Prime considerazioni sui profili finanziari e assicurativi della Legge per la ricostruzione

Documenti analoghi
PROVVEDIMENTO N. 56 DEL 9 FEBBRAIO 2017

Circolare n. 24 Roma, 3 luglio Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Direzione Centrale Entrate. Roma, 11/01/2017

DANNI SUBITI DAI PRIVATI PER IL TERREMOTO COME ATTIVARE LE PROCEDURE DI RECUPERO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione generale Direzione centrale rischi. Circolare n. 33. Roma, 25 febbraio 2015

CIRCOLARE N. 4 - MARZO 2017 Alle Aziende associate e loro sedi c.a. Ufficio Amministrazione del Personale c.a. RSU interne. Milano, 23 marzo 2017

Circolare informativa 7/2016. ( a cura di Sara Razzi)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Art (1). Art (1) (1) (2). Art (1) Art (1) 2...(2) Art (1) 2...(2)

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 maggio 2017

Alle Direzioni generali delle Banche operanti nella Regione Abruzzo 9 gennaio 2012 Loro Sedi Prot. U/ABR/01/12

"Eventi sismici 1997 e Interventi su edifici privati. Procedure per l'erogazione dei contributi tramite istituti di credito".

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(G.U. n. 241 del 15 ottobre 2012 )

Estensore FERRANTI LORENA firma elettronica. Responsabile del procedimento FERMANTE STEFANO firma elettronica. Responsabile dell' Area

IL PRESIDENTE. in data 9 novembre VISTA la legge 23 novembre 1971, n. 1100; VISTA la legge 5 agosto 1991, n. 249;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Finanziamenti alle Banche per PMI Convenzione del 17/02/2010 SCHEDA PRODOTTO

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N stipulata tra Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e Aviva Life S.p.A.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174».

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

In più occasioni il Fondo Mario

Testo della Convenzione CDP-ABI 18 novembre 2016 CONVENZIONE TRA

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA PREMESSO CHE

DECRETO n. 122 del 20 gennaio 2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO AI PENSIONATI

D E C R E T A: Roma, lì 23 novembre 2005 IL MINISTRO F.to ALEMANNO

Cassa depositi e prestiti società per azioni CIRCOLARE N. 1266

NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. DECRETO n del 4 agosto 2017

Decreto n del 28 luglio 2017

PROTOCOLLO D INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2016 N Proroga e definizione di termini, c.d. Decreto milleproroghe

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

SABATINI TER. Circolare n. 4 del

Ministero delle Attività Produttive

ANTICIPAZIONE SOCIALE PER I LAVORATORI SOSPESI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA ANCHE IN DEROGA

Misura «Beni Strumentali» Il ruolo delle banche e il rapporto con le imprese. Francesca Macioci Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana

Cratere Sismico Aquilano

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

- Chiesa del Gesù via Borgoleoni Comune di Ferrara (FE). Liquidazione saldo. Rilevazione di economie.

ALLEGATO 15 SCHEMA DI FIDEIUSSIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO

Ricostruzione Sisma Centro Italia

F O G L I O I N F O R M A T I V O FINANZIAMENTI A REVOCA A BREVE TERMINE PER UTILIZZI DI NATURA FINANZIARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

PLAFOND BENI STRUMENTALI «Nuova Sabatini» Relatore: G Reggioni. Reggio Emilia, 20 marzo 2014

PROPOSTA POLIZZA IN DELEGA SALUTE CASH

più credito per la tua impresa

DECRETO 24 aprile 1998 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 luglio 1998 serie generale n. 171)

DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZ. VI UFF. VI Prot. n

Ministero dello Sviluppo Economico

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO. DECRETO n. 537 del 27 febbraio 2017

Prestito chirografario a privati a tasso fisso. Dipendenti Provincia di Lecce

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Decreto n del 11 luglio 2017

ADDENDUM N. 3 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5 NOVEMBRE (Plafond Moratoria Sisma Prima Fase) TRA

Sisma Ricostruzione privata Edifici residenziali

Estensore FERRANTI LORENA firma elettronica. Responsabile del procedimento FERMANTE STEFANO firma elettronica. Responsabile dell' Area

