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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 616 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore LISI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1996 Disciplina della famiglia di fatto TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 INDICE Relazione.............................................. Pag. 3 Disegno di legge........................................» 7

Atti parlamentari 3 ONOREVOLI SENATORI. Negli ultimi anni, soprattutto a seguito della riforma del diritto di famiglia, (legge 19 maggio 1975, n. 151) in vigore dal 29 settembre 1975, si è delineato un nuovo modello di famiglia, non più fondato esclusivamente sul vincolo formale del matrimonio, quanto piuttosto sul consenso e la solidarietà, liberamente poste in essere. Sul piano sociologico, il fenomeno si specifica in una pluralità di situazioni diverse, a cui corrispondono cause molto varie. Può giocare la eccezionalità di determinate contingenze storico-ambientali (si pensi all esperienza nord-americana nell età della frontiera common law marriage e a quella della Russia post-rivoluzionaria, caratterizzata dalla sostanziale parificazione di trattamento giuridico tra coppie irregolari e coniugi legali); altre volte sono presenti motivazioni di tipo economico-sociale o motivazioni meramente pratiche. Sul piano giuridico, il problema della famiglia di fatto consiste essenzialmente nello stabilire se la convivenza e la generazione fuori dal matrimonio danno luogo, tra i soggetti interessati, a rapporti che pur avendo fonte in una situazione extra-legale sono assoggettati a regole legali; e naturalmente stabilire quali sono tali regole. Il mutamento del costume sociale, le riforme legislative e la crescente diffusione della convivenza more uxorio, hanno contribuito a determinare una radicale trasformazione di tale fenomeno, che s impone oggi alla nostra attenzione. La dottrina conservatrice, tradizionalmente, identifica nella famiglia di fatto un insieme di rapporti e comportamenti da relegare ai margini, o addirittura fuori, dell ordinamento, orientamento che appare chiuso nella logica di un alternativa netta tra famiglia legittima e famiglia di fatto, intese come termini che si escludono a vicenda. Ancora, secondo tale impostazione, sarebbe lo stesso dettato costituzionale ad imporre in modo univoco la scelta a favore della prima: l articolo 29 della Costituzione, infatti, «riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», nel senso che nessuna tutela giuridica può essere accordata al concubinato. Ma la dottrina più evoluta offre, di questa norma, una interpretazione meno rigida e meglio appagante. Da essa discende che l ordinamento costituzionale riserva certo una posizione di privilegio alla famiglia legittima rispetto alla famiglia di fatto; tuttavia nega che la norma, in qualsiasi modo, precluda di assicurare a quest ultima una qualche forma di riconoscimento e tutela giuridica, in cui davvero non potrebbe vedersi un vulnus inferto alla famiglia fondata sul matrimonio. Giunge anzi ad affermare che siffatto riconoscimento è imposto da altre norme costituzionali: in particolare, dall articolo 2 che impegna la Repubblica a garantire i «diritti inviolabili dell individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Anche nella famiglia di fatto si scorge, infatti, una formazione sociale entro cui gli individui possono sviluppare importanti esperienze di scambio affettivo, cui l ordinamento non può negare un livello minimo di protezione giuridica. Ma in concreto il problema è: quale livello di protezione giuridica? E con quali contenuti? La famiglia di fatto acquista secondo la vigente legislazione rilevanza giuridica solo in presenza di figli. Sotto questo profilo, la riforma del 1975 ha portato ad esiti assai avanzati la tendenza a dissolvere le discriminazioni nei confronti dei figli naturali (si pensi alla possibilità stessa di accertare e far dichiarare il rapporto di filiazione). Quanto ai rapporti personali e patrimoniali tra conviventi, è probabilmente

