RESPONSABILITA CIVILE PENALE COMPORTAMENTI OMISSIVI COMMISSIVI
Art. 43 Codice Penale comma IV il delitto "è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza, o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Art. 582 Codice Penale: lesioni personali Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo onellamente,èpunitoconlareclusionedatremesiatreanni.selamalattiaha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell ultima parte dell articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 cod. pen. - Circostanze Aggravanti LalesionepersonaleèGRAVEesiapplicalareclusionedatreasetteanni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un`incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2)seilfattoproducel'indebolimentopermanentediunsensoodiunorgano; 3)selapersonaoffesaèunadonnaincintaedalfattoderival'acceleramentodelparto. LalesionepersonaleèGRAVISSIMA,esiapplicalareclusionedaseiadodicianni,sedal fatto deriva: A) una malattia certamente o probabilmente insanabile; B)laperditadiunsenso; C) la perdita di una arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; D) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; E) l'aborto della persona offesa.
RESPONSABILITA CIVILE CONTRATTUALE Art. 1218 cod. civ. EXTRACONTRATTUALE Art. 2043 e seguenti cod. civ. Responsabilità contrattuale - Art. 1218 cod. civ. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
Responsabilità extra contrattuale Art. 2043 cod. civ. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga coluichehacommessoilfattoarisarcireildanno. Responsabilità extra contrattuale Art. 2048 cod. civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti neltempoincuisonosottolalorovigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art. 2050 cod. civ. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Art. 2051 cod. civ. Danno cagionato da cosa in custodia Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Art. 2055 cod. civ. Responsabilità solidale Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Nella responsabilità generale dell art. 2043 cod. civ. è il danneggiato che deve dimostrare il danno ed il nesso di causalità con la condotta colpevole dell U.d.R. Nella responsabilità per attività pericolosa dell art. 2050 cod. civ. è l U.d.R. che deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno
Forza maggiore Caso fortuito Art. 45 cod. penale Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore o chi ha adottato la cosiddetta condotta del buon padre di famiglia
NOZIONE L Ufficiale di Gara è il soggetto, individuale o collegiale, incaricato di dirigere la competizione e far rispettare ai partecipanti o alle squadre contrapposte le regole della disciplina sportiva affinchè l attività agonistica si svolga secondo la speficica regolamentazione federale. Art.36 DPR 28.3.86 n.157: Nuove norme di attuazione della L.16.2.42, recante costituzione e ordinamento del CONI
La responsabilità degli Ufficiali di Gara assume diverse connotazioni, dipendenti dallo specifico ambito di attività sportiva ove prestano la loro opera, e può sommariamente essere ancorata ai seguenti criteri: Verifica degli attrezzi, dell abbigliamento, delle strutture sportive Verifica e repressione delle condotte non regolamentari Verifiche di correttezza tecnica e di sicurezza dell attività sportiva Attività certificativa di quanto avvenuto nel contesto della manifestazione sportiva
Risulta evidente che, pur essendo ampia la sua discrezionalità, l Ufficiale di Gara incorrerà, secondo i criteri generali sopra esposti, in responsabilità colposa (civile e penale) qualora l evento lesivo dipenda da un suo venir meno agli obblighi predetti ESEMPIO Si può ricordare la vicenda processuale che seguì la morte (1978) del pugile Angelo Jacopucci, nel corso del quale furono posti sotto indagine e processo, oltre al medico sportivo, anche l arbitro dell incontro ed il suo secondo, ai quali era stato contestato, a fronte dei violenti colpi subiti dall atleta, di non aver interrotto per tempo il match. Gli Ufficiali di Gara furono prosciolti perché non fu raggiunta la prova che gli ultimi colpi (e non già quelli precedenti) avessero indotto l edema cerebrale causa della morte del pugile.
La responsabilità dell Ufficiale di Gara è molto spesso collegata a quella degli organizzatori della manifestazione. Sarà, di conseguenza, necessario verificare in concreto quale autonomia abbia il giudice di gara sulla causa del rischio: effettiva, ad esempio, sulla regolarità dell attrezzo sportivo, nulla sulle precauzioni di sicurezza quali il servizio antincendio. In alcuni casi potrebbe configurarsi in capo all Ufficiale di Gara, in considerazione del suo status, una responsabilità colposa, concorrente con quella dell organizzatore, a fronte dell omessa segnalazione e/o verifica della corretta predisposizione del luogo di svolgimento della manifestazione.
Ulteriore aspetto di grande interesse riguarda la riconducibilità all Ufficiale di Gara della L. 13.12.89 n. 401, il cui art.1 prevede il reato di frode in competizioni sportive, che consiste nell offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compiere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
FORMA DI MANLEVA DELLA RESPONSABILITA Assicurazioni FIV Legate a tutte le attività istituzionali della Federvela. Quindi a quelle attività non solo specificamente svolte in acqua, ma anche concorrenti e connesse. Non rispondono (di norma) per danni conseguenza di dolo o colpa grave Dolo ciò che è conseguenza di una volontà lesiva Colpa grave assenza di ogni e qualsiasi più elementare norma di prudenza, competenza, perizia, etc.
Non si ritrovano precedenti giurisprudenziali rilevanti che riguardino giudizi di responsabilità per eventi lesivi occorsi nella pratica della vela; non è così per altri sport connotati da maggiore pericolosità e da un alta incidenza di danno agli atleti ed ai terzi. Tuttavia, pur in presenza di analoga offensività, l esame di alcune decisioni può consentire di trarre utili indicazioni sui criteri generali di attribuzione delle responsabilità sportive. VEDI ALLEGATO
A cura di Avv. Alberto Volandri a.volandri@federvela.it Corte Lambruschini-Piazza Borgo Pila 40 Torre A -16 piano 16129 - Genova Tel. 0105445505-3462308388