REPUBBLICA ITALIANA DELLA. Parte Prima. Sezione II

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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SERIE GENERALE PERUGIA - 22 marzo 2017 Parte Prima Sezione II determinazioni DIRIGENZIALI DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 febbraio 2017, n. 1258. D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 e s.m.i. - Programmazione anno 2017.

2 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 Parte Prima Sezione II determinazioni DIRIGENZIALI DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 febbraio 2017, n. 1258. D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 e s.m.i. - Programmazione anno 2017. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; Visto il regolamento interno di questa Giunta; Vista l Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018 (Rep. Atti 177/CSR del 18 dicembre 2014); Vista la D.G.R. n. 91 del 26 gennaio 2015 Sicurezza Alimentare Regione Umbria. Recepimento Intesa ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018. Repertorio Atti n. 177/CSR del 18 dicembre 2014 e avvio stesura Piano Regionale Integrato (PRI) Regione Umbria ; Visto il Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2015-2016-2017, elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso con nota prot. 0026865 del 18 dicembre 2014, come rettificato con nota prot. 404 del 9 gennaio 2015; Vista la D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 ; Vista la D.D. n. 318 del 26 gennaio 2016 D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 I integrazione con la quale è stato recepito l Addendum n. 1/2015 al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali (PNAA) 2015-2017 e sono state apportate modifiche e integrazioni al citato Piano; Visto l Addendum 1/2016 al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali (PNAA) 2015-2017, diramato dal Ministero della Salute con prot. n. 10457 del 28 aprile 2016 e diffuso ai Servizi Veterinari delle Aziende USL con prot. n. 119724 del 7 giugno 2016; Vista la nota del Ministero della Salute prot. 29291-P del 23 dicembre 2016 PNAA 2015-2017 Programmazione anno 2017, diffusa ai referenti delle Az. USL umbre e dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche in data 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute fornisce alcune linee di indirizzo, al fine di mantenere aggiornato il programma di controllo ufficiale di cui al PNAA 2015-2017; Visto l Addendum n. 1/2017 al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali (PNAA) 2015-2017, diramato dal Ministero della Salute con prot. n. 2929 del 3 febbraio 2017 e diffuso ai Servizi Veterinari delle Aziende USL con prot. n. 30606 del 9 febbraio 2017 con il quale vengono apportati alcuni aggiornamenti e modifiche al Piano di cui trattasi; Tenuto conto di quanto emerso nella riunione tenutasi il 13 febbraio 2017 presso la Direzione regionale Salute, welfare, organizzazione e risorse umane con i referenti delle Az. USL umbre e dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche nella quale, tra l altro: si è proceduto alla verifica del rispetto della programmazione dell attività riferita all anno 2016; si è proceduto all analisi delle non conformità rilevate; si è proceduto all esame della soprarichiamata nota del Ministero della Salute prot. prot. 29291-P del 23 dicembre 2016 e del soprarichiamato Addendum 1/2017; è stata richiesta, dal referente della Az.USL Umbria 1, una modifica nella matrice campionabile per la ricerca di OGM circuito biologico del piano di monitoraggio (sostituzione di un campione, in allevamento, da materia prima a mangime); Ritenuto opportuno integrare e modificare la suddetta D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto indicato dalla sopracitata nota ministeriale prot. 29291-P del 23 dicembre 2016 PNAA 2015-2017 Programmazione anno 2017 nonché dall Addendum 1/2017 al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali (PNAA) 2015-2017; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 3 Il dirigente determina 1. di integrare e modificare la D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dall Addendum n. 1/2017 al Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali (PNAA) 2015-2017, allegato al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale; 2. di prendere atto degli aggiornamenti apportati al programma di controllo ufficiale di cui al PNAA 2015-2017 dalla nota della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute - prot. 29291- P del 23 dicembre 2016 PNAA 2015-2017 Programmazione anno 2017 e conseguentemente di fornire, ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. e all Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Umbria e delle Marche, le nuove tabelle di programmazione modificate, comprensive della ripartizione territoriale dei campionamenti, separatamente dal presente atto, confermando, per le parti non variate, la programmazione di cui alla D.D. n. 490 del 9 febbraio 2015 Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull Alimentazione degli Animali Regione Umbria Piano pluriennale 2015-2017 e successive modifiche ed integrazioni; 3. di stabilire i seguenti referenti individuati dalle Amministrazioni di appartenenza: Azienda U.S.L. Umbria 1 dott.ssa Laura Mancini; Azienda U.S.L. Umbria 2 dott. Paolo Cerasari IZSUM dott. ssa Gina Biasini Regione Umbria dott.ssa Anna Rita Flamini; 4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; 5. di dichiarare che l atto è immediatamente efficace. Perugia lì 13 febbraio 2017 Il dirigente Gianni Giovannini