Atti parlamentari 4 questo il settore in cui con maggiore acutezza si avverte l esigenza di tutela legale per i soggetti coinvolti in una convivenza more uxorio, a fronte di una situazione legislativa e giurisprudenziale che li vede oggi quasi del tutto privi di garanzia. I problemi patrimoniali più delicati, in verità, si pongono proprio nei casi in cui l improvvisa cessazione del ménage comune lascia uno dei conviventi in difficoltà economiche. E la mancanza di rimedi appare tanto più iniqua quanto più la convivenza si è protratta nel tempo ed è stata magari caratterizzata da una costante cooperazione economica tra i partners. Tra coniugi legali questa esigenza è soddisfatta dal regime di comunione le cui regole, tuttavia, non possono trasporsi in via interpretativa ai rapporti tra i semplici conviventi. La giurisprudenza, come abbiamo detto, si è espressa sulla famiglia di fatto con differenti posizioni e motivazioni. Da una lato, si sono aperti spazi significativi di rilevanza giuridica del fenomeno in questione. Così si è ritenuto che le somministrazioni di denaro effettuate dal convivente more uxorio a favore dell altro in precarie condizioni economiche integrino ipotesi di adempimento di obbligazione naturale e si è riconosciuto a carico dei conviventi un dovere di contenuto identico a quello previsto dall articolo 155 del codice civile. La rilevanza giuridica attribuita alla convivenza more uxorio in altre sentenze della Corte di cassazione ha invece prodotto conseguenze svantaggiose privando i conviventi di un diritto o beneficio. Così, in materia tributaria si è affermata la responsabilità solidale di chi convive more uxorio con il debitore di imposte iscritto al ruolo per il pagamento dei relativi tributi (sentenza della Corte di cassazione n. 2744 del 10 luglio 1957, sezioni unite). I n m a t e r i a d il o c a z i o n i s iè,d au nl a t o, c o s t a n t e m e n t e n e g a t o c h e i l o la co n v i v e n - t e m o r e u x o r i o d e l c o n d u t t o r e d e f u n t o a b - b i a d i r i t t o a l l a s u c c e s s i o n e d e l c o n t r a t t o, d a l l a l t r o s i è so s t e n u t o c h e i l l o c a t o r e, i l q u a l e a b i t i n e l l a l l o g g i o d e l l a p e r s o n a c o n l u i c o n v i v e n t e, n o n p u ò a d d u r r e a fo n d a - m e n t o d i u n a r i c h i e s t a d i c e s s a z i o n e d i p r o r o g a l e g a l e, l u r g e n t e e im p r o r o g a b i l e n e c e s s i t àd id e s t i n a r el i m m o b i l el o c a t oa p r o p r i a a b i t a z i o n e. Questi diversi orientamenti evidenziano la rilevanza che il fenomeno della famiglia di fatto ha assunto nella nostra società la richiesta sempre più pressante, da parte del convivente più debole, di una tutela dei propri interessi e diritti. Si rende, pertanto, necessario il riconoscimento giuridico di tale formazione, con la previsione di forme di garanzia sia nel campo civile che in quello penale e, comunque, di eliminazione di ogni discriminazione. Sono queste le finalità del presente disegno di legge che passiamo a esaminare per punti. 1) RAPPORTI GIURIDICI FRA CONVIVENTI Si è ritenuto opportuno definire la famiglia di fatto riconoscendo rilevanza giuridica al rapporto tra due persone di sesso diverso legate da comunione di vita materiale e spirituale, che perduri da almeno tre anni. Decorso tale periodo, le parti interessate hanno così la possibilità di scegliere tra una nuova famiglia legittima e tra la famiglia di fatto. Naturalmente, in presenza di figli, le disposizioni della legge proposta saranno applicate indipendentemente dalla durata della convivenza. Appare poi necessario stabilire un dovere reciproco dei conviventi di contribuire ai bisogni della famiglia di fatto, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo. 2) RAPPORTI ECONOMICI E PATRIMONIALI Stante il reciproco dovere di assistenza materiale, si impone la modifica dell articolo 433 del codice civile che elenca le persone obbligate a prestare gli alimenti, includendovi il convivente.

