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1 OGGETTO ISTITUTI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE QUESITO (posto in data 17 agosto 2016) Presto mi accingerò a presentare una domanda per aspettativa per potermi ricongiungere con la mia famiglia in Sicilia, avendo da una quindicina di giorni controfirmato il giudizio positivo del mio primario al termine dei sei mesi di prova. Pongo i seguenti quesiti: 1) al termine dei sei mesi le aziende pubblicano nell albo pretorio una delibera per confermare in ruolo il dirigente medico, oppure l unico atto della conferma in ruolo resta il giudizio al termine dei sei mesi che viene allegato al mio fascicolo? 2) essendo coniugato e con un bimbo di due anni, la soluzione dell aspettativa per un incarico a tempo determinato è la scelta migliore, oppure esiste qualche altra strada dagli effetti più certi e vincolanti come un ricongiungimento familiare? È una strada percorribile anche se mia moglie ha solamente un contratto a tempo determinato? 3) qualora l azienda dovesse negare il nulla osta per incarico a tempo determinato, deduco che per accettare l incarico dovrei licenziarmi. In questo caso sono tenuto a dare un preavviso di tre mesi? L azienda in Sicilia non potrà aspettare un periodo così lungo.

RISPOSTA (inviata in data 21 agosto 2016) 2 1) obblighi aziendali al superamento del periodo di prova Il positivo superamento del periodo di prova comporta per l Azienda l obbligo di conferire al dirigente medico un incarico dirigenziale tra quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell articolo 27 del CCNL 1998_2001, ( incarico professionale di base), con un atto deliberativo nel quale siano definiti in modo chiaro e puntuale i contenuti dell incarico stesso, ovvero le funzioni e le responsabilità che vengono attribuite al dirigente, che con il superamento del periodo di prova inizia il percorso di crescita professionale delineato efficacemente dal comma 4 dell articolo 15 del decreto legislativo 502, che precisa:: All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. I contenuti essenziali della delibera di conferimento dell incarico, che costituisce un diritto ineludibile del dirigente medico al termine del periodo di prova, come precisa il richiamato comma 4 dell articolo 15 del decreto legislativo 502, e come ribadito dai commi 1 e 2 dell articolo 28 del CCNL 1998_2001, devono essere recepiti dal contratto individuale di lavoro, come precisato dal comma 11 dell articolo 13 del CCNL 1998_2001, che esplicita in maniera puntuale i contenuti del contratto individuale di lavoro, evidenziando al contempo la rilevanza che questo documento riveste nella storia professionale del dirigente.

3 2) aspettativa per ricongiungimento familiare o aspettativa per incarico a tempo determinato? L aspettativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato presso un altra amministrazione pubblica è stata considerata per anni un diritto inalienabile del dirigente medico. La concessione di tale aspettativa è stata unanimemente considerata non discrezionale, e questa interpretazione è stata recepita da gran parte dei regolamenti adottati dalle aziende sanitarie in materia. L 11 marzo 2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione 4878 del 26 novembre 2014 che sovverte questa interpretazione, sostenendo che anche l aspettativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato presso una qualsiasi amministrazione pubblica è soggetta ad una valutazione discrezionale dell amministrazione di appartenenza, che può negarne la concessione laddove questo comporti pregiudizio ad esigenze organizzative che la normativa vigente antepone in ogni caso agli interessi dei singoli dipendenti. Questa sentenza, anche se riferita ad un infermiera e non ad un dirigente medico, ed anche se per molti aspetti opinabile, ha indotto molte aziende a rivedere la propria posizione orientandosi in senso molto restrittivo, forti anche di un parere molto autorevole che è stato pubblicato dal Sole 24 ore Sanità. Ogni Azienda dovrebbe specificare nel proprio regolamento che disciplina l istituto dell aspettativa quale orientamento intende seguire, anche per non creare disparità possibili di trattamento e rispettare uno dei principi fondanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: il principio dell imparzialità. In questa direzione dovrebbero adoperarsi le organizzazioni sindacali pretendendo con forza che su una questione così rilevante sia adottata una disciplina trasparente ed univoca. Laddove questa tipologia di aspettativa fosse considerata dall Azienda discrezionale prima ancora di presentare una richiesta formale è necessario acquisire il consenso di coloro che sono comunque chiamati ad esprimerlo, in primis il direttore della struttura complessa presso la quale il dirigente lavora, che deve certificare che la concessione dell aspettativa non comporta pregiudizio per la continuità dei servizi erogati, ed in secondo luogo il direttore della struttura complessa gestione delle risorse umane, che deve predisporre il provvedimento garantendone la regolarità formale.

