OGGETTO: Legge di Stabilità 2015 e Decreto Milleproroghe

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Transcript:

OGGETTO: Legge di Stabilità 2015 e Decreto Milleproroghe Carissima/o associata/o, dopo la terza lettura alla Camera e il relativo voto nella giornata del 22 dicembre u.s. il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 -Supplemento Ordinario n.99 -del 29 dicembre 2014 (Legge n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). La predetta legge, che consta di un unico articolo composto da 735 commi, entra in vigore il 1 gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme e assume un valore complessivo pari a circa 36 mld di euro. In considerazione della particolare complessità del testo della nuova Legge, si riporta a seguire una tabella di sintesi con le principali novità d interesse generale per tutti i lavoratori, anche di carattere previdenziale e fiscale, a cui seguono in dettaglio le disposizioni concernenti il Pubblico Impiego con particolare riferimento ai comparti Università e AFAM. DISPOSIZIONI DI INTERESSE GENERALE Bonus 80 euro: norme di L intervento ha l'obiettivo di stabilizzare le norme sul c.d. "Bonus 80 stabilizzazione del bonus euro" per i lavoratori dipendenti o assimilati con reddito fino a 24.000 (commi 12-15) euro l anno. Incentivi per il rientro in Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito Italia di ricercatori di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti residenti all'estero dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio (comma 14) universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Tassazione buoni pasto Dal 1 luglio 2015 viene elevato da 5,29 a 7 euro la quota di tassazione (commi 16-17) soltanto se il buono pasto è reso in formato elettronico. Deduzione del costo del Prevista la deduzione integrale dall IRAP del costo del personale a lavoro dall IRAP (commi tempo indeterminato e un credito d imposta pari al 10% dell imposta 20-23) liquidata in dichiarazione per i contribuenti senza dipendenti. La norma avrà un costo complessivo pari a circa 6, 5 mld di euro. TFR in busta paga In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1

(commi 26-32) Bonus ristrutturazioni edilizie/risparmio energetico (commi 47-48) Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione (comma 113) Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato previsti al fine di promuovere forme di occupazione stabile (comma 118) Bonus Bebè (commi 125-131) Cure termali (comma 301) Patronati e istituti di assistenza sociale (comma 309) marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con successivo DPCM, di percepire la quota maturanda del TFR (ex articolo 2120 c.c.), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà, resta ferma la normativa vigente Per tutto il 2015 sono confermate le agevolazioni esistenti, pari al 50% per le prime case e al 65% per le seconde. Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione in anticipo rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo. Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1 gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all INAIL nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude. Riconosciuti 80 euro al mese, per ogni figlio nato o adottato tra il 2015 e il 2017, per i nuclei famigliari con ISEE non superiore a 25 mila euro. Si prevede la soppressione della norma che vuole le prestazioni economiche accessorie erogate dall'inps e dall'inail con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali. Sono previste modifiche alla legge che ne regola istituzione ed esercizio e ridotti anche gli stanziamenti in loro favore. Nello specifico, si intende introdurre norme volte a -individuare nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione dei patronati (basati sulla densità abitativa delle province in cui gli istituti operano); -ampliare l ambito delle attività esercitabili dagli istituti privati; -garantire maggiore trasparenza gestionale (con l introduzione

Riorganizzazione Enti locali (comma 421 e ss) Modifiche al regime tributario dei fondi pensione (commi 621-625) Modifiche alla riforma Fornero sulle pensioni (comma 707) dell obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro); -commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle attività oggetto di finanziamento pubblico e rimodulare le modalità di sostegno, come sopra indicato. In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila lavoratori. Entro il 1 Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni. Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019. In particolare, si segnala l'innalzamento dell aliquota di tassazione dall 11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall 11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto). Viene introdotto un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell erogazione della pensione medesima. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PUBBLICO IMPIEGO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPARTI UNIVERSITA E AFAM Pubblico impiego: proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi di stipendi (commi 254-256) Si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 20162018; si estende fino al 2018 l efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale, da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale, è quella in godimento al 31 dicembre 2013; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l esclusione dal blocco dei magistrati. La Legge di Stabilità, quindi, pur confermando, da un lato, un ulteriore anno il blocco economico della contrattazione nazionale, dall'altro apre dal 1 gennaio 2015 lo sblocco dei meccanismi di progressione economica e di carriera per il personale contrattualizzato anche dal punto di vista economico. Pertanto qualora nelle singole Istituzioni siano stati attivati nel corso del periodo 2010 2014 procedure volte al conseguimento della progressione economica (attribuita solo giuridicamente per effetto delle disposizioni di cui all art.9 del DL n.78/2010) a partire dal 1 gennaio 2015 le Amministrazioni dovranno automaticamente attribuire al personale i nuovi valori stipendiali conseguenti alla predetta progressione. Non è prevista, inoltre, una proroga delle disposizioni di cui al comma 2 bis dell art.9 del predetto DL 78/2010, pertanto, dopo l applicazione del comma 456 della Legge di Stabilità 2014, riparte dal 1 gennaio 2015 anche la normale dinamica di finanziamento dei Fondi per la contrattazione integrativa secondo le regole fissate dai vigenti CCNL. In pratica divenuti strutturali dal 1 gennaio 2015 i tagli ai predetti Fondi in l applicazione del richiamato comma 456, dalla medesima data viene meno il tetto imposto all ammontare complessivo dei Fondi stessi con riferimento al valore dell anno 2010 ridotto del 10%. Dal 2015, quindi, i Fondi per la contrattazione integrativa risulteranno nuovamente alimentati dal differenziale PEO e dalla RIA cessati, nonché è ipotizzabile un applicazione delle disposizioni di cui all art.87, comma 2, del CCNL Università 16.10.2008.