4 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 0002929-03/02/2017-DGSAF-MDS-P <Spazio riservato per l apposizione dell etichetta di protocollo> Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 7 Viale Giorgio Ribotta, 5-00144 Roma Classifica: DGSA.VII/I.6.a.s/2014/37 Allegati: 5 Oggetto: PNAA 2015-2017 Addendum n. 1/2017 All Ufficio 8 della DGSA Sede Ai Posti di Ispezione Frontaliera Loro sedi Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome Loro sedi All Assessorato all Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano Servizi veterinari Loro sedi Agli II.ZZ.SS. Loro sedi All istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena, 299 00161 Roma Al Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari Via Quintino Sella, 42 Roma Al Comando Carabinieri per la Tutela Della Salute P.le Marconi, 25 Roma Al Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza ed il Controllo degli Alimenti per Animali Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta Via Bologna, 198 10154 Torino Al Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena, 299 00161 Roma

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 5 Al Centro Di Referenza Nazionale Neuropatologie Animali Ed Encefalopatie Comparate Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Piemonte, Liguria E Valle d Aosta Via Bologna, 198 10154 Torino Al Centro di Referenza Nazionale per le Diossine e i Pcb in mangimi e alimenti destinati al consumo umano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo E del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo Al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale Dell Università, 10 35020 Padova Al Centro Di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana Via Appia Nuova, 1411 00178 Roma e p.c. Associazioni di Categoria Loro sedi Considerati i primi due anni di applicazione del PNAA 2015 2017 e la necessità di dover fornire indicazioni utili per il controllo ufficiale dei mangimi sul territorio nazionale in virtù anche dell evoluzione del quadro normativo di alcuni specifici settori si ritiene utile aggiornare il PNAA stesso attraverso l emanazione di un Addendum allegato alla presente nota. Sono fatte salve le altre modifiche apportate con l Addendum 1/2015 e l Addendum 1/2016. Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a voler considerare il PNAA 2015-2017 integrato nelle parti indicate con quelle riportate nel seguente Addendum 1/2017. Si allega inoltre il testo consolidato del PNAA 2015 2017, riportante tutte le modifiche effettuate, e verranno inviate per posta elettronica le nuove schede di rendicontazione e gli allegati oggetto di modifica. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. Il Direttore Generale Dr. Silvio Borrello* * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 Responsabile del procedimento: Dr. C. Cicero; Referente del procedimento: Collu Marco 06.59949146 e-mail: m.collu@sanita.it II

6 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 ADDENDUM 1/2016 Indice degli aggiornamenti e delle modifiche 1) Aggiornamento elenco normativa....... 2 2) Modifica paragrafo ispezioni Modifica l Allegato 4 verbali di ispezione - Check List e modifica scheda Excel di rendicontazione scheda ispezioni :.... 4 3) Modifica capitolo 2 Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente attivi e degli additivi e modifica scheda Excel di rendicontazione:..... 5 4) Modifica capitolo 4 Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine:.. 9 5) Modifica capitolo 8: Controlli all importazione...... 11 1

