Schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche (Schema di decreto ministeriale n. 252) N. 316 27 gennaio 2016
CAMERA DEI DEPUTATI XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche (Schema di decreto ministeriale n. 252) N. 316 27 gennaio 2016
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Informazioni sul provvedimento Atto n. Natura dell atto: Titolo: Riferimento normativo: Relatore per la Commissione: Gruppo: Relazione tecnica (RT): Commissione competente: 252 Schema di decreto ministeriale Regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 Misiani PD sì V (ai sensi dell art. 143, comma 4, del Regolamento Il provvedimento adottato in attuazione dell art. 2 della legge n. 196 del 2009 e dell art. 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011 - reca il regolamento relativo allo schema tipo di bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Il provvedimento si compone di 15 articoli e di un Allegato (Allegato 1), relativo al Rendiconto della gestione. Con Nota del 26 gennaio 2016 è stata trasmessa una nuova versione dell Allegato 1 ed è stato chiarito che, per quanto attiene alla Nota integrativa di cui all articolo 10 dello schema di decreto in esame, non è stato predisposto uno schema tipo, lasciando all autonomia dei singoli soggetti la redazione della stessa Nota integrativa. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI Articoli 1-15: vengono definiti i requisiti generali per la redazione e la presentazione del bilancio consolidato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare: - è individuato l'ambito di applicazione, prevedendo che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con le proprie aziende, società partecipate ed altri - 1 - ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica afferma che il regolamento in esame reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale prive di qualsiasi effetto per la finanza pubblica. Il provvedimento è sostanzialmente finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in base al quale, con apposito decreto del Ministro dell'economia deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati. La norma prevede, inoltre, che nel
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI organismi controllati; - sono individuati i principi e le regole generali della procedura di consolidamento. In particolare, le amministrazioni pubbliche devono adottare lo schema di bilancio consolidato formato dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla nota integrativa; - sono disciplinati gli atti preliminari al consolidamento del bilancio di gruppo. La norma prevede che l'amministrazione capogruppo debba allegare al bilancio di previsione due elenchi: l'elenco del gruppo amministrazione pubblica e l'elenco dei componenti del gruppo amministrazione pubblica effettivamente inseriti nell'area del consolidamento; - con riferimento alle attività dirette ad uniformare i bilanci da consolidare, si prevede che i bilanci dell amministrazione capogruppo e dei componenti del gruppo devono essere, ove possibile, approvati alla stessa data e secondo principi contabili e criteri di valutazione uniformi, al fine di una corretta aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici dei componenti del gruppo; - vengono disciplinate le modalità di eliminazione delle operazioni infragruppo, prevedendo che nel bilancio consolidato debbano essere considerate soltanto le operazioni realizzate tra i soggetti inseriti nel consolidamento ed i terzi estranei al gruppo; - viene disciplinata l'elaborazione del bilancio consolidato, prevedendo che i bilanci redatti della capogruppo e dei componenti del gruppo debbano essere aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (costi e ricavi, proventi e oneri); - è stabilito che le amministrazioni pubbliche adeguano, ove necessario, i propri regolamenti di amministrazione e contabilità, al fine di conformare gli schemi di bilancio a quanto previsto dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore; - sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dei bilanci consolidati. In particolare, i bilanci devono essere trasmessi dalla capogruppo alle ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA medesimo decreto siano stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione. La RT afferma quindi che l'attuazione della disciplina non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - 2 -
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI amministrazioni vigilanti entro 30 giorni dalla loro approvazione, tramite la posta elettronica certificata. Entro il medesimo termine la capogruppo deve trasmettere gli stessi documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni; - si stabilisce l'entrata in vigore del regolamento in esame a partire dall' esercizio finanziario 2016. ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame. - 3 -