REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 261 23/05/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 7962 DEL 09/05/2017 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORD. FUNZ. DI VIGILANZA Area: RAPP. CON LE ISTITUZ. DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Depubblicizzazione dell'istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma. (ANGELONI MONICA) (ANGELONI MONICA) (V. MORACE) (P. SAVARINO) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA (Visini Rita) L'ASSESSORE DI CONCERTO ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 16/05/2017 prot. 273 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Depubblicizzazione dell Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia dei Bresciani, con sede in Roma. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale); VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza); VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in particolare l articolo 25; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale); VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); VISTI gli articoli 10 e 30 della legge dell 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); VISTO il decreto legislativo del 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in particolare, l articolo 21; VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2016, n. 230, con la quale è stato conferito l incarico di Direttore della Direzione regionale Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza all Avv. Pompeo Savarino; VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione, la quale prevede il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza; Pagina 2 / 4
ATTESO CHE in attuazione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha dettato, all articolo 25, norme afferenti alle modalità di trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all organizzazione e all erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; data la vastità del fenomeno è stata nominata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione di studi che ha redatto n. 14 elenchi inerenti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza da escludere dal trasferimento ai comuni, poiché dedite in modo precipuo ad attività concernenti la sfera educativo-religiosa, tutti approvati con più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1978; l articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 prevede che Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l'ispirazione religiosa. ; l articolo 1, comma 7, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 prevede che Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa. ; l articolo 16 del D. lgs. 207/2001, prevede, tra l altro, che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza aventi le caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, si trasformino in associazioni o fondazioni di diritto privato, anziché in aziende pubbliche di servizi; CONSIDERATO CHE l IPAB Opera Pia dei Bresciani con sede in Roma, Via dei Bresciani, n. 8 ha più volte reiterato l istanza di privatizzazione e da ultimo, con nota del 20 marzo 2017, acquisita agli atti d ufficio in data 23 marzo 2017; l Ente de quo risulta in possesso del requisito dell ispirazione religiosa essendo lo stesso inserito, ai sensi dell articolo 25, comma 7 del DPR 616/1977, nei citati elenchi di cui ai D.P.C.M. del 1978, fra gli enti svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa; che nel caso di specie trova, pertanto, applicazione la richiamata disciplina di cui all articolo 1, comma 7, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 e all articolo 16 D. lgs 207/2001; VISTA la nota del 20 marzo 2017, acquisita agli atti d ufficio in data 23 marzo 2017, prot. 151454, con la quale l IPAB Opera Pia dei Bresciani ha nuovamente presentato istanza di privatizzazione ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e del D.P.C.M. 16 febbraio 1990, allegando: 1. la Bolla Papale del Pontefice Gregorio XIII del 1576 relativa alla costituzione della Compagnia dei Bresciani; 2. il Regio Decreto del 17 dicembre 1893 relativo all approvazione del primo statuto organico dell Opera Pia dei Bresciani, già Compagnia dei Bresciani; 3. il verbale del Consiglio di Amministrazione dell Ipab del 6 marzo 2017, con il quale viene manifestata la volontà di procedere alla depubblicizzazione dell Ente; Pagina 3 / 4
VALUTATA l istanza ed esaminati gli atti trasmessi, con particolare riferimento allo Statuto, è emerso che: l Ente risulta in possesso del requisito dell ispirazione religiosa essendo lo stesso inserito, ai sensi dell articolo 25, comma 7 del DPR 616/1977 nell elenco n. 14 approvato con D.P.C.M. del 23 dicembre 1978; l Ente è sorto, dietro riconoscimento del Pontefice Gregorio XIII come Confraternita organizzata in forma associativa; il primo Statuto dell Ente, approvato con Regio Decreto del 17 dicembre 1893, stabiliva espressamente che, tra gli scopi dell Ente, rientravano le opere di beneficenza in favore dei Bresciani poveri che si trovavano nella capitale e le opere di culto; l Opera Pia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono designati dalla Provincia di Brescia attingendo dall elenco dei bresciani dimoranti in Roma; all interno del Consiglio di Amministrazione, da tempo immemorabile e ad ulteriore conferma dell ispirazione religiosa dell Ente, è presente, altresì, un rappresentante del Vaticano; l Opera Pia, dalla sua fondazione ad oggi, non ha mai modificato la sua provenienza di ispirazione religiosa né, tantomeno, la sua precipua finalità educativa assistenziale; CONSIDERATO che, alla luce delle suesposte valutazioni, sussistono i presupposti di legge per procedere alla depubblicizzazione dell Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia dei Bresciani, con sede in Roma; RITENUTO pertanto, di: depubblicizzare l Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia dei Bresciani, con sede in Roma, la quale dovrà procedere, ex lege, alla successiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, previo adeguamento dello statuto; stabilire che l efficacia del presente atto è sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento all Ente predetto della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000; DELIBERA per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, di depubblicizzare l Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia dei Bresciani, con sede in Roma, la quale dovrà procedere, ex lege, alla successiva iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, previo adeguamento dello statuto; di stabilire che l efficacia del presente atto è sospesa fino alla data di effettivo riconoscimento all Ente predetto della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 4 / 4
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.