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 7 Aggiornamento elenco normativa A seguito dell emanazione del Regolamento (Ue) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 relativo ai test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati, è stata diramata una nuova circolare esplicativa che annulla e sostituisce la nota DGSAF 24036 del 16/12/2013 riportante chiarimenti sul monitoraggio delle diossine introdotto dal Regolamento (UE) n. 225/2012. Tale nota è stata concorda con l ISS, il Laboratorio Nazionale di Riferimento per diossine e PCB in mangimi e alimenti, le Regioni e P.A., i PIF, il MIPAAF, Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il NAS e le associazioni di categoria. Oltre allo specifico obbligo di riconoscimento per taluni stabilimenti di produzione di prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell alimentazione degli animali, il Regolamento (UE) n. 225/2012 sancisce anche l obbligo per alcuni OSM di effettuare, ad integrazione dell HACCP, il monitoraggio analitico obbligatorio di oli, grassi e prodotti da essi derivati. Le frequenze e tipologie dei campionamenti stabilite dal Regolamento (UE) n. 225/2012 sono state rimodulate sulla base dei risultati dei test effettuati ai sensi dello stesso, delle relazioni sugli audit dell'ufficio alimentare e veterinario della Commissione e delle notifiche pervenute nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. Si sottolinea, infine, che con il Regolamento 2015/1905 l obbligo del monitoraggio in autocontrollo delle diossine negli oli, grassi e prodotti da essi derivati è stato esteso anche agli importatori (di cui alla relativa casella presente nel DCE/DVCE di accompagnamento della partita), individuati come punto di origine della successiva distribuzione di tali prodotti. Tale categoria di OSM non era tra quelle citate nel Regolamento (UE) n. 225/2012. Pertanto agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all alimentazione degli animali (compresi i mangimi composti) e che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 225/2012, devono analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per la somma di diossine e PCB diossina-simili in conformità del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione e di cui al Regolamento (UE) n. 225/2012, il Regolamento(UE) 2015/1905 ha aggiunto anche gli importatori che immettono sul mercato per l alimentazione animale partite importate di olio di cocco greggio, di grassi animali, di oli di pesce, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati, di tocoferoli estratti dall'olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme. Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ma per gli importatori la sua applicazione è stata posticipata al 23 aprile 2016. Pertanto nel primo paragrafo Disciplina della produzione, del commercio e dell etichettatura dei mangimi è aggiunto il riferimento alla nota del Ministero della salute: Nota del Ministero della Salute prot. 2290-P del 30 gennaio 2017: Nota esplicativa concernente l applicazione del REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati. 2

8 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 Si è notato negli ultimi anni un manifestato interesse da parte di alcuni operatori del territorio ad avviare attività non industriali di preparazione, con eventuale annessa vendita al dettaglio e somministrazione in loco, di alimenti per animali da compagnia. Tale tipologia di attività è già una realtà consolidata in diversi Paesi europei, dove tali esercizi hanno facoltà di vendere il petfood per asporto o per il consumo sul posto, effettuando una vera e propria attività di ristorazione per animali da compagnia. Tale attività consiste in operazioni di manipolazione, preparazione ed, eventualmente, somministrazione in loco, di alimenti per animali (petfood) ottenuti, per la parte di origine animale, da sottoprodotti prevenienti da imprese alimentari quali macellerie, pescherie, supermercati o grossisti. Vista la peculiarità di tale tipologia di esercizi si è reso necessario fornire adeguate indicazioni al territorio anche al fine di garantire una gestione omogenea dei controlli ufficiali sul territorio nazionale. Pertanto al paragrafo 3 Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare della sezione Normativa di riferimento è aggiunto il riferimento alla nota del Ministero della salute: Nota del Ministero della Salute prot. DGSAN 29954-P del 25 luglio 2016: attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia. A seguito della pubblicazione del Regolamento (Ue) 2015/786 della Commissione del 19 maggio 2015 che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, come previsto dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata diffusa la nota DGSAF 111120 del 4/5/2016. In Italia non avvengono attualmente i processi di detossificazione indicati nel Regolamento in quanto tale attività non è normata, a livello nazionale, ai sensi dell art. 10, paragrafo 2 del Regolamento 183/2005. Il Regolamento si applicherà a partire dallo 01/07/2017. Da tale data potranno operare solo gli stabilimenti che applicheranno processi di detossificazione riconosciuti conformi dall EFSA ai sensi dell art. 2, secondo trattino e dell Allegato del Regolamento e che abbiano ottenuto, per ciascun processo effettuato, il riconoscimento da parte dell Autorità Competente, comprovante che lo stesso è in grado di applicare il processo in maniera efficace e corretta. Con la suddetta nota è stata effettuata una ricognizione presso le associazioni volta a verificare l'eventuale interesse di OSM italiani ad intraprendere attività di detossificazione. Tale ricognizione, ad oggi, ha dato esito negativo. Pertanto al settimo paragrafo Sostanze e prodotti indesiderabili nell alimentazione animale è aggiunto il riferimento alla nota del Ministero della salute: Nota del Ministero della Salute prot. 11120-P del 04 maggio 2016: Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione del 19/05/2015 che stabilisce i criteri di accettabilità dei processi di detossificazione applicati ai prodotti destinati all alimentazione degli animali, come previsto dalla Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. In relazione alle problematiche rilevate nel corso dei controlli ufficiali volti alla verifica dei costituenti di origine animale vietati, lo scrivente Ufficio ha pubblicato la nota di seguito indicata concertata con le Regioni e P.A con la quale sono fornite informazioni utili per il controllo dell etichettatura dei mangimi per acquacoltura e per l interpretazione dei risultati. Pertanto all ottavo paragrafo Controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale è aggiunto il riferimento alla nota del Ministero della salute: 3

