1990 e il 1994 e porta con sè il concetto di «capacità di carico» e cioè di come l uomo utilizza o sovra utlizza la capacità della Terra di produrre risorse. 72

Life Cycle Thinking Screening caratterizzazione prodotto/servizio Analisi LCA Considerazioni finali 73

Cos è la Carbon Footprint La Carbon Footprint (CFP) è la quantificazione dell impatto complessivo di un prodotto sul riscaldamento globale. Esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, a un'organizzazione o a un servizio durante l intero ciclo di vita ed è espressa in grammi di CO 2 equivalente. Il carbon footprint è un sottoinsieme dei risultati derivanti da uno studio di tipo Life Cycle Assessment (LCA). CFP consiste pertanto in uno studio LCA la cui analisi si limiti alle emissioni che hanno effetto sul fenomeno del global warming. 74

L approccio basato sul ciclo di vita del prodotto La Carbon Footprint di Prodotto si basa sullo studio del ciclo di vita di un prodotto (LCA). Essa è una metodologia che consente di valutare l impatto ambientale di un prodotto nel suo intero ciclo di vita, dalla culla alla tomba. Le norme ISO 14040 e ISO 14044 dettagliano le caratteristiche dell LCA. I principi base dell LCA prevedono: Approccio sistematico "dalla culla alla tomba" Valutazione integrata di consumi ed emissioni Limitata differenziazione spaziale e temporale Fornisce utili informazioni a supporto nelle decisioni Come ciclo di vita vengono definite le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto dall acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali, fino allo smaltimento finale. 75

La ISO/TS 14067 La Specifica Tecnica 14067 è stata elaborata per fornire i requisiti e le linee guida per la quantificazione e la comunicazione della CFP. Essa si basa sulle norme internazionali relative alla valutazione del ciclo di vita (ISO 14040 e ISO 14044), e alle etichette e dichiarazioni (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025) per la comunicazione. Vengono inoltre indicate procedure a supporto sia della trasparenza sia della credibilità, per consentire una scelta consapevole da parte dei consumatori. La Specifica Tecnica è relativa a una sola categoria di impatto ambientale: il cambiamento climatico. 76

ISO/TS 14067:2013 CFP di prodotto / servizio Fornisce requisiti e linee guida per la quantificazione e la comunicazione di CFP di prodotti (Def. 3.1.4.1, product: any goods or service) La quantificazione di un CFP si fonda sulle metodologie LCA: ISO 14040 e ISO 14044 La comunicazione si basa sui requisiti fissati dalle norme: ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025 In caso di comunicazione al pubblico "CFP disclosure report" o verifica di terza parte obbligatori. Verifica di terza parte prevista obbligatoriamente per i CFP patrocinati dal MATTM. Referenze BV: San Benedetto, Bauxt S.p.A., Suncover S.p.A. (Università Ca' Foscari e Tor Vergata per CFP di organizzazioni ). 77

LCA Esempio: ciclo di vita di uno yogurt 78

LCA Esempio: ciclo di vita di uno yogurt 79

UNI CEI 11339:2009

Il quadro normativo UNI CEI 11339:2009 La norma UNI CEI 11339:2009 Gestione dell energia Esperti in gestione dell energia Requisiti generali per la qualificazione La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'energia (EGE) delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze. La UNI CEI 11339 intende costituire un punto di riferimento sia per gli esperti in gestione dell energia, sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica, sia per i clienti finali, nonché è da considerarsi come strumento di supporto per le politiche energetiche nazionali. A tale riguardo si sottolinea che la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto nell articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08. 81

UNI CEI 11339:2009 La figura dell EGE L EGE è figura professionale che gestisce l uso dell energia in modo efficiente coniugando conoscenze nel campo energetico (ivi comprese le ricadute ambientali dell uso dell energia) con competenze gestionali, economicofinanziarie e di comunicazione, mantenendosi continuamente e costantemente aggiornata sull evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale. L EGE si pone l obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia e le emissioni di gas clima-alteranti legate all utilizzo dell energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all uso razionale dell energia. 82

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (1) analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell organizzazione; promozione dell introduzione di una politica energetica dell organizzazione o, se gia presente, attività di verifica che essa: a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell energia nelle sue attività/operazioni, prodotti o servizi; b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre normative rilevanti per le aree del campo dell energia applicabili all organizzazione, contribuendo all attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito; c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici; d) includa un impegno al miglioramento continuo; e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed ai soggetti comunque coinvolti nell attività dell organismo; f) sia accessibile al pubblico in generale; 83

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (2) promozione dell introduzione e del mantenimento all interno dell organizzazione dei sistemi di gestione dell energia conformi alla UNI CEI EN 16001; gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure; analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; diagnosi energetiche comprensive dell individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all impiego delle fonti energetiche rinnovabili; analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti; gestione e controllo dei sistemi energetici; 84

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (3) elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici; individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell uso efficiente dell energia e attuazione degli stessi; definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti; 85

UNI CEI 11339:2009 Compiti dell EGE (4) applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e ambientale; reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l esterno; pianificazione dei sistemi energetici; pianificazione finanziaria delle attività; gestione del progetto (project management). 86

UNI CEI 11339:2009 Competenze dell EGE (1) conoscenza dei Sistemi di Gestione dell Energia e delle tecniche di auditing in tale ambito ed, ove investito della necessaria responsabilità e autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare tale Sistema nell organizzazione ivi compreso un programma di gestione dell energia conforme alla UNI CEI EN 16001; conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili; conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici; conoscenza del mercato dell energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; 87

UNI CEI 11339:2009 Competenze dell EGE (2) conoscenza di base delle metodologie ai valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto - project financing e FTT - Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di progetto; conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti; conoscenza di modalità contrattuali per l acquisto di beni e/o servizi, con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita; conoscenza di base del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica; conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale ed energetica. 88