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ACCORDO QUADRO Il giorno 1 /2/2011, in Milano Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo) le Organizzazioni Sindacali tra e premesso che L art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 prevede che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori, possano essere installati previo accordo sindacale con le RR.SS.AA. competenti; il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede uno specifico regime di responsabilità per le società e gli enti associativi in genere, in relazione alla commissione, nel loro interesse o vantaggio, di determinate fattispecie di reato. In relazione a ciò è esclusa l attribuzione di responsabilità alle società che abbiano messo in atto ed osservato tutte le misure idonee a prevenire il rischio della commissione di reati e, con specifico riferimento alle persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società, quest ultima non è ritenuta responsabile se il modello di organizzazione, gestione o controllo adottato consente lo svolgimento dell attività nel rispetto della legge nonché di scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; l efficace attuazione di quanto precede, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli normativi, richiede da un lato una verifica periodica del modello adottato e l eventuale modifica dello stesso quando emergano significative violazioni ovvero quando intervengano mutamenti dell organizzazione o nell attività e, dall altro necessita di previsioni in grado di assicurare il rispetto del suddetto modello; la Delibera Consob del 1 luglio 1998, n. 11522 Adozione del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (e successive modifiche e integrazioni) ha introdotto, tra l altro, l obbligo per le Banche di registrare gli ordini e le revoche impartiti telefonicamente dagli investitori nonché l informativa dovuta alla clientela in materia di conflitto di interesse e di operazioni non adeguate e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell investitore; è necessario procedere ad un aggiornamento complessivo della materia in modo coerente a quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 circa la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; nei palazzi ove siano individuate c.d. aree protette per la collocazione di apparecchiature o la presenza di particolari dati o persone, definiti dall Azienda come sensibili, si manifesta la necessità di adeguare conseguentemente i presidi di sicurezza, allineando il livello di protezione ai più evoluti standard di sistema, nonché di dotare i Responsabili incaricati dell esecuzione dei piani di evacuazione di idonei strumenti, al fine di poter ottemperare puntualmente anche a quanto stabilito in materia dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

e considerato che con l accordo di Programma del 14 febbraio 2007, le Parti hanno definito un condiviso percorso di armonizzazione attraverso la definizione di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. ed alle Segreterie degli Organi di Coordinamento; è stato nel tempo intendimento delle Parti garantire la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei citati impianti alle normative di legge attraverso la sottoscrizione di specifici accordi sindacali aziendali (per ex Sanpaolo IMI: Accordo quadro 26 febbraio 1988 e relative appendici, in quanto applicabili; per ex Banca Intesa: Verbale di Accordo 26 luglio 2002 e successive integrazioni/modifiche) che regolano l utilizzo delle suddette apparecchiature e continueranno a regolarlo fino al completamento del percorso illustrato nel presente accordo; al fine di perseguire gli obiettivi sopra riportati le Parti manifestano la condivisa volontà di definire principi e linee guida nel rispetto delle esigenze di tutela individuale, di quelle aziendali nonché delle specifiche prerogative sindacali; sulla base di tali principi, l introduzione di nuove tipologie di impianti e/o apparecchiature e gli interventi che si renderanno necessari saranno oggetto di preventiva illustrazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti, al fine di verificare l applicazione dell art. 4 L.300/1970 e la coerenza delle scelte adottate con i principi condivisi nelle presenti intese; le Parti convengono quanto segue: 1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo; 2. le Parti, nell ambito del percorso di armonizzazione di Gruppo, intendono regolamentare le seguenti materie sulla base dei principi e delle linee di indirizzo di seguito indicate e già contenute negli accordi vigenti: A. sistemi informativi; B. sistemi di telecomunicazione; C. sistemi di registrazione delle conversazioni telefoniche; D. impianti di videosorveglianza; E. accessi alle aree protette 3.A. SISTEMI INFORMATIVI I sistemi informativi che comportano il ricorso a procedure di identificazione e/o abilitazione all accesso e consentono l individuazione dell operatore che abbia effettuato le singole operazioni e transazioni, sono finalizzati all esercizio delle attività assegnate. Qualora tali sistemi possano prevedere riepiloghi per singolo operatore, l eventuale raccolta dei dati sarà utilizzata per verifiche procedurali, quadrature contabili, rendicontazione e verifica andamentale, corretta applicazione della normativa, controlli formali e/o di merito sui contenuti delle procedure stesse. Si conferma che, ove dall utilizzo di tali sistemi derivi la possibilità di controllo a distanza dell attività lavorativa, sarà data attuazione all art. 4 L. 300/1970 secondo modalità, termini e condizioni così come convenuti al punto 4 del presente Accordo Quadro.