4 Il principio generale dell istituto dell aspettativa è che la concessione della stessa è comunque soggetta ad una valutazione discrezionale da parte dell amministrazione di appartenenza, che può subordinarne la concessione alla compatibilità rispetto ad esigenze organizzative e produttive che prevalgono sempre rispetto ad esigenze personali o professionali dell interessato. Fanno eccezione a questo principio alcune aspettative che devono comunque essere concesse per legge (quali l aspettativa per assumere incarichi elettivi, l aspettativa per superare il periodo di prova laddove questo sia richiesto in caso di assunzione a tempo indeterminato presso un altra amministrazione, l aspettativa per il conferimento di un incarico di struttura complessa o di direzione strategica nella stessa o in altra amministrazione). (L aspettativa per un incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda è stata per anni considerata obbligatoria, ed in tal senso si è espressa l ARAN in un noto parere, ma una recente sentenza della corte di cassazione mette seriamente in discussione questa interpretazione). In tutti quei casi in cui la concessione dell aspettativa è discrezionale l orientamento giurisprudenziale è quello di considerare l aspettativa un diritto del dipendente, pur subordinato alle preminenti esigenze organizzative dell amministrazione di appartenenza, che è in ogni caso tenuta a motivare l eventuale diniego. L aspettativa per ricongiungimento familiare è disciplinata dal comma 3 e dal comma 4 dell articolo 11 del CCNL 10 febbraio 2004, e rientra tra quelle la cui concessione è subordinata ad una valutazione di compatibilità rispetto alle esigenze organizzative aziendali. Tale discrezionalità risulta specificamente confermata dall espressione utilizzata nel comma 4, laddove si precisa che essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio. L aspettativa per ricongiungimento familiare, oltre che soggetta a duna valutazione discrezionale dell amministrazione, è prevista solo nel caso di trasferimento all estero per motivi di lavoro del coniuge o del convivente stabile.

5 Nel caso in questione potrebbe applicarsi genericamente il comma 1 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, secondo il quale Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Anche in questo caso, come in tutti quei casi in cui la concessione di un determinato beneficio comporti una valutazione discrezionale da parte dell amministrazione di appartenenza, occorre, prima ancora di presentare una richiesta formale, conquistare il consenso di coloro che sono chiamati ad esprimere il proprio assenso, come indicato. Quanto mai opportuno rispettare quei principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che devono informare in qualsiasi contratto, e quindi per certi versi a maggior ragione nei rapporti di lavoro, il comportamento delle parti contraenti. Rispettare quei principi significa parlare con assoluta trasparente franchezza con gli interlocutori sopra richiamati, evidenziando quale sia l importanza dell ottenimento dell aspettativa richiesta, ineludibile presupposto per tutelare l integrità familiare, l equilibrio dei rapporti coniugali e la serenità dei figli, valori peraltro costituzionalmente garantiti, e rispetto ai quali solo oggettive gravi ed irrisolvibili difficoltà possono consentire all amministrazione di negare la concessione. L atto formale di concessione dell aspettativa deve essere comunque l approdo di un percorso di coinvolgimento e di condivisione di tutti gli attori precedentemente citati, e non l esito di un approccio burocratico formale che prenda avvio da una richiesta non opportunamente preannunciata e condivisa. Opportuno sempre e comunque, in ossequio dei principi di correttezza e buona fede sopra richiamati, corredare la richiesta formale con tutta la documentazione che comprovi l effettiva esigenza della fruizione del beneficio, anche per garantire l azienda della correttezza del proprio operato. L ottenimento dell aspettativa deve essere concepito come un percorso nel quale le parole chiave sono: trasparenza, correttezza, buona fede, coinvolgimento, condivisione.

