I decreti attuativi di cui all art.71 del testo unico sulla sicurezza

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Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

Transcript:

I decreti attuativi di cui all art.71 del testo unico sulla sicurezza Le verifiche periodiche I soggetti abilitati Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali Divisione VI Ing. Abdul Ghani Ahmad Il presente intervento è a titolo personale e non impegna l'amministrazione di appartenenza

La filosofia contenuta nelle direttive di prodotto di nuovo approccio che stabilisce, a partire dalla progettazione e fabbricazione delle attrezzature di lavoro, un legame prioritario tra requisiti di costruzione e quelli di sicurezza,, facendo precedere la costruzione da un analisi dei rischi in funzione dei requisiti essenziali di sicurezza (RES). una volta verificata la rispondenza della progettazione a tali RES, si passa alla fase di realizzazione e quindi alla messa in esercizio. Le successive verifiche servono a stabilire la permanenza in esercizio dei RES fissati in progettazione in funzione anche degli altri RES propri delle attività di lavoro per la quale una determinata attrezzatura o macchina viene utilizzata.

La stessa filosofia la troviamo nel decreto legislativo n.81/2008 filosofia che trova il suo punto cardine nella valutazione dei rischi (TUTTI I RISCHI!!!) e nel sistema di gestione del rischio. Infatti, il Capo III, del D.Lgs. n. 81, rubricato: Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro. Scorrendo gli articoli, ci soffermiamo su... Articolo 15 - Misure generali di tutela: dove alla lettera z) z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente il D.d.L, tra l'altro... aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Troviamo inoltre... Articolo 22 - Obblighi dei progettisti Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Articolo 24 - Obblighi degli installatori cosa possiamo trarre? possiamo dire che tutte le figure che prendono parte alle attività lavorative a qualsiasi livello sono coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza ognuna secondo le sue competenze e responsabilità.

il D.Lgs. n. 81 ha dato indicazioni importanti per adottare il cosidetto Sistema Gestionale della Sicuirezza... ricordiamo: Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a...

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze,...; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate.

Cosa volevo dire??? La valutazione di tutti i rischi non è un simplice documento Esso va gestito con estrema attenzione Cosa c'entra con oggi? Beh le attrezzature vanno manutenute, controllate ed infine sottoposte a verifica periodica e ciò esattamente rientra nelle valutazione di TUTTI i rischi perchè un'attrezzatura non manutenuta, non controllata o non verificata periodicamente potrebbe costituire un rischio che difatti non è stato valutato Perciò dotatarsi di un sistema di gestione del rischio che contempli in modo organico la gestione delle attrezzature in dotazione e messe a disposizione dei propri dipendenti andrebbe nela direzione giusta e semplificherebbe gli adempimenti amministrativi dovute alle periodicità delle azioni ( manutenere, controllare e sottoporre a verifica periodica

Cosa prevede l art.71??... 1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi.; idonei.; adeguate le attrezzature debbono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento 2. nella scelta delle attrezzature di lavoro, prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3.. al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1,lettera z); b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. le modifiche fatte per migliorare le condizioni di sicurezza non costituiscono nuova immissione nel mercato. 6. il rispetto dei principi di ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici : - l uso sia riservato ai lavoratori incaricati e che abbiano avuto informazione, formazione ed addestramento adeguati; - nel caso di manutenzioni i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte: - a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio)e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.

2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro... ( proroghe 12/.. 36..) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Riassumendo possiamo dire che... con il D.Lgs. 81/2008, il ruolo del datore di lavoro diventa centrale ai fini della predisposizione di condizioni di sicurezza durante tutte le fasi dell attività lavorativa, condizioni queste assicurate da un analisi di tutti i rischi in essa presenti, la cui realizzazione è esclusiva e non derogabile responsabilità proprio del datore di lavoro (artt. 17 e 28). Dunque per i controlli il datore di lavoro con la nuova normativa sulla sicurezza, a maggior ragione, è responsabile della loro attuazione, e del loro esito avendo lui stesso scelto il soggetto competente. Riguardo alle verifiche il datore di lavoro è invece responsabile solo della loro attuazione alla scadenza prefissata (Allegato VII)

Decreto interministeriale 11 aprile 2011 il D.M. 11 aprile 2011 Disciplina Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. individua le condizioni secondo cui l INAIL (ex ISPESL), ASL/ARPA e Ministero del Lavoro possono avvalersi di soggetti abilitati pubblici o privati il D.M. 11 aprile 201, consta di sei articoli e quattro allegati