Atti parlamentari 5 Quanto al rapporto patrimoniale tra conviventi, non si ritiene opportuno applicare alla famiglia di fatto sic et simpliciter il regime di comunione di beni. Piuttosto, si vuole dare ai soggetti che decidono di convivere «fuori» dal matrimonio, il suggerimento di stipulare accordi per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, necessari in particolar modo se si ritiene di sottoporre a regime di comunione i beni acquistati insieme o separatamente. All uopo sarebbe opportuno assoggettarli all imposta di registro con tassa fissa, indipendentemente dal valore dei beni, ad eccezione dei beni immobili. 3) IMPRESA FAMILIARE Attualmente, il lavoro prestato dalla o dal convivente nell ambito familiare si presume, secondo l orientamento della Corte di cassazione, gratuito, da ciò derivando la negazione, agli interessati, dei diritti spettanti per l attività prestata. Tuttavia, con sentenza n. 3012 del 16 giugno 1978, la Corte di cassazione ha rettificato una precedente pronuncia riconoscendo al o alla convivente che presta attività nell impresa familiare la possibilità di provare, con rigore, una comunanza spirituale ed economica analoga a quella inerente al rapporto coniugale. Si impone, in questa materia, il riconoscimento dei diritti sanciti nell articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare) attraverso la modifica dello stesso nella parte relativa alle definizioni di «familiare» e «impresa familiare», includendovi anche il «convivente». 4) SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE Si tratta di un problema che in questi anni è emerso frequentemente. È noto che nella maggior parte dei rapporti di convivenza more uxorio il contratto di locazione è intestato ad una parte sola, con la conseguenza che, in caso di decesso del titolare, il locatore o gli eredi rivendicano i propri diritti a danno del convivente superstite. Si verificano così situazioni di ingiustizia cui è necessario porre fine. Si propone quindi la modifica dell articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, includendo il convivente tra gli aventi diritto alla successione nel contratto. 5) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA La famiglia di fatto non è, di certo, immune da contrasti all interno del proprio nucleo. È fa c i l e i n t u i r e c h e l ed i f f i c o l t à d e i c o n - v i v e n t i, i na s s e n z a d iu n a n o r m a t i v a, s o r - g o n o p r o p r i o n e l m o m e n t o d i r o t t u r a d e l r a p p o r t o. N e l l a c o n v i v e n z a m o r e u x o r i o, c o m e n o n è st a t o n e c e s s a r i o a l c u n a t t o f o r m a l e p e r l as u a c o s t i t u z i o n e, c o s ì n o n è ne c e s - s a r i o a l c u n a t t o f o r m a l e p e r i ls u o s c i o g l i - m e n t o. A l l u o p o, è pe r ò o p p o r t u n o d i s t i n - g u e r e l es i t u a z i o n i c h e, d iv o l t a i nv o l t a, s i d e t e r m i n a n o. a) Affidamento dei figli In presenza dei figli, a seguito della riforma del 1975, vi è una sostanziale identità tra famiglia legittima e famiglia di fatto. Una parte della dottrina ha ritenuto che un esplicito riconoscimento della famiglia di fatto sia contenuto nell articolo 317-bis del codice civile laddove è previsto l esercizio congiunto della potestà sui figli naturali od entrambe i genitori purchè conviventi. Ma quando la convivenza viene meno e vi è disaccordo circa l affidamento, sorgono gravi problemi. Secondo il disposto del codice civile, infatti, se i genitori non convivono l esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive. Diversa è la situazione che si determina quando entrambi i conviventi rifiutano di lasciare la casa familiare, in cui si rende necessaria una causa per l affidamento dei figli dinanzi il tribunale per i minorenni.

