ex art.6 L.R. 23 aprile 2004,n.11

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ALLEGATO ALLA D.C.C. N..DEL..SUB B) SCHEMA DI ACCORDO ex art.6 L.R. 23 aprile 2004,n.11 Tra Ditta Ditta.. D ora in avanti anche indicate in quest atto come ditta proponente ; e l arch..., che interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di Capo settore Area Tecnica, in rappresentanza e nell esclusivo interesse del Comune di Piazzola Sul Brenta con sede municipale in Viale Silvestro Camerini 3, ai sensi dell art.107 del D.gls 267/2000 e autorizzato alla firma del presente atto con delibera n.divenuta esecutiva il.., di qui in avanti indicato anche come IL COMUNE, dall altra parte d ora in poi denominato, per brevità, Comune

Premesso - che il Comune di Piazzola Sul Brenta è dotato, ai sensi dell art.12 della LR 11/2004, del Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n del.,approvato in Conferenza dei servizi riunita presso gli uffici della Direzione Urbanistica della Provincia di Padova, in data.., ai sensi dell art.15 della citata legge regionale, approvazione ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n.del., pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Veneto n.del..-divenuto efficace quindici giorni dopo la pubblicazione; - che il Comune di Piazzola Sul Brenta è dotato, ai sensi dell art.18 del 1 Piano degli Interventi, adottato con delibera n..del, approvato con delibera n..del. e efficace a partire dal 28/6/2014; - che la ditta proponente è proprietaria di un appezzamento di terreno, sito in Comune di Piazzola Sul Brenta, in Via.., catastalmente individuato CATASTO TERRENI del Comune di Piazzola Sul Brenta al Foglio., mappali.di complessivi Ha ; - che i citati immobili sono individuati negli attuali strumenti urbanistici generali come segue: 1. nel P.A.T.. 2. nel Piano degli Interventi (P:I). - che la ditta proponente ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione di un nuovo compendio immobiliare con destinazione prevalente.e quindi trasformando l intera area alla destinazione residenziale/produttiva/commerciale a condizione che venga individuata nell approvanda variante n..al P.I. una superficie da urbanizzare pari a circa mq. (salvo esatta quantificazione in fase di frazionamento ) con l assegnazione di una volumetria urbanistica non superiore a mc/mq lordi e quindi con un indice territoriale pari a mc/mq; - che a tal fine, la ditta proponente ha dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione di un accordo pubblico/privato ai sensi dell art.6 della LR 11/2004, con la procedura prevista dall art.7 e seguenti delle NTA annesse al PAT vigente, nonché dell art.13 delle NTO annesse al PI vigente, accettando la perequazione prevista dall art.5 delle citate NTO vigenti (non maggiore del 60% dell incremento di valore attribuito all area e non inferiore al 50% cosi come stabilito dall art.16 del TU 380/2001), che verrà riconosciuta al Comune mediante la cessione di aree e la realizzazione di opere e servizi finalizzati a conseguire il rilevante interesse pubblico collegato all intervento di importo pari al contributo perequativo, con le modalità e nei tempi che verranno concordati con l Amministrazione Comunale; - alternativamente la Ditta proponente si impegna a mettere a disposizione del Comune la corrispondente somma per finalità di pubblico interesse; ciò premesso e considerato che

a) la proposta avanzata dalla ditta proponente è stata oggetto di un tavolo di concertazione con l Amministrazione Comunale di Piazzola Sul Brenta per giungere alla definizione dei contenuti dell accordo; b) all esito delle valutazioni effettuate, il Comune ha ritenuto che l operazione rivesta un rilevante interesse pubblico in quanto: - dal punto di vista urbanistico e ambientale, appare coerente con la localizzazione e condizione dell area e con gli indirizzi generali di sviluppo e corretta gestione del territorio poste alla base del PAT vigente e con la valutazione ambientale strategica ad esso allegata (VAS); - dal punto di vista sociale, appare rispondente ai bisogni e agli interessi della comunità locale e agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento della qualità degli insediamenti; - dal punto di vista patrimoniale, comporta un incremento di opere pubbliche o di interesse pubblico a esclusive cure e spese della ditta proponente; c) la proposta può dunque ora tradursi in un accordo ai sensi dell art.6 della LR 11/2004, che prevede la possibilità per Comuni, Province e Regione di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico; d) il presente accordo rappresenta un intesa tra Comune e ditta proponente che dovrà essere recepita, ai fini della sua efficacia, nella delibera di adozione della Variante n.---al PI ed è condizionata alla sua definitiva conferma con l approvazione della stessa variante al PI secondo la procedura prevista dalla LR 11/2004; visti e considerati e) le disposizioni dell art.6 della LR n.11/2004, secondo cui 1 i Comuni le provincie e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 2 Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 3 L accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L accordo è recepito con il strumento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ; f) l art.7 delle vigenti NTA del PAT, che regolamenta la procedura per l approvazione degli accordi pubblico/privato; g) l art.13 delle vigenti NTO del PI, che regolamenta la procedura per l approvazione degli accordi pubblico/privato; h le previsioni dell art.1 della LR n.11/2004, che individua nell efficienza ambientale e nella riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita un obiettivo prioritario della normativa urbanistica; i) l art.16 del DPR 380/2001 e s.m.i. tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate CONVENGONO