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 9 Nota del Ministero della Salute prot. 10848-P del 02 maggio 2016: Presenza di DNA di ruminanti in mangimi per acquacoltura.. All ottavo paragrafo Controlli ufficiali nel settore dell alimentazione animale della sezione Normativa di riferimento è aggiunto anche il riferimento alle seguenti note del Ministero della salute, al fine di chiarire le regole che regolano le esportazioni di PAT. Nota del Ministero della Salute prot. 6098-P del 10 marzo 2015: Regolamento (CE) 999/2001: esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengo quali fertilizzanti organici e ammendanti ed alimenti per alimenti da compagnia. Nota del Ministero della Salute prot. 6098-P del 20 gennaio 2016: modifica allegato IV del regolamento 999/2001. Nota del Ministero della Salute prot. 6098-P del 18 febbraio 2016: Esportazione di farine di carne ed ossa (PAT proteine animali trasformate ) derivate da ruminanti. Nota del Ministero della Salute prot. 6098-P del 28 aprile 2016: Esportazione di Pet food. Infine, per fornire indicazioni utili per il frazionamento delle partite in importazione di mangimi trasportati alla rinfusa e destinati a diversi porti, al sedicesimo paragrafo Importazione della sezione Normativa di riferimento è aggiunto il riferimento alla seguente nota del Ministero della salute: Nota del Ministero della Salute prot. DGVA-III/20638/P del 05 luglio 2005: richiesta di chiarimenti in merito all importazione di partite destinate ad essere frazionate. 4

10 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 Modifica paragrafo ispezioni, Modifica l Allegato 4 verbali di ispezione - Check List e modifica scheda Excel di rendicontazione scheda ispezioni. Si ritiene opportuno evidenziare e potenziare l attività di controllo presso i terminal portuali, considerando che presso queste strutture vengono movimentate decine/centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti (vegetali, minerali e di origine animale) destinati all alimentazione degli animali, distinguibili in materie prime, mangimi composti, additivi e premiscele, e che queste transitano sia in entrata che in uscita da e verso Paesi Terzi e da e verso paesi della U.E. Inoltre presso i terminal vengono sbarcate anche molte granaglie ad uso umano, che poi sono dirottate presso la filiera mangimistica (grano, granturco, soia, lino, etc.). Pertanto, al fine di rendere evidente in maniera più completa l attività svolta dei servizi veterinari e poter disporre di un quadro degli operatori del settore quanto più possibile vicino alla realtà si modifica la scheda ispezioni e il verbale di prelievo per dare la possibilità di relazionare l attività di controllo ufficiale svolta sui terminal portuali che non insistono su terreno del demanio marittimo e che quindi ricadono nella competenza dei servizi veterinari della ASL. Il paragrafo Sopralluoghi ispettivi o ispezioni a pag. 7 del testo consolidato, dopo il terzo capoverso è modificato con l inserimento del seguente testo: Inoltre al fine di rendere evidente l attività dei servizi veterinari e poter disporre di un quadro degli operatori quanto più possibile vicino alla realtà si sottolinea che andranno riportate nella scheda ispezioni anche l attività di controllo svolte presso i terminal portuali che non insistono su terreno del demanio marittimo e che quindi ricadono nella competenza dei servizi veterinari della ASL. Di conseguenza viene modificata sia la scheda Excel di rendicontazione scheda ispezioni che l Allegato 4 verbali di ispezione - Check List del PNAA. come mostrato di seguito. 5