Cassa depositi e prestiti società per azioni CIRCOLARE N. 1268

INFORMATIVA N. 8/2017

MANUALE DI RENDICONTAZIONE

Determinazione del dirigente Numero 235 del 15/03/2017

TFR in busta paga: Articolo 1, comma 26 L. di Stabilità 2015

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

INTERVENTI POST-SISMA: DALL INAGIBILITA ALLA RICOSTRUZIONE

CONVENZIONE TRA. Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n (di seguito l ABI );

Legge Nuova Sabatini. Roma, 06/03/2014

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge , n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Allegato parte integrante

Provincia di Chieti. Articolo 1

F O G L I O I N F O R M A T I V O I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

SISMA MARCHE 2016/2017 PROVVEDIMENTI. Decreto Legislativo n.8

ADDENDUM N. 4 ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5 NOVEMBRE (Plafond Moratoria Sisma Prima Fase) TRA

SCHEDA PRODOTTO Protezione Prestito New

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. FOGLIO INFORMATIVO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso fisso

La legge 136/2010 dopo la conversione del decreto 187/2010.

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

IL COMMISSARIO DELEGATO

TITOLO III ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE

Decreto n del 22 maggio 2017

INPS - MESSAGGIO 23 MARZO 2010, N. 8123

Estensore FERRANTI LORENA firma elettronica. Responsabile del procedimento FERMANTE STEFANO firma elettronica. Responsabile dell' Area

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

Obblighi di comunicazione

Anticipazione in forma bullet o scoperto di conto max. 12 mesi Euribor 3 mmp + 1,5% Tasso di interesse nominale

BANDO FAR FAS 2014 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CREDITO AGEVOLATO (ALLEGATO B)

Regione Umbria. Decreto 19 maggio 2017, n. 4

Banca richiedente ABI CAB Data

Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l erogazione delle somme del Fondo regionale ;

AGENZIA REGIONALE PER L EROGAZIONI IN AGRICOLTURA,

DETERMINAZIONE. Estensore GASPARINI VALERIA. Responsabile del procedimento MASSIMI GIANCARLO. Responsabile dell' Area A.

RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI. Sommario 1. AMBITO BENEFICIARIO E INTESTATARIO DEL SERVIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO...

Transcript:

Prime considerazioni sui profili finanziari e assicurativi della Legge per la ricostruzione (Legge 15 dicembre 2016, n. 229 Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - G.U. 17 dicembre 2016) Pietro Negri S. Angelo di Amatrice

L ABI e la Cassa Depositi Prestiti (CDP) hanno sottoscritto il 18 novembre 2016 la convenzione che definisce le regole per il finanziamento della ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 5, comma 4, del decreto legge 17 agosto 2016, n. 189 La misura prevede che CDP metta a disposizione delle banche un Plafond finanziario (c.d. Plafond Sisma Centro Italia), il cui importo è determinato dalla legge di bilancio, per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, a favore dei soggetti danneggiati dai predetti eventi sismici.

Iter istruttorio Per accedere all agevolazione, i soggetti interessati si devono recare presso una delle banche aderenti all iniziativa operante nei predetti territori, inserita nell elenco pubblicato sul sito internet dell ABI, e procedere alla stipula dei contratti di finanziamento con la banca, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi rilasciati dalle amministrazioni pubbliche competenti. I soggetti che intendono accedere al finanziamento agevolato devono essere infatti autorizzati dalle amministrazioni pubbliche competenti, le quali svolgono una istruttoria di ammissione al contributo e di liquidazione delle spese che si conclude con l emanazione di provvedimenti che dovranno essere presentati alla banca al momento della richiesta di concessione del finanziamento e, ove previsto dalle ordinanze, al momento della presentazione delle richieste di erogazione (c.d. Richiesta di Utilizzo Beneficiario).

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 1/3 I finanziamenti hanno durata massima pari a 25 anni e sono erogati in più soluzioni (o in un unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle ordinanze del Commissario delegato), sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal beneficiario o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute da quest ultimo, ed in ogni caso in osservanza di quanto eventualmente previsto dalle predette ordinanze. La concessione del finanziamento è comunque condizionata all erogazione della provvista da parte di CDP; pertanto, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il limite annuale di spesa fissato dalla legge fosse stato superato, l erogazione non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della banca. La provvista è erogata da CDP alla banca alla data che cade il giorno 10 o 25 di ciascun mese solare (ad eccezione del 25 agosto e del 25 dicembre).

