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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25963 Anno 2015 Presidente: PICCIALLI LUIGI Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 23/12/2015 SENTENZA sul ricorso 2489-2011 proposto da: PEZCOLLER ALESSIO PZCLSS44TO8G452P, IN PROPRIO ART.86 CPC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CANINA, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PICCAROZZI, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - 2015 2186 contro AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018, IN PERSONA DEL PROCURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente

.1. f all'avvocato MAURIZIO ORLANDO;, udito PETERLINI PIERLUIGI PTRPLG41R22A839T, PETERLINI ROLANDO PTRRND45T30A839P, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICA MANZI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 286/2009 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; udito l'avvocato Pezcoller Alessio in proprio, il quale chiede l'accoglimento del ricorso; l'avv. Manzi Federica difensore di Peterlini Rolando e Pierluigi che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. s

Ritenuto in fatto l. - * impugnata la sentenza della Corte d'appello di Trento, depositata il 1 0 dicembre 2009, che ha parzialmente accolto l'appello proposto dall'avvocato Alessio Pezcoller avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto e nei confronti di Rolando e Gianluigi Peterlini (eredi di Mario Peterlini) ed della AXA Assicurazioni s.p.a. 1.1. - Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Mario Peterlini, e proseguito dagli eredi dopo la sua morte, per l'accertamento del grave inadempimento dell'avvocato Pezcoller al contratto d'opera professionale, con conseguente risoluzione del contratto stesso e condanna del professionista al risarcimento del danno. L'avv. Pezcoller si era costituito per contestare la pretesa, ed aveva chiamato in manleva la Axa Assicurazioni spa. 1.2. - Il Tribunale aveva accolto la domanda degli attori, e rigettato la domanda di manleva. 1.2.1. - Il Tribunale aveva ritenuto che l'avv. Pezcoller - incaricato dal sig. Peterlini di patrocinarlo nell'ambito di una causa per l'accertamento di un diritto di servitù di acquedotto e passo - era stato negligente nell'espletamento del mandato poiché aveva omesso di produrre in giudizio l'estratto tavolare del fondo servente, da cui emergeva l'iscrizione della servitù, e tale omissione aveva avuto rilievo esclusivo

nella decisione della causa in senso sfavorevole all'assistito Peterlini. 1.2.2. - Quanto alla domanda di manleva, secondo il Tribunale la garanzia assicurativa non era operante perché attivata dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, che aveva rigettato la domanda del sig. Peterlini, e il professionista non aveva informato la società di assicurazione dell'alto rischio di sinistro. 1.3. - Proponeva appello l'avv. Pezcoller, le controparti resistevano. 2. - La Corte d'appello accoglieva il gravame limitatamente alla riduzione sul quantum liquidato a titolo di danno. 2.1. - Osservava la Corte territoriale che il grave inademioimento del professionista aveva riguardato 'l'attività di, patrocinio relativa alla sola domanda di accertamento della servitù, e pertanto riduceva di un quinto l'importo oggetto di risarcimento, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha propo- sto ricorso Alessio Pezcoller sulla base di quattro motivi. Resistono con separati atti di controricorso gli eredi Peterlini e la AIA, Assicurazioni s.p.a. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto 2

1. - Il ricorso è infondato. 1.1 - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727-2729 cod. civ., 167 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2236 e 1176 cod. civ., 84 e 94 della legge tavolare n. 594 del 1974, 17, coma 7, della legge regionale Trentino Alto Adige n. 3 del 1985, nonché vizio di motivazione. Si assume che la Corte d'appello avrebbe erroneamente e- scluso la rilevanza probatoria della condotta della controparte dell'attore Peterlini nel giudizio di accertamento della servitù, ed avrebbe omesso di considerare il rilievo probatorio dell'estratto tavolare relativo al fondo dominante unito al contratto di divisione e compravendita costitutivo del diritto di servitù. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'erronea applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, sul rilievo che l'attore Peterlini, da lui rappresentato, doveva ritenersi esonerato dalla produzione dell'estratto tavolare, poiché le controparti non avevano contestato i fatti costitutivi della sua pretesa. Allo stesso modo, non sussisteva alcun dovere a suo carico di attivarsi nel giudizio di appello, a fronte dell'eccezione proposta per la prima volta dalla controparte, trattandosi di eccezione "platealmente infondata". 2. - Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2236 cod. civ. 3