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 11 Modifica capitolo 2 Dall esame dei dati e delle informazioni ricevute dal territorio si rende necessario modificare il PNAA con quanto già riportato con la nota di programmazione per l anno 2017 prot. 0029291 del 23/12/2016 relativamente ai controlli volti alla verifica dei fenomeni di Carry Over con conseguente variazione della numerosità campionaria e ridistribuzione dei campioni previsti per il Capitolo 2 - programma di controllo dei principi attivi e additivi. I risultati ottenuti nel precedente anno nonché i dati emersi dal progetto di valutazione del carry over svolto nel 2015, indicano la necessità di porre una maggiore attenzione alla verifica del titolo dei principi attivi volontariamente aggiunti, che sono risultati frequentemente sotto i limiti di tolleranza in difetto (sottodosaggi). Pertanto, al fine di consentire una migliore attuazione del programma si ritiene opportuna una lieve riduzione dei campioni previsti per la ricerca dei fenomeni di Carry Over, in favore di una maggiore attenzione richiesta alle Regioni e P.A. alla valutazione del titolo, mantenendo comunque invariato il numero totale dei campioni previsti complessivamente dal Capitolo 2 del PNAA. Pertanto sono modificate le tabelle 2-2, 3-2 e 4-2 rispettivamente a pag. n 51, 53 e 56 del testo consolidato. Il paragrafo Programma di Sorveglianza è integrato, nelle parti necessarie, con il seguente testo: Anche la produzione di mangimi medicati in azienda per autoconsumo, a partire da prodotti intermedi è soggetta ad autorizzazione ai sensi dello stesso Decreto. Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di coccidiostatici o di principi farmacologicamente attivi nei mangimi non target, siano rispettivamente conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i., o ridotti al minimo inevitabile. Tale scopo viene perseguito tramite una serie di campionamenti ufficiali effettuati presso i mangimifici, gli allevamenti, i distributori e i trasportatori di mangimi, finalizzati a verificare che i mangimi contenenti coccidiostatici o farmaci veterinari, siano prodotti, trasportati, distribuiti ed utilizzati conformemente alla normativa. Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di coccidiostatici siano conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i, e i principi farmacologicamente attivi nei mangimi non target ridotti al minimo inevitabile. In dettaglio, i campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a: 1. Accertare la corrispondenza della quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi dichiarati in etichetta e quelli riscontrati all analisi (verifica del titolo); Per ciò che riguarda il primo punto, il campionamento è finalizzato a verificare che la quantità di sostanza ritrovata all analisi corrisponda con quanto dichiarato in etichetta e/o indicato nell autorizzazione dello specifico coccidiostatico/istomonostatico o nella prescrizione veterinaria, tenendo conto delle tolleranze previste dalla normativa specifica (D.M. 16/11/93 e Reg.(CE) 767/09). Ovviamente tale finalità di campionamento riguarda esclusivamente le sostanze ammesse nei mangimi. 6

12 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 In relazione al quarto punto, il controllo è orientato alla verifica del rispetto della normativa sul carry over/contaminazione crociata da coccidiostatici e da principi farmacologicamente attivi in mangimi non target. I mangimi non target sono mangimi nei quali la presenza di una data sostanza non è intenzionale e desiderata, e pertanto non è indicata in etichetta. I 3000 campioni vengono pertanto divisi come segue: 1750 per le ricerche di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui alla parte introduttiva del presente piano. (tabella 2-2) 250 per le ricerche esclusive di cui ai punti 1, di cui alla parte introduttiva del presente piano. (tabella 2-2) 1000 destinati al punto 4, cioè per la verifica del carry over/contaminazione crociata.(tabella 4-2). I campionamenti devono essere effettuati presso i mangimifici industriali, i distributori (solo per la verifica del titolo) e gli allevamenti (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia). Considerata la recente acquisizione di metodiche accreditate da parte degli II.ZZ.SS, nel presente programma viene inserita la ricerca di nuovi principi farmacologicamente attivi (Fenicoli, lincomicina e valnemulina). Verrà pertanto richiesta al laboratorio la ricerca di principi attivi farmacologici o coccidiostatici in acqua, vietati nell alimentazione degli animali, in assenza di prescrizione/registrazione del trattamento o per cui sono ancora in corso i tempi di sospensione (finalità di cui ai punti 2 e 3). Distributori di mangimi medicati e prodotti intermedi. Solo se la realtà regionale non permette di raggiungere la numerosità campionaria assegnata, potranno essere campionati anche i mangimi presenti sul mercato presso i distributori, avendo cura di accertarsi che provengano da un produttore nazionale autorizzato alla produzione di mangimi medicati o da altri Paesi dell Unione Europea. Di tale evenienza dovrà essere dato conto nella relazione annuale. provenienza dei mangimi da altri Paesi dell Unione Europea Presso i produttori (mangimifici ed allevamenti) e trasportatori, il campionamento deve essere effettuato in maniera prioritaria su lotti di mangimi finiti che non contengono coccidiostatici o principi attivi farmacologici prodotti o trasportati subito dopo un mangime medicato o additivato con coccidiostatici. La ricerca è mirata verso le sostanze aggiunte al mangime medicato/con coccidiostatici prodotto in precedenza. Al laboratorio ufficiale viene richiesta la ricerca a livelli di carry over delle sostanze che, in base alle registrazioni di produzione e trasporto, sono state incorporate nel lotto di mangime prodotto/trasportato in precedenza. Qualora tale evenienza risulti troppo difficoltosa, l oggetto del campionamento potrà essere esteso agli altri mangimi prodotti nello stabilimento, per la ricerca di coccidiostatici e principi farmacologicamente attivi non dichiarati in 7