Atti parlamentari 6 Tale procedimento richiede spesso tempi più lunghi e, comunque, senza possibilità per le parti di richiedere e ottenere i provvedimenti di cui all articolo 155 del codice civile relativo al contributo per il loro mantenimento, posto a carico del genitore non affidatario, e all assegnazione della casa familiare, indipendentemente dalla proprietà o titolarità del contratto di locazione, a favore del genitore cui vengono affidati i figli. Non vi è, allo stato, neppure la possibilità, per il genitore cui vengono affidati i figli, di ottenere quelle garanzie di natura patrimoniale in caso di mancato adempimento della obbligazione alimentare da parte dell altro genitore, sancito invece dall articolo 156 del codice civile. Si propone di equiparare le situazioni sopra descritte a quelle della famiglia legittima, riconoscendo la competenza del giudice ordinario. b) Provvedimenti relativi ai conviventi Nella faticosa ricerca di una normativa che tuteli i conviventi, e soprattutto il convivente economicamente più debole, appare necessario tutelare lo stato di bisogno di quest ultimo, anche nel momento di cessazione della convivenza. Si è quindi previsto il diritto del convivente che versi in stato di bisogno al momento della cessazione del rapporto more uxorio, di richiedere al giudice un provvedimento che obblighi l altra parte al contributo al mantenimento. Il giudice si pronuncia sulla entità e la durata di tale somministrazione, considerando la durata della convivenza, l entità dello stato di bisogno del richiedente e il reddito dell obbligato. c) Tutela del convivente nel diritto penale Sotto il profilo penale, la giurisprudenza ha equiparato la famiglia di fatto alla famiglia legittima con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia articolo 572 del codice penale ; dall altro si è espressa in modo difforme sul diritto del convivente di astenersi dal deporre, di cui all articolo 350 del codice di procedura penale, quale testimone in un procedimento penale. Con sentenza n. 124 del 23 luglio 1980, la Corte costituzionale ha ritenuto non ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell articolo 384 del codice penale nella parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il coniuge, al convivente more uxorio. Si ritiene, pertanto, necessario tutelare il convivente, eliminando ogni attuale forma di discriminazione, estendendo a suo favore il disposto dell articolo 570 del codice penale relativo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare e dell articolo 572 che punisce colui che compie maltrattamenti in famiglia. d) Tutela dei conviventi nei diritti successori Si è previsto, infine, attraverso la modifica degli articoli 536, 540, 542, 544, 548, 579 e 585 del codice civile, di tutelare i conviventi nei diritti successori, pur salvaguardando quelli spettanti ai coniugi. In sostanza, considerato il tendenziale accostamento fra lo statuto giuridico dei rapporti di coniugio legale e lo statuto giuridico delle convivenze more uxorio, oggi sensibilmente più vicini di quanto non fossero in passato, con il presente disegno di legge si vuole attribuire una tutela dovuta di una situazione, fino ad oggi oggetto di critiche, di necessità di moralizzazione dello status di convivente, nell intento di contribuire, con una legislazione adeguata, a spingere, poi, i conviventi a contrarre regolare matrimonio.

Atti parlamentari 7 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Rapporti giuridici tra conviventi) 1. I rapporti tra due persone di sesso diverso legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno tre anni, sono regolati dalle disposizioni seguenti. 2. Entrambi i conviventi sono tenuti a rispettare gli obblighi loro imposti da eventuali precedenti rapporti matrimoniali o di convivenza, fino a che gli aventi diritto non si trovino a loro volta in regime di convivenza more uxorio. 3. I co n v i v e n t i s o n o t e n u t i, c i a s c u n o i n r e l a z i o n ea l l ep r o p r i es o s t a n z ee al l ap r o - p r i a c a p a c i t à l a v o r a t i v a p r o f e s s i o n a l e, a c o n t r i b u i r e a i b i s o g n i d e l l a f a m i g l i a d i f a t t o. 4. Dopo il numero 1, dell articolo 433 del codice civile, è inserito il seguente: «1-bis) il convivente;». Art. 2. (Rapporti patrimoniali tra conviventi) 1. Gli accordi stipulati tra conviventi ai fini di regolamentare i rapporti patrimoniali o di sottoporre a regime di comunione i beni acquistati insieme o separatamente sono assoggettati: a) se aventi per oggetto beni immobili o mobili registrati, all imposta di registro dovuta ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) se aventi per oggetto beni mobili all imposta di registro solo in caso di uso e in misura fissa, analogamente a quanto disposto dall articolo 8, lettera f), parte prima, della tariffa annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della