6 3) in caso di diniego, dimissioni volontarie o ricorso al giudice del lavoro? Trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, pur con tutti i limiti che l attuale congiuntura economica pone alla qualità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, garantisce una relativa sicurezza economica, le dimissioni volontarie costituiscono l ultima opzione possibile, che dovrebbe essere gestita con il minimo danno, concordando con l amministrazione un periodo di preavviso minore dei tre mesi che costituiscono il periodo massimo che l amministrazione può pretendere per legge, ferma restando la facoltà di concordare un periodo di durata minore. Prima di optare per questa soluzione vale comunque la pena di tentare un ricorso d urgenza al giudice del lavoro, stante il principio giuridico generale secondo il quale l aspettativa può essere negata solo laddove sussistano effettive ragioni di carattere organizzativo che ne rendano impossibile la concessione, e tenendo conto che nel caso prospettato all interesse professionale intrinseco nell accettare un incarico che comunque costituisce un arricchimento in termini di esperienza professionale, sussistono ulteriori motivazioni di carattere personale e familiare, delle quali l amministrazione deve tener conto, in ossequio al principio generale di equità che deve informare la gestione dei rapporti di lavoro. In questo caso è essenziale dimostrare al giudice di avere esperito tutti i tentativi possibili di acquisire il consenso che la norma prevede, rendendosi disponibile ad una flessibilità per quanto concerne la decorrenza dell aspettativa per tener conto dei problemi che possono sussistere per trovare una sostituzione che garantisca quella continuità dei servizi che deve essere comunque assicurata.

7 CCNL 1998_2001 articolo 13 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti 1. procedure concorsuali per l assunzione a tempo indeterminato L assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 483 e 484 del 1997. 2. procedure selettive per l assunzione a tempo determinato L assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l espletamento delle procedure selettive richiamate dall articolo 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 nonché quelle individuate dall articolo 15 septies del decreto legislativo 502/1992. 3. contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio L assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.

8 CCNL 1998_2001 articolo 13 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti 4. contenuti obbligatori del contratto individuale di lavoro Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato); b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato; c) area e disciplina di appartenenza; d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell articolo 27, obiettivi generali da conseguire, durata dell incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse; e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle: a. voci del trattamento fondamentale; b. voci del trattamento economico accessorio ove spettanti; f) indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante; g) periodo di prova ove previsto; h) sede di destinazione; 5. rinvio al contratto collettivo nazionale vigente Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

9 CCNL 1998_2001 articolo 13 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti 6. presentazione della documentazione necessaria per l assunzione L azienda, prima di procedere all assunzione, mediante il contratto individuale, invita l interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. 7. dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità L interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 662/1996 e dall articolo 72 della legge 448/1998. 8. perdita del diritto all assunzione per decorrenza dei termini Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 9. contratto individuale di lavoro e incarichi di struttura complessa Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l azienda ovvero di conferimento dell incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell articolo 17 bis del decreto legislativo 502. 10. contratto individuale di lavoro e incarichi di direzione di distretto Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direttore di distretto qualora ricorra l ipotesi prevista dall articolo 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 502, che prefigura particolari modalità di conferimento dell incarico.

10 CCNL 1998_2001 articolo 13 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti 11. incarico professionale di base al termine del periodo di prova Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti l incarico conferito ai sensi dell articolo 28. 12. modifica di uno qualsiasi degli aspetti del contratto individuale Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso. 13. clausole contrattuali esplicitamente vietate Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

11 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 1. istituzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato. 2. rinvio al decreto legislativo 165 La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. il binomio autonomia/responsabilità della dirigenza sanitaria L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale con le connesse responsabilità si esercita nel rispetto della collaborazione multi professionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.

12 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie 4. la progressione di carriera del dirigente sanitario All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. 5. criteri e strumenti di valutazione della dirigenza sanitaria I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo secondo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale.

13 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15 5. criteri e strumenti di valutazione della dirigenza sanitaria Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore).

14 CCNL 1998_2001 Articolo 27 incarichi dirigenziali conferibili 1. tipologie di incarichi conferibili Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui all articolo 17-bis, comma 2, all articolo 3-sexies, comma 1 e all articolo 4 comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 b) incarico di direzione di struttura semplice; c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca ispettivi di verifica e di controllo. d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. 2. esclusione di rapporti gerarchici tra incarichi delle lettere b) e c) La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni. 3. definizione di struttura Per struttura si intende l articolazione interna dell azienda alla quale è attribuita con l atto aziendale la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 4. definizione di struttura complessa Per struttura complessa - sino all emanazione dell atto aziendale - si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.