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 13 etichetta. In tal caso la ricerca è mirata alle sostanze farmacologicamente attive e ai coccidiostatici normalmente impiegati dal produttore, individuabili dal sistema di rintracciabilità e dal registro di produzione. In tal caso viene derogato l obbligo del campionamento del primo lotto prodotto dopo la produzione medicata/additivata, qualora difficilmente reperibile. Nel caso che il campionamento venga effettuato presso un distributore, è indispensabile che la ASL si accerti, anche previo coordinamento con la ASL di competenza del produttore se differente, che lo stabilimento di produzione sia autorizzato alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi o di mangimi con coccidiostatici. In tal caso si ritiene opportuno che la ricerca sia orientata ad una o più sostanze delle macro classi di principi attivi maggiormente diffuse sul territorio nazionale: penicilline, tetracicline, macrolidi, chinolonici, sulfamidici, coccidiostatici. Al fine della sicurezza degli alimenti di origine animale, tale attività è particolarmente significativa se effettuata su mangimi destinati ad animali in fase produttiva. Di seguito si riportano le molecole attualmente ricercate a livello di carry over dalla rete degli II.ZZ.SS.: Avermectine (Ivermectina) Chinolonici (enrofloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin, difloxacin, ac. nalidissico, ac. ossolinico, flumequina) Coccidiostatici (nicarbazina, robenidina, salinomicina, narasin, lasalocid, maduramicina, semduramicina decochinato, alofunginone) Colistina Fenicoli (tiamfenicolo, florefenicolo) Lincomicina Macrolidi (tilosina, spiramicina, eritromicina) Penicilline (amoxicillina, ampicillina) Sulfamidici (sulfachinossalina, sulfamerazina, sulametaxina, sulfadiazina, sulfamonometossina, sulfadimetossina, sulfametossipiridazina, sulfadossina, sulfacloropiridazina, sulfametossazolo, sulfatiazolo) Tetracicline (tetracilina, ossitetetraciclina, clortetraciclina, dossiciclina) Tiamulina Valnemulina Virginiamicina Zincobacitracina Qualora l Istituto accettante non abbia la metodica accreditata per la ricerca del carry over della/delle sostanza/e richieste, inoltrerà il campione ad altro IZS che possiede tale capacità analitica. A tal proposito si precisa che al momento la ricerca di Lincomicina sia a livello di Carry Over che di titolo verrà effettuata per tutte le Regioni e P.A. dall IZS Lombardia ed Emilia-Romagna. La ricerca di Valnemulina sia a livello di Carry Over che di titolo verrà effettuata per tutte le Regioni e P.A. dall IZS del Mezzogiorno. La ricerca dei Fenicoli (tiamfenicolo, florefenicolo) sia a livello di Carry Over che di titolo verrà effettuata per tutte le Regioni e P.A. dall IZS Lazio e Toscana. Si ribadisce la necessità della scelta accurata del campione da prelevare anche al fine di garantire la corretta esecuzione delle prove di laboratorio. In particolare si fa presente che non può essere richiesta la ricerca a livello di carry over di un principio attivo su un mangime medicato che contiene un farmaco della stessa famiglia a dosi di utilizzo (es. clorotetraciclina in un 8