Quanto segue Art.1 Premesse e presupposti dell accordo Di cui all art.6 della LR 11/2004, e solo a seguito di conferma con l approvazione della citata Variante al PI delle sue previsioni 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e presupposto di applicazione e interpretazione delle clausole in esso contenute. 1.2 Il presente accordo sarà efficace solo se recepito con il provvedimento di adozione della variante n.. al PI, secondo le forme pubblicità e di partecipazione Art.2 Impegni reciproci relativi al PI 2.1 Il Comune di Piazzola Sul Brenta dato atto che la proposta di accordo risulta coerente con il PAT vigente, si impegna ad adottare entro 12 mesi dalla richiesta della ditta proponente ed esclusivamente su istanza della stessa, una variante al Piano degli Interventi vigente al fine di rendere tale strumento urbanistico coerente con gli indirizzi, le finalità e i contenuti del presente accordo, cosi come approvato. 2.2 Più precisamente, il Comune nel contesto della citata variante al P.I., si impegna alla conferma dei contenuti del presente accordo: - a delimitare l ambito territoriale corrispondente all area di cui al presente accordo come area soggetta a PUA e scheda puntuale di P.I.; - a prevedere una capacità edificatoria non superiore a metri cubi lordi /superficie coperta lorda.., nell area di proprietà della ditta proponente ed identificata in Catasto Terreni al Foglio.Mappali.., con destinazione residenziale/produttiva/commerciale e i parametri urbanistici e edilizi delle ZTO, norme delle ZTO attuali, ovvero come anche proposte nell allegata scheda, assoggetta all onere perequativo di cui all art.5 delle vigenti NTO, non maggiore del 60% dell incremento di valore attribuito all area, importo che viene sin d ora stimato dal proponente nella misura di..(..), importo che verrà definito in misura fissa e invariabile tra le parti prima della stipula della convenzione urbanistica preliminare/atto unilaterale d obbligo che sottende il PUA/PdC, sulla scorta della perizia di stima affidata all Agenzia delle Entrate di Padova, le cui competenze dovranno essere rimborsate al Comune dalla ditta proponente. Da attuare mediante la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico di pari valore con le modalità che verranno concordate in sede di presentazione del PUA/intervento diretto, o in alternativa mediante la monetizzazione del plus valore calcolato secondo i criteri contenuti nelle linee guida approvate dal Consiglio Comunale. - realizzare, nell ambito dell attuazione del PUA, direttamente o tramite imprese terze su progetto predisposto dall Amministrazione Comunale e sotto la sua direzione dei lavori, un opera pubblica che sarà individuata dalla stessa (eventualmente in sede di concertazione )fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente all ammontare della perequazione come definita ai punti precedenti, pari a complessivi, incluse imposte ed ogni altro onere accessorio, importo che verà rivalutato annualmente dalla data di approvazione della Variante al P.I., sulla base della media degli incrementi degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Qualora l Amministrazione Comunale ritenga prioritario destinare le risorse finanziarie del presente accordo ad altre finalità di pubblico interesse, la ditta proponente assolverà tal impegno mediante pagamento dell importo dovuto prima della sottoscrizione della convenzione urbanistica preliminare in caso di PUA o dell atto unilaterale d obbligo in caso di intervento diretto.