Purtroppo è prorogato fino al 31 dicembre 2015 anche il blocco degli adeguamenti e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato, (cioè dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica) ferma restando l esclusione dal blocco dei magistrati. Tra le altre misure restrittive c'è la proroga dell efficacia della norma introdotta con la Legge n.147/2013 secondo la quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale sia quella in godimento al 31 dicembre 2013. Università (commi 172, 337 339, 346-349) Il comma 172 prevede uno stanziamento di 150 milioni destinato all incremento della quota premiale del FFO. I commi dal 337 al 339 prevedono riduzioni di finanziamenti per il sistema universitario tra cui: il Fondo di Funzionamento Ordinario è ridotto di 34 mln di euro per l anno 2015 e di 32 mln di euro dall anno 2016. Il comma 346 concede alle Università c.d. virtuose, la possibilità di effettuare ulteriore reclutamento di ricercatori a t.d. oltre le normali facoltà assunzionali anche utilizzando le cessazioni di ricercatori di tipo a) avvenute nell anno precedente. Il comma 347 prevede una deroga per la programmazione del triennio 2015 2017 nel senso che il numero dei ricercatori di tipo b) reclutati nel predetto triennio non può essere inferiore alla metà dei professori di 1^ fascia reclutati nello stesso periodo, fermo restando i limiti delle risorse disponibili. Il comma 348 prevede la copertura finanziaria di 5 mln di euro per l applicazione del comma 347 Il comma 349 estende alle Università le disposizioni di cui all art.3, comma 3, secondo periodo del DL n.90/2014 che prevedono la possibilità del cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile AFAM (commi 342) Il comma 342 reca disposizioni in materia di compensi e indennità ai Presidenti, Direttori e Consigli di Amministrazione delle Istituzioni AFAM per ottenere un risparmio di spesa pari a circa 1,5 mln di euro

DECRETO MILLEPROROGHE Puntuale, come sempre, è arrivato anche il decreto Milleproroghe (D.L. n.192 del 31 dicembre 2014) che contiene proroghe a norme che, per diversi motivi, non sono state approvate, convertite o attuate nel corso dell anno 2014. La sorpresa è che il Governo ha approvato uno dei Milleproroghe più snelli della storia recente. Si riportano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il Pubblico Impiego e i comparti Università e AFAM: 1. proroga al 31 dicembre 2015 delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella PA, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e nell anno 2013; 2. le assunzioni derivanti dalla proroga di cui al precedente punto per le quali non sia stata presentata apposita richiesta di autorizzazione, entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, saranno utilizzate per la mobilità del personale delle Province dichiarato in esubero in seguito alla c.d Riforma Delrio ; 3. slittano dal 30 giugno al 31 ottobre i termini per le assunzioni previste dal piano straordinario per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia; 4. nelle Istituzioni del comparto Afam saranno valide anche per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 le graduatorie di cui all art.19, comma 1, del DL n.104/2013 convertito dalla Legge n.128/2013; 5. l'utilizzo delle risorse assegnate alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per consentire la concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2013/2014 è esteso agli anni accademici 2014-2015 e 20152016; 6. slitta al 31 dicembre 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche ; 7. proroga del limite a indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, pagati ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali. In pratica fino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come già ridotti dalla norma. 8. prorogato al 31 dicembre 2015 il limite all'acquisto di beni mobili e arredi per pubblica amministrazione, autorità indipendenti e Consob. In pratica le P.A. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.