14 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 mangime medicato con ossitetraciclina): in tal caso è possibile effettuare invece una ricerca per titolo (dell ossitetraciclina). Alla stessa maniera non è possibile richiedere la ricerca a livello di carry over di un coccidiostatico se nel mangime è presente un altro coccidiostatico della stessa famiglia a dose di utilizzo. In base alle anagrafiche presenti sul sistema SINVSA e alla ricognizione effettuata dall Ufficio 7 della DGSAF, degli operatori autorizzati alla produzione di mangimi medicati è stato possibile effettuare la distribuzione dei campioni di seguito riportata. Ricerche di cui ai punti 1, 2, 3 della parte introduttiva: mangimi medicati e prodotti intermedi; mangimi con coccidiostatici; altri mangimi composti; mangimi composti introdotti da altri Paesi Membri; mangimi composti importati. acqua di abbeverata (esclusivamente per le ricerche di cui ai punti 2 e 3), premiscele di additivi. Ricerche di cui al punto 4 carry over della parte introduttiva: mangimi finiti prodotti/trasportati successivamente alla produzione/trasporto di un mangime medicato o con coccidiostatico mangimi composti introdotti da altri Paesi Membri mangimi finiti prodotti in stabilimenti ed allevamenti che producono mangimi medicati e/o prodotti intermedi e mangimi con coccidiostatici (privilegiare quelli destinati ad animali in produzione). In tale evenienza, il servizio veterinario dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla verifica delle procedure di miscelazione e alle metodiche adottate per assicurare il titolo, l omogeneità e la stabilità dei principi attivi farmacologici e dei coccidiostatici negli stabilimenti di produzione (sia industriali che per autoconsumo). Si sottolinea l importanza di fenomeni di sotto dosaggio di antibiotici per quanto riguarda lo sviluppo di antimicrobico resistenza. Si sottolinea la valenza di tale nota precisando che per le nuove molecole inserite per il 2017 il limite di azione stabilito è 1 (uno) mg/kg. 9

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 15 Modifica capitolo 4 Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine In considerazione della pubblicazione della Raccomandazione UE 2016/1319 (che modifica la Raccom. (CE) 2006/576/CE ) la quale definisce nuovi livelli orientativi di alcune micotossine negli alimenti per cani e gatti, il Capitolo 4 Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine è stato modificato. Pertanto nel capitolo 4 a pag 69, dopo il quarto capoverso è inserito il seguente testo ed è modificata anche la tabella n. a-4.: In base alle recenti informazioni acquisite il legislatore ha ritenuto opportuno modificare i livelli orientativi di alcune micotossine negli alimenti per cani e gatti. La Raccomandazione UE 2016/1319 (che modifica la Raccomandazione (CE) 2006/576/CE ) definisce i nuovi livelli orientativi come riportato nella tabella a-4 seguente. Tabella a-4 Valori di riferimento Micotossine Micotossina Prodotti destinati all alimentazione degli animali Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di Materie prime per mangimi umidità del 12% 0,02 Fonte normativa Aflatossina B1 Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: - mangimi composti per bovini e vitelli, ovini da latte e agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane 0,01 0.005 Direttiva 2002/32 Deossinivalenolo (DON) - altri mangimi composti per bovini, ovini, caprini, suini e pollame Materie prime per mangimi - Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco 0.02 8 Zearalenone (ZEA) - Sottoprodotti del granoturco Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: - mangimi complementari e completi per suini - mangimi complementari e completi per vitelli (< 4 mesi), agnelli, capretti e cani Materie prime per mangimi - Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco 12 5 0,9 2 2 Raccom. (CE) 2006/576/CE e s.m.ei. - Sottoprodotti del granoturco Mangimi complementari e completi - per suini e scrofette (giovani scrofe), cuccioli di cane, cuccioli di gatti, cani e gatti da riproduzione 3 0,1 Raccom. (CE) 2006/576/CE e s.m.ei. - cani e gatti adulti 0,2 0,25 10