Le nuove procedure che consentano l identificazione dei singoli operatori ovvero il riepilogo delle transazioni formeranno oggetto di informativa preventiva da parte della Capogruppo alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo. Nell ipotesi in cui si rendessero necessari interventi di elaborazione dei dati di cui trattasi per ragioni diverse, verrà fornita preventivamente informativa alle RR.SS.AA. - ove presenti - nonché alle suddette Organizzazioni Sindacali, specificando le motivazioni degli interventi medesimi. 3.B. SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE In riferimento agli impianti di telecomunicazione utilizzati dall Azienda (a titolo esemplificativo si indicano tutte le tecnologie che consentono la trasmissione di dati quali ad esempio i supporti UMTS), si precisa che le funzioni di rilevazione dati dei medesimi, operanti a soli fini statistici, di documentazione dei costi e dei dati di traffico, sono utilizzate con modalità tali da escludere volontà di controllo dei contenuti e dei dati, fatto salvo quanto le Parti hanno già regolato rispettivamente con l Accordo quadro 26 febbraio 1988 e relative appendici in quanto vigenti o vigenti ed applicabili e con il Verbale di Accordo 26 luglio 2002 e successive integrazioni/modifiche, ovvero che dovranno regolamentare in ragione dell evoluzione tecnologica dei sistemi di tracciatura del traffico anche correlata a specifiche esigenze organizzative e/o produttive. Nella circostanza, verranno altresì individuate modalità operative che consentano l'effettivo esercizio della funzione di controllo interno prevista da norme di legge e/o regolamentari da parte delle strutture aziendali a ciò dedicate nonché il puntuale assolvimento delle richieste degli Organi di vigilanza e/o indagini dell Autorità Giudiziaria, in coerenza con i principi enunciati nel presente Verbale di Accordo. Qualora si rendesse comunque necessario elaborare i dati rilevati dai sistemi di tracciatura per tutelare tanto il patrimonio aziendale quanto il Personale, l attuazione di tali procedure sarà oggetto di informativa preventiva e confronto con gli Organismi Sindacali Aziendali competenti al fine di verificarne l applicazione dell art. 4 L.300/1970 e la coerenza con i principi del presente accordo. 3.C. SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE I sistemi in uso presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, in ragione delle differenti caratteristiche delle attività soggette a registrazione, possono prevedere le seguenti modalità: registrazione parziale delle conversazioni (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali di Filiale) e cioè solo per la parte strettamente necessaria a ricostruire la fase negoziale inerente all operazione. Questi sistemi di registrazione operano in via accentrata, in locali appositamente allestiti e dotati di sistemi di sicurezza per l accesso; registrazione integrale delle conversazioni in entrata e in uscita sulle linee telefoniche facenti capo a ciascun operatore per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa (a titolo esemplificativo: registrazione delle transazioni commerciali tra operatori specializzati), fermo restando che gli operatori avranno a disposizione altre linee telefoniche, non sottoposte a registrazione, per conversazioni diverse da quelle relative alle attività transazionali che dovranno godere della dovuta riservatezza. Gli operatori saranno debitamente informati in merito alle linee non soggette a registrazione telefonica. Le apparecchiature di registrazione - ubicate presso le diverse strutture organizzative - nonché i relativi supporti, datati e numerati, sui quali sono registrate le conversazioni telefoniche, saranno custoditi con idonea protezione.

