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Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue fuori dalla pubblica fognatura, approvato con delibera del Consiglio provinciale del 23 novembre 2016, n. 20 PREMESSA La Provincia, ai sensi della Parte III del D.Lgs del 03.04.2006 n. 152 art. 124, provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate, urbane, industriali e meteoriche di prima pioggia fuori della pubblica fognatura. Si adotta il presente regolamento al fine di coordinare i vari livelli normativi che si intersecano nella disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue. Nella redazione del testo del presente documento sono stati osservati i criteri guida della Parte III del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i., le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo, la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali così come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 maggio 2007 n. 3, la legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, la Disciplina regionale degli scarichi approvata con Delibere della Giunta regionale 10 dicembre 2008 n. 69/25 e 30 dicembre 2008 n. 75/15 (di seguito denominata Disciplina regionale degli scarichi). ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue fuori della pubblica fognatura, ai sensi dell art. 124 della Parte III del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i., della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 maggio 2007 n. 3, della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, della Disciplina regionale degli scarichi ai quali si rimanda per tutto quanto qui non espressamente richiamato. Art. 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella Parte III del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e nella Disciplina regionale degli scarichi; 2. Per autorizzazione si intende l atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue in un corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura; 1

3. Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di acque reflue presenti sul territorio provinciale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura collegata o meno a un impianto di depurazione; Art 3 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, urbane, industriali e meteoriche di prima pioggia, che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati; 2. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell attività da cui origina lo scarico; 3. L autorizzazione allo scarico ha la durata di quattro anni. Un anno prima della scadenza, il titolare dello scarico deve fare richiesta di rinnovo, all autorità competente; 4. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più insediamenti con scarico comune; 5. Il gestore o il titolare di un impianto di trattamento di acque reflue che intende trattare rifiuti liquidi deve essere autorizzato, dall ufficio competente, all esercizio delle operazioni ai sensi dell art. 110 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.; 6. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido; 7. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue fuori della fognatura sono tenuti a conservare copia dell atto d autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni; 8. A seguito di passaggio dei diritti d uso sull insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare alla Provincia, mediante l apposito modello predisposto, la variazione della titolarità dell autorizzazione allo scarico Art. 4 PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP E SUE 1. nel caso in cui uno scarico di acque reflue che non recapita nella fognatura pubblica, abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all interno del procedimento unico previsto dalla legge regionale 3 maggio 2008, n. 3; 2. nel caso in cui uno scarico di acque reflue abbia origine da un fabbricato soggetto alle norme della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, il procedimento di rilascio dell autorizzazione allo scarico, rinnovo, modifica o voltura dovrà seguire l iter dello Sportello Unico per l Edilizia privata (SUE) 2

3. nei casi suddetti non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri, che sono sostituiti dalle norme relative ai procedimenti SUAP e SUE; Art. 5 UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE 1. L unità organizzativa responsabile (di seguito denominata Ufficio competente) che procede all istruttoria delle domande nonché agli accertamenti ed ai sopralluoghi ritenuti necessari, sia direttamente sia avvalendosi dell Agenzia Regionale per l Ambiente (A.R.P.A.S.) è individuata nell Unità Organizzativa Ufficio Tutela delle acque dell Area Ambiente; 2. La responsabilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e' affidata al Responsabile del procedimento che potrà avvalersi della collaborazione tecnica e amministrativa del personale assegnato all Unità Organizzativa responsabile; Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La richiesta di autorizzazione allo scarico è presentata dal titolare dello scarico utilizzando gli appositi modelli predisposti dall Ufficio competente, scaricabili dal sito internet istituzionale dell Ente; 2. La documentazione dovrà essere presentata in duplice copia di cui una in formato digitale non modificabile costituita da tutti gli elaborati in formato pdf presentati in copia cartacea; 3. Il richiedente è responsabile a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. Art. 7 DURATA DEL PROCEDIMENTO 1. Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda; 2. Il Responsabile del Procedimento verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa; 3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni; 4. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa; 3

5. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini di tempo indicati nella comunicazione, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di diniego; 1. Il responsabile del procedimento provvede a: Art. 8 ISTRUTTORIA TECNICA a. esaminare la domanda e la documentazione allegata al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell autorizzazione; b. predisporre la comunicazione di avvio del procedimento fissandone i tempi per la conclusione in 90 (novanta) giorni decorrenti dal momento della ricezione della domanda; c. ove lo ritenga necessario per l istruttoria e una volta verificata la regolarità e la conformità della documentazione trasmessa, disporre l effettuazione di sopralluoghi e richiedere all ARPA l effettuazione di analisi chimiche delle acque reflue e/o delle acque superficiali ricettrici dello scarico; d. convoca il soggetto richiedente o il progettista dell impianto presso l ufficio nel caso sia necessario acquisire precisazioni o ulteriori informazioni; 2. se il richiedente non adempie all invio della documentazione integrativa nei termini previsti, avvisa il richiedente di aver dato avvio al procedimento di diniego e concede 10 (dieci) di tempo dalla ricezione della comunicazione per eventuali osservazioni o presentazioni di documentazione; 3. se il richiedente non adempie entro i termini l Amministrazione emette un provvedimento di diniego e l istanza viene archiviata; 4. il responsabile del procedimento, completata l istruttoria, provvede a trasmettere al dirigente la proposta del provvedimento di autorizzazione o di diniego. Art. 9 RINNOVO, MODIFICA, REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. il rinnovo dell autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza dell autorizzazione dal titolare dello scarico, utilizzando i modelli predisposti dall Ufficio competente, scaricabili dal sito internet istituzionale dell Ente. L istruttoria tecnica rispecchia la procedura prevista dall art.8 ; 2. il rinnovo dell autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fino a 50 (cinquanta) abitanti equivalenti, derivanti da insediamenti isolati, è tacitamente rinnovata ogni 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del rilascio, previa presentazione, da parte del titolare dello scarico, della richiesta di rinnovo 4

dell autorizzazione e pagamento dei dovuti oneri, attestando, inoltre, la situazione invariata rispetto a quanto già autorizzato; 3. l autorizzazione può essere modificata in relazione a nuove normative tecniche o altre modifiche di legge e in tutti quei casi previsti dalla normativa vigente; 4. l autorizzazione può essere modificata su richiesta motivata del titolare a seguito di modifiche o integrazioni inerenti le dichiarazioni rese al momento della presentazione della richiesta dell autorizzazione; 5. l autorizzazione allo scarico potrà essere revocata in tutti quei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura. Art. 10 COSTI DI ISTRUTTORIA 1. i costi relativi agli oneri di istruttoria, verifiche e sopralluoghi necessari devono essere sostenuti dal titolare dello scarico; 2. Al momento della presentazione dell'istanza di richiesta dell autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà effettuare il versamento per oneri presunti di istruttoria secondo quanto stabilito dalla Giunta Provinciale. 2. Il rilascio del provvedimento autorizzativo è subordinato all'avvenuto pagamento dei costi richiesti. Art. 11 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Copia del provvedimento autorizzativo viene inviato al titolare dello scarico e copia al Comune in cui è ubicato l impianto, all A.R.P.A.S. e all Azienda Sanitaria Locale competente nel territorio. Art. 12 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Provinciale, il primo giorno successivo alla pubblicazione all albo Provinciale per 15 (quindici) giorni. 5