16 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 - per scrofe e suini da ingrasso 0,5 - per vitelli, bovini da latte, ovini,(inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti) Ocratossina A (OTA) Materie prime per mangimi - Cereali e prodotti a base di cereali Mangimi complementari e completi - per suini - per pollame 0,25 0,05 0,1 0,01 Raccom. (CE) 2006/576/CE e s.m.ei. DM 15 maggio 2006 - cani e gatti Fumonisine B1+B2 Materie prime per mangimi - Granoturco e prodotti derivati Mangimi complementari e completi per - suini, equini (Equidi), conigli e animali da compagnia - pesci 60 5 10 20 Raccom. (CE) 2006/576/CE - pollame, vitelli (<4 mesi), agnelli e capretti 50 - ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni Tossine T-2 e HT-2 Mangimi composti per gatti 0,05 Raccom. (CE) 2006/576/CE e s.m.ei. 11

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 17 Modifica capitolo 8 Controlli all importazione Stante le richieste pervenute e la necessità di armonizzare il più possibile il controllo all importazione, di concerto con l ufficio 8 della DGSA, si è provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito all importazione dei mangimi, in particolare su quelli di origine non animale. Pertanto il paragrafo Mangimi di origine non animale è integrato con il seguente testo: Nei casi in cui il PIF sia impossibilitato ad effettuare, presso le proprie strutture, il controllo fisico/analitico delle partite, questo ultimo potrà essere effettuato da parte della ASL competente per territorio presso la prima destinazione della partita. In tali casi, i mangimi devono essere inviati sotto vincolo sanitario direttamente dal PIF allo stabilimento o al deposito di destinazione e non possano essere commercializzati prima che sia noto l esito degli esami di laboratorio. Qualora all interno di un mezzo di trasporto siano mescolate più partite (ovviamente di uno stesso prodotto) accompagnate dai rispettivi documenti/certificati di origine, così che non sia più possibile distinguerle le une dalle altre, il carico deve, allora, essere considerato come un unica partita con rilascio di un unico DCE. In caso di esito sfavorevole dei controlli, i provvedimenti sanitari devono essere adottati per l'intero carico. Inoltre al fine di poter valutare le condizioni particolari di importazione e fornire indicazioni sul frazionamento delle partite sono aggiunti i seguenti paragrafi: Condizioni particolari d importazione e controlli accresciuti La Commissione Europea, nel caso in cui un Paese terzo rappresenti un rischio per la salute pubblica e animale, provvede, in funzione della gravità della situazione, ad emanare condizioni particolari d importazione nei confronti di quel Paese e misure di controllo accresciuto ai sensi della Direttiva 97/78/CE, Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento (CE) n. 882/2004. Un elenco delle suddette misure è pubblicato sul sito web del Ministero della Salute al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_minpag_648_listafile_itemname_2_file.pdf Frazionamento delle partite Nel caso in cui si proceda al frazionamento di una partita (che ha un unico documento/bolla di carico) si applicano le disposizioni di cui alla nota ministeriale prot. DGVA-III/20638/P del 5 luglio 2004, secondo cui ciascuna partita destinata ad essere frazionata deve essere assoggettata ad un unico controllo veterinario presso il primo Punto di Entrata/PIF d arrivo, con rilascio di un unico DCE. Una volta ultimato il controllo, ciascuna frazione della partita dovrà essere accompagnata fino al primo stabilimento o al primo centro od organismo di destinazione da una copia conforme di tale certificato. Analoghe procedure si applicano per tutti i mangimi sottoposti ai previsti controlli stabiliti dalla normativa dell Unione Europea. 12

18 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 12 del 22 marzo 2017 Infine in virtù dell entrata in vigore del Regolamento (Ue) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005, nel paragrafo controlli su materie prime sono stati indicati i riferimenti alla nota esplicativa per gli adempimenti a carico dei PIF di ingresso relativi all importazione di materie prime. Pertanto al paragrafo indicato è aggiunto il seguente capoverso: Relativamente all importazione delle materie prime si fa presente l entrata in vigore del Regolamento (Ue) 2015/1905 della Commissione del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005, per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati e alla nota prot. n. del oggetto: Nota esplicativa concernente l applicazione del Regolamento (Ue) 2015/1905 Della Commissione del 22 ottobre 2015 - che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati. Alla quale si rimanda per gli adempimenti a carico dei PIF di ingresso. Al fine di rendere il verbale di prelievo conforme a quanto prescritto dall articolo 24 par. 3 del Regolamento 882/2004 viene modificato il verbale di prelievo Allegati 1 a del PNAA 2015 2017 con l inserimento della seguente frase: Una copia del presente verbale viene inviato all Agenzia delle Dogane di:. 13

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