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Penale Sent. Sez. 1 Num. 13937 Anno 2017 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 09/03/2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino nel procedimento contro Valerio ROSSO, nato a Sommariva Perno il 22 marzo 1964; avverso la sentenza del 21 settembre 2015 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti; Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso e la memoria depositata in data 10 gennaio 2017 nell'interesse dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per l'annullamento co rinvio; dato atto dell'assenza del difensore dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti di Valerio Rosso in relazione al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., ritenendo che la condotta di installazione di un dispositivo atto ad alterare il cronotachigrafo e il!imitatore della velocità su un mezzo aziendale sia sanzionata in via amministrativa dall'art. 179 cod. strada. 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, formulando un unico motivo di ricorso per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla erronea ritenuta applicazione della norma amministrativa anche al titolare dell'impresa proprietaria del veicolo sul quale è stato rinvenuto il dispositivo, mentre la disposizione citata sarebbe applicabile unicamente al conducente del veicolo, persona diversa dall'imputato. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto l'assoluzione dell'assistito sulla base della considerazione che il medesimo non ha mai rivestito la carica di legale rappresentante dell'impresa titolare dell'automezzo, come da certificazione allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, non potendosi esaminare la questione proposta nella memoria difensiva poiché attinente un profilo di fatto estraneo al contenuto della pronuncia impugnata che, difatti, non ha esaminato nel merito la responsabilità dell'imputato. La questione di cui è investito il Collegio è se in relazione al rapporto fra l'art. 437 cod. pen. e l'art. 179 cod. strada, debba trovare applicazione il principio di specialità, di cui all'art. 9 legge n. 689/1981, secondo il quale in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del 2 p

confronto tra le diverse fattispecie astratte (Sezioni Unite n. 1963 del 28/102010, PG in proc. di Lorenzo, RV. 248722). 1.1. Preliminare appare, quindi, la disamina della struttura del reato e della violazione amministrativa del cui concorso si discute. La tematica è stata recentemente affrontata da questa Sezione con una decisione alla quale il Collegio intende riferirsi (Sez. 1 sentenza n. 47211 del 25/05/2016, PM in proced. Vercesi, non massimata). 2. Nel caso in esame si contesta all'imputato «quale titolare della ditta "ROSSO srl"» di avere posto in pericolo, mediante l'indicata alterazione, la sicurezza dei lavoratori (il conducente del veicolo), tanto che sussiste il requisito richiesto dalla norma incriminatrice. Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione in conseguenza della condotta di rimozione o di commissione del disastro o dell'infortunio che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 437, comma secondo, cod. pen., una circostanza aggravante (Sez.1 n. 20.370 del 20/04/2006, Simonetti, Rv. 233.779). A ciò si aggiunga che il reato del codice penale, come evidenziato anche nell'ultima massima riportata, è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie del codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa. I destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diversi, in quanto l'art. 437 c.p. punisce chi «omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia», mentre l'art. 179 cod. strada solo chi «circola» o «il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto... che mette in circolazione» un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con «cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante», punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale. Ad avviso del Collegio, la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale, se non per il fatto che attiene in modo specifico al «cronotachigrafo», mentre la norma del codice penale parla più genericamente di «impianti, apparecchi o segnali», rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen. tanto da escluderne l'applicazione al caso concreto. 3 k

Se è vero, quindi, che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia sopracitata, è anche vero che nel caso di specie le diversità strutturali tra le fattispecie astratte sono tali da escludere che possa parlarsi di concorso apparente tra le disposizioni e da far ritenere, invece applicabili, ove sussistenti i rispettivi presupposti, entrambe le norme. Le finalità di tutela dell'art. 437 cod. pen. esprimono una specificità propria, non sovrapponibile a quelle del codice della strada, così da non potersi ritenere la norma codicistica generale rispetto a quella di cui all'art. 179 cod. strada e da ravvisare al più una mera interferenza, nel senso precisato dalla pronuncia delle Sezioni Unite. In proposito è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di riconoscere all'art. 437 cod. pen. un ambito di applicazione che coinvolge non solo i lavoratori esposti allo specifico rischio lavorativo, ma anche i terzi. Si è, infatti, affermato che «ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro» (Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 20/01/2016, P.M. in proc. Antonini, Rv. 266881), così ricomprendendosi anche, nell'ipotesi in esame attinente la circolazione stradale, i terzi (id est: gli altri utenti della strada) che possono venire in contatto con la fonte di pericolo. 3. Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere impugnata, non avendo fatto corretta applicazione del principio di specialità, di cui all'art. 9 legge n. 689/1981, e avendo ritenuto applicabile nel caso specifico la sola disposizione amministrativa di cui all'art. 179 cod. strada, dichiarando conseguentemente «non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi a diverso magistrato del 4

Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti perché proceda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Asti. Così deciso il 09 marzo 2017.