VALORE PRASSI VADEMECUM PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE AVANTI IL GIUDICE DI PACE

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VALORE PRASSI VADEMECUM PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE AVANTI IL GIUDICE DI PACE

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PARTE I 1.1 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, FASCICOLO DI PARTE, DOCUMENTI, ATTI Si raccomanda agli Avvocati: a) di inserire all atto dell iscrizione a ruolo o nel primo scritto difensivo (per quanto attiene alle parti convenute o resistenti) il codice fiscale e/o la partita iva del (dei) cliente (i); b) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio e, ove sia richiesto e sia possibile, di mettere a disposizione della controparte copia dei documenti depositati; c) di produrre i documenti numerandoli ed, all occorrenza, descrivendoli singolarmente con numerazione progressiva, indicandoli in calce all atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l indice originario; d) di rispettare la numerazione progressiva e l indicazione specifica dei documenti, anche in caso di produzione a verbale; e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti; f) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo, ove particolarmente corposi; 1 g) di inserire nell intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di ruolo generale adeguatamente evidenziato; h) di allegare, nelle cause relative ad incidenti stradali, qualora non vi sia rapporto dell Autorità di P.S., copia della planimetria o delle fotografie del luogo dell incidente, ove possibile; i) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa; j) di iscrivere, ove possibile - ed allo scopo di velocizzare la fissazione delle prime udienze di comparizione - la causa a ruolo entro il venerdì precedente la settimana in cui è stata fissata la prima udienza nell atto introduttivo. Ove l iscrizione avvenga nella giornata indicata nell atto di citazione, sarà cura del Cancelliere evidenziare la data di iscrizione al ruolo per consentire al Giudice di disporre la rinnovazione della notifica dell atto di citazione, se il convenuto è rimasto contumace. 1.2 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE Si raccomanda: a) al Giudice di firmare i provvedimenti in modo leggibile ovvero con l indicazione chiara del proprio nominativo; b) agli Avvocati di trasmettere al Giudice, ove possibile, copia delle sentenze di appello e/o di Cassazione

relative ai suoi provvedimenti; c) agli Avvocati di verificare personalmente, mediante accesso in cancelleria, l emissione del provvedimento pronunciato dal Giudice su istanza depositata fuori udienza, atteso che detti provvedimenti non vengono comunicati alle parti. In particolare, nel caso di istanze che comportino la possibile modifica di ordinanze (ad esempio, istruttorie) o di altri atti del Giudice, implicanti l adozione di provvedimenti di contenuto decisorio (ad esempio, sospensione dell esecuzione), è opportuno che copia dell istanza, se depositata fuori udienza, sia comunicata per conoscenza al collega avversario, fermo restando che, in ogni caso, il Giudice fisserà a quest ultimo un termine per controdedurre in merito. PARTE II 2.1 PRIMA UDIENZA L assegnazione delle cause ai Giudici e la fissazione dell udienza di comparizione sono effettuati a mezzo del sistema informatico (SIGP). Le citazioni dovranno, comunque, indicare come prima udienza il lunedì ore 9.00. Il nome del Giudice assegnatario e la 2 data di effettiva udienza sono resi noti settimanalmente mediante esposizione ai relativi albi. Tali dati sono, peraltro, rilevabili dai difensori dal giorno successivo a quello dell iscrizione a ruolo mediante consultazione del sito telematico www.giustizia.it. Le udienze tabellarmente previste per ogni Giudice sono due alla settimana, di cui una finalizzata alla prima udienza di trattazione. Alla trattazione delle cause cd. seriali viene destinata un unica udienza fissa mensile (2 lunedì del mese), tenuta da tutti i Giudici della Sezione Civile; a tale data verranno rinviati d ufficio tutti i procedimenti in oggetto. 2.1.A) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Si raccomanda che: 1) la trattazione delle cause di prima udienza venga effettuata nella prima parte dell udienza stessa, secondo l orario indicato in atto di citazione; 2) la comparizione delle parti, non essendo realistico ipotizzarla in modo generalizzato alla prima udienza, avvenga in una udienza successiva da fissarsi entro breve termine e solo qualora la natura della causa lo consigli, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, sentiti i difensori delle parti.

2.1.B) RINVII Tenuto conto che la costituzione del convenuto avviene normalmente in sede di prima udienza, l attività di cui all art. 320 c.p.c. può svolgersi in una seconda udienza, previo scambio, su accordo delle parti, di memorie autorizzate (la prima delle quali dell attore, la seconda del convenuto), oltre che nei casi previsti dall art. 320 comma 4 c.p.c., esemplificativamente nei seguenti casi: a) qualora venga disposta la comparizione delle parti; b) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, per decidere in ordine alla richiesta di autorizzazione all esecuzione provvisoria; c) in caso di proposizione di domande riconvenzionali; d) in caso di proposizione di eccezioni preliminari di procedura o di merito, che richiedano un esame più approfondito. In tutti tali casi il Giudice, nel disporre il rinvio, farà salvi i diritti di prima udienza con espressa formulazione (es.: salvi i diritti di cui all art. 320 c.p.c. ed impregiudicato ogni provvedimento ). Potrà essere autorizzata la presentazione di memoria e di memoria di replica con eventuale assegnazione di termini interlocutori per lo scambio delle stesse tra le parti, ove 3 la natura della causa lo richieda. Nelle memorie dovranno essere precisati i mezzi istruttori di cui si chiede l ammissione, onde evitare un successivo rinvio. Il rinvio non può essere inferiore a 15 giorni per esigenze di gestione del fascicolo di causa da parte della cancelleria. Qualora siano autorizzate memorie con termini intermedi, il Giudice fisserà l udienza almeno 15 giorni dopo la scadenza dell ultimo termine. Nel caso in cui il convenuto chieda di costituirsi personalmente all infuori dei casi previsti dall art. 82 c.p.c., il Giudice lo inviterà a munirsi di difensore, rinviando la causa ad altra udienza a breve termine (almeno di 30 giorni). 2.2 UDIENZA DI TRATTAZIONE 2.2.A) ORGANIZZAZIONE DELL UDIENZA Sono opportuni i seguenti accorgimenti: a) le attività di ammissione dei mezzi istruttori, conclusioni, giuramento di consulenti, etc. si svolgeranno (a seconda delle disponibilità del ruolo di udienza) nella seconda parte dell udienza esaminata al punto precedente, o in altra udienza specificatamente destinata a tali attività; ove possibile seguendo gli orari