Gli allegati sono: Allegato I: criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati; Allegato II: modalità di effettuazione delle verifiche periodiche; Allegato III: modalità organizzative per l abilitazione ed il controllo dei soggetti abilitati; Allegato IV: schede identificative delle attrezzature di lavoro e modelli di verbale di verifica. L elenco dei soggetti abilitati alle verifiche è periodicamente aggiornato con l'emanazione del Decreto Dirigenziale della D.G. R:I:e RdL del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( l'ultimo, rispetto a d oggi 31.01. 2013, è del dicembre 2012) Presso INAIL (ex ISPESL) e presso le ASL/ARPAV sono istituiti l elenco dei soggetti abilitati pubblici o privati di cui i soggetti titolari della funzione si possono avvalere

Con l'entrata in vigore, il 23 maggio 2012, del DM. 11/04/2011, si modifica lo scenario normativo sulle verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro, consentendo ai soggetti privati abilitati di effettuare tali attività precedentemente riservate agli organi pubblici Inail ed ASL. Tra le principali innovazioni: Si introduce la figura del Soggetto Abilitato,, che effettuerà le verifiche in caso in cui INAIL e ASL non intervengano (Soggetto titolare della funzione: INAIL (ex ISPESL) per la prima delle verifiche periodiche;asl/arpav per le verifiche periodiche successive alla prima ) È il soggetto pubblico o privato che a seguito di comprovati requisiti (Allegato I), valutati da apposita Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene iscritto in un elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche sulle attrezzature di lavoro (Allegato VII D.Lgs.81/08).

E' richiesto al Datore di Lavoro di presentare Richiesta di verifica periodica ai soggetti titolari (INAIL per la prima verifica e ASL per le successive), prima gli organi preposti andavano ad avvisare l'approssimarsi della VP; Si fissa il termine entro il quale le verifiche devono essere effettuate (60 giorni dalla richiesta per la prima, 30 giorni per le successive); Si richiede al Datore di Lavoro di indicare il Soggetto Abilitato prescelto sin dall'atto della Richiesta di Intervento ad INAIL ed ASL; Si introduce una modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale; definizione delle tariffe applicabili; costituzione di una Banca Dati informatizzata; nomina di figure responsabili per espletare le pratiche; definizione delle eventuali sanzioni per non conformità;

Tipologie di verifiche 1. Prima verifica periodica: E la prima verifica richiesta sull attrezzatura dal datore di lavoro e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura. 2. Verifica periodica ( successiva): E finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 3.. Indagine supplementare: E finalizzata ad individuare vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Cosa deve fare il Datore di lavoro Il DdL che, dopo il 23 maggio 2012, mette inservizio un'attrezzatura di lavoro deve comunicarlo immediatamente all'inail territorialmente competente per territorio ( gestione dati). L'INAIL assegna una MATRICOLA identificativa e la comunica al D.d.L; Dalla data di comunicazione di messa in servizio decorrono i termini per la prima V.P. Il D.d.L richiede al soggetto titolare, indicando nella stessa richiesta il soggetto abilitato,, caso mai lo stesso soggetto titolare non potesse evadere la richiesta, l'effettuazione della verifica periodica prima della scadenza dei termini per la verifica periodica ( 60 gg prima nel caso della prima e 30 gg prima nel caso delle successive) indicando il luogo presso il quale l'attrezzatura è disponibile. Per le operazioni di verifica il D.d.L mette a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari esclusi gli apparecchi di misurazione

Modalità di Richiesta: La richiesta è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini 60/30 gg entro cui la V.P. Deve essere effettuata se risponde a determinati requisiti: - carta intestata, data e firma del responsabile legale, - riportare l'indirizzo completo presso cui nonché i dati fiscali ed i riferimenti telefonici - riportare i dati identificatifi dell'attrezzatura, ( tipologia, matricola,..) - data della richiesta.. ( ove per data di richiesta si intende: -raccomandata A/R data di ricezione,fax data invio,pec data invio, richiesta su portale data transazione, raccomanadata a mano data consegna con copia documento, posta ord. Data protocollo Ufficio). La richiesta può essere comulativa per attrezzture e per periodicità differrenti.

ALLEGATO I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008. 1)- I soggetti pubblici o privati di cui all articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a)- certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020,, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo, con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008;

b)- operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione; c)- disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per l effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall allegato II;

d)- disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico,, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto 1*. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. *. laurea in ingegneria

Il personale incaricato di eseguire l attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali: 1) laurea in ingegneria ( Ing. Signor!!!) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;

2) laurea, conseguita nelle seguenti classi.. ( Ing. junior!!!) con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico- professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

e)- avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto; 2)- La adozione di modelli di gestione di cui all articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell elenco di cui all allegato III.

3)- I soggetti pubblici o privati di cui all articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l attività tecnica di verifica,, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati. 4)- I soggetti pubblici o privati di cui all articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE

Una ultima annotazione La Verifica Periodica deve essere Approfondita ed essa è un verifica che accompagna la macchina per tutta la sua vita operativa ed è da questa condizionata nello sviluppo dei suoi contenuti.

Grazie per la cortese attenzione