ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro per l'annullamento ha pronunciato la presente


ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

contro nei confronti di per la riforma

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2007

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Valutazione affidabilità concorrente riservata amministrazione reati comportano negligenza o malafede

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

Transcript:

N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 837 del 2013, proposto da Niccoli Francesco quale candidato escluso della Lista provinciale di Campobasso "Noi per il Molise - Frattura Presidente", rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Giuliano Di Pardo, e con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro 13; contro - U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte D'Appello di Campobasso, Ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura e presso di essa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; - Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia presso il Tribunale di Isernia; per la riforma www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 1/6

della sentenza del T.A.R. MOLISE CAMPOBASSO, SEZIONE I n. 00068/2013 - resa tra le parti, concernente esclusione della Lista provinciale di Campobasso "Noi per il Molise - Frattura Presidente" - elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di: U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello di Campobasso, Ufficio centrale circoscrizionale di Campobasso presso il Tribunale di Campobasso; Visti gli atti della causa; Relatore nella Udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2013 il Cons. Giancarlo Luttazi; Uditi per le parti l avv. Salvatore Di Pardo e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani; Visto l art. 129, commi 6 e 9, del codice del processo amministrativo, in base ai quali il giudizio, anche in sede di appello, avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni regionali << è deciso all esito dell udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie>>; Preso atto che: a) l oggetto del presente giudizio è costituito dai provvedimenti - relativi all elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Molise del 24 e 25 febbraio 2013 : I) di esclusione della candidatura del ricorrente dalla lista <<Noi per il Molise Frattura Presidente>> (verbale dell Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso in data 27 gennaio www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 2/6

2013); II) di rigetto delle osservazioni presentate al medesimo Ufficio (verbale in data 28 gennaio 2013); III) di rigetto del reclamo proposto dal delegato di lista (verbale dell Ufficio centrale regionale in data 31 gennaio 2013); b) l impugnata sentenza del T.a.r. per il Molise: I) ha respinto compiutamente tutte le censure avverso i contestati provvedimenti; II) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Campobasso; III) ha compensato le spese di lite; Considerato che le Amministrazioni interessate prima, ed il T.a.r. poi, hanno fatto buon governo delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272; Sez. V, 6 luglio 2010, n. 4322), in materia di autenticazione delle sottoscrizioni dei soggetti che accettano di candidarsi, atteso che: a) le invalidità che riguardano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180 giorno fissato per la presentazione delle candidature; b) le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 3/6

elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione; c) fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l apposizione del timbro nonché l indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente; d) sotto tale angolazione è del tutto irrilevante, ai fini del perfezionamento e della validità della procedura di autenticazione, che il modulo utilizzato in concreto, predisposto dal Ministero dell Interno, faccia riferimento al d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (t.u. in materia di incandidabilità, pubblicato nella G.U. del 4 gennaio 2013 n. 3 ed entrato in vigore il successivo 5 gennaio 2013), e dunque dimostri che la sottoscrizione e l autenticazione non sono antecedenti al 180 giorno fissato per la presentazione delle candidature; e) il presupposto interpretativo da cui muovono gli appellanti in ordine all art. 14, comma 3, l. n. 53 del 1990, secondo cui tale disposizione prevederebbe come unica causa di nullità l anteriorità dell accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, è erroneo, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature è inconferente; f) nel caso di specie è pacifico che l autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 4/6

ricorrente è priva della indicazione della data e del luogo; Richiamate e condivise, in conclusione, tutte le argomentazioni svolte dalle autorità emananti nonché dall impugnata sentenza, che conducono alla reiezione dei mezzi posti a sostegno del gravame; Considerato che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l appellante al rimborso delle spese di giudizio dell Amministrazione costituita, e le liquida in 3.000, 00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2013. Stefano Baccarini, Presidente Vito Poli, Consigliere Francesco Caringella, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/02/2013 www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 5/6

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2013/201300837/Provvedimenti/201300788_23.XML 6/6