- 1 - Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel quadro delle proprie competenze in materia di attività e di beni culturali, promuove, gestisce e valorizza il patrimonio fotografico d interesse regionale e favorisce lo sviluppo della ricerca e della attività fotografica quale forma di espressione artistica e culturale, nonché strumento di comunicazione sociale e di supporto ai progetti educativi e didattici. Art. 2 (Patrimonio fotografico d interesse regionale) 1. Ai fini della presente legge il patrimonio fotografico d interesse regionale è costituito da: a) fotografie di interesse storico e documentario per la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche, architettoniche, urbanistiche paesaggistiche e ambientali; b) fotografie intese come strumento per preservare la memoria e l identità delle comunità o che documentano il patrimonio storico e artistico; c) fotografie rare e di pregio intese come prodotto della creatività e forma di espressione artistica di autori locali; d) apparecchi e attrezzature di valenza storica attinenti l attività fotografica. Art. 3 (Obiettivi) 1. Per realizzare le finalità previste dalla presente legge, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) il censimento, la gestione e valorizzazione del patrimonio fotografico d interesse regionale, salvaguardando l integrità e la conservazione delle collezioni, dei fondi e degli archivi anche di natura documentaria e libraria; b) la valorizzazione e diffusione della conoscenza della fotografia, storica e contemporanea, quale forma di espressione artistica, culturale e sociale;
- 2 - c) la formazione di operatori per la valorizzazione e la gestione del patrimonio fotografico d interesse regionale e per la diffusione di iniziative culturali; d) la promozione dello studio del linguaggio e della cultura fotografica anche nell ambito della programmazione didattica delle istituzioni scolastiche; e) il sostegno di iniziative per la produzione e la divulgazione di opere fotografiche. Capo II Gestione e valorizzazione del patrimonio fotografico regionale Art. 4 (Attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio fotografico regionale ) 1. La Regione, in armonia con le disposizioni del d.lgs. 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), concorre alle attività di gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio fotografico d interesse regionale e, in particolare, promuove e sostiene il censimento, l inventariazione e la catalogazione di archivi e fondi di soggetti che si impegnino a garantirne l accessibilità e la loro diffusione nell ambito del sistema informativo di cui all articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), nonché l acquisizione, la digitalizzazione, la conservazione, l archiviazione e il restauro di raccolte, di fondi, di archivi fotografici e di singole fotografie. 2. Le attività di cui al comma 1 sono curate direttamente o coordinate, avvalendosi in particolare dei soggetti previsti dagli articoli 5 e 6, dall Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 10/2008. Art. 5 (Centro di ricerca e archiviazione della fotografia) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 4, la Regione riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Spilimbergo (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, archiviazione, conservazione, restauro digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio fotografico d interesse regionale, e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.
- 3-2. La Regione si attiva, entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, per il riconoscimento del CRAF, come istituto regionale competente a ricevere il deposito legale di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), e ai sensi dell articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all uso pubblico). 3. La convenzione di cui al comma 1, di durata quinquennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività: a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività; b) definisce le modalità della collaborazione fra il CRAF e l Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia nel quadro delle politiche regionali di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali; c) individua su proposta del CRAF, i requisiti per la nomina del direttore del CRAF, responsabile dell attuazione dei programmi. Art. 6 (Rete di fototeche aperte al pubblico) 1. La Regione favorisce lo sviluppo e la collaborazione nel territorio di un sistema regionale in rete di fototeche aperte al pubblico, o costituite da almeno cinque enti pubblici e privati senza fine di lucro, consorziati o in convenzione fra loro e le fototeche di musei multipli e grandi, previste dall articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia). 2. Le fototeche sono organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per lo svolgimento delle attività di conservazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio e della cultura fotografica. 3. Con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per l accreditamento delle fototeche aperte al pubblico facenti parti del sistema, operanti presso enti pubblici o privati senza fine di lucro, e per la concessione di contributi per le attività, il funzionamento e l acquisto di beni necessari.
- 4 - Capo III Promozione della cultura e delle attività fotografiche Art. 7 (Attività culturali relative alla fotografia) 1. La Regione sostiene iniziative di promozione della cultura fotografica e di sviluppo della pratica fotografica, come forma di espressione artistica e di mezzo di conoscenza del territorio regionale, realizzate da enti locali, biblioteche, musei, università ed enti culturali senza fine di lucro, operanti nel territorio regionale da almeno tre anni e in particolare per: a) attività di studio; b) iniziative espositive e mostre; c) concorsi e premi; d) attività editoriali; e) laboratori e corsi di tecnica e cultura fotografica; f) specifiche campagne e progetti fotografici d interesse regionale. Art. 8 (Attività di coordinamento) 1. La Regione, al fine di realizzare le attività di coordinamento e di indirizzo dei soggetti coinvolti nell attuazione della legge, riunisce almeno una volta l anno i rappresentanti dei seguenti enti e associazioni: a) Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia; b) CRAF; c) fototeche accreditate. 2. La Regione può invitare alle riunioni le associazioni e i circoli fotografici della regione.
- 5 - Art. 9 (Iniziative di formazione professionale) 1. Nell ambito della programmazione regionale per la formazione professionale sono previsti appositi progetti formativi e di aggiornamento per l attuazione delle attività previste dalla presente legge. Art. 10 (Didattica e studio della cultura e del linguaggio fotografico) 1. Nell ambito dei Piani annuali di sostegno allo sviluppo dell offerta didattica delle istituzioni scolastiche autonome, previsti dall articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n.3 (Legge finanziaria 2002), la Regione promuove e sostiene iniziative per la didattica del linguaggio fotografico e per la conoscenza della cultura e della storia della fotografia, anche come mezzo di espressione multidisciplinare e strumento per la conoscenza della storia e della società del Friuli Venezia Giulia. Capo IV Disposizioni finanziarie Art. 11 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità previste dagli interventi di cui agli articoli 4 6, 7 e 8, è istituto il Fondo regionale per la promozione, valorizzazione e gestione del patrimonio fotografico regionale. 2. Per le finalità previste dall articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l anno 2010 a carico all unità di bilancio e al capitolo di nuova istituzione con la denominazione <<Finanziamento al Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia per l attività istituzionale e di servizio pubblico>> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l anno 2010. 3. Per le finalità di cui all articolo 10.(vedi legge regionale 3/2002) 4. Per le finalità di cui all articolo 9 (vedi formazione professionale)