Atti parlamentari 8 Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Art. 3. (Impresa familiare) 1. Il terzo comma dell articolo 230-bis del codice civile, è sostituito dal seguente: «Ai fini della disposizione di cui al primo comma s intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.». Art. 4. (Successione nel contratto di locazione) 1. Il primo comma dell articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente: «In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il convivente, gli eredi e i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi». Art. 5. (Provvedimenti relativi all affidamento dei figli in caso di cessazione della convivenza) 1. In caso di cessazione della convivenza o di volontà di una della parti di far venire meno la convivenza, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l affidamento dei figli minori e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario, secondo il disposto dell articolo 155 del codice civile. 2. L abitazione della casa familiare spetta di preferenza al convivente cui vengono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono. 3. Il giudice si pronuncia, altresì ad istanza della parte, ai sensi dei commi

Atti parlamentari 9 quarto, quinto, sesto e settimo dell articolo 156 del codice civile. Art. 6. (Competenza del giudice ordinario) 1. A parziale modifica dell articolo 38 delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie i provvedimenti contemplati dall articolo 317-bis del codice civile e tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali, e quelli previsti dall articolo 8 della presente legge, sono di competenza del giudice ordinario. Art. 7. (Provvedimenti relativi ai conviventi in caso di cessazione della convivenza) 1. In caso di cessazione della convivenza, senza addebito di colpa, il convivente che si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto, nei confronti dell altro, agli alimenti. Il giudice si pronuncia sull entità e la durata di tale somministrazione tenuto conto del periodo di convivenza, dello stato di bisogno e dei redditi dell obbligato. 2. Si applicano le disposizioni del titolo XIII, del libro primo del codice civile e l articolo 156, commi quarto, quinto, sesto e settimo del codice civile. Art. 8. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) 1. Al comma primo dell articolo 570 del codice penale, le parole «o alla qualità di coniuge», sono sostituite dalle seguenti: «, alla qualità di coniuge o di convivente». 2. Al numero 2, del comma secondo, dell articolo 570 del codice penale, le parole «o al coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, al coniuge». Dopo la parola «colpa», sono aggiunte le seguenti: «, o al convivente.».

Atti parlamentari 10 Art. 9. (Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli) 1. Al primo comma dell articolo 572 del codice penale, dopo le parole «della famiglia», sono aggiunte le seguenti: «, ivi compreso il convivente,». Art. 10. (Estensione della definizione di prossimi congiunti) 1. All ultimo comma dell articolo 307 del codice penale, dopo le parole «i discendenti, il coniuge,», sono aggiunte le seguenti: «il convivente». Art. 11. (Estensione dei casi di non punibilità di cui all articolo 649 del codice penale) 1. Dopo il numero 1), del primo comma, dell articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente: «1-bis) del convivente;». Art. 13. (Diritti successori) 1. Al primo comma dell articolo 536 del codice civile, dopo le parole «il coniuge», sono aggiunte le seguenti: «il convivente». 2. L articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 540. (Riserva a favore del coniuge). A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell altro coniuge, salvo le disposizioni dell articolo 542, nel caso di concorso con i figli e dell articolo 548, nel caso di concorso con i conviventi. Al coniuge convivente sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la

Atti parlamentari 11 corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.». 3. Al primo comma dell articolo 542 del codice civile, dopo le parole «al coniuge», sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall articolo 548.». 4. Alla fine del primo comma dell articolo 544, sono aggiunte, infine, le parole: «salvo quanto previsto dall articolo 548.». 5. L articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 548. (Riserva a favore del coniuge separato). Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ai sensi dell articolo 151, ed il coniuge separato di fatto hanno gli stessi diritti successori del coniuge non separato, ma limitati al concorso nella misura dei due terzi a loro favore e di un terzo a favore del convivente del coniuge defunto. Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto solo ad un assegno vitalizio, se al momento dell apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto e solo quando quest ultimo, al momento della morte, non dovesse essere in regime di convivenza con altra persona. L assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi». 6. Alla fine del primo comma dell articolo 579, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall articolo 585.». 7. L articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 585. (Successione del coniuge separato). Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ed il coniuge separato di fatto hanno gli stessi diritti successori del coniu-

Atti parlamentari 12 ge non separato, ma limitati al concorso nella misura dei due terzi a loro favore di un terzo a favore del convivente del coniuge defunto. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell articolo 548».