NEWS FISCALI DEL MESE DI MARZO / 2017 Indice di questo numero: SCADENZARIO FISCALE...2 PROSSIMO ADEMPIMENTO FISCALE...3 1. Lo Spesometro...3 RISPOSTE AI QUESITI...5 Come posso ravvedere l omessa presentazione del modello F24 a zero?... 5 Sono stati aboliti i c.d. voucher? Quelli che ho ancora, posso utilizzarli?... 5 Come provvedo alla registrazione di un contratto di locazione?... 6 pagina 1 / 6
SCADENZARIO FISCALE 1 aprile 2017 Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione relativa al credito del 1 trimestre per i soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale dell Iva ai sensi dell art. 38 bis co. 2 del DPR 633/72. 10 aprile 2017 SPESOMETRO per i soggetti passivi Iva con liquidazione mensile Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d imposta precedente, riguardanti: sussiste l obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa; non sussiste l obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA 18 aprile 2017 VERSAMENTO MENSILE IVA Liquidazione e versamento dell IVA relativa al mese precedente, Versamento telematico RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU PROVVIGIONI Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il mese precedente. Versamento telematico 20 aprile 2017 SPESOMETRO per i soggetti passivi Iva con liquidazione trimestrale o annuale Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d imposta precedente, riguardanti: sussiste l obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa; non sussiste l obbligo di emissione della fattura e la fattura non è pagina 2 / 6
stata comunque emessa, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA. 21 aprile 2017 26 aprile 2017 RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE EQUITALIA (MODELLO DA1): scadenza prorogata dal 31 marzo Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. rottamazione dei ruoli, il debitore interessato è tenuto a presentare, entro il 21 aprile 2017, apposita istanza, modello DA1, all Agente della riscossione. Si veda la circolare di gennaio per maggiori dettagli INTRASTAT Elenchi Intrastat relativi a marzo 2017 e relativi al trimestre gennaiomarzo 2017. PROSSIMO ADEMPIMENTO FISCALE 1. Lo Spesometro L'art. 21 del DL 78/2010, prima delle modifiche apportate dall'art. 4 del DL 193/2016, prevedeva l'obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all'agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA: -di qualsiasi importo, se soggette all'obbligo di emissione della fattura; -di importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'iva, se non soggette all'obbligo di emissione della fattura. Detta comunicazione deve essere effettuata ancora per i dati riferiti all'anno d'imposta 2016. Modalità e termini di comunicazione La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro") è effettuata mediante l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente. La comunicazione, per i dati riferiti al 2016, deve essere effettuata entro: -il 10.4.2017, per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA su base mensile; -il 20.4.2017, per i soggetti che effettuano le liquidazioni IVA su base trimestrale. Abolizione dello spesometro dal 2017 A decorrere dall'1.1.2017, la norma di legge relativa allo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010) è sostituita dalla norma che istituisce il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati IVA. Resta, comunque, dovuta, nell'anno 2017, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i pagina 3 / 6
dati riferiti al 2016. Soggetti obbligati Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. L'obbligo ha, dunque, applicazione generalizzata. Soggetti esclusi Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: -i soggetti che aderiscono al regime dei c.d. "nuovi minimi" di cui all'art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011; -i soggetti aderenti al regime fiscale agevolato per autonomi di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014; -le Amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome. Operazioni escluse Con riferimento ai dati 2016, sono escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a: -3.000 euro al netto dell'iva, effettuate da commercianti al minuto e soggetti equiparati di cui all'art. 22 del DPR 633/72; -3.600 euro al lordo dell'iva, effettuate da agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72. Sono, altresì, escluse dall'obbligo di comunicazione in esame: -le importazioni; -le cessioni all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72; -le cessioni interne delle esportazioni "triangolari"; -gli acquisti intracomunitari; -le cessioni intracomunitarie; -le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti, se territorialmente rilevanti nello Stato del committente ex art. 7-ter del DPR 633/72; -le operazioni finanziarie esenti; -i passaggi interni tra attività separate; -i dati relativi alle spese mediche già trasmesse al Sistema "Tessera Sanitaria" (TS). Regime sanzionatorio Per l'omessa comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ovvero per l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000. È possibile avvalersi degli ordinari istituti previsti dall'ordinamento per la riduzione delle suddette sanzioni, dal ravvedimento operoso alla definizione agevolata. pagina 4 / 6
RISPOSTE AI QUESITI Come posso ravvedere l omessa presentazione del modello F24 a zero? - entro cinque giorni lavorativi dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 5,56 euro (50 euro/9), ex lettera a) dell art. 13 del DLgs. 472/97; - decorsi cinque giorni lavorativi dalla violazione ma entro 90 giorni, bisogna pagare una sanzione di 11,11 euro (100 euro/9), ex lettera a) dell art. 13 del DLgs. 472/97; - entro un anno dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 12,50 euro (100 euro/8), ex lettera b) dell art. 13 del DLgs. 472/97; - entro due anni dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 14,29 euro (100 euro/7), ex lettera b-bis) dell art. 13 del DLgs. 472/97; - oltre due anni dalla violazione, bisogna pagare una sanzione di 16,67 euro (100 euro/6), ex lettera b-ter) dell art. 13 del DLgs. 472/97; - quando la violazione è stata già constatata mediante verbale ai sensi dell art. 24 della L. 4/29, bisogna pagare una sanzione di 20 euro (100 euro/5), ex lettera b-quater) dell art. 13 del DLgs. 472/97. Sono stati aboliti i c.d. voucher? Quelli che ho ancora, posso utilizzarli? I voucher in questione continueranno a portarsi dietro la previgente disciplina fino al loro naturale esaurimento. Abrogati i voucher rimane aperto il problema di quali sostituti funzionali possano essere trovati dalle imprese e dai professionisti per dare un inquadramento giuridico a lavori di modesta entità e di basso reddito, come erano quelli implicati nel lavoro accessorio. Se gli strumenti contrattuali ad oggi a disposizione non appaiono delle valide alternative, sembra invece auspicabile la ripresa del pagina 5 / 6
dibattito in tema di mini-lavori sulla falsariga delle buone pratiche europee. Come provvedo alla registrazione di un contratto di locazione? Le parti contraenti devono provvedere entro il 30 del mese di aprile: - alla registrazione del nuovo contratto di locazione dell immobile con decorrenza ad esempio inizio aprile 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione già in corso con decorrenza aprile. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo modello RLI, al posto del modello 69. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23. pagina 6 / 6