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Programma NEW FREE WAY Condizioni Generali di Polizza Mod. ACE LTD_CGA 6416_0907 SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16-17 art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 Rappresentante Generale per l Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano info.ace.italy@ace-ina.com www.aceeuropeangroup.com. One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies (Pagina 1 di 10)

SOMMARIO NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PARTE I - CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione A Definizioni ARTICOLO 1 DEFINIZIONI GENERALI Sezione B Oggetto dell assicurazione ARTICOLO 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA E DELL INDENNIZZO ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Sezione C Prestazioni ARTICOLO 5 MORTE ARTICOLO 6 MORTE PRESUNTA ARTICOLO 7 INVALIDITA PERMANENTE ARTICOLO 8 CUMULO DI INDENNIZZI ARTICOLO 9 RISCHIO GUERRA ARTICOLO 10 MOVIMENTI TELLURICI Sezione D Delimitazione delle prestazioni ARTICOLO 11 LIMITI DI ETA ARTICOLO 12 RIDUZIONE INDENNIZZO PER ETA ARTICOLO 13 CRITERI DI INDENNIZZABILITA ARTICOLO 14 PERSONE NON ASSICURABILI ARTICOLO 15 ESCLUSIONI PARTE II - CONDIZIONI NORMATIVE Sezione E Premio di assicurazione ARTICOLO 16 DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE ARTICOLO 17 PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE Sezione F Norme comuni ARTICOLO 18 ESCLUSIVITA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO ARTICOLO 19 - DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO E DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA ARTICOLO 20 DURATA DELL ASSICURAZIONE ARTICOLO 21 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI ARTICOLO 22 CONTROVERSIE. ARBITRATO IRRITUALE ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE ARTICOLO 24 ONERI FISCALI ARTICOLO 25 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE (Pagina 2 di 10)

NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è predisposta ai sensi dell art. 123 del D. Lgs. n 175/1995, della Circolare ISVAP n 303 del 2/6/1997, della Circolare ISVAP n 518/D del 21/11/2003 e dell art. 13 del D. Lgs. n 196/2003 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA La Società ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, con sede legale in Gran Bretagna, 100 Leadenhall Street, EC3A3BP Londra, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia D. Lgs. n 175/1995 nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (art. 3, lett b, Dir. n 87/344/CEE), 18. Il contratto è concluso con la Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia Viale Monza, 258 20128 Milano C.F. 04124720964 P.I. 04124720964 - Reg. Imprese di Milano n. 04124720964 R.E.A. n. 1728396 Rappresentante Generale per l Italia: ACE ICNA ITALY S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Monza 258. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Premessa L adesione del Contraente al contratto di assicurazione può essere stata raccolta da ACE direttamente o per il tramite dell Intermediario abilitato, ovvero per il tramite di operatori telefonici da essa, direttamente o indirettamente incaricati, i quali agiscono comunque sotto il pieno controllo e la responsabilità di ACE European Group Limited. Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell art. 122 del D. Lgs. n 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Società proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società al seguente indirizzo: Viale Monza, 258-20128 Milano - Fax 02-27095.430 e-mail: ufficio.reclami@ace-ina.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Periodo di carenza contrattuale La Società prevede, per i contratti con garanzie malattia, dei periodi di carenza, cioè dei periodi durante i quali non viene prestata la garanzia. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di polizza. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Pagamento del premio Il premio di assicurazione può essere pagato ad ACE tramite addebito automatico su una carta di credito intestata al Contraente oppure mediante domiciliazione diretta in conto (RID). Eventuali altre modalità di pagamento del premio (purchè diverse dal denaro contante) dovranno essere preventivamente concordate dal Contraente con la Società. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1) I suoi dati saranno trattati da ACE European Group Limited Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia Viale Monza 258 20128 Milano titolare del trattamento nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all attività assicurativa e riassicurativa connessa al Suo contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2) Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni. 3) Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile. 4) L eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato. 5) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; ISVAP e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. 6) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione. 7) L elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Viale Monza, 258 20128 Milano Tel. +39.02.27.095.1 - Fax +39.02.27095.333. 8) I dati personali non sono soggetti a diffusione. 9) I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003. 10) Fermi restando gli effetti indicati al punto 4) che precede, l Assicurato può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento inviando una comunicazione scritta ad ACE European Group Limited - Viale Monza, 258 20128 Milano. 11) Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede. Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI EFFETTO DELLO STESSO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESCLUSIONI DI POLIZZA E ALLE GARANZIE PRESTATE, PREVISTE IN OGNI CONTRATTO (Pagina 3 di 10)

TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI PIANO PIANO A INDENNIZZO CORRISPOSTO IN CASO DI MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE OCCORSE ALL ASSICURATO: rischio A) rischio B) rischio C) Quale passeggero pagante su mezzi di trasporto pubblico A bordo di autoveicoli ad uso privato o come pedone In circostanze diverse da quelle previste dai Rischi A) e B) Contraente 500.000 100.000 50.000 Coniuge 250.000 50.000 25.000 Ciascun Figlio 50.000 10.000 5.000 PIANO B Contraente 400.000 100.000 50.000 Coniuge 200.000 50.000 25.000 Ciascun Figlio 40.000 10.000 5.000 PIANO C Contraente 150.000 100.000 50.000 Coniuge 75.000 50.000 25.000 Ciascun Figlio 15.000 10.000 5.000 CGA 6416_0907 (4/10)

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA Mod. ACE LTD_CGA 6416_0907 PARTE I CONDIZIONI PARTICOLARI Sezione A Definizioni Le seguenti espressioni, elencate in ordine alfabetico, avranno il significato di seguito rispettivamente indicato: ARTICOLO 1 DEFINIZIONI GENERALI Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall assicurazione. Autoveicolo ad uso privato: ogni veicolo a motore (diverso da motocicli, trattori agricoli o veicoli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri paganti) a condizione che sia abilitato: a) al trasporto di passeggeri, per un massimo di 10 persone compreso il conducente; b) al traino di carichi, ma che abbia un peso complessivo a pieno carico, incluso rimorchio o semi-rimorchio, inferiore a 3,5 tonnellate. Certificato Personale di Assicurazione: il documento emesso dalla Società ed intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa. Condizioni di Polizza: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. Coniuge: il Coniuge (o Convivente more-uxorio) del Contraente. Contraente: la persona fisica alla quale è intestato il Certificato di Assicurazione e che paga il relativo premio. Contratto di Assicurazione: il contratto di assicurazione al quale ha aderito il Contraente. Data di Effetto del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto è da intendersi concluso. Data di Effetto della Copertura: la data a partire dalla quale la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate. Figli Conviventi: ciascun Figlio del Contraente, con lui convivente come risultante dallo Stato di Famiglia, che non abbia compiuto il 24 anno di età. Frequenza di pagamento: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a versare il premio di assicurazione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Intermediario: Amex Broker Assicurativo Srl, quale intermediario assicurativo abilitato Mezzi di trasporto pubblico: ogni e qualsiasi tipo di autobus, traghetto, nave, treno, tram, metropolitane, forniti e gestiti da ditte e/o aziende regolarmente autorizzate al trasporto di passeggeri paganti, nonché limousines in servizio di aeroporto, operanti con itinerari ed orari prefissati. E inoltre definito mezzo di trasporto pubblico ogni aeromobile gestito da compagnie aeree in possesso di certificato, licenza o simile autorizzazione per il trasporto aereo programmato, rilasciati dalle autorità competenti nel Paese nel quale l aeromobile è registrato e, conformemente a detta autorizzazione, mantiene e pubblica gli orari e le tariffe del servizio passeggeri, fra aeroporti, stabilito ad orari regolari e determinati. Nucleo Familiare: il Contraente, il Coniuge (o Convivente more-uxorio) e Figli Conviventi come da attestazione dello Stato di Famiglia. Premio di assicurazione: importo dovuto dal Contraente alla Società e pari all Unità di premio o ad un multiplo di essa (3, 6 o 12). Ricorrenza Annuale: ogni anniversario di polizza, calcolato in 12 mesi a partire dalla data di Effetto del Contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Società: la Compagnia di Assicurazioni ACE EUROPEAN GROUP LIMITED. Unità di premio: importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse e imposte governative. CGA 6416_0907 (5/10)