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 2/3 La banca, una volta ricevuta la provvista da parte di CDP, procede all accredito delle somme sui conti correnti vincolati dei soggetti beneficiari. Si tratta di conti correnti infruttiferi che possono essere utilizzati dal beneficiario intestatario esclusivamente per effettuare i pagamenti degli interventi ammessi a contributo. I finanziamenti possono essere utilizzati anche per estinguere e rimborsare, in tutto o in parte, le anticipazioni concesse dalla banca al beneficiario ovvero le spese direttamente sostenute dal beneficiario che siano risultate ammesse a godere del contributo. La banca, entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi all erogazione della provvista CDP e a seguito di precise istruzioni di pagamento rilasciate dal beneficiario, provvede a effettuare il pagamento delle somme direttamente sui conti dei creditori dei soggetti beneficiari (imprese esecutrici dei lavori, fornitori, professionisti, ecc.).

Caratteristiche dei finanziamenti agevolati 3/3 Ciascuna erogazione da parte delle banche ai beneficiari sarà soggetta all avveramento, tra l altro, delle seguenti condizioni sospensive: ricezione della c.d. Richiesta di Utilizzo Beneficiario, entro il decimo giorno precedente alla relativa data di erogazione; produzione della documentazione richiesta dalle ordinanze per procedere all erogazione, presentata dal beneficiario secondo le modalità eventualmente previste dalle ordinanze, entro il decimo giorno precedente alla relativa data di erogazione; ricevimento da parte della banca della provvista CDP entro la data di erogazione. I finanziamenti sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell art. 5, comma 4, del decreto legge n. 189/2016 e del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 10 novembre 2016. La garanzia sarà a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile e garantirà alle banche il rimborso integrale dei finanziamenti erogati ai beneficiari.

Rimborso del finanziamento agevolato Come mezzo esclusivo di rimborso del finanziamento agevolato, la banca accetta in pagamento il credito d imposta attribuito al beneficiario dall articolo 5 del decreto legge n. 189/2016, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Non sono previsti quindi oneri di rimborso da parte dei beneficiari, i quali cedono alle banche il credito di imposta loro riconosciuto dalla legge. Al di là dei casi di rimborso anticipato volontario, il beneficiario è obbligato a rimborsare alle banche il finanziamento ottenuto, senza il ricorso al credito d imposta, a seguito della risoluzione contrattuale per effetto della revoca, parziale o totale, del contributo, disposta da parte dalle autorità pubbliche competenti con apposito provvedimento.

Profili Assicurativi - Legge 15 dicembre 2016, n. 229 - articolo 48, comma 2 - Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante Proroga e definizione dei termini Sospensione dei termini Per le polizze di assicurazione in essere alle date di decorrenza della sospensione, l obbligo del pagamento del premio assicurativo o della rata di premio assicurativo è sospeso temporaneamente per un periodo di 6 mesi. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione si applica solo a favore dei soggetti danneggiati che (auto) dichiarino l inagibilità del fabbricato, con trasmissione agli uffici dell Agenzia delle entrate e dell Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti e che forniscano prova all impresa di assicurazione dell avvenuta trasmissione. Il termine di cui al comma 1 è prorogato dell ulteriore termine previsto dalla legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244. La sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione ed il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l obbligo di versamento. La sospensione non ha effetti sulla durata del rapporto contrattuale quale originariamente convenuta tra le parti. Qualora il contratto non presenti la clausola di tacito rinnovo, incluse le polizze RC Auto, oppure qualora il contratto presenti la clausola di tacito rinnovo ma sia stata esercitata la facoltà di disdetta in tempo utile, l efficacia della copertura cessa alla naturale scadenza del contratto assicurativo. Pagamento dei sinistri per fatti accaduti durante il periodo di sospensione In deroga agli articoli 1901 e 1924 del codice civile,.le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione fatta salva la facoltà delle imprese di effettuare il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro. Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione Alla scadenza del termine di sospensione.gli assicurati corrispondono i premi o le rate di premio sospesi, e non conguagliati con la medesima modalità di rateizzazione prevista dal contratto, anche non contestualmente alle rate ordinarie, e comunque entro i dodici mesi successivi alla cessazione del periodo di sospensione. Qualora non esistano ulteriori rate da pagare l assicurato corrisponde il premio sospeso entro 90 giorni successivi alla data di scadenza del termine di sospensione. L assicurato e l impresa possono comunque concordare modalità di rateizzazione diverse.