La stesura del contratto di appalto e le responsabilità legate alla progettazione della demolizione avv. Paolo Pettinelli - Studio legale Pettinelli Grazie alla modifica legislativa in argomento, è stato inserito il principio della progettazione nel settore della demolizione. Tale previsione darà vita ad una modifica di carattere epocale nel settore delle demolizioni. Vale, infatti, ricordare che fino ad oggi il concetto di progettazione era assolutamente ignorato nel settore delle demolizione benché anche questo settore rientrasse negli appalti pubblici e malgrado il corpo normativo di tale comparto abbia sempre dedicato molta attenzione alla disciplina della progettazione. Ciò perché vale, anticipare, una corretta progettazione sta alla base della realizzazione a regola d arte dell appalto affidato all imprenditore. La progettazione, difatti, consente di fissare una forte demarcazione tra gli obblighi del committente e quelli dell appaltatore, senza che vi possa essere alcuna sovrapposizione di responsabilità contrattuali tra le parti. Secondo quanto espressamente previsto dalla migliore giurisprudenza e dottrina, il committente ha l obbligo essenziale di porre l appaltatore nelle migliori condizioni di eseguire l opera a regola d arte. Questo si concretizza nella disponibilità delle aree ove l attività contrattuale deve essere svolta che il committente deve assicurare e nella individuazione delle prestazioni che l appaltatore deve eseguire. E evidente che quest ultima è affidata, in via esclusiva, alla progettazione che, secondo la disciplina di settore, D.lgs 163/2006, deve svilupparsi sulla base di tre gradi di approfondimento di carattere progressivo che danno vita, rispettivamente, al progetto preliminare, esecutivo ed definitivo. E altrettanto noto che grazie all istituto dell appalto integrato il committente potrà affidare all appaltatore la progettazione esecutiva nonché la realizzazione dei lavori. Tale istituto è stato previsto per soddisfare due ordini di necessità: il primo la contrazione dei costi del committente che, così facendo, si sgrava di un adempimento alquanto oneroso; il secondo l attribuzione di una significativa quota di responsabilità in merito alla realizzazione dei lavori all appaltatore. Ciò in quanto l esecutore dei lavoro vedrà ridotte la possibilità di censurare il 1
progetto e, quindi, di richiedere i maggiori oneri dipendenti da una progettazione inadeguata, posto che lo stesso esecutore dei lavori vi ha partecipato facendosi carico del progetto esecutivo. Gli oneri che potrà richiedere l esecutore dei lavori in dipendenza di una inadeguata attività di progettazione sono quelli relativi, principalmente, al rallentamento della fase produttiva cui fa seguito una minor produzione. Ciò con la conseguenza che l esecutore delle attività dovrà farsi carico dei costi fissi di cantiere e delle spese generali nonché del mancato utile senza poter incassare la quota di corrispettivo prevista. Alla luce di quanto detto occorrerà che il committente predisponga un progetto di demolizione da mettere a base della procedura di selezione dei concorrenti. Ove il committente non potesse attivarsi per svolgere tali attività, vista la specializzazione del settore o comunque per carenza di organico, dovrà richiedere ai concorrente ( rectius: le imprese) la predisposizione del progetto. Da qui potranno discendere due ordini di conseguenze: la prima, che all appaltatore devono essere riconosciuti i costi per lo svolgimento dell attività di progettazione; la seconda, che il committente dovrà approvare e far proprio il progetto, dimodochè risulterà, comunque, responsabile del progetto, benché il documento venga in realtà predisposto sempre dall appaltatore. In altri termini, vale ribadire che anche allorquando l appaltatore dovesse farsi carico del progetto questo dovrà essere approvato dal committente che, mediante tale attività verrà coinvolto nelle responsabilità inerenti alle attività tecniche. Ma tale novità inerente al progetto di demolizione consente di rivisitare l intero impianto dei contratti di appalto vigenti in tale settore al fine di ottenere un riequilibrio tra le parti del negozio avente per oggetto le demolizioni. Ciò proprio grazie alla centralità che il progetto ricopre nella esecuzione degli appalti nel cui alveo rientra il contratto di demolizione. Si potrà infatti dedicare maggiore attenzione ad una corretta ripartizione delle reciproche responsabilità. I punti che potranno essere rivisitati alla luce della novella legislativa sono quelli inerenti a : l oggetto della prestazione; i tempi di esecuzione; le garanzie e responsabilità delle parti. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 2