Sezione B Oggetto dell assicurazione ARTICOLO 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è operante per gli infortuni che l Assicurato subisce sia nell esercizio della sua attività professionale che di altra attività non professionale, fermo quanto stabilito alla Sezione D Delimitazione delle prestazioni che segue. La copertura assicurativa di cui alla presente polizza è valida per gli infortuni che l'assicurato subisce: rischio A) rischio B) rischio C) in qualità di passeggero pagante non come pilota, autista o membro dell equipaggio - a bordo di Mezzi di trasporto pubblici, compresi gli infortuni occorsi mentre l'assicurato sale e discende dagli stessi. a bordo di Autoveicoli ad uso privato, compresi gli infortuni occorsi mentre l'assicurato sale e discende dagli stessi; a bordo di autovetture locate senza conducente; quale pedone su strade pubbliche, a seguito di urto da parte di ogni e qualsiasi tipo di veicolo a motore. in circostanze diverse da quelle previste nei Rischi A) e B) che precedono. Per ogni classe di rischio è determinato l importo dell indennizzo, in base al Piano scelto. Gli indennizzi, differenziati in base a ciascuna classe di rischio, come da Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi, sono definiti in base al Piano scelto dal Contraente e indicato nel Certificato Personale di Assicurazione. ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA E DELL INDENNIZZO Premesso che la somma assicurata per ciascuna persona è determinata in base al Piano ed all Opzione scelta dal Contraente, in caso di sinistro l indennizzo liquidabile è definito dalla classe di rischio cui l infortunio si riferisce (Articolo 2 che precede), come indicato nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi. ARTICOLO 4 DETERMINAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE Le persone assicurate sono determinate in base all Opzione scelta da Contraente, come di seguito specificato: Opzione 1: Solo Contraente Opzione 2: Contraente + Coniuge Opzione 3: Nucleo Familiare Per l identificazione anagrafica delle persone assicurate, si farà riferimento al certificato Stato di Famiglia da produrre solo in caso di sinistro. Sezione C Prestazioni ARTICOLO 5 MORTE Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifica entro 730 giorni dalla data dell evento, la Società liquida l indennizzo al Beneficiario designato. Sarà considerato "Beneficiario designato" la persona(e) designata(e) come tale(i) per iscritto dall assicurato alla Società. In difetto di designazione, la Società verserà l'indennizzo agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. L assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente contratto, modificare l'indicazione del (dei) Beneficiario(i) con comunicazione scritta alla Società. ARTICOLO 6 MORTE PRESUNTA Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza, il corpo dell Assicurato non fosse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società verserà al beneficiario designato l indennizzo dovuto. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. CGA 6416_0907 (6/10)

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennizzo risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita. ARTICOLO 7 INVALIDITA PERMANENTE Quando l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 730 giorni dalla data dell'evento, la Società corrisponderà un indennizzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla somma assicurata: perdita di un arto: 50% perdita di due o più arti: 100% perdita della facoltà visita di un occhio: 50% perdita della facoltà visita di entrambi gli occhi: 100% perdita di un arto e della facoltà visita di un occhio: 100% Per "perdita di un arto si intende la totale ed irrecuperabile perdita anatomica o funzionale dello stesso al di sopra della giuntura del polso o al di sopra della caviglia (giuntura talo tibiale). Per "perdita" della facoltà visiva si intende la cecità totale ed assoluta di uno o entrambi gli occhi. Il massimo indennizzo liquidabile dalla Società non sarà in alcun caso superiore al 100% della somma assicurata. ARTICOLO 8 CUMULO DI INDENNIZZI Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'assicurato muore, entro un anno dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde al beneficiario designato la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. ARTICOLO 9 RISCHIO GUERRA L Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso, dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del Suo arrivo in tale Paese. ARTICOLO 10 MOVIMENTI TELLURICI L assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici. Sezione D Delimitazione delle prestazioni ARTICOLO 11 LIMITI DI ETA Premesso che l età massima per l'adesione alla presente polizza è fissata nel 70 anno di età compiuto, resta stabilito che la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75 anno di età dell Assicurato. ARTICOLO 12 RIDUZIONE INDENNIZZO PER ETA Resta inteso che in caso di sinistro rientrante nelle classi di rischio B) o C) subito dall Assicurato dopo il compimento del 65 anno di età, l indennizzo liquidabile verrà ridotto del 50%. ARTICOLO 13 CRITERI DI INDENNIZZABILITA La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che sono indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su CGA 6416_0907 (7/10)

tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. ARTICOLO 14 PERSONE NON ASSICURABILI La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sieropositività HIV o sindrome collegate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità mentali. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente ove richiesto la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative. ARTICOLO 15 ESCLUSIONI Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti: a) da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall Articolo 9 rischio Guerra ; b) da operazioni militari in qualsiasi parte del mondo; dall arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale; c) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); d) esercizio di attività aeree in genere, anche sportive (quali, a titolo meramente esemplificativo: paracadutismo, deltaplano, parapendio), ad eccezione di voli effettuati sui mezzi di trasporto pubblico come definiti all Articolo 1; e) autolesionismo; suicidio tentato o consumato; f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; atti temerari, restando comunque coperti in garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; g) la sindrome da immunodeficienza acquisita; h) dalla pratica di speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della scala U.I.A.A., salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; i) gli sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; j) da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o allucinogeni; k) dall uso e guida di mezzi di locomozione subacquei; l) da stato di intossicazione acuta alcoolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; m) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. PARTE II CONDIZIONI NORMATIVE Sezione E Premio di assicurazione ARTICOLO 16 DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE Il premio di assicurazione, pari ad una Unità di Premio o ad un multiplo di essa (3, 6 o 12, in base alla frequenza di pagamento prescelta dal Contraente), è stabilito con riferimento al Piano e all Opzione scelta dal Contraente come da seguente tabella: Piano A Piano B Piano C Unità di premio * Unità di premio * Unità di premio * Opzione 1 (solo Contraente) 22,00 20,00 15,00 Opzione 2 (Contraente + Coniuge) 34,00 31,00 22,00 Opzione 3 (Nucleo familiare) 38,00 34,00 24,00 (*) importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse ed imposte governative CGA 6416_0907 (8/10)

ARTICOLO 17 PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE Premesso che la qualità di Titolare di Carta American Express è condizione indispensabile per poter aderire alla presente assicurazione, si conviene che il premio di assicurazione verrà addebitato automaticamente dalla Società sul conto Carta intestato al Contraente. Qualora, in corso di contratto, al Contraente venga meno la qualità di Titolare di Carta American Express, le Parti si riservano di concordare eventuali altre modalità di pagamento del premio, purché diverse dal denaro contante. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell'art. 1888 del C.C.. Sezione F Norme comuni ARTICOLO 18 ESCLUSIVITA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO La qualità di Titolare di Carta American Express è condizione indispensabile per poter aderire alla presente assicurazione. ARTICOLO 19 DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO E DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA Le prestazioni assicurate sono garantite dalla Società a partire dalle ore 24 del giorno in cui la stessa ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza (Data di Effetto della copertura) fermo quanto stabilito dalla sezione D Delimitazione delle prestazioni. Il Contratto di assicurazione si intende perfezionato a partire dalle ore 24 del 1 giorno del secondo mese successivo a quello di adesione, cioè dalla Data di Effetto del Contratto indicata nel Certificato di Assicurazione, fermo restando per il Contraente la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi a tale data. ARTICOLO 20 DURATA DELL ASSICURAZIONE La presente polizza, emessa con durata a tempo indeterminato, è valida per periodi di assicurazione ricorrenti definiti in base al premio di assicurazione e può essere annullata: dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che la polizza rimarrà attiva per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di assicurazione; dalla Società almeno 30 giorni prima di ogni Ricorrenza Annuale successiva alla Data di Effetto del Contratto. La richiesta di annullamento deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata. Per la determinazione della data di invio farà fede il timbro dell ufficio postale dal quale è stata spedita. ARTICOLO 21 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI L Assicurato o un suo rappresentante devono dare notizia del sinistro alla Società il prima possibile, compilare, a richiesta della Società stessa, la denuncia di sinistro, esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, integrarla di tutte le informazioni mediche fornendo a proprie spese i certificati, le prescrizioni e la documentazione necessaria per la valutazione del sinistro. All Assicurato potrà essere richiesto di sottoporsi a visita o consulto medico presso un fiduciario della Società; in tal caso le spese relative sono a carico di quest ultima. ARTICOLO 22 CONTROVERSIE. ARBITRATO IRRITUALE La Società si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti condizioni di polizza. CGA 6416_0907 (9/10)

Nel caso particolare di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, la Società si impegna, su richiesta scritta del Contraente o dell Assicurato, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (inclusa la Società) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell altra (ossia, nel caso della Società, del Contraente o dell Assicurato) all attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall altra Parte. Il terzo medico viene scelto dalle Parti, sopra una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte attrice convoca il Collegio Medico, invitando l altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le Parti, e non pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale. ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. ARTICOLO 24 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ARTICOLO 25 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è regolato nel Contratto si applicano le vigenti disposizioni di Legge Italiana. ACE European Group Limited Rappresentanza Generale per l Italia CGA 6416_0907 (10/10)