15 CCNL 1998_2001 Articolo 27 incarichi dirigenziali conferibili 5. definizione di dipartimento Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuate dall azienda per l attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale. 6. definizione di distretti I Distretti sono le strutture individuate dall azienda, ai sensi dell art. 3 quater del decreto legislativo 502, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integra-zione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all interno del bilancio aziendale. 7. definizione di struttura semplice Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3. 8. definizione di incarichi professionali di alta specializzazione Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.

16 CCNL 1998_2001 Articolo 27 incarichi dirigenziali conferibili 9. definizione di incarichi professionali Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico funzionale di base nella disciplina di appartenenza. 11. distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di gestione Nell attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione distinzione che costituisce uno dei riferimenti portanti della disciplina della pubblica amministrazione e che trova puntuale riferimento nell articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio della gestione per obiettivi, attribuendo obiettivi e risorse secondo la metodologia budgetaria richiamata dall articolo 65 del CCNL 5 dicembre 1996.

17 CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 1. incarichi conferibili all atto della prima assunzione Ai dirigenti, all atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 502. 2.modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dall azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza decorso il periodo di prova con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale di lavoro. 3. incarichi conferibili dopo cinque anni di attività Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell articolo 27, comma 1 lettere b) e c). 4.modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 3 Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall azienda, a seguito di valutazione positiva del collegio tecnico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell atto aziendale.

18 CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 5. incarichi e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro Il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura semplice o degli incarichi professionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell articolo 27 del CCNL 1998_2001 si perfeziona solo a seguito della la stipulazione del contratto individuale di lavoro, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato definisce tutti gli altri aspetti connessi all incarico conferito. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale. 6. criteri che devono essere seguiti per il conferimento degli incarichi Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni del collegio tecnico; f) del criterio della rotazione ove applicabile. g) che data l equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l articolo 2103, comma 1, del codice civile

19 CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 7. valutazione comparativa in caso di più candidati In caso di più candidati all incarico da conferire, l azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati secondo i criteri preventivamente definiti dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati. 8. criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali Le aziende nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 - formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali. 9. durata degli incarichi professionali e di struttura semplice Gli incarichi professionali e di struttura semplice indicati al comma 1 e al comma 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni comunicata all atto del conferimento con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

20 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. aspettativa per esigenze personali o familiari condizioni e limiti Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. servizio attivo necessario per fruire di una ulteriore aspettativa Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. modalità di calcolo della durata possibile Ai fini del calcolo dei dodici mesi complessivi di aspettativa che possono essere concessi nel triennio l aspettativa in corso si somma alle aspettative concesse nei tre anni precedenti. 4. aspettativa e assenze per malattia L aspettativa per motivi personali o familiari, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. trattamento previdenziale dell aspettativa per l assistenza ai figli Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.

21 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 6. possibilità di revoca o interruzione dell aspettativa L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. 7. sanzione del licenziamento senza preavviso per mancato rientro Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine dei 10 giorni entro i quali l azienda il dirigente deve riprendere servizio su richiesta aziendale, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso. 8. ulteriori motivi di concessione dell aspettativa L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica solo nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali.

22 L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. (*) c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. (*) La precisazione relativa all applicazione dell articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13 dell articolo 24 del CCNL 2002_2005 9. recesso dal rapporto di lavoro ed esonero dal periodo di preavviso Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa per un rapporto di lavoro a tempo determinato è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.

23 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. 1. aspettativa per incarichi presso organismi pubblici o privati In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

24 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 1. aspettative previste da norme di carattere generale Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell ambito dell assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione all estero, per la realizza-zione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un organizza-zione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell aspettativa dovrà essere comunicata dall azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001. 2. aspettativa per motivi di studio I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma 57 dell articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godi-mento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

25 CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge 3. aspettativa per ricongiungimento familiare Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. revocabilità dell aspettativa per ricongiungimento familiare L aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all estero del dirigente in aspettativa. 5. periodo di servizio attivo necessario per aspettative diverse Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione della normativa a tutela della maternità e della paternità. (*) la precisazione sull aspettativa per la partecipazione a progetti di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell articolo 16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009

26 legge 4 novembre 2010, n. 183 Articolo 18. Aspettativa 1. aspettativa per attività professionali o imprenditoriali I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. 2. deroga delle norme in materia di incompatibilità Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all' articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. rinvio all articolo 23_bis del decreto legislativo 165/2001 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede inter-nazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.