Con riferimento al primo aspetto è già stato affermato che la previsione di un progetto di demolizione rappresenta un valido contributo alla individuazione delle prestazioni di competenza di ciascuna parte. Ciò in quanto il progetto ha lo scopo di rappresentare correttamente le prestazioni contrattuali richieste allo esecutore dei lavori di demolizione. Da qui discende che, ove all appaltatore fosse richiesta una prestazione diversa sia per tipologia che per quantità, quest ultimo potrà pretendere il riconoscimento di maggiori corrispettivi. E infatti noto che il prezzo dell appalto viene fissato in base alla prestazione da eseguire, se questa cambia (rectius:subisce una variante) per responsabilità non ascrivibili all appaltatore cambierà anche in prezzo del contratto. A tali conclusioni si perviene grazie al principio generale dettato dall art. 1655 c.c. secondo cui l appalto è il contratto con il quale una parte assume con una organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. E evidente che se, per un verso, l appaltatore deve assumersi la responsabilità di gestione delle opere è altrettanto vero che qualora queste dovessero essere variate non potrà essere evocata alcuna sua responsabilità. Da qui la necessità di tracciare con maggiore precisione possibile il contenuto delle attività affidate alle imprese di demolizione. Come detto un adeguata attività progettuale potrà essere di aiuto a superare le problematiche relative a tali aspetti. TERMINI Un altra voce decisiva da concordare al fine di assicurare una corretta predisposizione del contratto di appalto è quella dei termini di esecuzione. La disciplina di tale aspetto è strettamente correlata alla esecuzione di adeguata attività di progettazione e allo sviluppo temporale delle attività progettate solitamente rappresentato in un cronoprogramma. Questo di fatto rappresenta lo sviluppo grafico lineare del progetto. Ed infatti qualora lo appaltatore dovesse ritardare i tempi di consegna dei lavori di demolizione previsti dal progetto posto a base del contratto sarà chiamato a rispondere per illecito contrattuale nei confronti del proprio committente. In tal caso potranno essere applicate al demolitore le penali per il ritardo nella esecuzione del contratto. Al fine di perseguire un certo equilibrio delle reciproche posizioni contrattuali le penali che già rappresentano una voce al quanto gravosa per lo appaltatore è suggeribile che non siano ancorate al 3
rispetto di termini intermedi fissati per regolare lo avanzamento dei lavori ma solo al termine finale di consegna. I motivi che suggeriscono tale soluzione sono innanzitutto che un ritardo rispetto a un termine intermedio non esclude che la impresa possa recuperare in corso d opera. Per cui la impresa verrebbe penalizzata prematuramente e a volte senza responsabilità effettive. In seconda analisi, le penali intermedie una volta erogate potranno essere compensate con gli acconti prezzo liquidati in corso d opera con la conseguenza che la impresa verrebbe privata di una rilevante liquidità, utile per la ultimazione dei lavori. Per un verso, la impresa si vede costretta a pagare il lavori affrontando significativi esborsi, per l altro, non incasserebbe i corrispettivi pattuiti a causa della cennata compensazione con le penali applicate in corso di opera. Pariteticamente, allorquando, i ritardi rispetto ai termini intermedi o ai termini di consegna dei lavori non dovessero dipendere da responsabilità ascrivibili al committente, l appaltatore maturerà un diritto di natura risarcitoria per illecito contrattuale. Ciò oltre al fatto che le penali non potranno essere ad esso applicate per alcun titolo. Quindi la attività di progettazione anche sotto tale profilo sarà in grado di offrire un valido contributo a chiarire le reciproche responsabilità delle parti. GARANZIE Aspetto delicato e centrale dei contratti in esame è quello relativo alle garanzie. E evidente che il committente vuole trasferire ogni rischio inerente alla realizzazione dei lavori di demolizione sull appaltatore. Vale anticipare che tale indirizzo ha un certo fondamento. Ed infatti il demolitore deve essere qualificato come un operatore specializzato, con la conseguenza che deve assumersi, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza dominante, ogni rischio inerente alle attività in questione, sia nei confronti del committente sia nei confronti dei terzi che potranno risultare pregiudicati dalle attività in questione. Ma vi è di più, atteso che la natura di operatore specializzato fa ricadere sull appaltatore un ulteriore e più grave profilo di responsabilità. Ed infatti la dottrina e giurisprudenza anche di Cassazione hanno affermato che l appaltatore, soprattutto di opere specialistiche, è responsabile in solido con il progettista dei danni derivanti ai terzi o al committente dalla esecuzione dei lavori di demolizione. 4
L appaltatore, deve, comunque verificare l attività progettuale, posto che ha l obbligo di evidenziare al proprio committente eventuali carenze che non consentano l esecuzione a regole d arte dei lavori. Qualora ciò non accada, risulterà responsabile in solido dei danni sofferti dai terzi. E evidente che tale struttura delle responsabilità contrattuali condiziona decisamente il rapporto tra committente e appaltatore in ordine all attività di progettazione. Per cui se è vero che l onere della progettazione grava, in astratto, sul committente è altrettanto vero che negli appalti di demolizione o negli appalti che comunque prevedono lo impiego di operatori specialistici, l appaltatore non potrà mai essere sgravato da responsabilità di carattere tecnico. Da qui la conseguenza che è auspicabile almeno nelle fasi iniziali di vigenza della norma che l attività di progettazione venga svolta direttamente dal demolitore, per lo meno per i gradi di approfondimento definitivo ed esecutivo, posto che anche di fronte ad una accettazione e approvazione del progetto da parte del committente l esecutore dei lavori non sarà sollevato dalle proprie responsabilità. 5