- la ditta proponente e/o suoi aventi causa, qualora procedano nel periodo di validità del presente accordo, all alienazione in tutto o in parte degli immobili in questione, si impegnano a rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti con il presente accordo nei confronti del Comune e non ancora soddisfatti alla data di alienazione, in moda da trasferire detti impegni agli aventi causa. - la ditta proponente e/o suoi aventi causa, si impegnano pertanto ad inserire chiaramente gli oneri derivanti dal presente accordo negli atti di trasferimento delle aree da riportare anche nella nota di trascrizione. Tali clausole dovranno essere fatte specificatamente approvare per iscritto ai sensi degli articoli 1341 del codice civile. - In ogni caso, la cessione a terzi delle aree non libera la ditta proponente e/o suoi aventi causa, da alcuna delle obbligazioni di cui al presente accordo, sino alla liberazione specificatamente disposta dall Amministrazione Comunale di Piazzola Sul Brenta ad adempimento degli obblighi. - nel caso la ditta proponente non portasse a conoscenza dei terzi e/o aventi causa il contenuto e le clausole del presente accordo, l Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima ditta inadempiente, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi. garantendo l inserimento di ogni aspetto attinente al contenuto del PI, oltre che di ogni altra previsione necessaria o utile a rendere eseguibile l intervento in oggetto nel rispetto dei contenuti dell accordo. 2.3 la ditta proponente si impegna a presentare gli elaborati relativi al PUA/Intervento diretto in conformità ai contenuti del presente accordo entro il termine di 6 (sei) mesi dall approvazione della variante al P.I. ; 2.4 la ditta proponente e il Comune di Piazzola Sul Brenta convengono che successivamente all approvazione della variante al PI potranno essere introdotte esclusivamente modifiche di dettaglio al presente accordo ed alle relative indicazioni di carattere grafico. Le parti convengono altresì che, fatta eccezione per le modifiche sopra dette, ogni altra ulteriore modifica e/o integrazione all accordo dovrà essere oggetto di accordo preventivo. Art.3 - Inadempienze Il presente accordo decade perdendo automaticamente efficacia, qualora: 1) la ditta proponente rinunci a partecipare alle fasi successive, attivata la procedura ad istanza di cui all art.2.1, e in particolare, non avesse a presentare entro sei mesi il piano Urbanistico Attuativo/Permesso di Costruire conseguentemente all inserimento nel PI dell area; 2) la ditta proponente intenda aderire parzialmente ai contenuti del presente accordo qualora approvato con la Variante al P.I. La decadenza dell accordo consentirà all Amministrazione di riproporre liberamente gli obiettivi di pianificazione territoriale per gli ambiti interessati dal presente accordo al fine di perseguire comunque l interesse pubblico e gli obiettivi strategici del PAT e del PI. Art.4 Recesso La ditta proponente si riserva la facoltà di recedere dall accordo qualora entro 1 (uno) anno dall istanza di cui all art.2.1 il Comune non abbia adottato la Variante al PI con le previsioni dell accordo.

Parimenti il Comune potrà recedere unilateralmente dall accordo per ragioni di interesse pubblico salvo l obbligo di provvedere alla liquidazione dell indennizzo in relazione ai pregiudizi verificati in danno alla ditta proponente derivanti dal recesso, come previsto dall art.11, comma 4, della Legge 241/1990 e come modificato dalla Legge n.15/2005. La facoltà di recesso dovrà essere esercitata tramite comunicazione scritta da inviare da una delle parti entro trenta giorni dalla scadenza. Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano irrevocabilmente -per quanto di competenza, eventualmente anche per fatto terzo ai sensi dell art.1381 c.c. a rispettare in toto gli impegni assunti con il presente accordo e quelli che in futuro ne deriveranno; all uopo si assumono sin d ora la responsabilità dei danni derivanti da ogni eventuale loro mancato adempimento (o del rispettivo terzo ai sensi dell art.1381 c.c.), danni che verranno accertati e quantificati dal giudice ordinario, Foro di Padova. Art.5 - Garanzie All atto della sottoscrizione della convenzione del PUA o nei casi previsti dell atto unilaterale d obbligo a conclusione del procedimento attivato con l istanza di cui al precedente art. 2.1, la ditta proponente è tenuta a prestare all Amministrazione Comunale una garanzia fideiussoria bancaria di adempimento degli obblighi assunti per l importo pari ad Art.6 Adempimenti fiscali Per norma di registro si dichiara che il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d uso. L imposta sarà a carico di chi ne chiederà la registrazione. Art.7 Richiami normativi Per quanto no espressamente previsto dal presente atto,, trovano applicazione le disposizioni dell art.6 della LR 11/2004 del Veneto e s.m.i., oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell art.11 della Legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché del, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Art.8 Allegati Costituiscono allegati del presente accordo, che saranno sottoscritti da entrambe le parti: Allegato 1 Scheda normativa con Norme Tecniche, estratto di mappa catastale, estratto del PAT vigente, estratto del PI vigente, planimetria in scala 1:2000 con individuazione dell intervento redatto su base catastale con elenco ditte proprietarie. -