Si contesta la valutazione di irrilevanza del contratto di divisione e compravendita, ai fini della prova della servitù a favore del fondo di proprietà Peterlini. 2.1. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, sono infondate. 2.1.1. - Il ricorrente censura valutazioni effettuate nel diverso giudizio, definito con la sentenza del Tribunale di Rovereto, passata in giudicato, che ha respinto la domanda proposta da Mario Peterlini, assistito dall'avv. Pezcoller. Le suddette valutazioni non possono evidentemente costituire oggetto di rivalutazione nel presente giudizio, mentre si deve confermare il principio secondo cui, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la mancata indicazione delle prove indispensabili per l'accoglimento, della domanda costituisce di per sé manifestazione di negligenza del difensore, salvo che il predetto dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nel caso di specie, potevano essergli ragionevolmente richieste, tenuto conto che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione 4

del giudice (ex paurimis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 8312 del 2010). A tale principio si è attenuto il giudice d'appello, il quale ha ritenuto, nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, che colui che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza del diritto, e che tale onere non viene meno a fronte di ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva soltanto la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi che scaturiscono dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore (ex plurimis, Cass., sez. 2^, sentenza n. 8527 del 1996). 2.1.2. - Nel caso di specie, posto che il ;sistema tavolare, ai fini della opponibilità ai terzi di una servitù, richiede l'iscrizione della servitù nella partita tavolare relativa al fondo servente, a fronte dell'eccezione del convenuto di carenza di prova documentale, l'avv. Pezcoller non aveva svolto tutte le attività che gli potevano essere ragionevolmente richieste, in particolare non aveva prodotto l'iscrizione del titolo nella partita tavolare del fondo servente. 3. - Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1458, 2229 e 2233 cod. civ., nonché vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta che la Corte d'appello ha ritenuto grave e produttiva di danno la sua condotta difensiva, senza considerare il risultato utile che egli aveva fatto conseguire all'assistito. 3.1. - La doglianza è inammissibile, avendo ad oggetto valutazioni di merito di cui la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione, commisurando l'entità dell'inadempimento rispetto all'attività globalmente prestata dal professionista, in rapporto al significato economico delle distinte azioni giudiziarie. 4. - Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1453, 1458 cod. civ., in relazione agli artt. 1176 e 2236 cod. civ., nonché vizio di motivaz ione. Si contesta la sussistenza del danno per la perdita di valore del terreno, sul rilievo che l'uso dà acque pubbliche a scopi irrigui, rispetto al quale erano strumentali le servitù di cui si chiedeva il riconoscimento, non era comunque consentito dai regolamenti comunali. 4.1. - La doglianza è inammissibile, in quanto involge circostanze che hanno costituito oggetto di valutazione congruamente motivata dal giudice del merito, e comunque infondata, in quanto il danno conseguente al mancato accertamento della servitù non sarebbe escluso dalla circostanza dedotta. 6

5. - Con il quinto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., e vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la decisione di rigetto della domanda di manleva, sul rilievo che non vi era stata da parte sua alcuna negligenza nel tacere alla compagnia di assicurazione l'esito sfavorevole del giudizio d'appello, svolto dinanzi al Tribunale di Rovereto, poiché si trattava di provvedimento «alquanto criticabile sotto il profilo di diritto», come indirettamente confermato dal fatto che il sig. Peterlini aveva introdotto il giudizio di responsabilità a distanza di sette anni dalla conclusione del contratto. 5.1. - La doglianza è infondata. La Corte d'appello ha ritenuto correttamente e con motivazione esaustiva l'esistenza del fattore di rischio, desumibile anche in relazione al contenuto della sentenza del Tribunale di Rovereto, con la conseguenza che il silenzio in proposito serbato dal professionista doveva ritenersi rilevante per gli effetti di cui all'art. 1892 cod. civ. 6. - Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei con- 7

troricorrenti Pierluigi Peterlini e Rolando Peterlini, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per e- sborsi, oltre accessori di legge, e nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'assistente di studio dott. Francesco Cortesi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, 1'11 novembre