predeterminati per le cause; b) i provvedimenti di cui all art. 309 c.p.c. verranno adottati dal Giudice al termine dell udienza, comunque non prima che siano trascorsi 30 minuti dall orario indicato per l udienza; c) il Giudice nel provvedimento di ammissione delle prove orali, nel caso di liste testimoniali non esauribili in un unica udienza, indicherà il numero di testimoni che verranno escussi all udienza fissata, garantendo un tempo adeguato per la loro audizione; d) le prove orali, compatibilmente con il carico di lavoro, dovranno preferibilmente essere assunte in un unica udienza o in poche udienze concentrate nel tempo e saranno seguite, nel minor lasso possibile, dall udienza di precisazione delle conclusioni e di spedizione a sentenza. 2.2.B) REGOLE IN CASO DI ASSENZA, SOSTITUZIONE O IMPEDIMENTO DELL UDIENZA Raccomandazioni: a) gli Avvocati, in caso di impossibilità a presenziare all udienza, dovranno assicurare la sostituzione da parte di un collega Avvocato a conoscenza della causa, su delega anche verbale; b) gli Avvocati, ove a conoscenza di 4 circostanze ostative al prefissato svolgimento dell udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunicheranno tali situazioni al Giudice e alle controparti, non appena possibile e, comunque, con congruo preavviso; c) il Giudice, qualora non possa tenere udienza istruttoria per la data fissata, farà comunicare il prima possibile tale impedimento e fisserà nuova udienza in tempo ragionevole e, comunque, nel rispetto degli incombenti di legge per la citazione testimoniale da parte degli Avvocati. 2.2.C) VERBALE D UDIENZA Raccomandazioni: a) il verbale verrà redatto direttamente dal Giudice o dagli Avvocati sotto la direzione del Giudice; b) la verbalizzazione potrà essere sintetica, ma dovrà contenere tutte le istanze delle parti e le dichiarazioni delle parti o dei testi con la maggiore completezza e fedeltà possibili; c) le note a verbale potranno essere predisposte in via anticipata dalle parti, purchè presentino: - contenuto sintetico e non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte; - forma adeguata (ad esempio, non è ammessa la mera allegazione di fax contenente le istruzioni di udienza); d) sono ammesse note a verbale

nell udienza di precisazione delle conclusioni, raccomandando, ove possibile e nel rispetto del mandato difensionale, la comunicazione delle stesse alle controparti; e) le conclusioni, possibilmente, devono essere riportate per esteso e comprendere i dati anagrafici delle parti, ove non inseriti negli atti introduttivi; f) al momento della precisazione delle conclusioni, è opportuno che gli Avvocati facciano pervenire al Giudice conclusioni e dati via e-mail all indirizzo o secondo le modalità indicate dai Giudici stessi; g) in caso di adempimenti a carico della cancelleria (ad esempio, comunicazioni al C.T.U.) gli stessi andranno opportunamente evidenziati; h) il Giudice nel fissare udienza di precisazione delle conclusioni e discussione potrà autorizzare, se richiesto, il deposito di note conclusive nella medesima udienza. PARTE III 3) ISTRUTTORIA 3.1) PROVA PER TESTI Si raccomanda che: a) nella stesura degli atti di causa gli Avvocati indichino i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali si 5 chiede che ogni teste sia sentito; b) gli Avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo; c) il Giudice disponga l accompagnamento coattivo del teste dopo la sua mancata comparizione ad almeno due udienze senza giustificato motivo. 3.2) C.T.U. A norma dell art. 22 disp. att. c.p.c. i Giudici devono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell albo del Tribunale di Verona. Nell ordinanza ammissiva della c.t.u. si suggerisce che il Giudice: a) provveda a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salvo in ogni caso la discussione con i difensori delle parti in merito al contenuto e/o alle eventuali integrazioni; b) incarichi il c.t.u. di conciliare la lite; c) nel caso di provvedimento emesso a seguito di riserva, disponga che l ordinanza sia comunicata anche al c.t.u. per intero; d) disponga che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea sia via e-mail ai difensori e/o consulenti di

parte. E opportuno che la fissazione dell udienza successiva a quella del conferimento dell incarico al c.t.u. tenga in considerazione del tempo necessario per le parti e per il Giudice di esaminare lo stesso elaborato depositato (indicativamente un mese dopo il deposito della consulenza). Si raccomanda che i Giudici, nella liquidazione delle spese di lite, tengano conto di quelle relative al compenso del consulente di parte, debitamente documentate e previa valutazione della loro congruità. 6

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