Il riascolto delle conversazioni avverrà, ove presenti, tramite l impiego di codici/chiavi/password individuali ovvero altre modalità di verifica dell accesso di pari tutela come segue: riascolto ad iniziativa dell operatore. Nel caso in cui il sistema consenta il riascolto individuale ed in piena autonomia delle telefonate da parte di ciascun operatore, questi potrà accedere solo alle proprie registrazioni con l immissione di un proprio codice/password identificativo personale. riascolto ad iniziativa della Banca in tutti i casi di contestazione su una transazione ad opera di clienti, controparti e/o Organismi di vigilanza. Il riascolto dovrà avvenire alla presenza dell addetto che ha materialmente curato l operazione o, in caso di sua assenza, di altra persona da lui incaricata e può farsi assistere da un Rappresentante Sindacale delle OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo. riascolto ad iniziativa della Banca per l assolvimento della funzione di controllo interno prevista da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale, con dettaglio delle relative finalità e modalità nel caso di accordi applicativi. 3.D. IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA L ubicazione, l installazione e l utilizzo degli impianti di videosorveglianza (quali, a titolo esemplificativo: telecamere, cineprese, webcam ed ogni altra tecnologia affine) nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, sono finalizzati esclusivamente alla tutela della sicurezza e alla prevenzione dei reati restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori. I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento alla attività bancaria come descritta anche nel provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010. L accesso alle immagini registrate sarà possibile solo tramite l intervento di un limitato numero di dipendenti specificamente identificati e nominati da parte della società del Gruppo interessata nonché, ove specifiche esigenze lo rendessero necessario, da tecnici specializzati della ditta manutentrice, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Gli eventuali interventi di modifica e sostituzione delle apparecchiature - ove necessari - saranno oggetto di confronto con le competenti RR.SS.AA., specificando le motivazioni degli interventi medesimi. Le nuove caratteristiche dei suddetti impianti saranno rappresentate in schede tecniche, unite agli specifici accordi e inserite, tempo per tempo, quale parte integrante del presente documento. Dichiarazione dell Azienda In tema di impianti di videosorveglianza e guardiania, l Azienda precisa inoltre che, in relazione a mere esigenze di controllo visivo e monitoraggio - con riversamento delle immagini in postazioni di guardiania presidiate da Personale cui è demandato tale specifico compito - di ingressi, passaggi e spazi antistanti taluni stabili che ospitano Strutture di società del Gruppo, sono stati e potranno essere installati sistemi di telecamere a postazione fissa per la sorveglianza dei siti ricadenti nel rispettivo raggio d azione del singolo apparecchio.

Tali telecamere non comportano la registrazione e/o conservazione d immagini, filmati o nastri televisivi delle riprese effettuate, essendo il relativo funzionamento mirato alla trasmissione delle immagini stesse su monitor riceventi e non registranti, collocati nei rispettivi punti di vigilanza, quali strumenti di lavoro del Personale ivi addetto, non avente diretta visione degli spazi interessati. Pertanto, in relazione a quanto descritto nei due comma che precedono, l Azienda dichiara che le apparecchiature in questione rientrano in quelle estranee ai parametri previsti dall art. 4 della Legge 300/1970 e quindi non sono comprese nelle previsioni di cui al presente Protocollo. Tuttavia, in occasione dell eventuale ulteriore installazione di apparecchiature analoghe od innovazione e/o modifica delle attuali attrezzature - ferme le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo delle stesse - sarà fornita una informativa alle RR.SS.AA. competenti, con illustrazione delle relative schede tecniche. 3.E. CONTROLLO ACCESSI AD AREE PROTETTE Per finalità di sicurezza e tutela del Personale e dei beni aziendali, per la prevenzione di atti criminosi e per disporre di strumenti idonei a rilevare, in caso di necessità, la presenza di Personale all interno di determinati siti, vengono individuate dall Azienda presso i palazzi di volta in volta indicati le c.d. aree protette, diverse e aggiuntive a quelle riservate all ingresso e all uscita del Personale (a titolo esemplificativo: centri elaborazione dati ovvero zone che, per la presenza di particolari dati o persone, sono definite sensibili ), con controllo degli accessi dedicato, effettuato mediante sistemi di rilevazione che provvedono alla concentrazione, alla gestione dei dati rilevati e alla loro archiviazione mediante apposite apparecchiature. L accesso ai dati predetti è consentito esclusivamente alle funzioni aziendali competenti a soli fini statistici relativi a rilievi tecnici sui flussi che interessano i singoli apprestamenti del controllo accessi, ovvero ai fini di presa visione dei dati relativi agli accessi alle aree protette nei seguenti particolari ed individuati casi: fattispecie inerenti ad indagini dell Autorità Giudiziaria; interventi di verifica per l assolvimento della funzione di controllo interno prevista da norme di legge e/o regolamentari a garanzia della tutela del patrimonio aziendale e per l'assolvimento delle richieste degli Organi di Vigilanza; fattispecie che riguardino la sicurezza degli impianti e/o il regolare funzionamento dei medesimi; specifiche ed individuate esigenze di verificare la presenza di Personale presso le Aree protette ubicate nei complessi immobiliari dell Azienda proprie dei Responsabili incaricati dell esecuzione dei piani di evacuazione, al fine di poter ottemperare puntualmente a quanto stabilito in materia dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. L Azienda fornirà informativa sindacale preventiva circa il verificarsi dei casi di accesso ai dati raccolti dai sistemi predetti, specificando altresì le motivazioni degli interventi medesimi, ove ciò non sia impedito da decisioni o provvedimenti di Autorità Pubbliche. L Azienda informerà preventivamente le competenti RR.SS.AA. circa l installazione di nuovi sistemi di controllo accessi, al fine di verificare il rispetto dei principi sopra enunciati formalizzando, ove necessario, apposita appendice al presente Protocollo nell ambito della quale saranno altresì inserite, quale parte integrante le schede descrittive degli impianti stessi.

