DETERMINAZIONE N. 8 DEL 23 GIUGNO 2015

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DETERMINAZIONE N. 8 DEL 23 GIUGNO 2015 OGGETTO: revoca procedura di mobilità per la copertura del posto di categoria c profilo professionale istruttore amministrativo da assegnare ai servizi demografici IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI Premesso che: con decreto del Sindaco Prot. n. 10621 del 13.11.2014 è stata attribuita al/alla sottoscritto/a la responsabilità dei servizi DEMOGRAFICI - con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 18 luglio 2014 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; Premesso che con deliberazione di giunta comunale è stato approvato il fabbisogno triennale di personale nonché il piano occupazionale per l anno 2015; Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l altro, la copertura del posto in oggetto attraverso la c.d. mobilità esterna, cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, prevista, come disciplina, dall art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la deliberazione GC n. 9 del 12 gennaio 2015 con cui sono state approvate le regole generali per la c.d. mobilità esterna, al fine di consentire, secondo criteri predeterminati, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, in modo corretto e trasparente; Vista la propria precedente determinazione n. 4 del 19 gennaio 2015 con cui è stato disposto di approvare l avviso di selezione per la mobilità esterna per la copertura del posto di istruttore amministrativo, cat c), da adibire ai Servizi Demografici; Dato atto che l avviso è stato pubblicato per 30 giorni all albo pretorio; Vista la disposizione di cui al comma 424 dell art. 1 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ai sensi della quale gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge

7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. In forza di quest ultima disposizione di legge, una volta determinato il proprio budget assunzionale utile per gli anni 2015 e 2016, i Comuni dovranno obbligatoriamente destinare le risorse finanziarie disponibili all immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti (o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità) e alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato al trasferimento in mobilità. Per meglio realizzare la finalità di completa ricollocazione del personale soprannumerario, gli enti locali potranno altresì destinare a questo scopo la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. In entrambi i casi, per altro, la spesa sostenuta dai Comuni per acquisire in mobilità il personale delle province potrà essere esclusa dal computo della spesa di personale rilevante ai fini dell applicazione dell articolo 1, comma 557, della legge 296/2006. Nessuna esclusione è prevista, invece, ai fini dell applicazione del successivo comma 562 della L.F. 2007 (concernente gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno). Dato atto che la scrivente, conformemente ad un consolidato indirizzo della Corte dei Conti che ha sempre qualificato la mobilità come neutra e come cessione di contratto (non come nuova assunzione) ha ritenuto che perdurasse la possibilità di coprire posti vacanti in organico attraverso procedure di mobilità volontaria, avviate mediante indizione di appositi bandi. Al riguardo, occorre ricordare che l art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l anno precedente. Ribadito, come ben illustrato nelle deliberazioni GC n. 1 e n. 9 della Giunta del Comune di Pratola Peligna, che la predetta disposizione è stata oggetto di ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, chiamate a chiarirne la portata applicativa rispetto all ammissibilità del ricorso al trasferimento per mobilità in deroga ai vincoli di assunzione del personale stabiliti dalla legge, (Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR). Si è ritenuto, in particolare, che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dalla disposizione di legge in esame si fondi sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l operazione risulta neutra per la finanza pubblica. Per l ente destinatario, quindi, gli ingressi di personale in mobilità non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa ad esso applicabile. Orbene, poiché la mobilità tra enti soggetti entrambi a disciplina limitativa alle assunzioni (anche diversificata, cfr. SRC Lombardia, parere n. 521/2010) non incide, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell ente ricevente, che continueranno ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell anno precedente, deve a nostro avviso ritenersi ancora consentito ricorrere a tale modalità di reclutamento pure in vigenza del nuovo comma 424 dell art. 1 della L. n. 190/2014. Ovviamente, però, la nuova assunzione in mobilità dovrà essere conteggiata dall ente ricevente ai fini del rispetto dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, quali

quelli posti dall art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (oltre che ai fini del conseguimento degli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno, come noto declinati in termini di saldo, in competenza mista, fra entrate e spese); Ribadito, dunque, che la mobilità è stata indetta nella convinzione che fosse da qualificare come cessione di contratto, neutra per il sistema finanza pubblica, e non come assunzione; Rilevato, peraltro, che in data 30/01/2015 è stata firmata congiuntamente dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie la circolare n. 1/2015 con la quale vengono fornite linee guida in materia di attuazione delle disposizioni dell art. 1 commi da 418 a 430 della legge 23.12.2014 n. 190, relative al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane; Viste in particolare le linee guida relative alla applicazione dei commi 424 e 423, nella parte in cui si precisa che: - le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1 gennaio 2015 possono essere concluse; - non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sul budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità; c. fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta; Dato atto che, successivamente alla circolare n. 1/2015 sono emerse interpretazioni discordanti sulla possibilità di attivare comunque procedure di mobilità volontaria presso altre amministrazioni (non necessariamente le Province e le Città Metropolitane) per il reclutamento di personale. Sono intervenute alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti, con pareri contrastanti tra loro: Lombardia (delibera n. 85/2015) e Sicilia (delibera n. 119/2015), che ritengono comunque fattibili procedure di mobilità volontarie neutre tra enti soggetti ai medesimi vincoli (secondo gli indirizzi forniti dalla circolare Funzione Pubblica n. 4/2008 e dalla delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 59/2010). La Corte dei Conti della Lombardia, riconoscendo il carattere di particolare rilevanza dell argomento, ha tuttavia deferito la questione alla Sezione delle Autonomie. Puglia (delibera n. 66/2015), che, invece, concordando con la tesi ministeriale, asserisce che la mobilità da amministrazioni diverse dalla provincia, se pure non espressamente esclusa dalla disciplina in questione, non appare concretamente praticabile laddove il ricorso a siffatto istituto si ponga in contrasto con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali. Piemonte (delibera n. 26/2015) che, pur riconoscendo la neutralità delle procedure di mobilità volontaria, alla luce delle disposizioni della circolare interministeriale n. 1/2015 e delle prioritarie finalità di ricollocazione del personale degli enti di area vasta, ha deferito la questione alla Sezione delle Autonomie. Ritenuto opportuno, anche al fine di non arrecare danni ai dipendenti (nullità della eventuale mobilità) nonché danno erariale, attenersi all interpretazione più restrittiva, ovvero quella ministeriale; Dato atto che: Sul punto, ampiamente controverso, si è di recente pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19 dello scorso 16 giugno. La deliberazione valorizza la scelta legislativa di determinare condizioni che spingano i comuni ad assumere nel proprio organico il personale delle province in sovrannumero, illustrandone l ambito di applicazione. Sulla possibilità di dare corso a procedure di mobilità volontaria viene dettato il seguente principio

di diritto: Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità è ammissibile indire le procedure di mobilità volontaria. Sul punto, ampiamente controverso, si è di recente pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 19 dello scorso 16 giugno. La deliberazione valorizza la scelta legislativa di determinare condizioni che spingano i comuni ad assumere nel proprio organico il personale delle province in sovrannumero, illustrandone l ambito di applicazione. Sulla possibilità di dare corso a procedure di mobilità volontaria viene dettato il seguente principio di diritto: Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità è ammissibile indire le procedure di mobilità volontaria. Il contrasto interpretativo esistente tra, da una parte, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero degli Affari Regionali e la sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia e, dall altra, le sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Lombardia e della Sicilia, viene risolto aderendo alle interpretazione del Governo e dei magistrati contabili pugliesi. La prima tesi, accolta, si basa su una lettura essenzialmente di tipo sostanziale: il legislatore vuole dare la preferenza alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Oltre tale considerazione viene sottolineato anche un dato formale: la legge di stabilità del 2015 non comprende nel tetto di spesa del personale le assunzioni dei dipendenti delle province collocati in sovrannumero; mentre nel tetto di spesa del personale sono compresi gli oneri per le assunzioni in mobilità, che invece sono sottratte al tetto di spesa per le nuove assunzioni. Per cui viene giudicata non compatibile con il dettato legislativo tale lettura. Visto l'art. 107 del T.U. 18.8.2000, n. 267; DETERMINA 1) di procedere alla revoca della procedura di mobilità avviata con la determinazione n. 4/2015, con cui è stato approvato avviso di selezione per la mobilità esterna per la copertura del posto di istruttore amministrativo, cat c), da adibire ai Servizi Demografici; 2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e va inserita nell apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 4) di rendere noto, ai sensi dell art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la scrivente dott.ssa Giovanna Di Cristofano; 5) di trasmettere il presente provvedimento all Ufficio Ragioneria;

6) di provvedere a comunicare la revoca della procedura di mobilità, anche tramite posta elettronica, direttamente a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine di scadenza dell avviso. Timbro Il Responsabile del servizio VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Segretario Comunale f.to Dott.ssa G. Di Cristofano Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato:.. rilascia: x PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Data 23 giugno 2015 Il Responsabile del servizio finanziario f.to Dott. E. Mancini... ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio Il sottoscritto Responsabile ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69) Pratola Peligna, li 19 giugno 2015 IL RESPONSABILE f.to Enrico Mancini