4. Considerati i principi esposti nel presente Verbale di Accordo, le Parti stabiliscono le seguenti modalità di esecuzione: apparati in uso: le Parti, in attesa che siano unificati gli standard tecnologici, le policy aziendali e si completi il percorso di armonizzazione in materia, confermano la vigenza delle intese a suo tempo sottoscritte da Banca Intesa e da Sanpaolo IMI con le rispettive OO.SS. e, si danno atto che, allo stato, non risulta in essere contenzioso sulle misure sin qui adottate; nuovi apprestamenti tecnologici: fermo restando quanto stabilito al punto 3. circa le specifiche informative sindacali, l adozione e l utilizzo di ulteriori apprestamenti, nei casi previsti dall art. 4 della Legge n.300/1970 e nel rispetto dei principi come sopra descritti, formerà oggetto di apposito accordo con le competenti RR.SS.AA. Ai fini di verificare la rispondenza degli apprestamenti tecnologici ai richiamati principi di legge ed, in particolare, ai principi confermati dal presente Accordo Quadro, sarà sottoposta alla firma delle RR.SS.AA. l allegata scheda integrativa - accordo tipo debitamente compilata. In caso di contestazione circa la rispondenza della scheda integrativa con i principi contenuti nel presente Accordo, sarà attivata, secondo quanto previsto dall art. 3 del Protocollo Relazioni Industriali 23/12/2010 e con le finalità di cui al citato articolo, una specifica procedura affinché la questione, ferme restando le prerogative di legge in capo alle RR.SS.AA., sia riesaminata nell ambito del Comitato di Consultazione entro 15 giorni dalla data di mancata sottoscrizione (v.d. Appendice allegata). Dichiarazione dell Azienda In relazione a tutto quanto precede, Intesa Sanpaolo anche in qualità di Capogruppo, dichiara la propria disponibilità a convocare specifici incontri a livello aziendale/di Area nell ambito del citato Comitato di Consultazione con la presenza delle RR.SS.AA. competenti circa applicazione del presente Verbale di Accordo. In tale occasione le OO.SS. firmatarie saranno aggiornate sulla situazione esistente e le eventuali nuove esigenze in materia.

APPENDICE ALL ACCORDO QUADRO 1 FEBBRAIO 2011 (1 di 2) Il giorno, in..., tra (NOME SOCIETÀ) e le sottoscritte RR.SS.AA. premesso che: (SOCIETA ) ha illustrato alle RR.SS.AA. di...le misure di sicurezza/apprestamenti tecnologici relativi alla unità produttiva di (denominazione) come specificati nella scheda tecnica allegata a margine; le suddette RR.SS.AA. hanno riscontrano la piena rispondenza di tali misure/apprestamenti con i contenuti dell Accordo Quadro.1 febbraio 2011 tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell art. 4, comma 2 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,: le Parti convengono circa che l utilizzo di tali misure/apprestamenti. SCHEDA TECNICA TIPO AD INTEGRAZIONE DELL ACCORDO QUADRO 1 FEBBRAIO 2011 Tipo impianto Caratteristiche tecniche Ubicazione Supporti Termine di conservazione Modalità (NOME SOCIETA ) RR.SS.AA. DI...

APPENDICE ALL ACCORDO QUADRO 1 FEBBRAIO 2011 (2 di 2) Spettabili DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO Servizio Relazioni con il Personale Nome società <indirizzo> Oggetto: verbale di Accordo Quadro 1 febbraio 2011 - mancata sottoscrizione scheda/accordo integrativa La/Le Azienda e/o scriventi RR.SS.AA. di... in adempimento alle previsioni del punto 4. (nuovi apprestamenti tecnologici) dell accordo in oggetto, avendo contestato in data odierna... la rispondenza del contenuto della richiamata scheda/accordo relativa a <società/filiale>, attivano il Comitato di Consultazione di cui all art. 3 del Protocollo delle Relazioni Industriali 23/12/2010, con le finalità ivi previste. Distinti saluti.